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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/07/2024, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
Proc. N.. 2154/2023 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2154/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._1 ruccia (PT) in Via di Brana n. 154, elett n Prato (PO), Viale Montegrappa n. 306 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina VITIELLO, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata;
Fax: 0574/592267 E Pec: vvocati.prato. Email_1
Ricorrente E
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_2 C.F._2 cittadina italiana, residente in [...] , ( codice fiscale
), rappresentata e difesa dall' avv.ti Maddalena C.F._2 ica BECATTINI, ed elettivamente domiciliata in Prato, via Traversa Fiorentina n.10 ( PRESSO studio Avv. Paolo Rosati), in virtù di procura allegata;
Pec: Email_3
Pec: Email_4
Resistente
Visto del Pubblico Ministero del 19.3.2024 Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2023, proponeva CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Prato, il 30 maggio 2015, come risulta dal Controparte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n 50 , P II, serie A, anno 2015; A sostegno della domanda i ricorrenti ha allegato:
- che da detto matrimonio è nata a [...], il [...], la figlia Per_1
cf );
[...] C.F._3
- che venendo meno la comunione materiale e spirituale in data 10 gennaio 2022, i coniugi avevano sottoscritto accordo di separazione personale a seguito di procedura di negoziazione assistita, ex art 6 DL 132/2014, omologato in data 18 gennaio 2022 dalla Procura della Repubblica di Prato;
1 - che le condizioni dell'accordo di separazione prevedevano, l'assegnazione della casa coniugale alla proprietaria , l'affidamento della figlia ad CP_2 Per_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con disciplina delle modalità di visita del padre, assegno di mantenimento determinato in € 250,00 mensili, oltre alla quota del 60 % per le spese straordinarie, a carico del padre;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente ed erano venute meno le condizioni per ripristinare la comunione tra i coniugi, tanto che il aveva CP_1 iniziato una nuova relazione sentimentale dalla quale era nata altra figlia il 4 agosto 2020;
- di avere mantenuto un buon rapporto con la figlia , esercitando il diritto di Per_1 visita, e di avere rispettato gli impegni economici assunti, prospettando difficoltà a far fronte in considerazione degli oneri assunti per il mantenimento dei gatti. Sulla scorta di tali deduzioni adiva questo Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti del matrimonio alle condizioni concordate in sede di separazione, fatti salvi gli impegni per il mantenimento dei gatti da contenere entro il limite di
€ 300 all'anno. Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale deduceva: Controparte_2
- che la ricostruzione del ricorrente era lacunosa in quanto non la figlia Per_1 aveva manifestato disagi profondi derivanti dal nuovo assetto familiare e tale situazione si era aggravata a seguito della nascita della figlia da altra Per_2 relazione intrapresa dal CP_1
- che dal mese di settembre 2022 la minore aveva rifiutato di andare con il Per_1 padre e talvolta anche di parlarci telefonicamente, tanto che tale atteggiamento aveva indotto i genitori ad intraprendere un percorso di mediazione familiare;
- che nonostante tale impegno, la bambina aveva manifestato anche qualche disagio alimentare e le frequentazioni con il padre si erano ulteriormente ridotte;
- che tale situazione imponeva una valutazione psicologica della bambina al fine di individuare le modalità di frequentazione genitori/figlia più adeguate;
- che anche la situazione economica delle parti, dettagliatamente descritta, avrebbe imposto una rivisitazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del CP_1
All'udienza del 13 marzo 2024 le parti concordavano per la pronuncia parziale sullo status, provvedendo con ordinanza sulle ulteriori istanze di carattere istruttorio. La causa è stata, dunque, rimessa al Collegio per la decisione sullo status all'udienza del 24 aprile 2024, nulla opponendo il Pubblico Ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b L.898/1970, come modificati con la legge 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data nella quale i coniugi hanno sottoscritto accordo di separazione personale a seguito di procedura di negoziazione assistita,
2 ex art 6 DL 132/2014, poi omologato in data 18 gennaio 2022, senza che i medesimi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e di condurre ormai vite separate.
La causa dovrà essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la statuizione sulla domanda di assegno divorzile avanzata da parte convenuta e l'importo dell'assegno di mantenimento della figlia, nonché per la determinazione delle modalità di frequentazione e affidamento ai genitori, che necessitano di un idoneo, e presumibilmente complesso, approfondimento istruttorio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e CP_1 CP_2
, celebrato, con rito concordatario, in Prato, il 3 t
[...] tro degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n 50 , P II, serie A, anno 2015;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge;
3. Riserva di provvedere sulle spese del procedimento al definitivo;
4. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2024 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2154/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._1 ruccia (PT) in Via di Brana n. 154, elett n Prato (PO), Viale Montegrappa n. 306 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina VITIELLO, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata;
Fax: 0574/592267 E Pec: vvocati.prato. Email_1
Ricorrente E
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_2 C.F._2 cittadina italiana, residente in [...] , ( codice fiscale
), rappresentata e difesa dall' avv.ti Maddalena C.F._2 ica BECATTINI, ed elettivamente domiciliata in Prato, via Traversa Fiorentina n.10 ( PRESSO studio Avv. Paolo Rosati), in virtù di procura allegata;
Pec: Email_3
Pec: Email_4
Resistente
Visto del Pubblico Ministero del 19.3.2024 Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2023, proponeva CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Prato, il 30 maggio 2015, come risulta dal Controparte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n 50 , P II, serie A, anno 2015; A sostegno della domanda i ricorrenti ha allegato:
- che da detto matrimonio è nata a [...], il [...], la figlia Per_1
cf );
[...] C.F._3
- che venendo meno la comunione materiale e spirituale in data 10 gennaio 2022, i coniugi avevano sottoscritto accordo di separazione personale a seguito di procedura di negoziazione assistita, ex art 6 DL 132/2014, omologato in data 18 gennaio 2022 dalla Procura della Repubblica di Prato;
1 - che le condizioni dell'accordo di separazione prevedevano, l'assegnazione della casa coniugale alla proprietaria , l'affidamento della figlia ad CP_2 Per_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con disciplina delle modalità di visita del padre, assegno di mantenimento determinato in € 250,00 mensili, oltre alla quota del 60 % per le spese straordinarie, a carico del padre;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente ed erano venute meno le condizioni per ripristinare la comunione tra i coniugi, tanto che il aveva CP_1 iniziato una nuova relazione sentimentale dalla quale era nata altra figlia il 4 agosto 2020;
- di avere mantenuto un buon rapporto con la figlia , esercitando il diritto di Per_1 visita, e di avere rispettato gli impegni economici assunti, prospettando difficoltà a far fronte in considerazione degli oneri assunti per il mantenimento dei gatti. Sulla scorta di tali deduzioni adiva questo Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti del matrimonio alle condizioni concordate in sede di separazione, fatti salvi gli impegni per il mantenimento dei gatti da contenere entro il limite di
€ 300 all'anno. Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale deduceva: Controparte_2
- che la ricostruzione del ricorrente era lacunosa in quanto non la figlia Per_1 aveva manifestato disagi profondi derivanti dal nuovo assetto familiare e tale situazione si era aggravata a seguito della nascita della figlia da altra Per_2 relazione intrapresa dal CP_1
- che dal mese di settembre 2022 la minore aveva rifiutato di andare con il Per_1 padre e talvolta anche di parlarci telefonicamente, tanto che tale atteggiamento aveva indotto i genitori ad intraprendere un percorso di mediazione familiare;
- che nonostante tale impegno, la bambina aveva manifestato anche qualche disagio alimentare e le frequentazioni con il padre si erano ulteriormente ridotte;
- che tale situazione imponeva una valutazione psicologica della bambina al fine di individuare le modalità di frequentazione genitori/figlia più adeguate;
- che anche la situazione economica delle parti, dettagliatamente descritta, avrebbe imposto una rivisitazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del CP_1
All'udienza del 13 marzo 2024 le parti concordavano per la pronuncia parziale sullo status, provvedendo con ordinanza sulle ulteriori istanze di carattere istruttorio. La causa è stata, dunque, rimessa al Collegio per la decisione sullo status all'udienza del 24 aprile 2024, nulla opponendo il Pubblico Ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b L.898/1970, come modificati con la legge 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data nella quale i coniugi hanno sottoscritto accordo di separazione personale a seguito di procedura di negoziazione assistita,
2 ex art 6 DL 132/2014, poi omologato in data 18 gennaio 2022, senza che i medesimi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e di condurre ormai vite separate.
La causa dovrà essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la statuizione sulla domanda di assegno divorzile avanzata da parte convenuta e l'importo dell'assegno di mantenimento della figlia, nonché per la determinazione delle modalità di frequentazione e affidamento ai genitori, che necessitano di un idoneo, e presumibilmente complesso, approfondimento istruttorio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e CP_1 CP_2
, celebrato, con rito concordatario, in Prato, il 3 t
[...] tro degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n 50 , P II, serie A, anno 2015;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge;
3. Riserva di provvedere sulle spese del procedimento al definitivo;
4. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2024 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
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