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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12959/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 12959/2023
tra 1) Parte_1
2) Parte_2
3) Parte_3
4) Parte_4
5) Parte_5
6) NETO IN PROPRIO E INSIEME A Parte_6 Controparte_1
NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
[...]
GENITORIALE SULLA IN Persona_1
,
[...]
7) IN PROPRIO E INSIEME A Parte_7 Controparte_2
NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
[...]
GENITORIALE SULLA IN Persona_2
8) Controparte_3
9) Parte_2
10) Controparte_4
11) Controparte_5
12) Controparte_6
RICORRENTI e
Controparte_7
pagina 1 di 10 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per , Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4
, , NETO IN
[...] Parte_5 Parte_6
PROPRIO E INSIEME A nell'esercizio della Controparte_1 responsabilità genitoriale sulla minore , Persona_1
IN PROPRIO E INSIEME A Parte_7 Controparte_2 nell'esercizio della responsabilità genitoriale SULLA IN LI
[...] [...]
CP_2 Controparte_3 Parte_2
[...] Controparte_4 Controparte_5
e l'avv. CATTANEO
[...] Controparte_6
IO LE, oggi sostituito dall'avv. Marco Mellone il quale si riporta al ricorso e da atto che la procura è stata rilasciata in data anteriore alla riforma della competenza territoriale che dal Tribunale di Roma è stata trasferita al Tribunale di Bologna.
Per nessuno. Controparte_7
Il Giudice previa revoca dell'ordinanza ex art. 127 ter cpc, invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 terdecis e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12959/2023 promossa da:
, Parte_1
Parte_2
, Parte_3
, Parte_4
, Parte_5
NETO IN PROPRIO E INSIEME A Parte_6 Controparte_1 nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore
[...] Persona_1
,
[...]
IN PROPRIO E INSIEME A Parte_7 Controparte_2 nell'esercizio della responsabilità genitoriale SULLA IN Persona_2
[...]
Controparte_3
Parte_2
, Controparte_4
Parte_8
[...] CP_5 tutti con il patrocinio dell'avv. CATTANEO IO LE , elettivamente domiciliato in VIA
LARGA 6 MILANO presso il difensore avv. CATTANEO IO LE
RICORRENTI contro pagina 3 di 10 (C.F. ), Controparte_7 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti sia in proprio e alcuni anche in rappresentanza dei figli minori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente della cittadina italiana nata a [...] il Persona_3
21.03.1883 emigrata in Brasile, senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il nonostante la regolarità e tempestività della Controparte_7 notifica non si costituiva sicchè va dichiarata la contumacia.
In data 14.3.2025 il precedente giudice fissava udienza di comparizione che sostituiva con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc;
In data 27.10.2025 questo procedimento è stato assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
All'udienza odierna la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c pagina 4 di 10 1. Le domande sono fondate.
Circa la competenza del Tribunale di Bologna, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nata a [...], da cui deriva la Persona_3 competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Quanto al requisito dell'interesse ad agire, va rilevato che il diritto di alcuni ricorrenti (linea materna) al riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis non avrebbe potuto trovare tutela in sede amministrativa poiché, trattandosi di una linea di discendenza di derivazione materna, l'Autorità amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti in materia dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte di Cassazione.
Per questi motivi
, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire.
Occorre, osservare che in caso di discendenza per linea paterna da avo italiano il riconoscimento della cittadinanza italiana può trovare accoglimento in via amministrativa se ne sussistono i presupposti, senza necessità di ricorrere all'accertamento giurisdizionale, e dunque anche solo mediante presentazione della correlata domanda all'autorità consolare di residenza, secondo la normativa vigente.
E' previsto che il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana debba completarsi entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, come stabilito dal D.P.C.M. n.
33/2014; tuttavia i tempi di evasione delle domande da parte dei consolati in alcuni Stati (tra cui per l'appunto il Brasile) stanno superando il decennio a causa dell'enorme mole di richieste pervenuta, incidendo sulla effettiva possibilità di garantire il soddisfacimento di un diritto.
pagina 5 di 10 In materia interveniva il Tribunale di Roma, al cui orientamento si ritiene di dover aderire, il quale, dato atto dei rilevantissimi tempi di attesa presso gli uffici consolari, affermava che il ritardo si traduceva di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale (Tribunale Roma, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 2055), con l'ulteriore precisazione, intervenuta nelle successive pronunce, che la disciplina di cui trattasi non impone neppure, ai fini dell'accertamento del diritto azionato, l'avvio del procedimento amministrativo come condizione dell'azione in sede giudiziaria. In particolare, si soggiungeva che il limite all'accesso alla giurisdizione deve risultare da espressa previsione legislativa (assente nella specie) e che non si può negare l'esercizio dell'azione giurisdizionale, in virtù dell'art. 24 Cost., mediante applicazione analogica o estensiva di previsioni normative non specificamente previste in materia e tenuto conto che, trattandosi di un procedimento avente ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, al cittadino deve sempre essere concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario.
Ne deriva la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti (linea paterna) i quali, peraltro, hanno comunque dato prova di essersi attivati presso il Consolato di San Paolo del Brasile territorialmente competente per la loro residenza, al fine di veder valutare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana.
In punto di diritto osserva il Tribunale che la Corte costituzionale con la sentenza n. 142 del 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevate dal Tribunale ordinario di
Bologna sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE……..”;
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
La procura alle liti è regolare. pagina 6 di 10 Tanto premesso, va innanzitutto richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
Nel nostro ordinamento, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, individua le modalità di acquisto dello status civitatis italiano.
Nello specifico, la norma di cui sopra stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della
Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui viene approvata la l. n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario del 1912 riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre.
In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
pagina 7 di 10 Sul punto, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il (omissis) e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data.
Ai rapporti risalenti ad epoca pre-costituzionale si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Tanto premesso, venendo al caso in esame, occorre rilevare che la linea di discendenza riportata nell'atto introduttivo trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, da cui risulta che i ricorrenti discendono dalla sig.ra , cittadina italiana, ed emigrata in Brasile Persona_3 dove ha contratto matrimonio con il sig. di origini italiane, nel 1902. Persona_4
Più precisamente, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra la predetta sig.ra
[...]
e il sig. sono nati 3 figli;
può dirsi, dunque, compiutamente documentato il Per_3 Persona_4 rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega gli istanti all'ava italiana . Persona_3
Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non sono Controparte_7 stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe pagina 8 di 10 alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”
(cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Il riconoscimento della cittadinanza all'odierna ricorrente non è impedito dal Decreto legge 28 marzo
2025 n. 36, entrato in vigore il 29/03/2025, convertito in legge con modificazioni L. 74/2025, che ha previsto requisiti più restrittivi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in quanto all'art. 1 del predetto decreto legge è previsto che:
“1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino e' nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini e' nato in [...].»
Ricorrendo la condizione prevista dall'art. 1 lett. b), la nuova normativa non si applica nel presente giudizio.
Le divergenze nei nomi e cognomi sono dovuti alla diversità di idioma e del contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati in Brasile. La diversità dei cognomi trova pertanto la sua giustificazione nella trasformazione del cognome nel passaggio dalla lingua italiana a quella portoghese brasiliana.
La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA la contumacia del convenuto;
CP_7 pagina 9 di 10 2) ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
, nato ad [...]-Brasile) il 13.11.1974; Parte_1
nata a [...]- Brasile) il 21.5.2005; Parte_2
, nato a [...]-Brasile) il 17.10.1959; Parte_3
, nato a [...]-Brasile) il 13.03.1964; Parte_4
, nato a [...]-Brasile) il 26.07.1977, Parte_5
, nato a [...] SÈ do IO ET (SP- Brasile) il 17.09.1977 in Parte_9 proprio e insieme a nell'esercizio della responsabilità Controparte_1 genitoriale sulla minore , nata ad [...] Persona_1
(SP-Brasile) il 18.12.2010; nato a [...] SÈ do IO ET (SP- Brasile) il 02.05.1981 in proprio e Parte_7 insieme a nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla Controparte_2 minore nata a [...] SÈ do IO ET (SP- Brasile) il 08.01.2011, Persona_2
nata ad [...]-Brasile) il 19.10.1995, Controparte_3
nata a [...]-Brasile) il 21.05.2005, Parte_2
, nato a [...]-Brasile) il 06.04.1996, Controparte_4 nata a [...]-Brasile) il 21.12.1991, Controparte_5
nata a [...]-Brasile) il 20.05.1993, Controparte_6
3) ORDINA al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_7 alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni all'Autorità consolare competente;
4) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 12959/2023
tra 1) Parte_1
2) Parte_2
3) Parte_3
4) Parte_4
5) Parte_5
6) NETO IN PROPRIO E INSIEME A Parte_6 Controparte_1
NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
[...]
GENITORIALE SULLA IN Persona_1
,
[...]
7) IN PROPRIO E INSIEME A Parte_7 Controparte_2
NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
[...]
GENITORIALE SULLA IN Persona_2
8) Controparte_3
9) Parte_2
10) Controparte_4
11) Controparte_5
12) Controparte_6
RICORRENTI e
Controparte_7
pagina 1 di 10 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per , Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4
, , NETO IN
[...] Parte_5 Parte_6
PROPRIO E INSIEME A nell'esercizio della Controparte_1 responsabilità genitoriale sulla minore , Persona_1
IN PROPRIO E INSIEME A Parte_7 Controparte_2 nell'esercizio della responsabilità genitoriale SULLA IN LI
[...] [...]
CP_2 Controparte_3 Parte_2
[...] Controparte_4 Controparte_5
e l'avv. CATTANEO
[...] Controparte_6
IO LE, oggi sostituito dall'avv. Marco Mellone il quale si riporta al ricorso e da atto che la procura è stata rilasciata in data anteriore alla riforma della competenza territoriale che dal Tribunale di Roma è stata trasferita al Tribunale di Bologna.
Per nessuno. Controparte_7
Il Giudice previa revoca dell'ordinanza ex art. 127 ter cpc, invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 terdecis e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12959/2023 promossa da:
, Parte_1
Parte_2
, Parte_3
, Parte_4
, Parte_5
NETO IN PROPRIO E INSIEME A Parte_6 Controparte_1 nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore
[...] Persona_1
,
[...]
IN PROPRIO E INSIEME A Parte_7 Controparte_2 nell'esercizio della responsabilità genitoriale SULLA IN Persona_2
[...]
Controparte_3
Parte_2
, Controparte_4
Parte_8
[...] CP_5 tutti con il patrocinio dell'avv. CATTANEO IO LE , elettivamente domiciliato in VIA
LARGA 6 MILANO presso il difensore avv. CATTANEO IO LE
RICORRENTI contro pagina 3 di 10 (C.F. ), Controparte_7 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti sia in proprio e alcuni anche in rappresentanza dei figli minori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente della cittadina italiana nata a [...] il Persona_3
21.03.1883 emigrata in Brasile, senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il nonostante la regolarità e tempestività della Controparte_7 notifica non si costituiva sicchè va dichiarata la contumacia.
In data 14.3.2025 il precedente giudice fissava udienza di comparizione che sostituiva con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc;
In data 27.10.2025 questo procedimento è stato assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
All'udienza odierna la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c pagina 4 di 10 1. Le domande sono fondate.
Circa la competenza del Tribunale di Bologna, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nata a [...], da cui deriva la Persona_3 competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Quanto al requisito dell'interesse ad agire, va rilevato che il diritto di alcuni ricorrenti (linea materna) al riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis non avrebbe potuto trovare tutela in sede amministrativa poiché, trattandosi di una linea di discendenza di derivazione materna, l'Autorità amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti in materia dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte di Cassazione.
Per questi motivi
, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire.
Occorre, osservare che in caso di discendenza per linea paterna da avo italiano il riconoscimento della cittadinanza italiana può trovare accoglimento in via amministrativa se ne sussistono i presupposti, senza necessità di ricorrere all'accertamento giurisdizionale, e dunque anche solo mediante presentazione della correlata domanda all'autorità consolare di residenza, secondo la normativa vigente.
E' previsto che il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana debba completarsi entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, come stabilito dal D.P.C.M. n.
33/2014; tuttavia i tempi di evasione delle domande da parte dei consolati in alcuni Stati (tra cui per l'appunto il Brasile) stanno superando il decennio a causa dell'enorme mole di richieste pervenuta, incidendo sulla effettiva possibilità di garantire il soddisfacimento di un diritto.
pagina 5 di 10 In materia interveniva il Tribunale di Roma, al cui orientamento si ritiene di dover aderire, il quale, dato atto dei rilevantissimi tempi di attesa presso gli uffici consolari, affermava che il ritardo si traduceva di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale (Tribunale Roma, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 2055), con l'ulteriore precisazione, intervenuta nelle successive pronunce, che la disciplina di cui trattasi non impone neppure, ai fini dell'accertamento del diritto azionato, l'avvio del procedimento amministrativo come condizione dell'azione in sede giudiziaria. In particolare, si soggiungeva che il limite all'accesso alla giurisdizione deve risultare da espressa previsione legislativa (assente nella specie) e che non si può negare l'esercizio dell'azione giurisdizionale, in virtù dell'art. 24 Cost., mediante applicazione analogica o estensiva di previsioni normative non specificamente previste in materia e tenuto conto che, trattandosi di un procedimento avente ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, al cittadino deve sempre essere concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario.
Ne deriva la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti (linea paterna) i quali, peraltro, hanno comunque dato prova di essersi attivati presso il Consolato di San Paolo del Brasile territorialmente competente per la loro residenza, al fine di veder valutare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana.
In punto di diritto osserva il Tribunale che la Corte costituzionale con la sentenza n. 142 del 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevate dal Tribunale ordinario di
Bologna sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE……..”;
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
La procura alle liti è regolare. pagina 6 di 10 Tanto premesso, va innanzitutto richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
Nel nostro ordinamento, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, individua le modalità di acquisto dello status civitatis italiano.
Nello specifico, la norma di cui sopra stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della
Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui viene approvata la l. n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario del 1912 riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre.
In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
pagina 7 di 10 Sul punto, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il (omissis) e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data.
Ai rapporti risalenti ad epoca pre-costituzionale si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Tanto premesso, venendo al caso in esame, occorre rilevare che la linea di discendenza riportata nell'atto introduttivo trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, da cui risulta che i ricorrenti discendono dalla sig.ra , cittadina italiana, ed emigrata in Brasile Persona_3 dove ha contratto matrimonio con il sig. di origini italiane, nel 1902. Persona_4
Più precisamente, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra la predetta sig.ra
[...]
e il sig. sono nati 3 figli;
può dirsi, dunque, compiutamente documentato il Per_3 Persona_4 rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega gli istanti all'ava italiana . Persona_3
Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non sono Controparte_7 stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe pagina 8 di 10 alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”
(cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Il riconoscimento della cittadinanza all'odierna ricorrente non è impedito dal Decreto legge 28 marzo
2025 n. 36, entrato in vigore il 29/03/2025, convertito in legge con modificazioni L. 74/2025, che ha previsto requisiti più restrittivi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in quanto all'art. 1 del predetto decreto legge è previsto che:
“1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino e' nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini e' nato in [...].»
Ricorrendo la condizione prevista dall'art. 1 lett. b), la nuova normativa non si applica nel presente giudizio.
Le divergenze nei nomi e cognomi sono dovuti alla diversità di idioma e del contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati in Brasile. La diversità dei cognomi trova pertanto la sua giustificazione nella trasformazione del cognome nel passaggio dalla lingua italiana a quella portoghese brasiliana.
La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA la contumacia del convenuto;
CP_7 pagina 9 di 10 2) ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
, nato ad [...]-Brasile) il 13.11.1974; Parte_1
nata a [...]- Brasile) il 21.5.2005; Parte_2
, nato a [...]-Brasile) il 17.10.1959; Parte_3
, nato a [...]-Brasile) il 13.03.1964; Parte_4
, nato a [...]-Brasile) il 26.07.1977, Parte_5
, nato a [...] SÈ do IO ET (SP- Brasile) il 17.09.1977 in Parte_9 proprio e insieme a nell'esercizio della responsabilità Controparte_1 genitoriale sulla minore , nata ad [...] Persona_1
(SP-Brasile) il 18.12.2010; nato a [...] SÈ do IO ET (SP- Brasile) il 02.05.1981 in proprio e Parte_7 insieme a nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla Controparte_2 minore nata a [...] SÈ do IO ET (SP- Brasile) il 08.01.2011, Persona_2
nata ad [...]-Brasile) il 19.10.1995, Controparte_3
nata a [...]-Brasile) il 21.05.2005, Parte_2
, nato a [...]-Brasile) il 06.04.1996, Controparte_4 nata a [...]-Brasile) il 21.12.1991, Controparte_5
nata a [...]-Brasile) il 20.05.1993, Controparte_6
3) ORDINA al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_7 alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni all'Autorità consolare competente;
4) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
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