Ordinanza cautelare 3 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Ordinanza presidenziale 8 novembre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 03/06/2025, n. 10642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10642 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10642/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12537/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12537 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AL Di ER, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’università e della ricerca, Ministero della salute, Università degli studi Magna Graecia - Catanzaro, Università degli studi di Roma - La Sapienza, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca, Università degli studi di Foggia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
VA PA, CA EL, EV Mazzetti, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
(ric.)
1) del d.m. 25 giugno 2021, n. 730 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 21/22 e dei relativi allegati;
1 bis ) del medesimo d.m. n. 730/21 anche nella parte in cui dispone (art. 2) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero “avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia”;
1 ter ) del medesimo d.m. n. 730/21 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica” nonché del decreto del Ministero del 12 dicembre 2018, prot. n. 34755 che, stante quanto appare pur se non conosciuto, avrebbe comportato la determinazione circa l'aumento delle domande di cultura generale da 2 a 12 e la riduzione delle domande di logica da 20 a 10 oltre all'inserimento dei quesiti riguardanti cittadinanza e Costituzione;
2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al d.m. 730/21 e il decreto del Ministero 12 dicembre 2018, prot. n. 34755, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;
3) del bando di ammissione ai Cdl in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria dell'Università in epigrafe;
4) della nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee guida ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”;
5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2021/22 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 28 settembre 2021, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;
6) del d.r. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
8) dei verbali della Commissione del concorso dell'ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal Cineca nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al d.m. 730/21, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 21 e 28 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva ivi compreso quanto dedotto sul quesito già annullato n. 56 e nella perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del presente atto;
11) del d.m. 730/21, nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;
12) del d.m. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione europea;
13) degli atti di programmazione di ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
14) del d.m. n. 1071/21 inerente alla definizione dei posti disponibili in medicina nella parte in cui limita a soli 14.332 il numero dei posti banditi per medicina in lingua italiana e del decreto ministeriale d.m. 1 settembre 2021, n. 1067 inerenti alla definizione dei posti disponibili in medicina, odontoiatria nella parte in cui limita a soli 1.231 il numero dei posti banditi per odontoiatria;
15) degli stessi dd.mm. nella parte in cui dispongono che “il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto” e nella parte in cui “le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro ‘status’ e in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza”;
16) del decreto ministeriale non conosciuto con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;
17) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;
nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
(I mm.aa.)
a) della nota dell'Università La Sapienza di Roma prot. n. 2022-URM1SAM-0004854 inoltrata a mezzo pec agli scriventi difensori in data 19 gennaio 2022;
b) della nota dell'Università La Sapienza di Roma prot. n. 2022-URM1SAM-0004853 inoltrata a mezzo pec agli scriventi difensori in data 19 gennaio 2022, ove l'ateneo riporta che si darà luogo agli scorrimenti dei posti;
c) nella parte in cui occorrer possa, del bando dell'Università resistente relativo alle modalità di ammissione ai cori di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia ed odontoiatria (d.r. n. 1770/2021) impugnato in atti ed in particolare del paragrafo 10 del medesimo bando;
d) degli esiti della riunione tra i prèsidi delle facoltà di area medica e la direzione dell'area servizi agli studenti dell'ateneo Sapienza, non conosciuti e qualora esistenti, nonché di tutti gli atti, i verbali e provvedimenti all'esito della suddetta riunione ancorché non conosciuti;
e) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, anche richiamato ed allegato in atti, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;
(II mm.aa.)
della nota ministeriale n. 15381 del 9 giugno 2022- Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3357 del 5 maggio 2022 – accesso agli atti ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della salute, dell’Università degli studi Magna Graecia - Catanzaro e dell’Università degli studi di Roma - La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
- con le summenzionate impugnative AL Di ER ha impugnato gli atti in epigrafe al fine di vedersi riconosciuto il diritto a essere ammesso al corso di laurea di medicina e odontoiatria per l’anno accademico 2021/2022 presso l’Università degli studi di Roma – La Sapienza;
- il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero della salute, l’Università degli studi Magna Graecia – Catanzaro e l’Università degli studi di Roma - La Sapienza si sono costituiti in resistenza con comparsa di stile;
- all’esito dell’appello cautelare è stata disposta “l’ammissione dell’appellante, con riserva e in sovrannumero, al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2021/2022 facendo salva la determinazione dell’Amministrazione sull’attribuzione della sede, tenuto conto del punteggio e delle preferenze espresse” (Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 2864 del 21.6.2022);
- con memoria ex art. 73 c.p.a., la parte ricorrente ha chiesto in via principale la cessazione della materia del contendere “per consolidamento” – rappresentando che, a seguito del provvedimento cautelare, “Il ricorrente si immatricolava, dunque, presso la facoltà di Medicina La Sapienza Università di Roma e, come da documentazione versata in atti, è attualmente iscritto al 5°anno del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2024/2025. Il Sig. Di ER, dunque, è pienamente inserito nella vita universitaria e per l’Ateneo non vi è mai stato alcun problema nel consentire allo studente di partecipare a lezioni, laboratori, tirocini ecc.” – e, in subordine, ha insistito per l’accoglimento delle domande originariamente formulate;
- all’odierna udienza straordinaria la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che :
- si è affermato in giurisprudenza il principio per cui “pur riconoscendo la non diretta applicabilità dell’art. 4, comma 2 bis , d.l. n. 115 del 2005, conv. in l. n. 168 del 2005 alle procedure selettive per l’ammissione a corsi di laurea, [deve desumersi] dalla proficua frequenza del corso e dal positivo superamento degli esami previsti, una sopravvenienza idonea a determinare la cessazione della materia del contendere” (da ultimo, Cons. Stato, sez. VII, 14.1.2024, n. 265 e precedenti ivi menzionati);
- tale orientamento si fonda “sulla convinzione di potere adattare, sia pure a fini più limitati, la ratio evincibile dalla suddetta disposizione di cui all’art.4 comma 2 bis citata, che è dedicata alle procedure idoneative (Corte Costituzionale sentenza n. 108/2009) e che risiede nella necessità di evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento col quale un giudice, o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l’ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione” (sent. cit.);
- nel caso che occupa, la parte ricorrente ha dato dimostrazione di frequentare proficuamente il corso di laurea e di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per l’accesso al relativo percorso, senza che, peraltro, le amministrazioni resistenti abbiano segnalato delle disfunzioni, sul piano organizzativo o logistico, legate all’inserimento dell’odierno ricorrente nei corsi e nelle altre attività che l’ateneo ha destinato ai discenti;
- in altri termini, “la frequenza del corso di laurea ha realizzato l’esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio”, “il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento degli esami universitari sostenuti) ed è indubbiamente conforme all’interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”, dovendosi pure tenere conto della “ulteriore considerazione, connessa all’intrinseca meritevolezza di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, dell’interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la lentezza dei processi non ne renda incerto l’esito, frustrando le legittime aspettative del privato, che abbia superato le prove di esame” (sent. cit.);
Ritenuto pertanto che :
- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, nei termini esplicitati, ex art. 34, co. 5, c.p.a. (“La convergenza di queste plurime ragioni configura una cessazione della materia del contendere che è in parte atipica perché non è rappresentata da un unico fatto giuridico sopravvenuto, ma discende piuttosto da una fattispecie giuridica complessa, che ha la sua origine nel provvedimento cautelare di ammissione con riserva, integrata dalla proficua e meritevole frequenza dei corsi da parte dell’interessata, attestata dal percorso svolto, e conformata dall’obiettiva sussistenza di un interesse pubblico a che tale impegnativa esperienza non sia posta nel nulla, interesse, quest’ultimo, che non può non ritenersi prevalente su quello originariamente opposto in sede di costituzione in giudizio dall’amministrazione resistente”; sent. cit.);
- la novità delle questioni al tempo di instaurazione del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tre le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Terza - S ), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti dichiara la cessazione della materia del contendere nei sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Marcello Polimeno, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Tonnara | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO