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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone di: dr. Aldo Gubitosi Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel.est. nel procedimento n. 925/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, , , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dagli avv.ti Giuseppe Macario e Gennaro Guida
– Attori in riassunzione
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Beniamino Spirito
-Convenuto in riassunzione
Avente ad oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16225/2023 che ha cassato la sentenza di questa Corte di Appello n. 1013/2019 depositata il 15.07.2019 con rinvio a questa Corte in diversa composizione
Conclusioni: come da atto di riassunzione e note di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio e la sentenza di primo grado.
e , nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità sul figlio minore , convenivano, dinanzi al Tribunale di Pt_3
Salerno, il per sentirlo dichiarare responsabile Controparte_1
1 del sinistro verificatosi l'8 dicembre 2000, sulla strada statale n. 18, ai danni del minore, il quale, percorrendo con la sua bicicletta il marciapiede slittava,
a causa dell'umidità presente sul suolo, e sbatteva con la ruota anteriore contro uno dei paletti di delimitazione;
sbalzato dal sellino, cadeva con l'addome sulla sommità acuminata di uno di tali paletti, installati in violazione dell'art. 180 comma 5 del Regolamento di attuazione del codice della strada, riportando gravi lesioni personali che rendevano necessario asportargli chirurgicamente la milza.
Si costituiva il convenuto negando ogni addebito ed affermando CP_1 che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi ad una condotta imprudente del ragazzino, che transitava, giocando a rincorrersi con un amico, con la bicicletta sul marciapiede riservato al transito dei pedoni;
la responsabilità dell'occorso, a dire dell'ente territoriale convenuto, doveva attribuirsi ai genitori del minore per avergli consentito di transitare sul marciapiede interdetto al traffico dei velocipedi o, comunque, ai genitori dell'amico che giocava con lui. Negava che i paletti sui quali era caduto il figlio degli attori potesse costituire insidia o trabocchetto, essendo i paletti ben visibili.
Con comparsa di intervento depositata in data 15.04.2009 si costituiva in giudizio esponendo di essere divenuto maggiorenne perché Parte_3 nato in data [...].
All'esito dell'attività istruttoria espletata, il Tribunale, con la sentenza n.
147/2013, ricondotta la fattispecie di responsabilità all'art. 2043 cod.civ., ritenendo che il minore avesse avuto la possibilità di evitare il pericolo osservando l'ordinario obbligo di prudenza e negando la presenza di alcuna insidia sul percorso dell'incidente, rigettava la domanda attorea e, ”data la delicatezza della materia”, compensava le spese di lite e di Ctu.
Il giudizio e la sentenza di secondo grado
Gravata detta sentenza con appello principale, proposto da Parte_1
, e , e incidentale, proposto dal
[...] Parte_2 Parte_3
questa Corte rigettava l'appello principale Controparte_1 proposto da e . Parte_1 Parte_2
2 Riteneva che tanto ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., non essendo i paletti occulti, ma ben visibili, ed avendo il minore utilizzato con la bicicletta un'area preclusa a tale mezzo, quanto ai sensi dell'art. 2051 cod.civ., per essere stata la condotta della vittima tale da interrompere il nesso di derivazione causale, il non potesse considerarsi Controparte_1 responsabile dell'incidente per cui è causa.
In accoglimento dell'appello incidentale, la Corte riformava la decisione in relazione alla statuizione di compensazione delle spese, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado.
Il giudizio e l'ordinanza della Corte di Cassazione
, e proponevano ricorso per Parte_1 Parte_2 Parte_3
Cassazione avverso la sentenza d'appello.
Con il primo motivo– violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697,
1227 secondo comma, c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di circostanze decisive acquisite nel processo in contraddittorio delle parti, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5- censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello di Salerno, pur inquadrando la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2051 c.c. , ha ritenuto- in violazione delle norme indicate- che la condotta del minore il quale aveva percorso un tratto di strada ad esclusiva pertinenza pedonale, in palese violazione della normativa che riserva alle biciclette le piste ciclabili, avesse interrotto il nesso causale tra l'evento e la condotta dovuta dell' la Corte non aveva considerato che il comportamento del CP_2 minore, per elidere il nesso di causalità, avrebbe dovuto essere tanto grave ed imprevedibile da poter essere definito “abnorme” e che tale non poteva ritenersi nella specie l'aver percorso il marciapiede con una bicicletta.
Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,
2051, 2697, 1176 c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di circostanze decisive acquisite nel processo in contraddittorio delle parti, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5- i ricorrenti denunciavano il vizio di omessa motivazione non avendo la Corte di Appello considerato che il tipo di dissuasore di sosta posto lungo la statale n. 18,
3 sul marciapiede del ponte di San Francesco, oltre a non essere installato secondo quanto prescritto dall'art. 180, comma 6, del d.p.r. 495/92, era pericoloso sia per i pedoni che per i ciclisti/motociclisti a causa della sua sommità acuminata;
in particolare, la Corte non avrebbe tenuto conto della
CTU a firma dell'arch. , la quale aveva accertato che i dissuasori Persona_1 erano oggettivamente pericolosi e che sul gravava l'obbligo di CP_1 eliminare il pericolo da essi rappresentato;
tantomeno la Corte territoriale avrebbe valutato la evidente probabilità del fatto che, data la forma, chiunque vi si fosse imbattuto, avesse urtato la parte superiore e acuminata di tali dissuasori, sarebbe rimasto infilzato.
Con il terzo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697,
1227 primo comma, c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di circostanze decisive acquisite nel processo in contraddittorio delle parti, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5- i ricorrenti censuravano la sentenza per non aver il giudice di secondo grado considerato che, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, cod.civ., il fatto che il marciapiede non dovesse essere utilizzato dal minore con la bicicletta non costituiva una esimente per l'ente pubblico, non essendo astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile; né avrebbe tenuto conto dell'incidenza della condotta del sul nesso causale quando il CP_1 comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrebbe integrare anche un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Con il quarto motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2697,
1227, c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di circostanze decisive acquisite nel processo in contraddittorio delle parti, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5- i ricorrenti denunciavano l'errore della Corte d'Appello nell'aver ritenuto corretta la decisione del Tribunale che aveva escluso la responsabilità del anche ai sensi dell'art. 2043 CP_1
4 cod. civ., essendo i paletti dissuasori alti m 1,10 e come tali ben visibili e nient'affatto occulti;
in particolare, l'errore della Corte risiederebbe nell'aver ritenuto che la responsabilità della P.A. per danni conseguenti all'uso di beni demaniali presupponga la presenza di una insidia o trabocchetto, i quali, pur essendo elementi sintomatici della responsabilità della P.A., non escludono che la colpa dell'ente pubblico sia integrata dall'avere ingenerato un comportamento affidante circa la non pericolosità della strada e delle sue pertinenze;
denunciavano altresì la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. per aver omesso l'organo giudicante di esaminare la CTU
che aveva rilevato la pericolosità dei paletti dissuasori. Persona_1
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti e i motivi posti a sostegno del ricorso, con ordinanza n. 16225/2023, dopo aver illustrato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., a partire all'anno 2018 nonché quelli enunciati dalle Sezioni Unite della Corte (sent. n. 20943/2022), ha accolto “i motivi primo, secondo e terzo, limitatamente al fatto che la Corte territoriale ha omesso di attribuire rilievo, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, cod.civ., alla oggettiva situazione di pericolo rappresentata dalla presenza di paletti acuminati, illegittimamente apposti sul marciapiede, in violazione del Codice della strada, come accertato in giudizio”.
La Suprema Corte ha specificato che l'errore del giudice di secondo grado non è stato, come pure denunciato dai ricorrenti, “quello di non avere preteso dal custode la prova necessaria a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2051 cod.civ. porrebbe a suo carico, ma quello di avere ricostruito il nesso di derivazione causale senza tener conto dell'apporto eziologico alla verificazione dell'evento di danno, quantomeno concorrente, della cosa in custodia, rappresentato dalla sua stessa conformazione - paletti acuminati, come tali normativamente vietati - la cui caratteristica di intrinseca pericolosità non poteva consentire di degradare la cosa, per la sua stessa natura, a mera occasione del verificarsi del danno, in applicazione del criterio causale dell'aumento del rischio tipico e dello scopo della norma
5 violata (criteri alternativi o concorrenti, sul piano civilistico, con quello della regolarità causale)”.
La Cassazione, nei limiti del devolutum, ha poi accolto per quanto di ragione il secondo ed il quarto motivo;
ha al riguardo affermato che, contrariamente a quanto affermato da questa Corte di Appello, “la responsabilità della P.A. per comportamento colposo non è affatto limitata alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto”; ha specificato che “secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, grava sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo
- in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A” e che “ ne discende che il requisito della prevedibilità del pericolo può al più essere tenuto in considerazione in ordine alla valutazione del comportamento colposo della vittima, che può ben concorrere, ex art. 1227 cod.civ. con la responsabilità oggettiva del custode”.
Il giudizio di riassunzione
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., , Parte_1
e hanno evocato innanzi a questa Corte il Parte_2 Parte_3
richiamando i principi di diritto formulati Controparte_1 dall'ordinanza della Corte di Cassazione, hanno così concluso: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
1) accogliere la domanda di risarcimento danni formulata nei confronti del nel giudizio di primo grado, così come articolata Controparte_1 nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 9 novembre 2011 e con le precisazioni fatte alla successiva udienza del 22.02.2012, il tutto reiterato
e richiamato all'udienza del 30 gennaio 2013, e pertanto condannare
l'appellato in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in favore di , divenuto maggiorenne nel corso del Parte_3 giudizio di primo grado ed intervenuto nello stesso, della complessiva somma di euro 60.885,66 (di cui euro 37.371,00 per danno biologico nella misura del 13% così come accertato dal C.T.U., euro 17.190,66 per
6 personalizzazione del danno nella misura del 46%, euro 1.224,00 per gg 9 di i.t.t. così come accertati dal C.T.U., euro 3.060,00 per gg. 30 di i.t.p. al
75% cosi come accertati dal C.T.U., euro 2.040,00 per gg. 30 di i.t.p. al
50% così come accertati dal CTU o della maggiore o minore somma che la
Corte di Appello riterrà, oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno dell'incidente a quello dell'effettivo soddisfo.
2) Condannare, altresì, l'appellato in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di e Parte_1 Pt_2
, nella loro qualità di genitori di , della somma di
[...] Parte_3 euro 473,80 per spese mediche sostenute per il figlio e di euro 1.000,00 per costo dei
CC.TT.PP. ing. e dott. , nonché al rimborso Persona_2 Persona_3 delle spese delle due consulenze tecniche d'ufficio disposte in primo grado.
3) Condannare, infine, l'appellato in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di tutti i gradi e fasi del giudizio, compreso il presente, con distrazione ex art. 93
c.p.c.”.
Nel costituirsi in giudizio il ha invocato il rigetto Controparte_1 della domanda e, in via più gradata, il riconoscimento del concorso della vittima e dei suoi genitori. Vinte le spese.
Disposta la trattazione scritta, concessi i termini di cui all'articolo 352 c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto rilevato che e , che in primo Parte_1 Parte_2 grado avevano agito in rappresentanza del figlio minore, intervenuto in giudizio prima dell'emissione della sentenza di primo grado a seguito del raggiungimento della maggiore età, hanno perso la capacità di stare in giudizio quali legale rappresentanti del figlio fin dall'epoca dell'intervento
(Cass. n 9387/01; Cass. n. 9452/00; Cass. n. 13041/95; Parte_4
Cass. n.5032/91).
Pertanto, essi difettano di legittimazione processuale in merito all'appello, al ricorso in cassazione e alla riassunzione del processo qui in esame.
7 Tanto premesso, giova preliminarmente osservare, nel contesto dell'attuale fase del giudizio, che notoriamente si caratterizza per essere un procedimento chiuso, finalizzato ad emettere una pronuncia di merito che sostituisca quella cassata, nel rispetto del giudicato implicito formatosi nel grado di Cassazione, che il convenuto in riassunzione non ha CP_1 contestato l'effettivo verificarsi del sinistro, secondo la dinamica e le modalità esposte dagli attori in primo grado, limitandosi a declinare, anche in questa frase processuale, ogni addebito di responsabilità e solo in via subordinata chiedendo affermarsi una responsabilità concorrente delle parti nella produzione del sinistro.
Ciò posto si osserva che il dettato della decisione della Suprema Corte che ha rimesso la causa a questa Corte indica nettamente già il percorso motivazionale in questa sede dovuto.
La controversia, dunque, si incentra sulla sussistenza o meno di una relazione causale tra la caduta di e la res in custodia del Parte_3
e sul rilievo da attribuire alla condotta tenuta CP_1 CP_1 dal danneggiato alla stregua dei principi giurisprudenziali indicati dalla decisione della Suprema Corte in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., cui va ricondotta la fattispecie in esame.
Ad avviso di questa Corte, dalla analisi degli elementi istruttori acquisiti durante il processo di primo grado si evince che parte attrice ha provato, come era suo onere, l'effettivo verificarsi del sinistro e la riconducibilità causale dello stesso alla pericolosità delle condizioni della strada teatro dell'evento, sulla quale è pacifico il rapporto di custodia del CP_1 convenuto in riassunzione.
Dalla consulenza tecnica a firma dell'arch. risulta Persona_4 accertato che i paletti (dissuasori di sosta) - posti lungo i margini del marciapiede su cui il minore transitava in sella ad una Parte_3 bicicletta - erano stati installati a cura del nell'anno 1996 in CP_1 difformità dalle prescrizioni di cui all'art. 180, comma 6 del D.P.R. 495/1992
e s.m.i.; essi inoltre costituivano pericolo per i pedoni che per i
8 ciclisti/motociclisti in quanto avevano una sommità acuminata, a forma di piramide a base ottagonale (v. foto allegate alla perizia).
Alla stregua di tali risultanze, tenuto conto della pacifica dinamica del sinistro e dell'accertata intrinseca pericolosità del dissuasore di sosta sul quale il minore, andandovisi ad impattare, cadeva così venendo colpito all'addome dalla parte appuntita, non vi può essere alcun dubbio che, sotto il profilo causale, debba essere ascritta la responsabilità del sinistro al nella qualità di custode della strada, in ordine Controparte_1 all'evento di danno come conseguenza dello stato pericoloso della cosa;
l'undicenne veniva colpito all'addome cadendo proprio sulla sommità acuminata del dissuasore, costituente pericolo per la pubblica incolumità in considerazione della sua conformazione, vietata dalla legge.
Ciò posto, va dato atto che il non ha affatto assolto all'onere CP_1 probatorio posto dalla legge a suo carico, cioè dimostrare il caso fortuito.
Nella fattispecie che ci occupa, infatti, non può neanche essere ritenuto configurabile il caso fortuito in relazione a situazioni provocate da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, in quanto i paletti acuminati e, dunque, pericolosi per l'incolumità degli utenti della strada, erano nello stato in cui erano stati apposti sulla pubblica via dalla stessa amministrazione comunale.
Va pure escluso che il comportamento del minore danneggiato sia valso ad integrare un caso fortuito interruttivo del nesso causale tra cosa e danno;
alla condotta del danneggiato, seppure imprudente, non può certo attribuirsi, come pretende l'ente territoriale convenuto, efficacia interruttiva del nesso di causalità.
L'esclusione della responsabilità del custode, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, infatti, esige un duplice accertamento: “(a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (così Cass. n. 25837
9 del 2017; v. anche, tra le tante, Cass. n. 26524/2020 e Cass. n.
4035/2021).
L'inosservanza delle regole di prudenza da parte degli utenti della strada è fatto del tutto prevedibile, costituisce un avvenimento ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, a maggior ragione in considerazione del fatto che essa viene utilizzata anche da minori, incapaci di avvedersi dei fattori di pericolosità della pubblica via;
non a caso, proprio con riferimento ai dissuasori di sosta, il comma 5 del
D.P.R. 495/1992 prescrive che essi “Devono essere visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini”.
Piuttosto deve ritenersi che esso abbia certamente contribuito a causare lo stesso in una misura che si stima pari al 50%, ex art 1227, I co. c.c.
In proposito appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr. Corte
Costituzionale n.156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Orbene, se è indubbiamente vero che il marciapiede sul quale transitava il minore con la bicicletta, per le sue caratteristiche, era intrinsecamente pericoloso tale da costituire pericolo per l'incolumità anche dei pedoni che su di esso transitavano o dei ciclisti e motociclisti che percorrevano la carreggiata costeggiata da detti paletti (come accertato dal ctu), è però altrettanto vero che , all'epoca minore, pur non avendo Parte_3 violato alcuna norma del codice della strada transitando con il suo velocipede sul marciapiede (“posto che le zone pedonali non sono tout court interdette al transito dei velocipedi, vero essendo piuttosto che l'art.
3, comma 1, n. 2 del Codice della Strada definisce l'area pedonale come
10 "zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo", tra gli altri, "i velocipedi"
e ferma la possibilità per i comuni di "introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali", così
Cass. n. 2667/2022), in ogni caso avrebbe dovuto percorrerlo con maggiore cautela e prudenza, costituendo dato di comune esperienza che transitare su uno spazio della larghezza di soli 2,10 mt (come accertato dal ctu), frequentato da pedoni, scivoloso a causa dell'umidità
(come prospettato dagli stessi attori in primo grado), rende oggettivamente più difficoltoso il mantenimento dell'equilibrio.
La circostanza che sia il marciapiede che la carreggiata, entrambi divisi dai paletti dissuasori, fosse normalmente utilizzato dai pedoni e da altri veicoli e che dagli atti non emerga in alcun modo che altri utenti della strada fossero incorsi nella medesima disavventura occorsa all , porta Pt_3 ragionevolmente a ritenere che quest'ultimo, nel transitare sul marciapiede con la sua bicicletta, tenuto conto anche delle modalità violente dell'impatto con il dissuasore, avesse avuto un livello di attenzione e diligenza non adeguato alle circostanze del caso concreto, in tal modo contribuendo alla causazione dell'evento.
Occorre tenere presente che il principio di cui all'art. 1227 c.c. trova applicazione, per giurisprudenza pacifica, anche quando il danneggiato sia incapace di intendere o di volere per minore età o per altra causa in quanto l'espressione "fatto colposo" di cui all'art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza;
”l'eventuale condotta della vittima, anche se incapace, deve pertanto essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell'uomo medio, senza tener conto della sua incapacità di intendere e di volere” (Cass. n.
3557/2020; Cass. n. 2483/2018).
11 Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbita ogni altra questione sulla riconducibilità della fattispecie all'ipotesi di cui all'art. 2043
c.c., la pretesa risarcitoria di va, dunque, accolta con Parte_3 conseguente condanna del a risarcirgli, Controparte_1 proporzionalmente alla quota di responsabilità attribuita al danneggiato nella determinazione del sinistro, i pregiudizi sofferti in conseguenza dell'infortunio subito nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in lite.
Venendo adesso alla quantificazione della pretesa risarcitoria, deve darsi atto che le lesioni personali riportate dal danneggiato sono descritte nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, a firma della dott.ssa . Persona_5
Si ritiene che l'elaborato sia scevro da vizi logici e sia il risultato di una attenta analisi che non ha tralasciato né i dati documentali prodotti, né tantomeno un esame diretto sulla persona dell'infortunato.
In altri termini, la CTU ben può costituire la base probatoria del presente giudizio, peraltro essendo perfettamente coincidente con gli altri riscontri.
La dott.ssa , evidenziando la compatibilità delle lesioni lamentate Per_5 con la dinamica dell'incidente, ha rilevato che per il colpo Parte_3 subito a seguito della caduta riportò “emiperitoneo per frattura di milza complessa con conseguente splenectomia”; che inoltre “le lesioni emerse sono compatibili con l'evento traumatico per cui è soddisfatto il “nesso di causalità” utile in tema medico legale. Le lesioni determinarono un'inabilità temporanea totale (ITT) dii 9 giorni al 100% e un'inabilità temporanea parziale (ITP) di trenta (30) giorni al 75% e trenta (30) giorni al 50%.
Le menomazioni conseguenti alle lesioni hanno determinato un danno biologico permanente del 13% (tredici per cento) di invalidità permanente parziale.
Non sussistono controindicazioni alle attività di vita quotidiana, né allo svolgimento delle attività lavorative: non necessita di spese mediche future”.
Di conseguenza, quantificando il danno biologico stimato dal c.t.u. in base alle note tabelle di Milano 2024 (per l'applicazione delle tabelle vigenti al
12 momento della liquidazione cfr. Cass. n. 33770/2019) in relazione all'età dell all'epoca del fatto (11 anni) - escluso l'incremento previsto da Pt_3 detta tabella per sofferenza soggettiva, in assenza di elementi indiziari allegati dal danneggiato utili per il riconoscimento in via presuntiva di un patimento di natura morale - si giunge all'importo di euro 36.705,00 a titolo di danno biologico permanente (punto di danno euro 2.972,04) ed euro
5.347,50 a titolo di danno biologico temporaneo, così complessivamente euro 42.052,50 a titolo di danno non patrimoniale.
Si ritiene che questo importo non meriti di essere "personalizzato" considerata la mancata allegazione e conseguente prova di elementi sulla base dei quali effettuare questa operazione. Infatti, da quanto emerso in sede di giudizio non sussistono elementi in base ai quali ritenere che l'importo determinato in forza della tabella non sia adeguato al caso specifico.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale essendo l'allegazione del tutto carente di prova.
Ad , in ragione del ritenuto concorso, spetta in definitiva la Parte_3 complessiva somma di euro 21.026,25 a titolo di danno non patrimoniale.
Trattandosi di debito di valore, detto importo, liquidato all'attualità, va devalutato al momento del sinistro, con applicazione degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno (in conformità a Cass. 1712/1995 e successive conformi).
Sull'importo risultante vanno riconosciuti gli ulteriori interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, va riconosciuta la responsabilità del per le lesioni subite da Controparte_1 Parte_3
con la condanna dello stesso al pagamento della somma di euro
[...]
21.026,25, oltre interessi da computarsi come indicato.
In ordine alle spese processuali, esse, in ragione della soccombenza, vanno poste a carico del Controparte_1
Esse per tutti i gradi di giudizio sono liquidate applicando i parametri delle tabelle allegate al DM 147/2022 in vigore dal 23.10.2022 (valore sino a euro
13 26.000,00) e vanno attribuite ai procuratori antistatari per dichiarato anticipo.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass.
23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del quale parte soccombente. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, a seguito dell'ordinanza n. 16225/2023, della
Corte di Cassazione, pubblicata in data 08/06/2023, ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1)in accoglimento del gravame proposto da ed in riforma Parte_3 della sentenza n. 147/13 del Tribunale di Salerno, già Sez. Dist. di CP_1
– del 26.07.2013:
[...]
2) accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_3
, subentrato, al raggiungimento della maggiore età, nel giudizio in
[...] luogo dei genitori esercenti la potestà all'epoca della sua introduzione, nei confronti del e condanna quest'ultimo al Controparte_1 pagamento in suo favore della somma di euro 21.026,25 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi con le modalità in premessa indicate;
3) condanna il al rimborso, in favore di Controparte_1 Parte_3
, delle spese di tutti i gradi del giudizio, liquidate in euro 3.972,00
[...] per compensi professionali relativi al procedimento di primo grado;
euro
3.308,00 per compensi professionali relativi al procedimento di appello;
euro 1.541,00 per compensi professionali relativi al procedimento di
Cassazione ed euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre, per tutti i gradi, al rimborso del contributo unificato, spese generali del 15%, IVA e
CPA come per legge, spese che distrae in favore dei procuratori costituiti per dichiarata anticipazione.
Così deciso in Salerno il 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott. Aldo Gubitosi
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I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone di: dr. Aldo Gubitosi Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel.est. nel procedimento n. 925/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, , , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dagli avv.ti Giuseppe Macario e Gennaro Guida
– Attori in riassunzione
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Beniamino Spirito
-Convenuto in riassunzione
Avente ad oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16225/2023 che ha cassato la sentenza di questa Corte di Appello n. 1013/2019 depositata il 15.07.2019 con rinvio a questa Corte in diversa composizione
Conclusioni: come da atto di riassunzione e note di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio e la sentenza di primo grado.
e , nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità sul figlio minore , convenivano, dinanzi al Tribunale di Pt_3
Salerno, il per sentirlo dichiarare responsabile Controparte_1
1 del sinistro verificatosi l'8 dicembre 2000, sulla strada statale n. 18, ai danni del minore, il quale, percorrendo con la sua bicicletta il marciapiede slittava,
a causa dell'umidità presente sul suolo, e sbatteva con la ruota anteriore contro uno dei paletti di delimitazione;
sbalzato dal sellino, cadeva con l'addome sulla sommità acuminata di uno di tali paletti, installati in violazione dell'art. 180 comma 5 del Regolamento di attuazione del codice della strada, riportando gravi lesioni personali che rendevano necessario asportargli chirurgicamente la milza.
Si costituiva il convenuto negando ogni addebito ed affermando CP_1 che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi ad una condotta imprudente del ragazzino, che transitava, giocando a rincorrersi con un amico, con la bicicletta sul marciapiede riservato al transito dei pedoni;
la responsabilità dell'occorso, a dire dell'ente territoriale convenuto, doveva attribuirsi ai genitori del minore per avergli consentito di transitare sul marciapiede interdetto al traffico dei velocipedi o, comunque, ai genitori dell'amico che giocava con lui. Negava che i paletti sui quali era caduto il figlio degli attori potesse costituire insidia o trabocchetto, essendo i paletti ben visibili.
Con comparsa di intervento depositata in data 15.04.2009 si costituiva in giudizio esponendo di essere divenuto maggiorenne perché Parte_3 nato in data [...].
All'esito dell'attività istruttoria espletata, il Tribunale, con la sentenza n.
147/2013, ricondotta la fattispecie di responsabilità all'art. 2043 cod.civ., ritenendo che il minore avesse avuto la possibilità di evitare il pericolo osservando l'ordinario obbligo di prudenza e negando la presenza di alcuna insidia sul percorso dell'incidente, rigettava la domanda attorea e, ”data la delicatezza della materia”, compensava le spese di lite e di Ctu.
Il giudizio e la sentenza di secondo grado
Gravata detta sentenza con appello principale, proposto da Parte_1
, e , e incidentale, proposto dal
[...] Parte_2 Parte_3
questa Corte rigettava l'appello principale Controparte_1 proposto da e . Parte_1 Parte_2
2 Riteneva che tanto ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., non essendo i paletti occulti, ma ben visibili, ed avendo il minore utilizzato con la bicicletta un'area preclusa a tale mezzo, quanto ai sensi dell'art. 2051 cod.civ., per essere stata la condotta della vittima tale da interrompere il nesso di derivazione causale, il non potesse considerarsi Controparte_1 responsabile dell'incidente per cui è causa.
In accoglimento dell'appello incidentale, la Corte riformava la decisione in relazione alla statuizione di compensazione delle spese, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado.
Il giudizio e l'ordinanza della Corte di Cassazione
, e proponevano ricorso per Parte_1 Parte_2 Parte_3
Cassazione avverso la sentenza d'appello.
Con il primo motivo– violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697,
1227 secondo comma, c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di circostanze decisive acquisite nel processo in contraddittorio delle parti, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5- censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello di Salerno, pur inquadrando la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2051 c.c. , ha ritenuto- in violazione delle norme indicate- che la condotta del minore il quale aveva percorso un tratto di strada ad esclusiva pertinenza pedonale, in palese violazione della normativa che riserva alle biciclette le piste ciclabili, avesse interrotto il nesso causale tra l'evento e la condotta dovuta dell' la Corte non aveva considerato che il comportamento del CP_2 minore, per elidere il nesso di causalità, avrebbe dovuto essere tanto grave ed imprevedibile da poter essere definito “abnorme” e che tale non poteva ritenersi nella specie l'aver percorso il marciapiede con una bicicletta.
Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,
2051, 2697, 1176 c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di circostanze decisive acquisite nel processo in contraddittorio delle parti, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5- i ricorrenti denunciavano il vizio di omessa motivazione non avendo la Corte di Appello considerato che il tipo di dissuasore di sosta posto lungo la statale n. 18,
3 sul marciapiede del ponte di San Francesco, oltre a non essere installato secondo quanto prescritto dall'art. 180, comma 6, del d.p.r. 495/92, era pericoloso sia per i pedoni che per i ciclisti/motociclisti a causa della sua sommità acuminata;
in particolare, la Corte non avrebbe tenuto conto della
CTU a firma dell'arch. , la quale aveva accertato che i dissuasori Persona_1 erano oggettivamente pericolosi e che sul gravava l'obbligo di CP_1 eliminare il pericolo da essi rappresentato;
tantomeno la Corte territoriale avrebbe valutato la evidente probabilità del fatto che, data la forma, chiunque vi si fosse imbattuto, avesse urtato la parte superiore e acuminata di tali dissuasori, sarebbe rimasto infilzato.
Con il terzo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697,
1227 primo comma, c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di circostanze decisive acquisite nel processo in contraddittorio delle parti, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5- i ricorrenti censuravano la sentenza per non aver il giudice di secondo grado considerato che, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, cod.civ., il fatto che il marciapiede non dovesse essere utilizzato dal minore con la bicicletta non costituiva una esimente per l'ente pubblico, non essendo astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile; né avrebbe tenuto conto dell'incidenza della condotta del sul nesso causale quando il CP_1 comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrebbe integrare anche un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Con il quarto motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2697,
1227, c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di circostanze decisive acquisite nel processo in contraddittorio delle parti, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5- i ricorrenti denunciavano l'errore della Corte d'Appello nell'aver ritenuto corretta la decisione del Tribunale che aveva escluso la responsabilità del anche ai sensi dell'art. 2043 CP_1
4 cod. civ., essendo i paletti dissuasori alti m 1,10 e come tali ben visibili e nient'affatto occulti;
in particolare, l'errore della Corte risiederebbe nell'aver ritenuto che la responsabilità della P.A. per danni conseguenti all'uso di beni demaniali presupponga la presenza di una insidia o trabocchetto, i quali, pur essendo elementi sintomatici della responsabilità della P.A., non escludono che la colpa dell'ente pubblico sia integrata dall'avere ingenerato un comportamento affidante circa la non pericolosità della strada e delle sue pertinenze;
denunciavano altresì la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. per aver omesso l'organo giudicante di esaminare la CTU
che aveva rilevato la pericolosità dei paletti dissuasori. Persona_1
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti e i motivi posti a sostegno del ricorso, con ordinanza n. 16225/2023, dopo aver illustrato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., a partire all'anno 2018 nonché quelli enunciati dalle Sezioni Unite della Corte (sent. n. 20943/2022), ha accolto “i motivi primo, secondo e terzo, limitatamente al fatto che la Corte territoriale ha omesso di attribuire rilievo, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, cod.civ., alla oggettiva situazione di pericolo rappresentata dalla presenza di paletti acuminati, illegittimamente apposti sul marciapiede, in violazione del Codice della strada, come accertato in giudizio”.
La Suprema Corte ha specificato che l'errore del giudice di secondo grado non è stato, come pure denunciato dai ricorrenti, “quello di non avere preteso dal custode la prova necessaria a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2051 cod.civ. porrebbe a suo carico, ma quello di avere ricostruito il nesso di derivazione causale senza tener conto dell'apporto eziologico alla verificazione dell'evento di danno, quantomeno concorrente, della cosa in custodia, rappresentato dalla sua stessa conformazione - paletti acuminati, come tali normativamente vietati - la cui caratteristica di intrinseca pericolosità non poteva consentire di degradare la cosa, per la sua stessa natura, a mera occasione del verificarsi del danno, in applicazione del criterio causale dell'aumento del rischio tipico e dello scopo della norma
5 violata (criteri alternativi o concorrenti, sul piano civilistico, con quello della regolarità causale)”.
La Cassazione, nei limiti del devolutum, ha poi accolto per quanto di ragione il secondo ed il quarto motivo;
ha al riguardo affermato che, contrariamente a quanto affermato da questa Corte di Appello, “la responsabilità della P.A. per comportamento colposo non è affatto limitata alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto”; ha specificato che “secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, grava sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo
- in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A” e che “ ne discende che il requisito della prevedibilità del pericolo può al più essere tenuto in considerazione in ordine alla valutazione del comportamento colposo della vittima, che può ben concorrere, ex art. 1227 cod.civ. con la responsabilità oggettiva del custode”.
Il giudizio di riassunzione
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., , Parte_1
e hanno evocato innanzi a questa Corte il Parte_2 Parte_3
richiamando i principi di diritto formulati Controparte_1 dall'ordinanza della Corte di Cassazione, hanno così concluso: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
1) accogliere la domanda di risarcimento danni formulata nei confronti del nel giudizio di primo grado, così come articolata Controparte_1 nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 9 novembre 2011 e con le precisazioni fatte alla successiva udienza del 22.02.2012, il tutto reiterato
e richiamato all'udienza del 30 gennaio 2013, e pertanto condannare
l'appellato in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in favore di , divenuto maggiorenne nel corso del Parte_3 giudizio di primo grado ed intervenuto nello stesso, della complessiva somma di euro 60.885,66 (di cui euro 37.371,00 per danno biologico nella misura del 13% così come accertato dal C.T.U., euro 17.190,66 per
6 personalizzazione del danno nella misura del 46%, euro 1.224,00 per gg 9 di i.t.t. così come accertati dal C.T.U., euro 3.060,00 per gg. 30 di i.t.p. al
75% cosi come accertati dal C.T.U., euro 2.040,00 per gg. 30 di i.t.p. al
50% così come accertati dal CTU o della maggiore o minore somma che la
Corte di Appello riterrà, oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno dell'incidente a quello dell'effettivo soddisfo.
2) Condannare, altresì, l'appellato in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di e Parte_1 Pt_2
, nella loro qualità di genitori di , della somma di
[...] Parte_3 euro 473,80 per spese mediche sostenute per il figlio e di euro 1.000,00 per costo dei
CC.TT.PP. ing. e dott. , nonché al rimborso Persona_2 Persona_3 delle spese delle due consulenze tecniche d'ufficio disposte in primo grado.
3) Condannare, infine, l'appellato in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di tutti i gradi e fasi del giudizio, compreso il presente, con distrazione ex art. 93
c.p.c.”.
Nel costituirsi in giudizio il ha invocato il rigetto Controparte_1 della domanda e, in via più gradata, il riconoscimento del concorso della vittima e dei suoi genitori. Vinte le spese.
Disposta la trattazione scritta, concessi i termini di cui all'articolo 352 c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto rilevato che e , che in primo Parte_1 Parte_2 grado avevano agito in rappresentanza del figlio minore, intervenuto in giudizio prima dell'emissione della sentenza di primo grado a seguito del raggiungimento della maggiore età, hanno perso la capacità di stare in giudizio quali legale rappresentanti del figlio fin dall'epoca dell'intervento
(Cass. n 9387/01; Cass. n. 9452/00; Cass. n. 13041/95; Parte_4
Cass. n.5032/91).
Pertanto, essi difettano di legittimazione processuale in merito all'appello, al ricorso in cassazione e alla riassunzione del processo qui in esame.
7 Tanto premesso, giova preliminarmente osservare, nel contesto dell'attuale fase del giudizio, che notoriamente si caratterizza per essere un procedimento chiuso, finalizzato ad emettere una pronuncia di merito che sostituisca quella cassata, nel rispetto del giudicato implicito formatosi nel grado di Cassazione, che il convenuto in riassunzione non ha CP_1 contestato l'effettivo verificarsi del sinistro, secondo la dinamica e le modalità esposte dagli attori in primo grado, limitandosi a declinare, anche in questa frase processuale, ogni addebito di responsabilità e solo in via subordinata chiedendo affermarsi una responsabilità concorrente delle parti nella produzione del sinistro.
Ciò posto si osserva che il dettato della decisione della Suprema Corte che ha rimesso la causa a questa Corte indica nettamente già il percorso motivazionale in questa sede dovuto.
La controversia, dunque, si incentra sulla sussistenza o meno di una relazione causale tra la caduta di e la res in custodia del Parte_3
e sul rilievo da attribuire alla condotta tenuta CP_1 CP_1 dal danneggiato alla stregua dei principi giurisprudenziali indicati dalla decisione della Suprema Corte in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., cui va ricondotta la fattispecie in esame.
Ad avviso di questa Corte, dalla analisi degli elementi istruttori acquisiti durante il processo di primo grado si evince che parte attrice ha provato, come era suo onere, l'effettivo verificarsi del sinistro e la riconducibilità causale dello stesso alla pericolosità delle condizioni della strada teatro dell'evento, sulla quale è pacifico il rapporto di custodia del CP_1 convenuto in riassunzione.
Dalla consulenza tecnica a firma dell'arch. risulta Persona_4 accertato che i paletti (dissuasori di sosta) - posti lungo i margini del marciapiede su cui il minore transitava in sella ad una Parte_3 bicicletta - erano stati installati a cura del nell'anno 1996 in CP_1 difformità dalle prescrizioni di cui all'art. 180, comma 6 del D.P.R. 495/1992
e s.m.i.; essi inoltre costituivano pericolo per i pedoni che per i
8 ciclisti/motociclisti in quanto avevano una sommità acuminata, a forma di piramide a base ottagonale (v. foto allegate alla perizia).
Alla stregua di tali risultanze, tenuto conto della pacifica dinamica del sinistro e dell'accertata intrinseca pericolosità del dissuasore di sosta sul quale il minore, andandovisi ad impattare, cadeva così venendo colpito all'addome dalla parte appuntita, non vi può essere alcun dubbio che, sotto il profilo causale, debba essere ascritta la responsabilità del sinistro al nella qualità di custode della strada, in ordine Controparte_1 all'evento di danno come conseguenza dello stato pericoloso della cosa;
l'undicenne veniva colpito all'addome cadendo proprio sulla sommità acuminata del dissuasore, costituente pericolo per la pubblica incolumità in considerazione della sua conformazione, vietata dalla legge.
Ciò posto, va dato atto che il non ha affatto assolto all'onere CP_1 probatorio posto dalla legge a suo carico, cioè dimostrare il caso fortuito.
Nella fattispecie che ci occupa, infatti, non può neanche essere ritenuto configurabile il caso fortuito in relazione a situazioni provocate da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, in quanto i paletti acuminati e, dunque, pericolosi per l'incolumità degli utenti della strada, erano nello stato in cui erano stati apposti sulla pubblica via dalla stessa amministrazione comunale.
Va pure escluso che il comportamento del minore danneggiato sia valso ad integrare un caso fortuito interruttivo del nesso causale tra cosa e danno;
alla condotta del danneggiato, seppure imprudente, non può certo attribuirsi, come pretende l'ente territoriale convenuto, efficacia interruttiva del nesso di causalità.
L'esclusione della responsabilità del custode, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, infatti, esige un duplice accertamento: “(a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (così Cass. n. 25837
9 del 2017; v. anche, tra le tante, Cass. n. 26524/2020 e Cass. n.
4035/2021).
L'inosservanza delle regole di prudenza da parte degli utenti della strada è fatto del tutto prevedibile, costituisce un avvenimento ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, a maggior ragione in considerazione del fatto che essa viene utilizzata anche da minori, incapaci di avvedersi dei fattori di pericolosità della pubblica via;
non a caso, proprio con riferimento ai dissuasori di sosta, il comma 5 del
D.P.R. 495/1992 prescrive che essi “Devono essere visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini”.
Piuttosto deve ritenersi che esso abbia certamente contribuito a causare lo stesso in una misura che si stima pari al 50%, ex art 1227, I co. c.c.
In proposito appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr. Corte
Costituzionale n.156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Orbene, se è indubbiamente vero che il marciapiede sul quale transitava il minore con la bicicletta, per le sue caratteristiche, era intrinsecamente pericoloso tale da costituire pericolo per l'incolumità anche dei pedoni che su di esso transitavano o dei ciclisti e motociclisti che percorrevano la carreggiata costeggiata da detti paletti (come accertato dal ctu), è però altrettanto vero che , all'epoca minore, pur non avendo Parte_3 violato alcuna norma del codice della strada transitando con il suo velocipede sul marciapiede (“posto che le zone pedonali non sono tout court interdette al transito dei velocipedi, vero essendo piuttosto che l'art.
3, comma 1, n. 2 del Codice della Strada definisce l'area pedonale come
10 "zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo", tra gli altri, "i velocipedi"
e ferma la possibilità per i comuni di "introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali", così
Cass. n. 2667/2022), in ogni caso avrebbe dovuto percorrerlo con maggiore cautela e prudenza, costituendo dato di comune esperienza che transitare su uno spazio della larghezza di soli 2,10 mt (come accertato dal ctu), frequentato da pedoni, scivoloso a causa dell'umidità
(come prospettato dagli stessi attori in primo grado), rende oggettivamente più difficoltoso il mantenimento dell'equilibrio.
La circostanza che sia il marciapiede che la carreggiata, entrambi divisi dai paletti dissuasori, fosse normalmente utilizzato dai pedoni e da altri veicoli e che dagli atti non emerga in alcun modo che altri utenti della strada fossero incorsi nella medesima disavventura occorsa all , porta Pt_3 ragionevolmente a ritenere che quest'ultimo, nel transitare sul marciapiede con la sua bicicletta, tenuto conto anche delle modalità violente dell'impatto con il dissuasore, avesse avuto un livello di attenzione e diligenza non adeguato alle circostanze del caso concreto, in tal modo contribuendo alla causazione dell'evento.
Occorre tenere presente che il principio di cui all'art. 1227 c.c. trova applicazione, per giurisprudenza pacifica, anche quando il danneggiato sia incapace di intendere o di volere per minore età o per altra causa in quanto l'espressione "fatto colposo" di cui all'art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza;
”l'eventuale condotta della vittima, anche se incapace, deve pertanto essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell'uomo medio, senza tener conto della sua incapacità di intendere e di volere” (Cass. n.
3557/2020; Cass. n. 2483/2018).
11 Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbita ogni altra questione sulla riconducibilità della fattispecie all'ipotesi di cui all'art. 2043
c.c., la pretesa risarcitoria di va, dunque, accolta con Parte_3 conseguente condanna del a risarcirgli, Controparte_1 proporzionalmente alla quota di responsabilità attribuita al danneggiato nella determinazione del sinistro, i pregiudizi sofferti in conseguenza dell'infortunio subito nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in lite.
Venendo adesso alla quantificazione della pretesa risarcitoria, deve darsi atto che le lesioni personali riportate dal danneggiato sono descritte nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, a firma della dott.ssa . Persona_5
Si ritiene che l'elaborato sia scevro da vizi logici e sia il risultato di una attenta analisi che non ha tralasciato né i dati documentali prodotti, né tantomeno un esame diretto sulla persona dell'infortunato.
In altri termini, la CTU ben può costituire la base probatoria del presente giudizio, peraltro essendo perfettamente coincidente con gli altri riscontri.
La dott.ssa , evidenziando la compatibilità delle lesioni lamentate Per_5 con la dinamica dell'incidente, ha rilevato che per il colpo Parte_3 subito a seguito della caduta riportò “emiperitoneo per frattura di milza complessa con conseguente splenectomia”; che inoltre “le lesioni emerse sono compatibili con l'evento traumatico per cui è soddisfatto il “nesso di causalità” utile in tema medico legale. Le lesioni determinarono un'inabilità temporanea totale (ITT) dii 9 giorni al 100% e un'inabilità temporanea parziale (ITP) di trenta (30) giorni al 75% e trenta (30) giorni al 50%.
Le menomazioni conseguenti alle lesioni hanno determinato un danno biologico permanente del 13% (tredici per cento) di invalidità permanente parziale.
Non sussistono controindicazioni alle attività di vita quotidiana, né allo svolgimento delle attività lavorative: non necessita di spese mediche future”.
Di conseguenza, quantificando il danno biologico stimato dal c.t.u. in base alle note tabelle di Milano 2024 (per l'applicazione delle tabelle vigenti al
12 momento della liquidazione cfr. Cass. n. 33770/2019) in relazione all'età dell all'epoca del fatto (11 anni) - escluso l'incremento previsto da Pt_3 detta tabella per sofferenza soggettiva, in assenza di elementi indiziari allegati dal danneggiato utili per il riconoscimento in via presuntiva di un patimento di natura morale - si giunge all'importo di euro 36.705,00 a titolo di danno biologico permanente (punto di danno euro 2.972,04) ed euro
5.347,50 a titolo di danno biologico temporaneo, così complessivamente euro 42.052,50 a titolo di danno non patrimoniale.
Si ritiene che questo importo non meriti di essere "personalizzato" considerata la mancata allegazione e conseguente prova di elementi sulla base dei quali effettuare questa operazione. Infatti, da quanto emerso in sede di giudizio non sussistono elementi in base ai quali ritenere che l'importo determinato in forza della tabella non sia adeguato al caso specifico.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale essendo l'allegazione del tutto carente di prova.
Ad , in ragione del ritenuto concorso, spetta in definitiva la Parte_3 complessiva somma di euro 21.026,25 a titolo di danno non patrimoniale.
Trattandosi di debito di valore, detto importo, liquidato all'attualità, va devalutato al momento del sinistro, con applicazione degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno (in conformità a Cass. 1712/1995 e successive conformi).
Sull'importo risultante vanno riconosciuti gli ulteriori interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, va riconosciuta la responsabilità del per le lesioni subite da Controparte_1 Parte_3
con la condanna dello stesso al pagamento della somma di euro
[...]
21.026,25, oltre interessi da computarsi come indicato.
In ordine alle spese processuali, esse, in ragione della soccombenza, vanno poste a carico del Controparte_1
Esse per tutti i gradi di giudizio sono liquidate applicando i parametri delle tabelle allegate al DM 147/2022 in vigore dal 23.10.2022 (valore sino a euro
13 26.000,00) e vanno attribuite ai procuratori antistatari per dichiarato anticipo.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass.
23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del quale parte soccombente. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, a seguito dell'ordinanza n. 16225/2023, della
Corte di Cassazione, pubblicata in data 08/06/2023, ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1)in accoglimento del gravame proposto da ed in riforma Parte_3 della sentenza n. 147/13 del Tribunale di Salerno, già Sez. Dist. di CP_1
– del 26.07.2013:
[...]
2) accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_3
, subentrato, al raggiungimento della maggiore età, nel giudizio in
[...] luogo dei genitori esercenti la potestà all'epoca della sua introduzione, nei confronti del e condanna quest'ultimo al Controparte_1 pagamento in suo favore della somma di euro 21.026,25 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi con le modalità in premessa indicate;
3) condanna il al rimborso, in favore di Controparte_1 Parte_3
, delle spese di tutti i gradi del giudizio, liquidate in euro 3.972,00
[...] per compensi professionali relativi al procedimento di primo grado;
euro
3.308,00 per compensi professionali relativi al procedimento di appello;
euro 1.541,00 per compensi professionali relativi al procedimento di
Cassazione ed euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre, per tutti i gradi, al rimborso del contributo unificato, spese generali del 15%, IVA e
CPA come per legge, spese che distrae in favore dei procuratori costituiti per dichiarata anticipazione.
Così deciso in Salerno il 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott. Aldo Gubitosi
14