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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1016/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1016/2019 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. DE LUCA ARIANNA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 C.F._1 persona del titolare firmatario, rappresentata e difesa dall'avv. FORTE MELISSA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, contrariis rejectis, accertate le circostanze di cui in narrativa e previe le declaratorie tutte del caso
In via principale
pagina 1 di 8 Annullare il decreto ingiuntivo n. 190/2019 del 15 febbraio 2019, qui impugnato perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla
. Controparte_1
Dichiarare la nullità del contratto intercorso tra la e a Parte_1 Controparte_1 per indeterminatezza dell'oggetto e, per l'effetto, Controparte_1
Condannare la alla ripetizione di tutte le somme ricevute dalla in virtù CP_1 Parte_1 del contratto nullo e pari ad Euro 258.235,01, ovvero di quella diversa somma risultata in corso di causa a fronte delle somme corrisposte da ad . Parte_1 CP_1
Nel merito
Per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della le cui pretese sono infondate in fatto e in Controparte_1 diritto
In via istruttoria, ci si riporta alle proprie memorie ex 183 VI comma, n. 2 e n. 3, c.p.c..
Con il favore di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso 15% per spese generali di studio.”
Conclusioni di parte convenuta:
“Piaccia al Giudice adito:
In via preliminare:
• Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 190/2019 – R.g. n. 120/2019 – emesso in data 15.2.2019 dal Tribunale di Novara, poiché l'opposizione non é fondata su prova scritta e per tutte le ulteriori motivazioni in atti;
In via principale, nel merito:
• Rigettare ogni avversa domanda e istanza, in quanto del tutto infondate, per le esposte ragioni in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 190/2019 – R.g. n. 120/2019 – emesso in data 15.2.2019;
• Condannare unipersonale per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella Parte_1 misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Con il favore delle spese di lite.
In via istruttoria:
Con espressa riserva di dedurre prove e citare testi, nonché con ogni riserva di ulte-riore difesa, produzione ed integrazione nei termini di legge.”
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 190/2019, con cui il Tribunale di Novara aveva ingiunto il pagamento di € 135.092,00 in favore di , a titolo Controparte_1 di corrispettivo per le prestazioni professionali rese a beneficio dell'attrice dal gennaio
2012 al febbraio 2019.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato Controparte_1
l'opposizione avversaria, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita tramite l'escussione dei testi introdotti dalle parti.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta entro i limiti che seguono.
La pretesa creditoria azionata in giudizio da si Controparte_1 Controparte_1 fonda sul contratto di consulenza e collaborazione professionale sottoscritto dalle parti
(doc. 3 monitorio).
Parte attrice opponente ha sollevato eccezione di nullità di tale accordo, sulla scorta della ritenuta indeterminatezza dell'oggetto, alla luce della genericità e della polivalenza semantica delle espressioni utilizzate per individuarlo. In particolare, l'opponente ha fatto riferimento alle espressioni “supporto tecnico nelle varie problematiche, curando gli interessi e perseguendo i fini indicati in premessa” e “consigli e suggerimenti utili per il razionale svolgimento dell'attività”, ritenendo tali indicazioni inidonee a consentire di individuare esattamente il tipo di attività che il collaboratore avrebbe dovuto prestare.
L'eccezione è infondata, posto che, ai sensi dell'art. 1346 c.c., ai fini della validità del contratto non è necessario che l'oggetto sia determinato, essendo sufficiente che sia determinabile e, nel caso di specie, l'espresso riferimento alle premesse contenuto nel testo contrattuale consente di determinare, con sufficiente specificità, l'oggetto del contratto. In esse, infatti, sono state indicate in maniera puntuale le necessità della committente
(istituire una propria organizzazione di vendita diretta in Italia, elaborare la politica commerciale, pianificandola e gestendone il budget, attuare la gestione del processo di vendita ed implementare le opportunità di business, coordinare le attività dell'area commerciale e dei clienti chiave etc.), sicché risulta pienamente evincibile quali fossero le attività in relazione a cui il convenuto si è impegnato a “curare gli interessi” della società e
“perseguirne i fini”.
Inoltre, sono risultate prive di qualsivoglia riscontro e, di conseguenza, non possono ritenersi provate le allegazioni della società opponente, secondo cui il contratto di pagina 3 di 8 collaborazione professionale sarebbe stato stipulato nel dicembre del 2018, pur riportando quale data di sottoscrizione il giorno 01.01.2012.
Infine, è generica l'eccezione sollevata dall'opponente secondo cui il contratto sarebbe stato firmato solo nell'ultima pagina e nemmeno siglato in quelle precedenti, posto che l'opponente non ha contestato il contenuto dell'accordo e non ha dedotto un diverso testo contrattuale effettivamente voluto dalle parti.
Tanto premesso in ordine alla validità del contratto, occorre verificare se la prestazione sia stata regolarmente adempiuta da parte del sig. . CP_1
Sul punto si osserva, anzitutto, che l'opponente non ha formulato un'eccezione di inadempimento specifico nei riguardi del collaboratore, essendosi essa limitata ad affermare che spetta alla parte convenuta provare di aver svolto l'attività lavorativa concordata, ritenendo carente la documentazione a supporto prodotta dalla controparte.
Pur a fronte di un'eccezione generica, si osserva come dall'istruttoria processuale condotta sia risultato provato che il sig. abbia effettivamente eseguito le prestazioni CP_1 pattuite in contratto, avendo egli gestito la direzione commerciale del settore vendite della società Parte_1
Ciò emerge, anzitutto, dai files versati in giudizio dalla difesa del convenuto opposto, contenenti la rappresentazione della corrispondenza intercorsa dal 15.02.2012 al 10.12.2019 tra e diversi dipendenti della società Controparte_1 Parte_1
Dalla lettura dei messaggi di posta elettronica si evince che svolgeva Controparte_1 il ruolo di intermediario tra ed i clienti, occupandosi, tra le varie attività, Parte_1 di predisporre i listini dei prezzi dei prodotti ed applicare la relativa scontistica, seguire gli ordini dei clienti, curare la distribuzione dei prodotti a livello nazionale, gestire l'attività promozionale e rappresentare l'azienda ad eventi fieristici.
Inoltre, i testimoni di parte opponente e , escussi Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 all'udienza del 16.02.2021, sono stati concordi nel dichiarare che, relativamente al periodo in cui ciascuno ha intrattenuto rapporti lavorativi con la società opponente, CP_1
ha fatto da referente di seguendo diversi clienti in via esclusiva.
[...] Parte_1
Solo il teste , dipendente della società opponente nonché coniuge del legale Tes_5 rappresentante della medesima, ha rappresentato una realtà diversa, affermando di essersi sempre occupato in prima persona delle attività inerenti alla direzione aziendale di pur avvalendosi di alcuni collaboratori, come , il Parte_1 Controparte_1 quale operava sempre sotto la sua direzione.
Vista la distonia delle dichiarazioni rese dal teste rispetto a quanto sostenuto dagli Tes_5 altri testi, è necessario condurre una valutazione in ordine alla credibilità di ciascuno di essi ed all'attendibilità delle dichiarazioni rese.
pagina 4 di 8 Va evidenziato, anzitutto, che non sussistono elementi che possano indurre a dubitare della credibilità di e , dal momento che essi non sono Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 titolari di interessi, neppure in via indiretta, inerenti al presente procedimento e non intrattengono alcun rapporto con il convenuto opposto. Inoltre, le dichiarazioni da questi rese risultano del tutto attendibili, sia perché prive di contraddizioni, intrinseche ed estrinseche, sia perché conformi a quanto emerge dalla documentazione versata in giudizio.
Diversamente, la credibilità del teste risulta ridotta per via del rapporto di Tes_5 coniugio con il legale rappresentante dell'odierna opponente;
peraltro, nel corso dell'istruttoria, egli ha confermato di riconoscere l'agenda su cui venivano annotati i rifornimenti di carburante erogati al convenuto opposto prima ancora che il documento venisse sottoposto alla sua attenzione e, quindi, prima che potesse effettivamente apprezzarne il contenuto.
Inoltre, l'attendibilità delle dichiarazioni rese appare compromessa per essere le stesse in contrasto sia con quanto sostenuto dagli altri testi, sia con la documentazione prodotta in giudizio. In ogni caso, non ha negato che il convenuto opposto abbia collaborato Tes_5 con ma ne ha solo ridimensionato il ruolo, affermando di essersi sempre Parte_1 occupato in prima persona, da solo, della direzione commerciale, motivo per cui la testimonianza, sebbene differente rispetto a quella resa dagli altri testi, non incide negativamente sul raggiungimento della prova in ordine all'espletamento delle obbligazioni contrattualmente assunte.
Parte opponente ha, altresì, allegato l'inesatta esecuzione della prestazione da parte del sig. , non avendo questi curato gli interessi della committente, per aver proposto CP_1 ai clienti dell'attrice dei prodotti di altre aziende da lui gestite, come risulta da e-mail del
13.9.2018.
L'eccezione va disattesa, in quanto generica, relativa ad un isolato episodio nell'ambito di una collaborazione pluriennale e, in ogni caso, essa risulta superata dalla circostanza che le parti non avessero pattuito, in via contrattuale, alcun vincolo di esclusiva.
Orbene, raggiunta la prova circa la piena e corretta esecuzione delle obbligazioni da parte di dal gennaio 2012 al gennaio 2019, occorre procedere Controparte_1 all'accertamento del credito da questi vantato a titolo di corrispettivo.
Sia nel ricorso per decreto ingiuntivo, sia nella comparsa con cui si è costituito nel presente giudizio, l'opposto ha domandato quale corrispettivo per l'attività prestata € 135.092,00, di cui € 81.092,00 per la componente variabile del compenso dovuta dal gennaio 2012 al dicembre 2017, € 40.000,00 a titolo di corrispettivo variabile per il 2018 ed € 14.000,00 oltre
IVA quale corrispettivo fisso relativo agli ultimi sette mesi del 2018.
pagina 5 di 8 A sostegno della domanda, la difesa del convenuto opposto ha prodotto nel fascicolo monitorio documentazione da cui si evince che la società con e-mail del Parte_1
13.11.2018, rilevando degli errori nella fattura proforma ricevuta da in data CP_1
08.12.2018, riconosceva esplicitamente la propria posizione debitoria e inoltrava i conteggi corretti, quantificandoli in € 81.092,00 per il periodo di collaborazione 2012-2017 ed in €
40.000,00 quale compenso variabile per il 2018 (doc. 5 monitorio).
Parte opponente ha eccepito che tale documento non costituisce riconoscimento di debito, trattandosi di e-mail con cui si discuteva solo della validità dei conteggi effettuati dal sig.
, prospettando una diversa quantificazione degli stessi, senza riconoscere CP_1 alcunché.
Ebbene, a prescindere dalla circostanza che tale documento integri un effettivo riconoscimento di debito, è pacifico che in esso sia stato determinato, ad opera di il corrispettivo variabile dovuto alla controparte per il periodo in esame. Parte_1
L'esistenza del rapporto sottostante risulta provata e l'opponente non ha contestato in giudizio la validità del conteggio, essendosi limitata a ritenere non dovuto tale importo, in ragione dei pagamenti effettuati in parte in contanti, in parte tramite l'erogazione di carburante in favore del sig. ed in parte tramite bonifici bancari. CP_1
In proposito, il Tribunale osserva che non è stato offerto alcun elemento di prova in ordine alla dazione di somme di denaro contante da parte della società debitrice ad CP_1
.
[...]
Dalla documentazione prodotta dall'opponente in relazione ai bonifici bancari effettuati in favore dell'opposta, risulta il versamento di € 30.000,00 nel 2017 e di € 16.800,00 nel 2018.
La difesa, tuttavia, è generica, non avendo la parte specificato se tali pagamenti siano stati effettuati a titolo di corrispettivo fisso o variabile e, dunque, se il versamento di tali somme sia idoneo a determinare l'estinzione per intervenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento azionata in via monitoria da parte convenuta opposta.
Da un esame della documentazione prodotta, ed in difetto di diversa indicazione proveniente dalla parte che ha eseguito i pagamenti, si evince che le somme sono state versate con cadenza tendenzialmente mensile e per importi di circa € 2.440,00 ciascuno, il che porta a presumere che si tratti dei corrispettivi fissi mensili, contrattualmente dovuti da nella misura di € 2.000,00, IVA esclusa, e non già dei compensi variabili Parte_1 oggetto del presente giudizio, che, stando alla clausola n. 5 della Parte B del contratto di consulenza e collaborazione professionale, dovevano essere corrisposti “alla chiusura del trimestre di riferimento entro il 15 del mese successivo al trimestre”.
Non essendo stata offerta da parte opponente alcuna prova relativa all'intervenuto pagamento dei compensi variabili relativi al periodo gennaio 2012 - dicembre 2018 e del pagina 6 di 8 corrispettivo fisso relativo agli ultimi sette mesi del 2018, la domanda deve essere accolta, seppur in misura inferiore rispetto al domandato.
Infatti, è risultato provato, in quanto fatto non contestato e confermato dai testi escussi, che il convenuto opposto effettuasse rifornimenti di gasolio presso la pompa aziendale, come si evince dalle annotazioni riportate sull'agenda prodotta in giudizio da parte opponente.
Il convenuto opposto ha confermato che i rifornimenti venivano annotati sull'agenda, come da doc. 2 avversario, ritenendo tuttavia inconferente l'eccezione attorea, posto che i corrispondenti importi venivano di volta in volta scalati dalla retribuzione.
Di tale circostanza, tuttavia, il sig. non ha offerto prova. Per contro, dalla CP_1 documentazione prodotta in giudizio da parte opponente relativa ai bonifici bancari effettuati, risulta la corresponsione dell'importo fisso mensile pattuito in contratto, senza alcuna decurtazione.
Ne consegue che dal credito vantato dal convenuto opposto devono decurtarsi gli importi dei rifornimenti di gasolio, che dalla documentazione prodotta dall'opponente, non specificamente contestata, risultano essere pari a € 2.338,31 per l'anno 2017 ed a € 3.632,271 per il 2018.
Il credito vantato da parte opposta, pertanto, operata la compensazione, risulta complessivamente pari a € 129.121,42 oltre IVA.
Per queste ragioni il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte attrice opponente deve essere condannata a pagare a parte convenuta opposta € 129.121,42 oltre IVA ed oltre interessi.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la valutazione della soccombenza ai fini della condanna alle spese deve essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite;
pertanto, il creditore opposto che veda riconosciuto il proprio credito, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, non può essere ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali (Cass. 4860/2024).
Nel caso di specie, l'accoglimento di un'esigua parte dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3; la restante quota di 2/3 segue la soccombenza ed è liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014.
Infine, non si reputano sussistenti i presupposti per pronunciare una condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi la mala fede o la colpa grave della parte, che ha proposto una domanda meritevole di vaglio giurisdizionale e che, in parte, ha trovato accoglimento.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta la domanda di nullità del contratto proposta da parte attrice opponente;
3) accerta la sussistenza di un credito di parte convenuta opposta pari a € 135.092,00 oltre IVA nei confronti di parte attrice opponente;
4) accerta la sussistenza di un controcredito di parte attrice opponente pari a € 5.970,58 nei confronti di parte convenuta opposta;
5) operata la compensazione, condanna parte attrice opponente a pagare a parte convenuta opposta la somma di € 129.121,42, oltre IVA ed oltre interessi legali ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo;
6) compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta opposta la residua quota dei 2/3, liquidata in € 9.402,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ed oltre a eventuali esborsi documentati.
Novara, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1016/2019 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. DE LUCA ARIANNA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 C.F._1 persona del titolare firmatario, rappresentata e difesa dall'avv. FORTE MELISSA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, contrariis rejectis, accertate le circostanze di cui in narrativa e previe le declaratorie tutte del caso
In via principale
pagina 1 di 8 Annullare il decreto ingiuntivo n. 190/2019 del 15 febbraio 2019, qui impugnato perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla
. Controparte_1
Dichiarare la nullità del contratto intercorso tra la e a Parte_1 Controparte_1 per indeterminatezza dell'oggetto e, per l'effetto, Controparte_1
Condannare la alla ripetizione di tutte le somme ricevute dalla in virtù CP_1 Parte_1 del contratto nullo e pari ad Euro 258.235,01, ovvero di quella diversa somma risultata in corso di causa a fronte delle somme corrisposte da ad . Parte_1 CP_1
Nel merito
Per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della le cui pretese sono infondate in fatto e in Controparte_1 diritto
In via istruttoria, ci si riporta alle proprie memorie ex 183 VI comma, n. 2 e n. 3, c.p.c..
Con il favore di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso 15% per spese generali di studio.”
Conclusioni di parte convenuta:
“Piaccia al Giudice adito:
In via preliminare:
• Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 190/2019 – R.g. n. 120/2019 – emesso in data 15.2.2019 dal Tribunale di Novara, poiché l'opposizione non é fondata su prova scritta e per tutte le ulteriori motivazioni in atti;
In via principale, nel merito:
• Rigettare ogni avversa domanda e istanza, in quanto del tutto infondate, per le esposte ragioni in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 190/2019 – R.g. n. 120/2019 – emesso in data 15.2.2019;
• Condannare unipersonale per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella Parte_1 misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Con il favore delle spese di lite.
In via istruttoria:
Con espressa riserva di dedurre prove e citare testi, nonché con ogni riserva di ulte-riore difesa, produzione ed integrazione nei termini di legge.”
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 190/2019, con cui il Tribunale di Novara aveva ingiunto il pagamento di € 135.092,00 in favore di , a titolo Controparte_1 di corrispettivo per le prestazioni professionali rese a beneficio dell'attrice dal gennaio
2012 al febbraio 2019.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato Controparte_1
l'opposizione avversaria, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita tramite l'escussione dei testi introdotti dalle parti.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta entro i limiti che seguono.
La pretesa creditoria azionata in giudizio da si Controparte_1 Controparte_1 fonda sul contratto di consulenza e collaborazione professionale sottoscritto dalle parti
(doc. 3 monitorio).
Parte attrice opponente ha sollevato eccezione di nullità di tale accordo, sulla scorta della ritenuta indeterminatezza dell'oggetto, alla luce della genericità e della polivalenza semantica delle espressioni utilizzate per individuarlo. In particolare, l'opponente ha fatto riferimento alle espressioni “supporto tecnico nelle varie problematiche, curando gli interessi e perseguendo i fini indicati in premessa” e “consigli e suggerimenti utili per il razionale svolgimento dell'attività”, ritenendo tali indicazioni inidonee a consentire di individuare esattamente il tipo di attività che il collaboratore avrebbe dovuto prestare.
L'eccezione è infondata, posto che, ai sensi dell'art. 1346 c.c., ai fini della validità del contratto non è necessario che l'oggetto sia determinato, essendo sufficiente che sia determinabile e, nel caso di specie, l'espresso riferimento alle premesse contenuto nel testo contrattuale consente di determinare, con sufficiente specificità, l'oggetto del contratto. In esse, infatti, sono state indicate in maniera puntuale le necessità della committente
(istituire una propria organizzazione di vendita diretta in Italia, elaborare la politica commerciale, pianificandola e gestendone il budget, attuare la gestione del processo di vendita ed implementare le opportunità di business, coordinare le attività dell'area commerciale e dei clienti chiave etc.), sicché risulta pienamente evincibile quali fossero le attività in relazione a cui il convenuto si è impegnato a “curare gli interessi” della società e
“perseguirne i fini”.
Inoltre, sono risultate prive di qualsivoglia riscontro e, di conseguenza, non possono ritenersi provate le allegazioni della società opponente, secondo cui il contratto di pagina 3 di 8 collaborazione professionale sarebbe stato stipulato nel dicembre del 2018, pur riportando quale data di sottoscrizione il giorno 01.01.2012.
Infine, è generica l'eccezione sollevata dall'opponente secondo cui il contratto sarebbe stato firmato solo nell'ultima pagina e nemmeno siglato in quelle precedenti, posto che l'opponente non ha contestato il contenuto dell'accordo e non ha dedotto un diverso testo contrattuale effettivamente voluto dalle parti.
Tanto premesso in ordine alla validità del contratto, occorre verificare se la prestazione sia stata regolarmente adempiuta da parte del sig. . CP_1
Sul punto si osserva, anzitutto, che l'opponente non ha formulato un'eccezione di inadempimento specifico nei riguardi del collaboratore, essendosi essa limitata ad affermare che spetta alla parte convenuta provare di aver svolto l'attività lavorativa concordata, ritenendo carente la documentazione a supporto prodotta dalla controparte.
Pur a fronte di un'eccezione generica, si osserva come dall'istruttoria processuale condotta sia risultato provato che il sig. abbia effettivamente eseguito le prestazioni CP_1 pattuite in contratto, avendo egli gestito la direzione commerciale del settore vendite della società Parte_1
Ciò emerge, anzitutto, dai files versati in giudizio dalla difesa del convenuto opposto, contenenti la rappresentazione della corrispondenza intercorsa dal 15.02.2012 al 10.12.2019 tra e diversi dipendenti della società Controparte_1 Parte_1
Dalla lettura dei messaggi di posta elettronica si evince che svolgeva Controparte_1 il ruolo di intermediario tra ed i clienti, occupandosi, tra le varie attività, Parte_1 di predisporre i listini dei prezzi dei prodotti ed applicare la relativa scontistica, seguire gli ordini dei clienti, curare la distribuzione dei prodotti a livello nazionale, gestire l'attività promozionale e rappresentare l'azienda ad eventi fieristici.
Inoltre, i testimoni di parte opponente e , escussi Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 all'udienza del 16.02.2021, sono stati concordi nel dichiarare che, relativamente al periodo in cui ciascuno ha intrattenuto rapporti lavorativi con la società opponente, CP_1
ha fatto da referente di seguendo diversi clienti in via esclusiva.
[...] Parte_1
Solo il teste , dipendente della società opponente nonché coniuge del legale Tes_5 rappresentante della medesima, ha rappresentato una realtà diversa, affermando di essersi sempre occupato in prima persona delle attività inerenti alla direzione aziendale di pur avvalendosi di alcuni collaboratori, come , il Parte_1 Controparte_1 quale operava sempre sotto la sua direzione.
Vista la distonia delle dichiarazioni rese dal teste rispetto a quanto sostenuto dagli Tes_5 altri testi, è necessario condurre una valutazione in ordine alla credibilità di ciascuno di essi ed all'attendibilità delle dichiarazioni rese.
pagina 4 di 8 Va evidenziato, anzitutto, che non sussistono elementi che possano indurre a dubitare della credibilità di e , dal momento che essi non sono Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 titolari di interessi, neppure in via indiretta, inerenti al presente procedimento e non intrattengono alcun rapporto con il convenuto opposto. Inoltre, le dichiarazioni da questi rese risultano del tutto attendibili, sia perché prive di contraddizioni, intrinseche ed estrinseche, sia perché conformi a quanto emerge dalla documentazione versata in giudizio.
Diversamente, la credibilità del teste risulta ridotta per via del rapporto di Tes_5 coniugio con il legale rappresentante dell'odierna opponente;
peraltro, nel corso dell'istruttoria, egli ha confermato di riconoscere l'agenda su cui venivano annotati i rifornimenti di carburante erogati al convenuto opposto prima ancora che il documento venisse sottoposto alla sua attenzione e, quindi, prima che potesse effettivamente apprezzarne il contenuto.
Inoltre, l'attendibilità delle dichiarazioni rese appare compromessa per essere le stesse in contrasto sia con quanto sostenuto dagli altri testi, sia con la documentazione prodotta in giudizio. In ogni caso, non ha negato che il convenuto opposto abbia collaborato Tes_5 con ma ne ha solo ridimensionato il ruolo, affermando di essersi sempre Parte_1 occupato in prima persona, da solo, della direzione commerciale, motivo per cui la testimonianza, sebbene differente rispetto a quella resa dagli altri testi, non incide negativamente sul raggiungimento della prova in ordine all'espletamento delle obbligazioni contrattualmente assunte.
Parte opponente ha, altresì, allegato l'inesatta esecuzione della prestazione da parte del sig. , non avendo questi curato gli interessi della committente, per aver proposto CP_1 ai clienti dell'attrice dei prodotti di altre aziende da lui gestite, come risulta da e-mail del
13.9.2018.
L'eccezione va disattesa, in quanto generica, relativa ad un isolato episodio nell'ambito di una collaborazione pluriennale e, in ogni caso, essa risulta superata dalla circostanza che le parti non avessero pattuito, in via contrattuale, alcun vincolo di esclusiva.
Orbene, raggiunta la prova circa la piena e corretta esecuzione delle obbligazioni da parte di dal gennaio 2012 al gennaio 2019, occorre procedere Controparte_1 all'accertamento del credito da questi vantato a titolo di corrispettivo.
Sia nel ricorso per decreto ingiuntivo, sia nella comparsa con cui si è costituito nel presente giudizio, l'opposto ha domandato quale corrispettivo per l'attività prestata € 135.092,00, di cui € 81.092,00 per la componente variabile del compenso dovuta dal gennaio 2012 al dicembre 2017, € 40.000,00 a titolo di corrispettivo variabile per il 2018 ed € 14.000,00 oltre
IVA quale corrispettivo fisso relativo agli ultimi sette mesi del 2018.
pagina 5 di 8 A sostegno della domanda, la difesa del convenuto opposto ha prodotto nel fascicolo monitorio documentazione da cui si evince che la società con e-mail del Parte_1
13.11.2018, rilevando degli errori nella fattura proforma ricevuta da in data CP_1
08.12.2018, riconosceva esplicitamente la propria posizione debitoria e inoltrava i conteggi corretti, quantificandoli in € 81.092,00 per il periodo di collaborazione 2012-2017 ed in €
40.000,00 quale compenso variabile per il 2018 (doc. 5 monitorio).
Parte opponente ha eccepito che tale documento non costituisce riconoscimento di debito, trattandosi di e-mail con cui si discuteva solo della validità dei conteggi effettuati dal sig.
, prospettando una diversa quantificazione degli stessi, senza riconoscere CP_1 alcunché.
Ebbene, a prescindere dalla circostanza che tale documento integri un effettivo riconoscimento di debito, è pacifico che in esso sia stato determinato, ad opera di il corrispettivo variabile dovuto alla controparte per il periodo in esame. Parte_1
L'esistenza del rapporto sottostante risulta provata e l'opponente non ha contestato in giudizio la validità del conteggio, essendosi limitata a ritenere non dovuto tale importo, in ragione dei pagamenti effettuati in parte in contanti, in parte tramite l'erogazione di carburante in favore del sig. ed in parte tramite bonifici bancari. CP_1
In proposito, il Tribunale osserva che non è stato offerto alcun elemento di prova in ordine alla dazione di somme di denaro contante da parte della società debitrice ad CP_1
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[...]
Dalla documentazione prodotta dall'opponente in relazione ai bonifici bancari effettuati in favore dell'opposta, risulta il versamento di € 30.000,00 nel 2017 e di € 16.800,00 nel 2018.
La difesa, tuttavia, è generica, non avendo la parte specificato se tali pagamenti siano stati effettuati a titolo di corrispettivo fisso o variabile e, dunque, se il versamento di tali somme sia idoneo a determinare l'estinzione per intervenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento azionata in via monitoria da parte convenuta opposta.
Da un esame della documentazione prodotta, ed in difetto di diversa indicazione proveniente dalla parte che ha eseguito i pagamenti, si evince che le somme sono state versate con cadenza tendenzialmente mensile e per importi di circa € 2.440,00 ciascuno, il che porta a presumere che si tratti dei corrispettivi fissi mensili, contrattualmente dovuti da nella misura di € 2.000,00, IVA esclusa, e non già dei compensi variabili Parte_1 oggetto del presente giudizio, che, stando alla clausola n. 5 della Parte B del contratto di consulenza e collaborazione professionale, dovevano essere corrisposti “alla chiusura del trimestre di riferimento entro il 15 del mese successivo al trimestre”.
Non essendo stata offerta da parte opponente alcuna prova relativa all'intervenuto pagamento dei compensi variabili relativi al periodo gennaio 2012 - dicembre 2018 e del pagina 6 di 8 corrispettivo fisso relativo agli ultimi sette mesi del 2018, la domanda deve essere accolta, seppur in misura inferiore rispetto al domandato.
Infatti, è risultato provato, in quanto fatto non contestato e confermato dai testi escussi, che il convenuto opposto effettuasse rifornimenti di gasolio presso la pompa aziendale, come si evince dalle annotazioni riportate sull'agenda prodotta in giudizio da parte opponente.
Il convenuto opposto ha confermato che i rifornimenti venivano annotati sull'agenda, come da doc. 2 avversario, ritenendo tuttavia inconferente l'eccezione attorea, posto che i corrispondenti importi venivano di volta in volta scalati dalla retribuzione.
Di tale circostanza, tuttavia, il sig. non ha offerto prova. Per contro, dalla CP_1 documentazione prodotta in giudizio da parte opponente relativa ai bonifici bancari effettuati, risulta la corresponsione dell'importo fisso mensile pattuito in contratto, senza alcuna decurtazione.
Ne consegue che dal credito vantato dal convenuto opposto devono decurtarsi gli importi dei rifornimenti di gasolio, che dalla documentazione prodotta dall'opponente, non specificamente contestata, risultano essere pari a € 2.338,31 per l'anno 2017 ed a € 3.632,271 per il 2018.
Il credito vantato da parte opposta, pertanto, operata la compensazione, risulta complessivamente pari a € 129.121,42 oltre IVA.
Per queste ragioni il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte attrice opponente deve essere condannata a pagare a parte convenuta opposta € 129.121,42 oltre IVA ed oltre interessi.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la valutazione della soccombenza ai fini della condanna alle spese deve essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite;
pertanto, il creditore opposto che veda riconosciuto il proprio credito, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, non può essere ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali (Cass. 4860/2024).
Nel caso di specie, l'accoglimento di un'esigua parte dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3; la restante quota di 2/3 segue la soccombenza ed è liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014.
Infine, non si reputano sussistenti i presupposti per pronunciare una condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi la mala fede o la colpa grave della parte, che ha proposto una domanda meritevole di vaglio giurisdizionale e che, in parte, ha trovato accoglimento.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta la domanda di nullità del contratto proposta da parte attrice opponente;
3) accerta la sussistenza di un credito di parte convenuta opposta pari a € 135.092,00 oltre IVA nei confronti di parte attrice opponente;
4) accerta la sussistenza di un controcredito di parte attrice opponente pari a € 5.970,58 nei confronti di parte convenuta opposta;
5) operata la compensazione, condanna parte attrice opponente a pagare a parte convenuta opposta la somma di € 129.121,42, oltre IVA ed oltre interessi legali ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo;
6) compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta opposta la residua quota dei 2/3, liquidata in € 9.402,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ed oltre a eventuali esborsi documentati.
Novara, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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