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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/11/2024, n. 4030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4030 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6264/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Silvia Barison Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice est.
Dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 6264/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
Avv. Giorgia Marchioro ricorrente contro
(C.F.: ), CP_1 C.F._2
Avv. Federica Santinon
resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Interveniente per legge pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 17.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.03.2024, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 esponendo:
- di avere contratto matrimonio con in data 12.7.2014 in Mira (VE) trascritto presso CP_1 gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Mira (VE) al n. 26, parte II, serie C, anno 2014;
- che dal vincolo matrimoniale è nato il figlio minore in data 24.12.2008; Per_1
- che la convivenza è divenuta intollerabile tanto da essersi già allontanato, con il consenso della moglie, dalla casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%;
- di svolgere attività lavorativa presso Alì S.p.a., con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
egli quindi ha chiesto regolarsi le condizioni concernenti l'affidamento del figlio minore in via condivisa tra i genitori, la collocazione di quest'ultimo presso di sé; disporsi una ampia regolazione del diritto di visita da parte della madre, il mantenimento diretto da parte di quest'ultima del figlio, nonché a proprio carico il pagamento del 100% delle spese straordinarie.
, si è costituita con memoria in data 9.10.2024. CP_1
In sede di udienza di prima comparizione ex art. 473bis 21 c.p.c. in data 17.10.2024 i procuratori delle parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove riterrà opportuno;
- nell'interesse del figlio , e su specifica volontà manifestata dallo stesso, il minore verrà Per_1 affidato congiuntamente ad entrambi, con le seguenti specifiche:
- il minore risiederà prevalentemente con il padre, signor , presso l'abitazione sita Parte_1 in Mestre (VE), Via Nigra n. 11/C, ove il signor ed il minore già vivono;
Pt_1 Per_1
- la signora avrà ampia facoltà di vedere il figlio e di tenerlo con sé, previo CP_1 Per_1 ascolto ed accordo con lo stesso;
- il signor potrà asportare dalla casa coniugale i propri effetti personali e gli arredi di sua Pt_1 proprietà, rimanendo, nel resto, gli arredi e corredi che la compongono nell'esclusiva disponibilità della signora;
CP_1
-la madre contribuirà al mantenimento diretto del figlio minore;
Per_1
pagina 2 di 4 - il padre si farà carico, al 100%, delle spese straordinarie necessarie a , come Per_1 dettagliatamente indicato nell'allegato piano genitoriale (cfr. doc. 18);
- facendosi carico integrale di tutte le spese riguardanti il figlio minore il signor riscuoterà, Pt_1 con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di omologazione della separazione, nella misura del 100%, le somme relative ad assegni erogati in favore del nucleo familiare, obbligandosi sin d'ora la signora a prestare, a tal fine, ogni necessario assenso od autorizzazione, e CP_1 beneficerà della detrazione per carichi di fami-glia nella misura del 100%; le decisioni riguardanti la salute, l'istruzione, l'educazione e le attività sportive del figlio minore verranno sempre prese di comune accordo fra i genitori, e ciò anche nei casi di urgenza, nel pieno rispetto del principio dell'affidamento condiviso, con l'obbligo del genitore presso l'abitazione del quale il minore risiede e/o si trovi in quel momento, di interpellare immediatamente l'altro genitore per accordarsi sulle decisioni da adottare nell'interesse del figlio stesso;
- entrambe le parti danno atto di non avere conti correnti bancari in comune, fatta eccezione di quello in essere presso Credit Agricole Italia, di appoggio del mutuo, che dovrà essere chiuso entro
30 giorni dal deposito della sentenza di omologa;
dichiarano inoltre non aver depositi bancari, titoli o altre forme di risparmio o di investimento accantonati in comune sino alla data odierna;
- l'autovettura Fiat Freemont, targata EX 331 RY di proprietà del signor , rimane nella Pt_1 piena disponibilità ed esclusiva proprietà del medesimo, il quale pertanto provvederà all'integrale pagamento di ogni relativa spesa, sia ordinaria (spese di assi-curazione, rate, bollo e quanto altro) che straordinaria;
- le parti dichiarano di essere economicamente autonome ed autosufficienti e, per l'effetto, non vi è luogo all'instaurazione, reciproca, di contribuzioni al personale mantenimento.
- le parti si impegnano reciprocamente a sottoscrivere la documentazione necessaria per il rinnovo della carta d'identità del figlio nonché ogni altro documento che dovese essere necessario sottoscrivere in favore del minore”.
E' stata disposta rituale comunicazione degli atti al PM in sede per l'intervento.
****
Nulla osta all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, conformi all'interesse del figlio minore - del quale viene ritenuto manifestamente superfluo l'ascolto alla luce della concorde volontà dei genitori in ordine al suo affidamento e collocazione - e delle condizioni delle parti.
Nulla per le spese di lite stante l' accordo raggiunto.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 6264/2024, recependo l'accordo delle parti, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in data 12.7.2014 in Mira (VE) trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del
Comune di Mira (VE) al n. 26, parte II, serie C, anno 2014;
- Dispone che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
- Prende atto degli accordi intervenuti tra i coniugi come sopra riportati.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 29.10.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Silvia Barison
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Silvia Barison Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice est.
Dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 6264/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
Avv. Giorgia Marchioro ricorrente contro
(C.F.: ), CP_1 C.F._2
Avv. Federica Santinon
resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Interveniente per legge pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 17.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.03.2024, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 esponendo:
- di avere contratto matrimonio con in data 12.7.2014 in Mira (VE) trascritto presso CP_1 gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Mira (VE) al n. 26, parte II, serie C, anno 2014;
- che dal vincolo matrimoniale è nato il figlio minore in data 24.12.2008; Per_1
- che la convivenza è divenuta intollerabile tanto da essersi già allontanato, con il consenso della moglie, dalla casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%;
- di svolgere attività lavorativa presso Alì S.p.a., con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
egli quindi ha chiesto regolarsi le condizioni concernenti l'affidamento del figlio minore in via condivisa tra i genitori, la collocazione di quest'ultimo presso di sé; disporsi una ampia regolazione del diritto di visita da parte della madre, il mantenimento diretto da parte di quest'ultima del figlio, nonché a proprio carico il pagamento del 100% delle spese straordinarie.
, si è costituita con memoria in data 9.10.2024. CP_1
In sede di udienza di prima comparizione ex art. 473bis 21 c.p.c. in data 17.10.2024 i procuratori delle parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove riterrà opportuno;
- nell'interesse del figlio , e su specifica volontà manifestata dallo stesso, il minore verrà Per_1 affidato congiuntamente ad entrambi, con le seguenti specifiche:
- il minore risiederà prevalentemente con il padre, signor , presso l'abitazione sita Parte_1 in Mestre (VE), Via Nigra n. 11/C, ove il signor ed il minore già vivono;
Pt_1 Per_1
- la signora avrà ampia facoltà di vedere il figlio e di tenerlo con sé, previo CP_1 Per_1 ascolto ed accordo con lo stesso;
- il signor potrà asportare dalla casa coniugale i propri effetti personali e gli arredi di sua Pt_1 proprietà, rimanendo, nel resto, gli arredi e corredi che la compongono nell'esclusiva disponibilità della signora;
CP_1
-la madre contribuirà al mantenimento diretto del figlio minore;
Per_1
pagina 2 di 4 - il padre si farà carico, al 100%, delle spese straordinarie necessarie a , come Per_1 dettagliatamente indicato nell'allegato piano genitoriale (cfr. doc. 18);
- facendosi carico integrale di tutte le spese riguardanti il figlio minore il signor riscuoterà, Pt_1 con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di omologazione della separazione, nella misura del 100%, le somme relative ad assegni erogati in favore del nucleo familiare, obbligandosi sin d'ora la signora a prestare, a tal fine, ogni necessario assenso od autorizzazione, e CP_1 beneficerà della detrazione per carichi di fami-glia nella misura del 100%; le decisioni riguardanti la salute, l'istruzione, l'educazione e le attività sportive del figlio minore verranno sempre prese di comune accordo fra i genitori, e ciò anche nei casi di urgenza, nel pieno rispetto del principio dell'affidamento condiviso, con l'obbligo del genitore presso l'abitazione del quale il minore risiede e/o si trovi in quel momento, di interpellare immediatamente l'altro genitore per accordarsi sulle decisioni da adottare nell'interesse del figlio stesso;
- entrambe le parti danno atto di non avere conti correnti bancari in comune, fatta eccezione di quello in essere presso Credit Agricole Italia, di appoggio del mutuo, che dovrà essere chiuso entro
30 giorni dal deposito della sentenza di omologa;
dichiarano inoltre non aver depositi bancari, titoli o altre forme di risparmio o di investimento accantonati in comune sino alla data odierna;
- l'autovettura Fiat Freemont, targata EX 331 RY di proprietà del signor , rimane nella Pt_1 piena disponibilità ed esclusiva proprietà del medesimo, il quale pertanto provvederà all'integrale pagamento di ogni relativa spesa, sia ordinaria (spese di assi-curazione, rate, bollo e quanto altro) che straordinaria;
- le parti dichiarano di essere economicamente autonome ed autosufficienti e, per l'effetto, non vi è luogo all'instaurazione, reciproca, di contribuzioni al personale mantenimento.
- le parti si impegnano reciprocamente a sottoscrivere la documentazione necessaria per il rinnovo della carta d'identità del figlio nonché ogni altro documento che dovese essere necessario sottoscrivere in favore del minore”.
E' stata disposta rituale comunicazione degli atti al PM in sede per l'intervento.
****
Nulla osta all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, conformi all'interesse del figlio minore - del quale viene ritenuto manifestamente superfluo l'ascolto alla luce della concorde volontà dei genitori in ordine al suo affidamento e collocazione - e delle condizioni delle parti.
Nulla per le spese di lite stante l' accordo raggiunto.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 6264/2024, recependo l'accordo delle parti, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in data 12.7.2014 in Mira (VE) trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del
Comune di Mira (VE) al n. 26, parte II, serie C, anno 2014;
- Dispone che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
- Prende atto degli accordi intervenuti tra i coniugi come sopra riportati.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 29.10.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Silvia Barison
pagina 4 di 4