Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 10 novembre 2024, iscritta al n. 2784 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Farfa n. 8, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Maria Concetta Belli che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliato in Orte (VT), alla Via Pubblica C.F._2
Passeggiata n. 57, presso lo studio dell'Avv. Valerio Panichelli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note depositate rispettivamente il 18 e 19 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 7 luglio 2012 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Civita Castellana (VT), parte II, serie A, n. 12).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Civita Castellana (VT) in data 10 luglio 2010, e
[...] Persona_2
a Roma il 23 aprile 2013; che sono separati per effetto della sentenza n. 907/2023 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 27 settembre 2023; che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affidamento condiviso dei figli minori che saranno collocati prevalentemente presso la madre con esercizio della responsabilità genitoriale disgiunto;
3) facoltà del padre di vedere e tenere con sé i figli minori il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 e fine settimana alternati dal sabato alla domenica ore 20,00. Festività natalizie divise in due periodi: 24,25,26, 27 dicembre con l'uno e 30,31 dicembre 1° e 2 gennaio con l'altro, da alternarsi annualmente tra genitori. Festività pasquali con l'alternanza tra genitori del giorno della Santa
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Festa della Mamma e suo compleanno con lei e
Festa del Papà e suo compleanno con lui. Compleanno dei minori ad anni alterni.
Periodo feriale di 15 giorni ciascuno da comunicarsi entro il 31maggio. Le parti si rendono disponibili a tenere i minori nel caso di impossibilità, per motivi di lavoro dell'altro coniuge senza affidarli a terzi, sempre con l'assenso degli stessi;
4) il Sig verserà a titolo di mantenimento dei figli minori la somma di Parte_2
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euro 500,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie così come da protocollo del Tribunale di Viterbo, oltre adeguamento Istat;
5) le parti si concedono reciproco consenso all'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Civita
Castellana (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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