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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/11/2024, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 5.11.2024, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4190 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
nato a [...] l'[...], rappresentato e Parte_1
difeso dagli avv.ti Pasquale e Domenico Pizzuti, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Bellizzi, alla via Roma n. 177;
Ricorrente
E
1 -, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio
Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi
n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avvisi di accertamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.7.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso gli avvisi di accertamento notificatigli in data 3.7.2024, con i quali l' CP_1
gli aveva chiesto il pagamento (recte: la restituzione) della complessiva somma di € 1.550,00 erogatagli a titolo di “indennità Covid” e indennità prevista dal d.l. “Aiuti”, asseritamente non spettante poiché non risultava essere lavoratore autonomo iscritto alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, con posizione attiva alla data di entrata in vigore del d.l. “Aiuti”,
ovvero non risultava avere effettuato, nel periodo indicato dalla norma, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla Gestione di iscrizione per la quale era stata richiesta l'indennità.
A sostegno dell'opposizione il asseriva che i provvedimenti impugnati Pt_1
erano “privi di qualsiasi fondamento giuridico”, avendo egli, per gli anni in contestazione, “tutti i presupposti per percepire l'indennità Covid-19 nonchè
quella prevista dal d.l. “Aiuti”.
2 Adiva, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno al fine di sentir
“annullare gli impugnati avvisi, con adozione di ogni provvedimento relativo e necessario”.
Con decreto reso in data 2.8.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio ed CP_1
evidenziava di aver proceduto allo sgravio delle somme portate dagli avvisi di accertamento de quibus e al conseguente annullamento degli stessi, come poteva evincersi dalla documentazione versata in atti.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Indi, il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione ai procuratori costituiti, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dall' con gli CP_1
avvisi di accertamento oggetto di disamina e, conseguentemente,
all'opposizione proposta da con il ricorso introduttivo della lite. Parte_1
3 E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271;
Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha proceduto CP_1
“all'annullamento dell'addebito” (cfr. la documentazione allegata al fascicolo telematico dell ). Controparte_2
4 E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso, avendo l dato corso CP_1
allo sgravio delle somme portate dagli impugnati atti di accertamento.
Per le ragioni esposte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dall'Istituto previdenziale con i provvedimenti oggetto di disamina, nonché all'opposizione proposta dal con il ricorso Pt_1
depositato il 31.7.2024.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere compensate in misura della metà e poste, per il residuo ammontare, a carico dell , avendo quest'ultimo Controparte_2
provveduto, pur se in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale, all'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento summenzionati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 4190 del ruolo generale lavoro dell'anno
2024, promosso da contro l' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dall' con gli impugnati avvisi di accertamento, notificati in data 3.7.2024, e, CP_1
5 conseguentemente, all'opposizione proposta dal DI con il ricorso depositato il 31.7.2024;
2) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, della metà delle CP_1
spese del giudizio, che liquida, per intero, in € 1.312,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 5.11.2024.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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