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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/06/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 480/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
-Prima Sezione Civile-
La Corte di Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Massimo GULLINO Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
Ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 480/2023 R.G. vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in _1
OL (ME), C.da Buffone Complesso residenziale TEA n. 35, C.F.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Miracola ( C.F._1 C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. Francesco Velardi sito in
[...]
Messina (ME) via N. Fabrizi n. 87, recapito professionale del suddetto difensore.
-Appellante-
CONTRO
Controparte_1
in persona del curatore del fallimento, con sede in OL (ME)
[...]
C.da Buffone, codice fiscale e partita IVA n. rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Barbara Schepis ( ) presso il cui studio professionale sito in Brolo (ME) C.F._3 via Libertà n. 66, è elettivamente domiciliata.
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 253/2023, emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti ex art. 281 sexies c.p.c. in data 16.03.2023, nel relativo fascicolo telematico, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 2252/2014.
CONCLUSIONI DELLE PARTI 1 Per l'appellante:
“1). Ritenere e dichiarare la nullità, l'erroneità, l'ingiustizia e/o l'illegittimità della Sentenza n. 253/2023 pronunciata dal Tribunale di Patti, per tutti i motivi sopra esposti;
2). Per l'effetto in riforma della sentenza appellata, rigettare le domande formulate dalla Curatela del fallimento della società nel primo grado del giudizio;
Controparte_1
3). Ritenere e dichiarare, in riforma della sentenza appellata, la mancanza dei presupposti di cui all'art. 67 Legge Fallimentare per la revocatoria fallimentare della vendita oggetto di causa;
4). Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge;
5). In via istruttoria, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia disporre la rinnovazione della CTU disposta in primo grado affinché l'ausiliario, previa acquisizione di tutti gli atti di vendita relativi agli immobili facenti parte del complesso TEA effettuate dalla società oggi fallita dal 2006 al 2012, determini il reale e corretto valore di mercato del bene oggetto di causa.”
Per l'appellata:
“1) Rigettare integralmente l'impugnazione proposta dall'appellante , perché inammissibile _1
e/o infondata e comunque con qualsivoglia altra statuizione, occorrendo anche ai sensi dell'art. 348 bis, co. 1, c.p.c..
2) Conseguentemente, per l'effetto, confermare in ogni parte l'impugnata sentenza n. 253/2023, emessa dal Giudice del Tribunale di Patti, Dott.ssa Serena Andaloro, depositata in data 16.03.2023, relativa alla causa civile iscritta al n. 2252/2014.
3) Con vittoria di spese e compensi di causa, sia del presente giudizio che di quello di primo grado, comprese quelle di CTP, oltre spese generali ed accessori come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.12.2014, il Fallimento della società
[...]
”, dichiarato con sentenza n. 17/2012 del 20.11.2012, conveniva in giudizio Controparte_1
chiedendo la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 1 legge _1 fall. dell'atto di vendita, al prezzo di euro 122.500,00, posto in essere dalla società in bonis in data 26.03.2012, in favore della convenuta, avente ad oggetto l'unità abitativa facente parte del complesso turistico denominato “TEA”, sito nel Comune di OL ed identificato al catasto al foglio 10, part. 899, sub 1, cat. A/2, classe 6.
La curatela del fallimento domandava, quindi, la restituzione dell'immobile e l'ordine al Conservatore di annotare l'emananda sentenza, ovvero, in caso di impossibilità, la restituzione della somma pari al valore effettivo del bene indicato in euro 171.600,00, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria, chiedeva ammettersi consulenza tecnica d'ufficio al fine di effettuare la valutazione del suddetto immobile ceduto mediante il contratto di vendita oggetto d'impugnazione nel presente giudizio, con riferimento ai valori di mercato al tempo della cessione, nonché di verificarne la congruità rispetto ai prezzi di vendita ivi convenuti. Con comparsa di risposta del 07.04.2015, si costituiva la convenuta , la quale _1 contestava la sussistenza dei requisiti necessari per la dichiarazione di revocatoria dell'atto di
2 vendita rilevando di avere intrapreso trattative, per l'acquisto dell'immobile, con la società già nel 2004/2005, allorquando aveva anche corrisposto degli importi in acconto, nonché di aver acquistato l'immobile ad un prezzo inferiore a causa dello stato non ancora completo dello stesso. Instava, quindi, per il rigetto delle domande attoree, ovvero, in subordine, chiedeva di adeguare il prezzo alla richiesta di parte attrice versando l'importo fissato dal Giudice nella misura della differenza tra quanto già versato ed il valore del bene, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario. In via istruttoria, chiedeva altresì, l'ammissione della prova testimoniale finalizzata ad accertare la mancata conoscenza dello stato d'insolvenza in capo all'acquirente nonché l'esecuzione dei lavori di completamento e rifinitura dell'immobile da parte dell'acquirente. Nel prosieguo parte attrice depositava memorie ex art. 183, comma 1, c.p.c., datate 04.06.2015, con cui contestava integralmente gli assunti di parte convenuta, ribadendo la sussistenza di tutti i requisiti previsti per l'utile accoglimento della domanda revocatoria proposta con il presente giudizio. Con la successiva memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del 03.07.2015, depositava documentazione a sostegno dei propri assunti, insisteva nella chiesta CTU di cui all'atto introduttivo del giudizio e contestava i mezzi istruttori richiesti da controparte. Con ordinanza del 21.07.2016 il giudicante rigettava la richiesta di interrogatorio formale formulata dalla convenuta e ammetteva solo in parte le prove testimoniali dalla stessa richieste, riservando all'esito le valutazioni in ordine alla chiesta CTU. Così all'udienza del 17.01.2017 venivano escussi i testi di parte convenuta, Testimone_1
e . Testimone_2
Con successiva ordinanza del 22.02.2019 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio relativamente all'immobile oggetto di revocatoria - nominando a tal uopo quale CTU l'arch.
- al fine di lumeggiare concretamente: Persona_1
“1) sul valore effettivo dell'immobile al momento della avvenuta vendita;
2) sulla congruità del prezzo di vendita dello stesso, per come in atti emergente, in comparazione col valore di vendita di analoghe unità immobiliari sul mercato di riferimento all'epoca dei fatti;
3) sul suo valore allo stato attuale;
4) sul valore degli eventuali incrementi, aggiunte, migliorie e avori effettuati sullo stesso da parte convenuta dopo il suo acquisto, per come in atti rilevabili rispetto al momento di fabbricazione del corpo immobiliare, fatta salva ogni ulteriore valutazione nel merito delle richieste di parte attrice” Il predetto, in data 02.04.2020 depositava la propria consulenza tecnica d'ufficio, avverso la quale, la curatela del , rassegnava i propri rilievi critici. CP_1
Con provvedimento del 24.09.2020 il giudice di prime cure, preso atto delle contestazioni e delle osservazioni formulate dall'attore, disponeva il richiamo dell'incaricato CTU.
All'udienza del 28.10.2021, celebrata con la modalità della trattazione scritta, il giudicante, con provvedimento emesso in pari data, previa rimessione della causa in istruttoria e revoca dei provvedimenti di rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., disponeva il rinnovo della CTU per rispondere ai quesiti di cui
3 all' ordinanza del 22.02.2019 e nominava quale consulente tecnico l'Ing. , il Parte_2 quale, in ossequio al mandato peritale, depositava in data 11.02.2022 il proprio elaborato.
Successivamente al deposito della suddetta relazione di consulenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.11.2022, in esito alla quale veniva disposto il rinvio, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 16.03.2023.
Così, con la sentenza n. 253/2023, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 16.03.2023, il Tribunale di Patti statuiva come di seguito:
“…- accerta e dichiarata, ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 1 legge fall., l'inefficacia nei confronti del fallimento attore dell'atto di vendita posto in essere dalla società in bonis in data 23 marzo 2012, in favore della convenuta, avente ad oggetto l'unità abitativa facente parte del complesso turistico denominato “TEA”, sito nel Comune di OL ed identificato al catasto al foglio 10, part. 899, sub 1, cat. A/2, classe 6, con condanna della convenuta alla restituzione, all'attore, dell'immobile;
- rigetta le eccezioni e le domande della convenuta;
- ordina al competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione ed all'annotazione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del giudizio che liquida in euro 1.961,48 per esborsi ed euro 9.872,10, per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre cpa ed iva come per legge se dovute. Nei rapporti tra le parti, pone le spese di c.t.u. già liquidate separatamente, a carico della convenuta…”
Avverso la succitata pronuncia l'odierna appellante , rimasta integralmente _1 soccombente all'esito del giudizio di prime cure, interponeva gravame con atto di appello notificato a mezzo pec in data 13.06.2023, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, della legge fallimentare in merito all'asserita mancata conoscenza dello stato di insolvenza dell'odierna fallita. Parimenti lamentava l'erroneità della gravata sentenza nella parte non ha ritenuto provata la circostanza che l'immobile fosse stato compravenduto allo stato rustico, e dunque, che il prezzo di vendita fosse minore rispetto al valore stimato in ragione delle spese successivamente sostenute dall'acquirente per il completamento dei lavori;
pertanto, evidenziava l'assenza di sproporzione del prezzo di vendita ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria avanzata dalla Curatela, nonché l'inesistenza di un accordo aggiuntivo rispetto all'atto notarile di compravendita. Instava, quindi, per la riforma della pronuncia di prime cure, stante la mancanza dei presupposti di cui all'art. 67 della Legge Fallimentare per la revocatoria della vendita oggetto di causa, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 14.11.2023 si costituiva in giudizio l'appellato
[...]
" eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del gravame anche ai sensi dell'art. 348 bis, comma 1, c.p.c..
4 Nel merito contestava, in punto di fatto e di diritto, le deduzioni avversarie e chiedeva la conferma in ogni parte della sentenza n. 253/2023 emessa dal Tribunale di Patti, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta il 15.03.2024, la Corte, rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio, fissava l'udienza dinanzi al G. Istruttore per la rimessione della causa in decisione indicando la data del 03.03.2025 ed assegnava alle parti i termini per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica. Successivamente, con ordinanza del 04.03.2025 il Consigliere Istruttore, disponeva l'assunzione della causa in decisione, riservando di riferire al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento, per le ragioni di cui si dirà.
§ 1. Con il primo motivo d'impugnazione l'odierna appellante critica la _1 motivazione del provvedimento di prime cure nella parte in cui afferma che “parte convenuta non ha, invece, provato, come era suo onere, la mancanza di conoscenza dell'insolvenza della società venditrice al momento della stipula dell'atto definitivo, al quale occorre fare riferimento, per valutare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 1 n.1, legge fall.”. Deduce la parte che, contrariamente a quanto statuito in sentenza, sarebbe stato ampiamente dimostrato che la non sapeva e non poteva nemmeno immaginare che il _1 venditore si trovasse in uno stato di decozione e dissesto economico, in quanto appariva che l'imprenditore fosse in una situazione economica florida e, dunque, si trovasse in una situazione di normale esercizio dell'impresa, così come riferito dai testi escussi. In particolare, richiama la deposizione testimoniale del Geom. laddove ha Testimone_1 dichiarato “in seguito a controlli effettuati ha rassicurato sull'acquisto dell'immobile […] _1 negli anni tra il 2004 ed il 2012 la società era florida e solida”, nonché le affermazioni del teste
[...]
, il quale ha confermato la circostanza che ai tempi della stipula dell'atto pubblico di Tes_2 compravendita la società, poi fallita, sembrava florida.
§ 2. Con il secondo motivo di gravame, sempre in tema di insussistenza della prova dell'inscienza decoctionis, sottolinea l'appellante che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo dev'essere effettiva, e non meramente potenziale e di tale consapevolezza l'onere di fornire la relativa prova incomberebbe sul curatore. Nel caso di specie, sostiene la , la Curatela non ha fornito alcuna prova della _1 conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte dell'acquirente, nemmeno avvalendosi di elementi indiziari. Proseguendo, asserisce che il primo decidente ha omesso di valutare attentamente i documenti prodotti in giudizio riguardo al bilancio della società al 31.12.2010 ed i relativi documenti integrativi, in quanto, già da una semplice lettura di essi, non si evincerebbe nessuna grave crisi
5 di liquidità della società fallita, stante l'esistenza di una perdita di esercizio pari a € 67.829,00 e la seguente delibera del 21.11.2011 con cui i soci hanno deliberato un aumento del capitale sociale di ben € 1.500.000,00. Stante le superiori argomentazioni sostiene che l'azione revocatoria proposta dal CP_1 risulta del tutto carente dei presupposti giuridici richiesti, e chiede che l'appellata pronuncia venga riformata.
§ 3. Con il terzo motivo di doglianza la deduce che la sentenza di prime cure vada _1 modificata anche nella parte in cui il giudicante ha erroneamente dichiarato la sussistenza di una sproporzione tra il prezzo di vendita, risultante dall'atto pubblico, dell'immobile oggetto di revocatoria e il valore effettivo del bene. In particolare, sostiene che la vendita e la consegna del bene sono avvenute da parte della società venditrice, in parte, allo stato rustico e che l'appellante ha poi provvedendo al suo completamento, sostenendo i costi dei lavori di rifinitura quantificati anche nella relazione di consulenza tecnica in € 15.564,28. In tal senso cita anche le deposizioni rilasciate in sede di assunzione delle prove testimoniali dal geom. il quale ha confermato che: “Il bene allora non era stato rifinito, Testimone_1 mancavano solo le rifiniture interne. Confermo quanto indicato nel capitolo n. 12 e 13 e preciso che è stato il papà, che è falegname, a concludere i lavori con degli operai, ma non so chi abbia sostenuto le spese, ma sicuramente non la società. […] Tali lavori possono stimarsi in euro 30.000,00 circa, considerata l'esecuzione in economia curata dal padre”. In egual modo richiama le dichiarazioni rilasciate dal teste , il quale ha Testimone_2 confermato che “Il padre di ho eseguito dei lavori nel predetto immobile intorno al 2005 _1
-2006. Preciso che faccio l'operaio. L'immobile non era del tutto finito perché bisognava completare le rifiniture interne”, e dall'altro testimone escusso, , il quale ha affermato che: “Che i lavori Testimone_3 di rifinitura dell'appartamento oggetto di causa sono stati fatti in economia da parenti ed amici di _1
. Io in particolare ho fatto l'impianto elettrico. Confermo che, per quanto concerne i lavori da me effettuati,
[...] la signora ha sopportato per intero le spese per l'acquisto dei materiali. Confermo che anche la _1 cantina è stata interamente rifinita da a proprie spese. Ciò posso dire in quanto l'ho vista _1 allo stato rustico ed è stata completata dalla signora ”. _1
Sostiene, dunque, l'appellante che non vi siano dubbi che l'immobile oggetto di giudizio è stato venduto in parte allo stato rustico e che, ai fini della corretta determinazione del valore, alla data del 26.03.2012, doveva tenersi conto di tale circostanza, quantomeno sottraendo all'importo stimato dal CTU la somma di € 15.564,28 quali spese occorse per il completamento dell'immobile. Ne conseguirebbe che, nella specie, la presunta sproporzione tra il preteso valore di mercato ed il prezzo di vendita è circa del 18,15% e, dunque, ovviamente inferiore al 25% previsto dalla legge per l'accoglimento della domanda giudiziale di revocatoria fallimentare. Insiste, quindi, per la riforma dell'impugnata sentenza poiché deve ritenersi insussistente l'elemento oggettivo richiesto dall'art. 67 L.F. per la revocatoria, vale a dire la sproporzione tra le prestazioni di oltre un quarto del valore.
6 § 4. Con il quarto motivo di gravame, sempre riguardo alla presunta sproporzione tra il prezzo di vendita ed il valore stimato dell'immobile, l'appellante critica l'operato del giudicante di prima istanza allorquando non ha ritenuto di aderire alle conclusioni rassegnate dal primo CTU, Arch. il quale aveva stimato quale probabile valore di mercato dell'immobile Persona_1 al momento della stipula del rogito notarile l'importo di € 146.965,00. Asserisce che il primo decidente non abbia dato adeguata contezza delle ragioni per le quali ha preferito la seconda CTU rispetto alla prima, ed aggiunge che nessuno dei due ausiliari incaricati ha effettuato una indagine in concreto, presso l'Agenzia del Territorio, estraendo tutti gli atti pubblici di compravendita effettuati dalla società fallita nel periodo tra il 2006 ed il 2012, delle unità immobiliari realizzate e facenti parte del complesso TEA, anche al fine di verificare che il corrispettivo pattuito era in linea con i prezzi di mercato. Chiede, quindi, che venga disposto il rinnovo della CTU, affinché l'ausiliario, previa acquisizione di tutti gli atti di vendita relativi agli immobili facenti parte del complesso TEA effettuate dalla società oggi fallita dal 2006 al 2012, determini il reale e corretto valore di mercato del bene oggetto di causa.
§ 5. Con il quinto motivo d'appello, la deduce l'erroneità dell'impugnata sentenza _1 nella parte in cui, nonostante fosse stato dimostrato, anche con i testi escussi, che l'odierna appellante ha partecipato alle assemblee condominiali, ha pagato i relativi oneri, ha allacciato l'immobile oggetto di causa all'Enel ed ha provveduto ai relativi pagamenti, esclusivamente quale proprietaria, il Giudice non ha tenuto conto dell'esistenza di una tale situazione di fatto, cristallizzata anni addietro rispetto alla data di stipula dell'atto pubblico.
§ 6. Con il sesto motivo d'impugnazione l'appellante critica la motivazione del provvedimento di prime cure allorquando ha ravvisato la sussistenza di patti aggiuntivi all'atto notarile di compravendita del 2012, dichiarandoli inammissibili per carenza della forma scritta. Afferma l'originaria convenuta che la sentenza deve essere annullata poiché l'inammissibilità dei presunti patti aggiuntivi, rilevata d'ufficio nel provvedimento, non è mai stata sottoposta alle parti per il contraddittorio violando i principi costituzionali sanciti dall'art. 111, comma 1, della Costituzione. Al riguardo aggiunge la di non aver mai ha invocato l'esistenza di un “accordo _1 aggiuntivo” rispetto all'atto notarile del 26.03.2012, ma che si trattasse di un'intesa raggiunta prima della stipula del rogito notarile, già nel 2004, per l'acquisto dell'immobile nello stato in cui si trovava in quel momento, vale a dire allo stato rustico, pattuendo un corrispettivo di €. 122.500,00. Non sussisterebbe, dunque, alcuna violazione dell'art. 2725 c.c..
§ 7. Con il settimo motivo di doglianza l'odierna appellante si duole della pronuncia di rigetto della domanda subordinata - articolata in primo grado - con la quale chiedeva che il giudice pronunciasse il suo diritto ad adeguare il prezzo versando l'eventuale somma dovuta dalla stessa al fine di eliminare la presunta sproporzione tra il prezzo di acquisto e il valore del mercato. Sottolinea la parte che il giudicante non doveva dichiarare l'inefficacia del trasferimento immobiliare nei confronti dei creditori del fallimento, ostandovi il chiaro disposto dell'art. 67,
7 terzo comma, lett. c), secondo cui non sono soggetti all'azione revocatoria le vendite concluse a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente, come nel caso in esame.
§ 8. Infine, con l'ottavo motivo d'appello la critica la pronuncia di prime cure _1 laddove ha disposto la condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite in favore della , e ne chiede la riforma, stante la presunta fondatezza delle Controparte_2 domande articolate in appello, con condanna di quest'ultima, odierna appellata, alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
§ 9. Di converso, l'appellato, in ordine ai primi due motivi di gravame, sottolinea di aver fornito
– senza inversione alcuna dell'onere della prova, che grava sulla convenuta – tutte le evidenze documentali che comprovano lo stato di decozione della società odierna fallita e la conoscibilità da parte dei terzi, ivi compresa la . _1
Evidenzia, in particolare, che, sin dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, la società fallita versasse in grave crisi di liquidità, al punto di dover ricorrere all'utilizzo delle riserve e dei versamenti dei soci;
ed infatti, l'aumento di capitale deliberato era oggettivamente sintomatico dello stato di illiquidità e di insolvenza della società, la quale anche attingendo alle risorse già presenti in seno alla società (versamenti soci) poteva a malapena riuscire a coprire le perdite di esercizio pari a complessivi € 701.349,00.
Con riguardo al terzo motivo d'appello, l'appellato sostiene che le argomentazioni CP_1 di parte avversa sono del tutto inconducenti, atteso che non v'è certezza alcuna né sulla tipologia dei lavori di rifinitura e/o migliorie eseguiti né sulla relativa tempistica - come univocamente affermato da entrambi i consulenti tecnici nominati -, e pertanto tale circostanza non potrebbe assumere alcuna rilevanza né incidenza sulla valutazione dell'immobile ai fini del presente giudizio.
In merito alla chiesta rinnovazione della CTU, l'appellato ne contesta la necessità e sottolinea che la metodologia di valutazione proposta dall'appellante sarebbe non conforme a diritto, considerato che la Curatela attrice - sia nel presente giudizio che negli altri parallelamente intentati contro altri acquirenti dalla società fallita - ha impugnato le varie alienazioni poste in essere da quest'ultima nel periodo cd. “sospetto” al fine di farne dichiarare l'inefficacia.
In ordine all'esistenza di un eventuale “accordo aggiuntivo” rispetto all'atto notarile del 26.03.2012, la parte rammenta che l'accertamento dei presupposti dell'azione revocatoria va compiuto con riferimento unicamente alla data del contratto definitivo, e pertanto, quand'anche fosse stata fornita la prova positiva delle circostanze addotte dalla _1 in ordine all'anticipata consegna dell'immobile rispetto alla stipula del contratto
[...] definitivo, tale circostanza sarebbe stata in ogni caso irrilevante ai fini processuali, facendo fede soltanto la stipula del contratto definitivo.
Relativamente alla domanda di reductio ad aequitatem, l'appellata afferma che essa attiene esclusivamente alla diversa fattispecie di cui all'art. 1450 c.c. in tema di azione di rescissione e 8 non è affatto applicabile all'azione revocatoria, il cui risultato tipico è la dichiarazione di inefficacia dell'atto di alienazione. Stante l'asserita infondatezza dei motivi di appello svolti dalla , insiste per la riforma _1 dell'impugnata sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
§§§
§ 10. Venendo all'analisi dei suddetti motivi di gravame, anzitutto, si ritiene necessario partire dall'esame congiunto delle doglianze di cui ai motivi sub 1. e 2., poiché entrambi attengono all'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 67 della Legge Fallimentare.
Ebbene, partendo dalla lettura del dato testuale dell'art. 67 L.F., esso prevede al primo comma che: “sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso”.
Tale disposizione, dunque, prevede una presunzione iuris tantum di revocabilità, superabile solamente nelle ipotesi in cui il convenuto fornisca la prova della cd. incoscentia decoctionis, dimostrando l'insussistenza, al momento di conclusione dell'atto, di elementi rivelatori di uno stato di insolvenza, ovvero la ricorrenza di circostanze tali da indurre una persona di normale prudenza a ritenere che l'impresa si trovasse in situazione di normale esercizio.
Quanto all'elemento soggettivo è noto che, alla luce della suddetta presunzione, fa capo alla curatela l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'accipiens, suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore (Cfr. Cass. Civ. sez. I, 17.05.2023, n. 13445)
A ciò si aggiunga che, se la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale - assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva e astratta delle condizioni economiche della controparte - tuttavia, poiché la legge non pone limiti in ordine ai mezzi cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono essere anche indiziari, da cui legittimamente desumere la scientia decoctionis. (vedasi Cass. Civ. sez. VI, 16.12.2020 n. 28792).
In altri termini, l'onere di chi agisce in revocatoria fallimentare di dimostrare la scientia decoctionis investe la conoscenza concreta, non già la mera conoscibilità dello stato di
9 insolvenza, ma è ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda.
Nel caso di specie, va evidenziato che l'appellato ha prodotto, sin dal giudizio di CP_1 prime cure, tutte le evidenze documentali (bilancio al 31 dicembre 2010, corredato di nota integrativa e verbale di approvazione dell'assemblea del 30 aprile 2011, nonché delibera di assemblea straordinaria del 21 novembre 2011) che comprovano lo stato di decozione della società odierna fallita, facendo presumere la conoscibilità da parte dei terzi, ivi compresa la
, di tale situazione di dissesto economico sin dall'anno 2010. _1
E proprio sui documenti prodotti dalla Curatela ad ulteriore riprova del palese stato di insolvenza della il giudicante di prime cure ha tratto ben precisi elementi Controparte_1 di convincimento.
Orbene, in merito al profilo in esame, la valutazione del primo decidente in merito all'assolvimento dell'onere probatorio, per quanto erratamente individuato in capo alla convenuta, resiste alle censure mosse dall'appellante. Ed invero, quest'ultima nell'atto di appello si è limitata ad una generica contestazione, basata sulla mera allegazione dello stato di ignoranza, senza, però, dimostrare - come sarebbe stato suo onere - la ricorrenza al momento della stipula dell'atto di compravendita non solo di elementi tali da escludere la conoscenza della crisi economica dell'impresa poi fallita ma anzi di situazioni idonee a far sorgere nell'acquirente il convincimento della solidità e solvibilità dell'azienda medesima.
Ora, in punto di diritto, giova osserva che:
“In tema di revocatoria fallimentare, la specificità dei motivi d'appello, pur dovendo essere sempre apprezzata in relazione alla specificità della motivazione impugnata, non può comunque prescindere dalla distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, ove sia stata proposta azione ex art. 67, primo comma, legge fall., ed operi, perciò, una presunzione "iuris tantum" della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del convenuto, la pronuncia del giudice che, anziché limitarsi a rilevare la mancata prova della "inscientia decotionis", affermi la sussistenza della prova della "scientia decotionis", non determina un superamento di detta presunzione, onerando il convenuto, soccombente in primo grado, di precisare le ragioni per le quali erroneamente la decisione appellata abbia implicitamente ritenuto non provata l'ignoranza dello stato di insolvenza, senza potersi limitare a contestare genericamente la prova della conoscenza pur apoditticamente accertata dal primo giudice”. (Cass. Civ. sent. n. 20002/2013).
Ciò non esonera, quindi, la convenuta (odierna appellante) dall'onere di dimostrare la c.d. inscientia decotionis, fornendo, a contrario, elementi tali da far ritenere la mancata conoscenza della situazione di dissesto della società venditrice.
Si è anche affermato in giurisprudenza, in tema di revocatoria fallimentare, che “al fine di vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato d'insolvenza posta dal comma 1 dell'art. 67 l. fall. a favore del curatore, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto in revocatoria non ha contenuto meramente negativo equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può quindi essere assolto con la
10 mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo, invece, la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa e, tale prova doveva essere ancora più rigorosa quando le circostanze rilevino una accentuata anormalità dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto della revocatoria” (Cass. Civ. sent. n. 23424 del 2016; Cass. Civ. sent. n. 17998/2009; Cass. Civ. sent. n. 10432/2005).
Il riferimento fatto dall'appellante alle deposizioni testimoniali dei testimoni Testimone_1
e - i quali hanno dichiarato che la società venditrice era assolutamente florida Testimone_2
e solida, e che nel 2011 la stessa società aveva fatto una “festa in grande stile” tipica di un'azienda solida - certamente non bastano a vincere la presunzione di conoscibilità della situazione di decozione della Controparte_1
Difatti, un soggetto che si appressa ad acquistare un immobile, generalmente, non si limita a chiedere in giro informazioni sulla solidità della venditrice a qualche conoscente, ma piuttosto si accerta personalmente della realtà finanziaria, magari rivolgendosi a professionisti del settore, oppure assumendo informazioni presso la Camera del Commercio presso cui è iscritta la ditta od ancora confrontandosi con la stessa impresa per una verifica contabile di solvibilità.
Tutte verifiche che non risultano essere state condotte dall'acquirente.
Si aggiunga quale elemento indiziario, la circostanza -contraria ad ogni sana logica commerciale (e, pertanto, di per sé foriera di sospetto)- dedotta dall'appellante secondo cui l'impresa
[...]
avrebbe ceduto un immobile, consegnando lo stesso all'acquirente tra il Controparte_1
2004 ed il 2006 previo versamento di un acconto di € 68.500,00 - pari circa alla metà del prezzo finale di vendita - e poi abbia deciso di provvedere alla stipula del definitivo mediante accollo da parte dell'acquirente della relativa quota parte di mutuo solo 6/8 anni dopo la consegna, precisamente nel momento in cui si era già cristallizzata la situazione di dissesto economico, pochi mesi prima della sentenza dichiarativa di fallimento.
Procedendo anche al vaglio della documentazione contabile depositata dall'originario attore, preme sottolineare che il bilancio evidenzia, comunque, elementi che non si traducono di certo nella “positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa”.
Ed invero, contestualmente all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2010, che registrava una perdita di esercizio, veniva deliberato l'aumento di capitale da 119.000,00 ad Euro 800.000,00 mediante utilizzo “della riserva disponibile versamenti in conto capitale” e, quindi, di somme che erano già nella disponibilità della società, nonché un ulteriore aumento del capitale da Euro 800.000,00 ad Euro 1.600.000,00 previsto mediante “offerta in sottoscrizione ai soci”.
11 La sussistenza di una rilevante perdita di esercizio, e successiva deliberazione di aumento di capitale, ben può essere letto come sintomo di crisi di liquidità in cui versava l'impresa, contrariamente a quanto sostenuto dalla , la quale intende interpretare l'aumento _1 di capitale quale simbolo di solidità economica della società.
Tale elemento, l'unico allegato e invocato da parte appellante a sostegno della propria ignoranza dello stato di insolvenza della società, si rivela, quindi, del tutto fallace, ove si consideri che, come evidenziato dalla Curatela: - la società aveva maturato nell'esercizio Controparte_1
2011 perdite per i costi sostenuti per l'acquisto delle materie prime, dei servizi, degli ammortamenti e degli oneri finanziari, pari a complessivi Euro 701.349,00; - l'aumento di capitale veniva sottoscritto soltanto fino ad Euro 800.000,00 per la parte gratuita, ossia attraverso l'imputazione a capitale dei versamenti eseguiti dai soci nell'anno 2010 e precedenti, mentre l'aumento da Euro 800.000,00 ad Euro 1.600.000,00, ossia mediante apporto di nuova finanza, non veniva sottoscritto da alcuno dei soci.
Infatti, deve aggiungersi come non sia stato contestato quanto dedotto dall'appellato in ordine al fatto che l'apporto di nuova finanza da parte dei soci non sia mai stato CP_1 attuato, rimanendo di fatto ineseguito il suddetto deliberato, circostanza che un acquirente mediamente accorto non avrebbe certamente trascurato di accertare e debitamente valutare.
Né vale obiettare che al momento della stipula dell'atto pubblico di compravendita (26.03.2012) non era ancora scaduto il termine fissato nel verbale di assemblea straordinaria del 21.11.2011 per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale (cfr. pag. 13/30 dell'atto di appello), atteso che non risulta dimostrato che alla data del rogito notarile vi fosse una positiva aspettativa in tal senso, sicché appare quantomeno avventato aver dato corso alla stipula senza attendere la scadenza del termine per verificare l'effettiva ricapitalizzazione della società.
Sostanzialmente, in definitiva, la misura adottata si è rivelata del tutto inidonea ed inadatta allo scopo di superare lo stato di grave dissesto finanziario, tanto è vero che in data 08.06.2012 (quindi meno di tre mesi dopo la stipula dell'atto di compravendita di cui si discute) veniva deliberato lo scioglimento anticipato e messa in liquidazione della Controparte_1
Significativo, appare, in particolare, quanto esposto in tale deliberato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale nel richiamare la relazione presentata dal revisore contabile all'assemblea per l'approvazione del bilancio ha evidenziato “l'andamento negativo dell'attività sociale, le perdite subite e la situazione di difficoltà economica in cui si trova la società” concludendo “per concordare con la volontà già espressa da alcuni soci di porre in liquidazione la società, procedendo, quindi, al suo scioglimento anticipato al fine anche di non aggravare ulteriormente la situazione economica in cui la società si trova” (cfr. doc. 3, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. nel giudizio di prime cure).
Applicando i predetti principi al caso di specie, deve ritenersi che la Curatela abbia fornito sufficienti elementi indiziari, gravi precisi e concordanti, al fine di dimostrare la conoscibilità
12 dello stato di decozione dell'impresa; di converso, parte appellante non ha fornito adeguata prova contraria della sua ignoranza dello stato di insolvenza della società alienante.
Risulta, dunque, ampiamente integrato il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 1 L.F., con conseguente rigetto dei suddetti motivi di appello.
§ 11. Passando all'esame dei successivi motivi di gravame (sub 3. sub 4. sub 5. e sub 6.) in tema di presunta carenza dell'elemento oggettivo della revocatoria fallimentare, l'odierno appellante deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'importo da egli corrisposto (€ 122.500,00) sia, in definitiva, congruo e al di sotto del limite “revocatorio”, con particolare riferimento al momento in cui è stato pattuito, nonché considerato che il bene è stato consegnato in parte allo stato rustico e che, pertanto, dal valore venale calcolato in sede di consulenza andava scorporata la somma spesa per i lavori di rifinitura dell'immobile, così come sarebbero stati accertati dal nominato consulente (€ 15.564,28).
Orbene, per una compiuta trattazione dei succitati motivi di doglianza, si ritiene opportuno, anzitutto, ribadire che, nel caso di specie, come rettamente ritenuto dal giudicante di prime cure, è necessario valutare i presupposti dell'azione revocatoria alla data di stipulazione del definitivo, poiché quand'anche fosse stata provata l'esistenza di accordo – rientrante nella fattispecie del contratto preliminare di compravendita - risalente al periodo tra il 2004 e il 2006, non trascritto, esso risulterebbe improduttivo di qualsiasi effetto di prenotazione, e dunque inopponibile ai creditori ai sensi dell'art. 45 L.F., non potendosi neanche prospettare la revocabilità del predetto impegno negoziale preliminare.
La pretesa si scontra, infatti, con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, correttamente richiamato dal primo decidente, secondo cui in tema di revocatoria fallimentare della compravendita stipulata in adempimento di un contratto preliminare, l'accertamento dei relativi presupposti (sproporzione tra le prestazioni;
consapevolezza dell'insolvenza) va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto l'art. 67 L.F. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo al tempo del preliminare, tenuto anche conto che, qualora al momento della stipula del contratto definitivo si presenti il pericolo di revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha comunque la facoltà di non concludere il contratto di compravendita, invocando il disposto dell'art. 1461 c.c.( ex ultimis Cass. Civ. sent. n. 16914/2022; Cass. Civ. sent. n. 7281/2021; Cass. Civ. sent. n. 7216/2017).
§ 12. Stando così le cose, a nulla rilevano le deduzioni di parte appellante (di cui al sub. 5), laddove viene sostenuto che la determinazione del prezzo di acquisto dell'immobile è temporalmente ascrivibile a un periodo ben lontano dal 2012, mentre al contrario, la stima è stata effettuata con riferimento alla data della stipula del rogito notarile, senza tener conto dell'effettivo periodo di tempo in cui la medesima è stata immessa nel possesso del bene ed è stato concordato il prezzo.
13 Ed infatti, sulla scorta del sopra citato principio di diritto di matrice giurisprudenziale, l'eventuale accertamento dell'esistenza di un accordo di fatto, preesistente rispetto alla data di sottoscrizione dell'atto pubblico, riguardo al prezzo del bene compravenduto, non assumerebbe alcuna rilevanza poiché l'accertamento dei requisiti per l'esercizio dell'azione di revocatoria fallimentare deve essere condotto sempre facendo riferimento all'effettivo momento in cui si verifica il transito del bene dalla sfera patrimoniale del venditore a quella del compratore - ovvero con la stipula del contratto definitivo di compravendita -, e di conseguenza allorquando si verifica la sottrazione della garanzia per i creditori.
Allo stesso modo, non assume alcun rilevo in termini giuridici la circostanza dedotta dall'appellante, la quale avrebbe partecipato alle assemblee condominiali nella veste di proprietaria dell'unità immobiliare, saldando le quote condominiali di pertinenza dell'immobile, ed avrebbe richiesto ed ottenuto l'allaccio dell'energia elettrica, pagando anche le relative bollette, in qualità di proprietaria.
Invero, come rettamente osservato dal giudicante di prima istanza, tali asserzioni non rappresentano alcun utile elemento di prova a sostegno degli argomenti difensivi di parte appellante, considerato, peraltro, che non risulta dimostrato il titolo in base al quale la predetta avesse ottenuto la precedente disponibilità dell'immobile e tenuto conto del fatto che le sopra indicate “voci di spesa” ben possono competere ordinariamente anche a soggetti diversi dal proprietario, sicché, da tali elementi non può trarsi alcunché.
Ne discende l'infondatezza del relativo motivo di gravame.
§ 13. Parimenti infondate si appalesano le doglianze di cui al sub 3. e 6. con le quali la lamenta l'erroneità della sentenza per non avere il Giudice tenuto conto della _1 circostanza, confermata da tutti i testi escussi, che l'immobile da ella acquistato non era completo e rifinito e che, pertanto, la stessa aveva dovuto sopportare le spese per il suo completamento e la sua rifinitura.
Anzitutto, partendo dal dato fattuale, occorre rilevare che dall'esame del compendio probatorio in atti è necessario confermare quanto rilevato in prime cure, e cioè che nel corpo dell'atto notarile nulla viene specificato in merito alle condizioni dell'immobile o ad eventuali lavori eseguiti dalla , né tantomeno nel corso del giudizio di primo grado sono state _1 allegate fatture e/o ricevute attestanti i lavori eseguiti.
Stante quanto sopra, l'iter logico seguito dal giudice di prime cure nel corpo della motivazione della gravata sentenza va condiviso, in quanto certamente immune da vizi o censure.
Invero, occorre sin da subito rilevare che la circostanza secondo cui il bene è stato venduto allo stato rustico non trova alcun riscontro in alcun accordo scritto stipulato tra le parti che valga a superare il contenuto dell'atto pubblico di compravendita.
14 Come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, sostanzialmente la convenuta ha inteso provare tramite testimonianza un accordo aggiuntivo all'atto di vendita immobiliare, per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam, al di fuori dei limiti di ammissibilità ex art. 2725 c.c., non avendo dedotto alcuna perdita incolpevole del documento.
Più precisamente secondo la difesa dell'appellante tale patto aggiunto o contrario al contenuto del documento sarebbe avvenuto in data antecedente alla stipula dell'atto pubblico, circostanza che non può essere provata con testimoni, incorrendo nel divieto di cui all'art. 2722 c.c. secondo il quale “la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore […]”.
Peraltro, l'obiezione di parte appellante circa l'asserita violazione dell'art. 111, comma 1, della Costituzione per avere il Tribunale rilevato d'ufficio l'inammissibilità dei presunti patti aggiuntivi, risulta del tutto priva di fondamento, in quanto non si confronta con gli scritti difensivi di controparte (cfr. memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. del ) nei quali CP_1 veniva dedotto che le circostanze addette dalla convenuta dovevano essere provate documentalmente, sicché il relativo tema era entrato nella dialettica processuale e ben poteva essere controbilanciato dalle difese opposte.
In ogni caso, è noto che secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità “l'omessa segnalazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione rilevabile d'ufficio, che sia stata posta a fondamento della decisione, determina la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa solo se la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse stato tempestivamente attivato” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12973 del 24.05.2018), mentre nel caso in esame alcuna specifica ragione viene fatta valere, ora per allora, idonea a superare l'opposto ragionamento.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, irrilevanti appaiono le deposizioni testimoniali rese sulle condizioni dell'immobile prima della stipula dell'atto pubblico di compravendita e sui lavori espletati all'interno dello stesso, in mancanza -come si è detto- della prova dell'esistenza di accordi diversi intercorsi tra le parti contraenti rispetto al rogito notarile.
Peraltro, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, non v'è certezza alcuna né sulla tipologia dei lavori di rifinitura e/o migliorie dalla stessa eseguiti né sulla relativa tempistica e sul quantum delle spese sostenute, come univocamente affermato anche da entrambi i nominati CTU nei rispettivi elaborati peritali.
Al riguardo, lo stesso consulente tecnico, ing. , ha sottolineato che “Nell'atto notarile nulla Pt_2 viene specificato in merito ad eventuali lavori eseguiti dalla , né tanto meno in atti sono state allegate _1 fatture e/o ricevute attestanti i lavori eseguiti”.
Né, contrariamente all'assunto dell'appellante, possono essere presi in considerazione i conteggi effettuati dall'incaricato consulente tecnico ing. , in ossequio al mandato Pt_2
15 conferitogli, i quali risentono dei limiti probatori sopra indicati, avendo il perito fondato la propria valutazione esclusivamente sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testi in sede di istruttoria, privi di rilievo in mancanza della prova del fatto presupposto, ossia l'esistenza di accordi tra le parti contrari al contenuto dell'atto pubblico di compravendita.
Ciò posto, emergendo pacificamente dagli atti, l'assenza di un valido patto aggiunto od un accordo compensativo rispetto a quanto indicato nel contratto definitivo di compravendita stipulato in data 26.03.2012, questa Corte non può che fondare il proprio convincimento sull'evidenza che discende dall'atto pubblico, ritenendo che, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, sussiste una sproporzione di oltre un quarto tra il prezzo pattuito nel contratto di vendita ed il valore di mercato del fabbricato.
Non si ravvisano, pertanto, elementi, né essi vengono utilmente allegati dall'appellante a sostegno delle proprie censure, per superare gli esiti dell'accertamento peritale nella parte in cui ha determinato il probabile valore di mercato dell'immobile, stimandolo all'epoca della cessione, in euro 165.238,65, così evidenziandosi una differenza di euro 42.738,65 rispetto al prezzo della compravendita fissato nell'atto notarile (pari ad €. 122.500,00), equivalente ad una riduzione di circa il 25,86% (cfr. c.t.u. ing. , pag. 9). Pt_2
Tale sproporzione, del resto, appare estremamente significativa ai fini in esame, a prescindere dal lieve scostamento rispetto al limite di un quarto, in quanto trattasi di un parametro predeterminato dal legislatore, che risulta pienamente integrato nel caso di specie.
Al riguardo, appare utile sottolineare che tantomeno possono essere tenute in considerazioni le risultanze della prima consulenza tecnica d'ufficio assunta in primo grado, le quali si sono rivelate totalmente inattendibili e fuorvianti per le ragioni già abbondantemente esplicitate dal decidente di prime cure.
Ne deriva l'infondatezza dei suddetti motivi di gravame e la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
§ 14. Tantomeno possono trovare accoglimento le critiche mosse sub. 4 con le quali l'appellante chiede che venga disposta la rinnovazione della CTU, indicando quale criterio un'indagine da svolgere presso l'Agenzia del Territorio, estraendo tutti gli atti pubblici di compravendita effettuati dalla società fallita nel periodo tra il 2006 ed il 2012, delle unità immobiliari realizzate e facenti parte del complesso TEA e confrontandone il prezzo di vendita.
Orbene, fermo restando che la valutazione operata dal perito, condivisa dal Giudice di prime cure, appare scevra da vizi tecnici che possano inficiarla, risultando conforme alla scienza e tecnica del settore, avendo utilizzato un criterio comparativo con atti pubblici di immobili aventi caratteristiche similari, ubicate in zone omogenee, del tutto improprio appare il criterio aggiuntivo suggerito dall'appellante di utilizzare nell'analisi comparativa tutti gli atti di compravendita con i quali la società TEA in bonis ha alienato, negli anni CP_1 precedenti la vendita impugnata, le altre villette facenti parte dello stesso complesso
16 immobiliare, attesa l'inattendibilità di tali dati di raffronto, ove si consideri che la Curatela ha parimenti impugnato contro gli altri acquirenti dalla società fallita le alienazioni poste in essere da quest'ultima nel periodo cd. “sospetto” al fine di farne dichiarare l'inefficacia.
Pertanto, la valutazione dell'immobile non avrebbe potuto essere compiuta utilizzando tali atti, i quali, in ogni caso, sono stati depositati in giudizio tardivamente dalla e, quindi, _1 la relativa produzione deve ritenersi inammissibile.
§ 15. Passando, infine, all'esame del settimo motivo d'impugnazione con il quale l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda, proposta in via subordinata, volta ad ottenere l'adeguamento del prezzo dell'appartamento, in modo da eliminare l'eventuale sproporzione, anch'esso deve essere rigettato.
Nella specie, anche in merito al profilo in esame, la valutazione del primo decidente resiste alle censure dell'appellante . _1
Invero, come rettamente affermato dal Fallimento, l'effetto tipico che scaturisce dall'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare è la dichiarazione d'inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale, compiuto dal fallito, e, dunque, il ripristino in capo alla massa dei creditori esattamente del medesimo titolo già disposto dal fallito mediante la assoggettabilità ad esecuzione del medesimo bene che ne sia stato oggetto.
La sentenza che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti – nei confronti della massa fallimentare - atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto.
Allorché l'assoggettabilità all'esecuzione diviene impossibile perché, ad esempio, il bene è stato alienato a terzi, la reintegrazione per equivalente pecuniario rappresenta il naturale sostitutivo, e la domanda di condanna al pagamento del “tantundem” deve ritenersi implicitamente ricompresa nell'azione revocatoria, spettando al giudice disporre, in funzione delle risultanze processuali, la restituzione del bene, ovvero, qualora quest'ultimo non sia più nella disponibilità del convenuto, pronunciare la condanna al pagamento dell'equivalente monetario.
Rilevato che, nel caso di specie, nel corso del giudizio di prime cure non è emersa l'impossibilità di restituzione dell'immobile, il Tribunale ha correttamente pronunciato l'inefficacia dell'atto di vendita posto in essere dalla società in bonis in data 26.03.2012 nei confronti del , CP_1 condannando l'odierna appellante alla restituzione del bene oggetto dell'azione.
Rispetto alle corrette valutazioni operate dal Tribunale, il motivo di appello non aggiunge alcun elemento eventualmente pretermesso dal Giudice di prime cure o ragioni giuridiche idonee che valgano a scardinare tale statuizione.
17 § 16. Venendo, infine, all'esame dell'eccezione di esenzione dall'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c R.D. n. 267/1942, articolata dall'odierna appellante _1 in via subordinata, occorre, anzitutto, rilevarne l'inammissibilità in quanto qualificabile
[...] come eccezione nuova, introdotta per la prima volta nel presente grado d'appello.
Invero, nel corso del giudizio di prime cure, l'originaria convenuta non ha mai espressamente invocato l'applicazione di detta esenzione, accordata per legge in presenza di immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
piuttosto si è limitata a dedurre genericamente che “la signora ha fatto enormi sacrifici per potere acquistare l'immobile e per un fatto assolutamente _1 incolpevole, non è giusto che venga privata dell'unica sua abitazione”.
Al contrario, tale questione è stata introdotta per la prima volta nel giudizio di secondo grado.
Ebbene, secondo l'art. 345, comma 2, c.p.c. nel giudizio di appello “non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”.
Ora, il divieto assoluto di proporre eccezioni nuove ha la funzione di garantire la piena attuazione del principio del contraddittorio. Dunque, le nuove eccezioni proposte in appello vanno dichiarate inammissibili dal giudice con pronuncia declaratoria di rito;
ciò, anche se la controparte abbia accettato il contraddittorio su di esse.
Pertanto, in ottemperanza ai principi previsti dal codice, l'eccezione di esenzione dalla revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c R.D. n. 267/1942, formulata in via subordinata con il sopra citato motivo di appello, deve ritenersi inammissibile.
Ad ogni modo, giova rilevare che essa si appalesa infondata, oltre che priva di adeguato riscontro probatorio.
In tema basti richiamare il dispositivo della suddetta norma, la quale testualmente recita: “Non sono soggetti all'azione revocatoria: c)le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645 bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado”.
Dunque, dalla semplice interpretazione letterale della citata disposizione è agevole comprendere che il presupposto per l'applicazione di tale esenzione è che la vendita dell'immobile destinato ad abitazione sia stata compiuta al giusto prezzo.
Ciò posto, nella specie, atteso l'accertamento della sproporzione tra il prezzo pattuito ed il valore venale dell'immobile, nonché considerata l'assenza di prova in atti riguardo alla circostanza che l'immobile costituisse l'abitazione principale della (sul punto, la _1 circostanza che sia stata richiesta l'agevolazione per l'acquisto della prima casa, può al più costituire un elemento neutro, che andava supportato da idoneo riscontro probatorio a
18 sostegno dell'effettività di tale destinazione), non risulta in alcun caso praticabile detta esenzione.
§§§
Alla luce delle superiori argomentazioni, stante l'integrale rigetto dei motivi di impugnazione promossi dall'odierna appellante , la Corte, ritiene che _1 meriti integrale conferma la sentenza di primo grado n. 253/2023, emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti, ex art. 281 sexies c.p.c., in data 16.03.2023 a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 2252/2014.
§§§
§ 17. Segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'appellato
[...]
", avuto riguardo al valore della controversia dichiarato in atto Controparte_1 di appello, secondo parametri ricompresi tra minimi e medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI- 3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 8.863,00 (di cui € 2.200,00 per la fase di studio;
€ 1.200,00 per la fase introduttiva;
€ 2.163,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 3.300,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
19
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da , nei confronti del Fallimento della società _1
" ", avverso la sentenza n. 253/2023, emessa e Controparte_1 pubblicata dal Tribunale di Patti, ex art. 281 sexies c.p.c., in data 16.03.2023 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 2252/2014, così provvede:
1. Rigetta integralmente l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato , in Controparte_1 persona del Curatore, liquidate in € 8.863,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. Dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Gullino Massimo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
-Prima Sezione Civile-
La Corte di Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Massimo GULLINO Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
Ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 480/2023 R.G. vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in _1
OL (ME), C.da Buffone Complesso residenziale TEA n. 35, C.F.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Miracola ( C.F._1 C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. Francesco Velardi sito in
[...]
Messina (ME) via N. Fabrizi n. 87, recapito professionale del suddetto difensore.
-Appellante-
CONTRO
Controparte_1
in persona del curatore del fallimento, con sede in OL (ME)
[...]
C.da Buffone, codice fiscale e partita IVA n. rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Barbara Schepis ( ) presso il cui studio professionale sito in Brolo (ME) C.F._3 via Libertà n. 66, è elettivamente domiciliata.
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 253/2023, emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti ex art. 281 sexies c.p.c. in data 16.03.2023, nel relativo fascicolo telematico, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 2252/2014.
CONCLUSIONI DELLE PARTI 1 Per l'appellante:
“1). Ritenere e dichiarare la nullità, l'erroneità, l'ingiustizia e/o l'illegittimità della Sentenza n. 253/2023 pronunciata dal Tribunale di Patti, per tutti i motivi sopra esposti;
2). Per l'effetto in riforma della sentenza appellata, rigettare le domande formulate dalla Curatela del fallimento della società nel primo grado del giudizio;
Controparte_1
3). Ritenere e dichiarare, in riforma della sentenza appellata, la mancanza dei presupposti di cui all'art. 67 Legge Fallimentare per la revocatoria fallimentare della vendita oggetto di causa;
4). Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge;
5). In via istruttoria, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia disporre la rinnovazione della CTU disposta in primo grado affinché l'ausiliario, previa acquisizione di tutti gli atti di vendita relativi agli immobili facenti parte del complesso TEA effettuate dalla società oggi fallita dal 2006 al 2012, determini il reale e corretto valore di mercato del bene oggetto di causa.”
Per l'appellata:
“1) Rigettare integralmente l'impugnazione proposta dall'appellante , perché inammissibile _1
e/o infondata e comunque con qualsivoglia altra statuizione, occorrendo anche ai sensi dell'art. 348 bis, co. 1, c.p.c..
2) Conseguentemente, per l'effetto, confermare in ogni parte l'impugnata sentenza n. 253/2023, emessa dal Giudice del Tribunale di Patti, Dott.ssa Serena Andaloro, depositata in data 16.03.2023, relativa alla causa civile iscritta al n. 2252/2014.
3) Con vittoria di spese e compensi di causa, sia del presente giudizio che di quello di primo grado, comprese quelle di CTP, oltre spese generali ed accessori come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.12.2014, il Fallimento della società
[...]
”, dichiarato con sentenza n. 17/2012 del 20.11.2012, conveniva in giudizio Controparte_1
chiedendo la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 1 legge _1 fall. dell'atto di vendita, al prezzo di euro 122.500,00, posto in essere dalla società in bonis in data 26.03.2012, in favore della convenuta, avente ad oggetto l'unità abitativa facente parte del complesso turistico denominato “TEA”, sito nel Comune di OL ed identificato al catasto al foglio 10, part. 899, sub 1, cat. A/2, classe 6.
La curatela del fallimento domandava, quindi, la restituzione dell'immobile e l'ordine al Conservatore di annotare l'emananda sentenza, ovvero, in caso di impossibilità, la restituzione della somma pari al valore effettivo del bene indicato in euro 171.600,00, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria, chiedeva ammettersi consulenza tecnica d'ufficio al fine di effettuare la valutazione del suddetto immobile ceduto mediante il contratto di vendita oggetto d'impugnazione nel presente giudizio, con riferimento ai valori di mercato al tempo della cessione, nonché di verificarne la congruità rispetto ai prezzi di vendita ivi convenuti. Con comparsa di risposta del 07.04.2015, si costituiva la convenuta , la quale _1 contestava la sussistenza dei requisiti necessari per la dichiarazione di revocatoria dell'atto di
2 vendita rilevando di avere intrapreso trattative, per l'acquisto dell'immobile, con la società già nel 2004/2005, allorquando aveva anche corrisposto degli importi in acconto, nonché di aver acquistato l'immobile ad un prezzo inferiore a causa dello stato non ancora completo dello stesso. Instava, quindi, per il rigetto delle domande attoree, ovvero, in subordine, chiedeva di adeguare il prezzo alla richiesta di parte attrice versando l'importo fissato dal Giudice nella misura della differenza tra quanto già versato ed il valore del bene, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario. In via istruttoria, chiedeva altresì, l'ammissione della prova testimoniale finalizzata ad accertare la mancata conoscenza dello stato d'insolvenza in capo all'acquirente nonché l'esecuzione dei lavori di completamento e rifinitura dell'immobile da parte dell'acquirente. Nel prosieguo parte attrice depositava memorie ex art. 183, comma 1, c.p.c., datate 04.06.2015, con cui contestava integralmente gli assunti di parte convenuta, ribadendo la sussistenza di tutti i requisiti previsti per l'utile accoglimento della domanda revocatoria proposta con il presente giudizio. Con la successiva memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del 03.07.2015, depositava documentazione a sostegno dei propri assunti, insisteva nella chiesta CTU di cui all'atto introduttivo del giudizio e contestava i mezzi istruttori richiesti da controparte. Con ordinanza del 21.07.2016 il giudicante rigettava la richiesta di interrogatorio formale formulata dalla convenuta e ammetteva solo in parte le prove testimoniali dalla stessa richieste, riservando all'esito le valutazioni in ordine alla chiesta CTU. Così all'udienza del 17.01.2017 venivano escussi i testi di parte convenuta, Testimone_1
e . Testimone_2
Con successiva ordinanza del 22.02.2019 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio relativamente all'immobile oggetto di revocatoria - nominando a tal uopo quale CTU l'arch.
- al fine di lumeggiare concretamente: Persona_1
“1) sul valore effettivo dell'immobile al momento della avvenuta vendita;
2) sulla congruità del prezzo di vendita dello stesso, per come in atti emergente, in comparazione col valore di vendita di analoghe unità immobiliari sul mercato di riferimento all'epoca dei fatti;
3) sul suo valore allo stato attuale;
4) sul valore degli eventuali incrementi, aggiunte, migliorie e avori effettuati sullo stesso da parte convenuta dopo il suo acquisto, per come in atti rilevabili rispetto al momento di fabbricazione del corpo immobiliare, fatta salva ogni ulteriore valutazione nel merito delle richieste di parte attrice” Il predetto, in data 02.04.2020 depositava la propria consulenza tecnica d'ufficio, avverso la quale, la curatela del , rassegnava i propri rilievi critici. CP_1
Con provvedimento del 24.09.2020 il giudice di prime cure, preso atto delle contestazioni e delle osservazioni formulate dall'attore, disponeva il richiamo dell'incaricato CTU.
All'udienza del 28.10.2021, celebrata con la modalità della trattazione scritta, il giudicante, con provvedimento emesso in pari data, previa rimessione della causa in istruttoria e revoca dei provvedimenti di rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., disponeva il rinnovo della CTU per rispondere ai quesiti di cui
3 all' ordinanza del 22.02.2019 e nominava quale consulente tecnico l'Ing. , il Parte_2 quale, in ossequio al mandato peritale, depositava in data 11.02.2022 il proprio elaborato.
Successivamente al deposito della suddetta relazione di consulenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.11.2022, in esito alla quale veniva disposto il rinvio, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 16.03.2023.
Così, con la sentenza n. 253/2023, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 16.03.2023, il Tribunale di Patti statuiva come di seguito:
“…- accerta e dichiarata, ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 1 legge fall., l'inefficacia nei confronti del fallimento attore dell'atto di vendita posto in essere dalla società in bonis in data 23 marzo 2012, in favore della convenuta, avente ad oggetto l'unità abitativa facente parte del complesso turistico denominato “TEA”, sito nel Comune di OL ed identificato al catasto al foglio 10, part. 899, sub 1, cat. A/2, classe 6, con condanna della convenuta alla restituzione, all'attore, dell'immobile;
- rigetta le eccezioni e le domande della convenuta;
- ordina al competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione ed all'annotazione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del giudizio che liquida in euro 1.961,48 per esborsi ed euro 9.872,10, per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre cpa ed iva come per legge se dovute. Nei rapporti tra le parti, pone le spese di c.t.u. già liquidate separatamente, a carico della convenuta…”
Avverso la succitata pronuncia l'odierna appellante , rimasta integralmente _1 soccombente all'esito del giudizio di prime cure, interponeva gravame con atto di appello notificato a mezzo pec in data 13.06.2023, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, della legge fallimentare in merito all'asserita mancata conoscenza dello stato di insolvenza dell'odierna fallita. Parimenti lamentava l'erroneità della gravata sentenza nella parte non ha ritenuto provata la circostanza che l'immobile fosse stato compravenduto allo stato rustico, e dunque, che il prezzo di vendita fosse minore rispetto al valore stimato in ragione delle spese successivamente sostenute dall'acquirente per il completamento dei lavori;
pertanto, evidenziava l'assenza di sproporzione del prezzo di vendita ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria avanzata dalla Curatela, nonché l'inesistenza di un accordo aggiuntivo rispetto all'atto notarile di compravendita. Instava, quindi, per la riforma della pronuncia di prime cure, stante la mancanza dei presupposti di cui all'art. 67 della Legge Fallimentare per la revocatoria della vendita oggetto di causa, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 14.11.2023 si costituiva in giudizio l'appellato
[...]
" eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del gravame anche ai sensi dell'art. 348 bis, comma 1, c.p.c..
4 Nel merito contestava, in punto di fatto e di diritto, le deduzioni avversarie e chiedeva la conferma in ogni parte della sentenza n. 253/2023 emessa dal Tribunale di Patti, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta il 15.03.2024, la Corte, rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio, fissava l'udienza dinanzi al G. Istruttore per la rimessione della causa in decisione indicando la data del 03.03.2025 ed assegnava alle parti i termini per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica. Successivamente, con ordinanza del 04.03.2025 il Consigliere Istruttore, disponeva l'assunzione della causa in decisione, riservando di riferire al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento, per le ragioni di cui si dirà.
§ 1. Con il primo motivo d'impugnazione l'odierna appellante critica la _1 motivazione del provvedimento di prime cure nella parte in cui afferma che “parte convenuta non ha, invece, provato, come era suo onere, la mancanza di conoscenza dell'insolvenza della società venditrice al momento della stipula dell'atto definitivo, al quale occorre fare riferimento, per valutare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 1 n.1, legge fall.”. Deduce la parte che, contrariamente a quanto statuito in sentenza, sarebbe stato ampiamente dimostrato che la non sapeva e non poteva nemmeno immaginare che il _1 venditore si trovasse in uno stato di decozione e dissesto economico, in quanto appariva che l'imprenditore fosse in una situazione economica florida e, dunque, si trovasse in una situazione di normale esercizio dell'impresa, così come riferito dai testi escussi. In particolare, richiama la deposizione testimoniale del Geom. laddove ha Testimone_1 dichiarato “in seguito a controlli effettuati ha rassicurato sull'acquisto dell'immobile […] _1 negli anni tra il 2004 ed il 2012 la società era florida e solida”, nonché le affermazioni del teste
[...]
, il quale ha confermato la circostanza che ai tempi della stipula dell'atto pubblico di Tes_2 compravendita la società, poi fallita, sembrava florida.
§ 2. Con il secondo motivo di gravame, sempre in tema di insussistenza della prova dell'inscienza decoctionis, sottolinea l'appellante che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo dev'essere effettiva, e non meramente potenziale e di tale consapevolezza l'onere di fornire la relativa prova incomberebbe sul curatore. Nel caso di specie, sostiene la , la Curatela non ha fornito alcuna prova della _1 conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte dell'acquirente, nemmeno avvalendosi di elementi indiziari. Proseguendo, asserisce che il primo decidente ha omesso di valutare attentamente i documenti prodotti in giudizio riguardo al bilancio della società al 31.12.2010 ed i relativi documenti integrativi, in quanto, già da una semplice lettura di essi, non si evincerebbe nessuna grave crisi
5 di liquidità della società fallita, stante l'esistenza di una perdita di esercizio pari a € 67.829,00 e la seguente delibera del 21.11.2011 con cui i soci hanno deliberato un aumento del capitale sociale di ben € 1.500.000,00. Stante le superiori argomentazioni sostiene che l'azione revocatoria proposta dal CP_1 risulta del tutto carente dei presupposti giuridici richiesti, e chiede che l'appellata pronuncia venga riformata.
§ 3. Con il terzo motivo di doglianza la deduce che la sentenza di prime cure vada _1 modificata anche nella parte in cui il giudicante ha erroneamente dichiarato la sussistenza di una sproporzione tra il prezzo di vendita, risultante dall'atto pubblico, dell'immobile oggetto di revocatoria e il valore effettivo del bene. In particolare, sostiene che la vendita e la consegna del bene sono avvenute da parte della società venditrice, in parte, allo stato rustico e che l'appellante ha poi provvedendo al suo completamento, sostenendo i costi dei lavori di rifinitura quantificati anche nella relazione di consulenza tecnica in € 15.564,28. In tal senso cita anche le deposizioni rilasciate in sede di assunzione delle prove testimoniali dal geom. il quale ha confermato che: “Il bene allora non era stato rifinito, Testimone_1 mancavano solo le rifiniture interne. Confermo quanto indicato nel capitolo n. 12 e 13 e preciso che è stato il papà, che è falegname, a concludere i lavori con degli operai, ma non so chi abbia sostenuto le spese, ma sicuramente non la società. […] Tali lavori possono stimarsi in euro 30.000,00 circa, considerata l'esecuzione in economia curata dal padre”. In egual modo richiama le dichiarazioni rilasciate dal teste , il quale ha Testimone_2 confermato che “Il padre di ho eseguito dei lavori nel predetto immobile intorno al 2005 _1
-2006. Preciso che faccio l'operaio. L'immobile non era del tutto finito perché bisognava completare le rifiniture interne”, e dall'altro testimone escusso, , il quale ha affermato che: “Che i lavori Testimone_3 di rifinitura dell'appartamento oggetto di causa sono stati fatti in economia da parenti ed amici di _1
. Io in particolare ho fatto l'impianto elettrico. Confermo che, per quanto concerne i lavori da me effettuati,
[...] la signora ha sopportato per intero le spese per l'acquisto dei materiali. Confermo che anche la _1 cantina è stata interamente rifinita da a proprie spese. Ciò posso dire in quanto l'ho vista _1 allo stato rustico ed è stata completata dalla signora ”. _1
Sostiene, dunque, l'appellante che non vi siano dubbi che l'immobile oggetto di giudizio è stato venduto in parte allo stato rustico e che, ai fini della corretta determinazione del valore, alla data del 26.03.2012, doveva tenersi conto di tale circostanza, quantomeno sottraendo all'importo stimato dal CTU la somma di € 15.564,28 quali spese occorse per il completamento dell'immobile. Ne conseguirebbe che, nella specie, la presunta sproporzione tra il preteso valore di mercato ed il prezzo di vendita è circa del 18,15% e, dunque, ovviamente inferiore al 25% previsto dalla legge per l'accoglimento della domanda giudiziale di revocatoria fallimentare. Insiste, quindi, per la riforma dell'impugnata sentenza poiché deve ritenersi insussistente l'elemento oggettivo richiesto dall'art. 67 L.F. per la revocatoria, vale a dire la sproporzione tra le prestazioni di oltre un quarto del valore.
6 § 4. Con il quarto motivo di gravame, sempre riguardo alla presunta sproporzione tra il prezzo di vendita ed il valore stimato dell'immobile, l'appellante critica l'operato del giudicante di prima istanza allorquando non ha ritenuto di aderire alle conclusioni rassegnate dal primo CTU, Arch. il quale aveva stimato quale probabile valore di mercato dell'immobile Persona_1 al momento della stipula del rogito notarile l'importo di € 146.965,00. Asserisce che il primo decidente non abbia dato adeguata contezza delle ragioni per le quali ha preferito la seconda CTU rispetto alla prima, ed aggiunge che nessuno dei due ausiliari incaricati ha effettuato una indagine in concreto, presso l'Agenzia del Territorio, estraendo tutti gli atti pubblici di compravendita effettuati dalla società fallita nel periodo tra il 2006 ed il 2012, delle unità immobiliari realizzate e facenti parte del complesso TEA, anche al fine di verificare che il corrispettivo pattuito era in linea con i prezzi di mercato. Chiede, quindi, che venga disposto il rinnovo della CTU, affinché l'ausiliario, previa acquisizione di tutti gli atti di vendita relativi agli immobili facenti parte del complesso TEA effettuate dalla società oggi fallita dal 2006 al 2012, determini il reale e corretto valore di mercato del bene oggetto di causa.
§ 5. Con il quinto motivo d'appello, la deduce l'erroneità dell'impugnata sentenza _1 nella parte in cui, nonostante fosse stato dimostrato, anche con i testi escussi, che l'odierna appellante ha partecipato alle assemblee condominiali, ha pagato i relativi oneri, ha allacciato l'immobile oggetto di causa all'Enel ed ha provveduto ai relativi pagamenti, esclusivamente quale proprietaria, il Giudice non ha tenuto conto dell'esistenza di una tale situazione di fatto, cristallizzata anni addietro rispetto alla data di stipula dell'atto pubblico.
§ 6. Con il sesto motivo d'impugnazione l'appellante critica la motivazione del provvedimento di prime cure allorquando ha ravvisato la sussistenza di patti aggiuntivi all'atto notarile di compravendita del 2012, dichiarandoli inammissibili per carenza della forma scritta. Afferma l'originaria convenuta che la sentenza deve essere annullata poiché l'inammissibilità dei presunti patti aggiuntivi, rilevata d'ufficio nel provvedimento, non è mai stata sottoposta alle parti per il contraddittorio violando i principi costituzionali sanciti dall'art. 111, comma 1, della Costituzione. Al riguardo aggiunge la di non aver mai ha invocato l'esistenza di un “accordo _1 aggiuntivo” rispetto all'atto notarile del 26.03.2012, ma che si trattasse di un'intesa raggiunta prima della stipula del rogito notarile, già nel 2004, per l'acquisto dell'immobile nello stato in cui si trovava in quel momento, vale a dire allo stato rustico, pattuendo un corrispettivo di €. 122.500,00. Non sussisterebbe, dunque, alcuna violazione dell'art. 2725 c.c..
§ 7. Con il settimo motivo di doglianza l'odierna appellante si duole della pronuncia di rigetto della domanda subordinata - articolata in primo grado - con la quale chiedeva che il giudice pronunciasse il suo diritto ad adeguare il prezzo versando l'eventuale somma dovuta dalla stessa al fine di eliminare la presunta sproporzione tra il prezzo di acquisto e il valore del mercato. Sottolinea la parte che il giudicante non doveva dichiarare l'inefficacia del trasferimento immobiliare nei confronti dei creditori del fallimento, ostandovi il chiaro disposto dell'art. 67,
7 terzo comma, lett. c), secondo cui non sono soggetti all'azione revocatoria le vendite concluse a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente, come nel caso in esame.
§ 8. Infine, con l'ottavo motivo d'appello la critica la pronuncia di prime cure _1 laddove ha disposto la condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite in favore della , e ne chiede la riforma, stante la presunta fondatezza delle Controparte_2 domande articolate in appello, con condanna di quest'ultima, odierna appellata, alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
§ 9. Di converso, l'appellato, in ordine ai primi due motivi di gravame, sottolinea di aver fornito
– senza inversione alcuna dell'onere della prova, che grava sulla convenuta – tutte le evidenze documentali che comprovano lo stato di decozione della società odierna fallita e la conoscibilità da parte dei terzi, ivi compresa la . _1
Evidenzia, in particolare, che, sin dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, la società fallita versasse in grave crisi di liquidità, al punto di dover ricorrere all'utilizzo delle riserve e dei versamenti dei soci;
ed infatti, l'aumento di capitale deliberato era oggettivamente sintomatico dello stato di illiquidità e di insolvenza della società, la quale anche attingendo alle risorse già presenti in seno alla società (versamenti soci) poteva a malapena riuscire a coprire le perdite di esercizio pari a complessivi € 701.349,00.
Con riguardo al terzo motivo d'appello, l'appellato sostiene che le argomentazioni CP_1 di parte avversa sono del tutto inconducenti, atteso che non v'è certezza alcuna né sulla tipologia dei lavori di rifinitura e/o migliorie eseguiti né sulla relativa tempistica - come univocamente affermato da entrambi i consulenti tecnici nominati -, e pertanto tale circostanza non potrebbe assumere alcuna rilevanza né incidenza sulla valutazione dell'immobile ai fini del presente giudizio.
In merito alla chiesta rinnovazione della CTU, l'appellato ne contesta la necessità e sottolinea che la metodologia di valutazione proposta dall'appellante sarebbe non conforme a diritto, considerato che la Curatela attrice - sia nel presente giudizio che negli altri parallelamente intentati contro altri acquirenti dalla società fallita - ha impugnato le varie alienazioni poste in essere da quest'ultima nel periodo cd. “sospetto” al fine di farne dichiarare l'inefficacia.
In ordine all'esistenza di un eventuale “accordo aggiuntivo” rispetto all'atto notarile del 26.03.2012, la parte rammenta che l'accertamento dei presupposti dell'azione revocatoria va compiuto con riferimento unicamente alla data del contratto definitivo, e pertanto, quand'anche fosse stata fornita la prova positiva delle circostanze addotte dalla _1 in ordine all'anticipata consegna dell'immobile rispetto alla stipula del contratto
[...] definitivo, tale circostanza sarebbe stata in ogni caso irrilevante ai fini processuali, facendo fede soltanto la stipula del contratto definitivo.
Relativamente alla domanda di reductio ad aequitatem, l'appellata afferma che essa attiene esclusivamente alla diversa fattispecie di cui all'art. 1450 c.c. in tema di azione di rescissione e 8 non è affatto applicabile all'azione revocatoria, il cui risultato tipico è la dichiarazione di inefficacia dell'atto di alienazione. Stante l'asserita infondatezza dei motivi di appello svolti dalla , insiste per la riforma _1 dell'impugnata sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
§§§
§ 10. Venendo all'analisi dei suddetti motivi di gravame, anzitutto, si ritiene necessario partire dall'esame congiunto delle doglianze di cui ai motivi sub 1. e 2., poiché entrambi attengono all'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 67 della Legge Fallimentare.
Ebbene, partendo dalla lettura del dato testuale dell'art. 67 L.F., esso prevede al primo comma che: “sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso”.
Tale disposizione, dunque, prevede una presunzione iuris tantum di revocabilità, superabile solamente nelle ipotesi in cui il convenuto fornisca la prova della cd. incoscentia decoctionis, dimostrando l'insussistenza, al momento di conclusione dell'atto, di elementi rivelatori di uno stato di insolvenza, ovvero la ricorrenza di circostanze tali da indurre una persona di normale prudenza a ritenere che l'impresa si trovasse in situazione di normale esercizio.
Quanto all'elemento soggettivo è noto che, alla luce della suddetta presunzione, fa capo alla curatela l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'accipiens, suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore (Cfr. Cass. Civ. sez. I, 17.05.2023, n. 13445)
A ciò si aggiunga che, se la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale - assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva e astratta delle condizioni economiche della controparte - tuttavia, poiché la legge non pone limiti in ordine ai mezzi cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono essere anche indiziari, da cui legittimamente desumere la scientia decoctionis. (vedasi Cass. Civ. sez. VI, 16.12.2020 n. 28792).
In altri termini, l'onere di chi agisce in revocatoria fallimentare di dimostrare la scientia decoctionis investe la conoscenza concreta, non già la mera conoscibilità dello stato di
9 insolvenza, ma è ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda.
Nel caso di specie, va evidenziato che l'appellato ha prodotto, sin dal giudizio di CP_1 prime cure, tutte le evidenze documentali (bilancio al 31 dicembre 2010, corredato di nota integrativa e verbale di approvazione dell'assemblea del 30 aprile 2011, nonché delibera di assemblea straordinaria del 21 novembre 2011) che comprovano lo stato di decozione della società odierna fallita, facendo presumere la conoscibilità da parte dei terzi, ivi compresa la
, di tale situazione di dissesto economico sin dall'anno 2010. _1
E proprio sui documenti prodotti dalla Curatela ad ulteriore riprova del palese stato di insolvenza della il giudicante di prime cure ha tratto ben precisi elementi Controparte_1 di convincimento.
Orbene, in merito al profilo in esame, la valutazione del primo decidente in merito all'assolvimento dell'onere probatorio, per quanto erratamente individuato in capo alla convenuta, resiste alle censure mosse dall'appellante. Ed invero, quest'ultima nell'atto di appello si è limitata ad una generica contestazione, basata sulla mera allegazione dello stato di ignoranza, senza, però, dimostrare - come sarebbe stato suo onere - la ricorrenza al momento della stipula dell'atto di compravendita non solo di elementi tali da escludere la conoscenza della crisi economica dell'impresa poi fallita ma anzi di situazioni idonee a far sorgere nell'acquirente il convincimento della solidità e solvibilità dell'azienda medesima.
Ora, in punto di diritto, giova osserva che:
“In tema di revocatoria fallimentare, la specificità dei motivi d'appello, pur dovendo essere sempre apprezzata in relazione alla specificità della motivazione impugnata, non può comunque prescindere dalla distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, ove sia stata proposta azione ex art. 67, primo comma, legge fall., ed operi, perciò, una presunzione "iuris tantum" della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del convenuto, la pronuncia del giudice che, anziché limitarsi a rilevare la mancata prova della "inscientia decotionis", affermi la sussistenza della prova della "scientia decotionis", non determina un superamento di detta presunzione, onerando il convenuto, soccombente in primo grado, di precisare le ragioni per le quali erroneamente la decisione appellata abbia implicitamente ritenuto non provata l'ignoranza dello stato di insolvenza, senza potersi limitare a contestare genericamente la prova della conoscenza pur apoditticamente accertata dal primo giudice”. (Cass. Civ. sent. n. 20002/2013).
Ciò non esonera, quindi, la convenuta (odierna appellante) dall'onere di dimostrare la c.d. inscientia decotionis, fornendo, a contrario, elementi tali da far ritenere la mancata conoscenza della situazione di dissesto della società venditrice.
Si è anche affermato in giurisprudenza, in tema di revocatoria fallimentare, che “al fine di vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato d'insolvenza posta dal comma 1 dell'art. 67 l. fall. a favore del curatore, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto in revocatoria non ha contenuto meramente negativo equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può quindi essere assolto con la
10 mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo, invece, la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa e, tale prova doveva essere ancora più rigorosa quando le circostanze rilevino una accentuata anormalità dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto della revocatoria” (Cass. Civ. sent. n. 23424 del 2016; Cass. Civ. sent. n. 17998/2009; Cass. Civ. sent. n. 10432/2005).
Il riferimento fatto dall'appellante alle deposizioni testimoniali dei testimoni Testimone_1
e - i quali hanno dichiarato che la società venditrice era assolutamente florida Testimone_2
e solida, e che nel 2011 la stessa società aveva fatto una “festa in grande stile” tipica di un'azienda solida - certamente non bastano a vincere la presunzione di conoscibilità della situazione di decozione della Controparte_1
Difatti, un soggetto che si appressa ad acquistare un immobile, generalmente, non si limita a chiedere in giro informazioni sulla solidità della venditrice a qualche conoscente, ma piuttosto si accerta personalmente della realtà finanziaria, magari rivolgendosi a professionisti del settore, oppure assumendo informazioni presso la Camera del Commercio presso cui è iscritta la ditta od ancora confrontandosi con la stessa impresa per una verifica contabile di solvibilità.
Tutte verifiche che non risultano essere state condotte dall'acquirente.
Si aggiunga quale elemento indiziario, la circostanza -contraria ad ogni sana logica commerciale (e, pertanto, di per sé foriera di sospetto)- dedotta dall'appellante secondo cui l'impresa
[...]
avrebbe ceduto un immobile, consegnando lo stesso all'acquirente tra il Controparte_1
2004 ed il 2006 previo versamento di un acconto di € 68.500,00 - pari circa alla metà del prezzo finale di vendita - e poi abbia deciso di provvedere alla stipula del definitivo mediante accollo da parte dell'acquirente della relativa quota parte di mutuo solo 6/8 anni dopo la consegna, precisamente nel momento in cui si era già cristallizzata la situazione di dissesto economico, pochi mesi prima della sentenza dichiarativa di fallimento.
Procedendo anche al vaglio della documentazione contabile depositata dall'originario attore, preme sottolineare che il bilancio evidenzia, comunque, elementi che non si traducono di certo nella “positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa”.
Ed invero, contestualmente all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2010, che registrava una perdita di esercizio, veniva deliberato l'aumento di capitale da 119.000,00 ad Euro 800.000,00 mediante utilizzo “della riserva disponibile versamenti in conto capitale” e, quindi, di somme che erano già nella disponibilità della società, nonché un ulteriore aumento del capitale da Euro 800.000,00 ad Euro 1.600.000,00 previsto mediante “offerta in sottoscrizione ai soci”.
11 La sussistenza di una rilevante perdita di esercizio, e successiva deliberazione di aumento di capitale, ben può essere letto come sintomo di crisi di liquidità in cui versava l'impresa, contrariamente a quanto sostenuto dalla , la quale intende interpretare l'aumento _1 di capitale quale simbolo di solidità economica della società.
Tale elemento, l'unico allegato e invocato da parte appellante a sostegno della propria ignoranza dello stato di insolvenza della società, si rivela, quindi, del tutto fallace, ove si consideri che, come evidenziato dalla Curatela: - la società aveva maturato nell'esercizio Controparte_1
2011 perdite per i costi sostenuti per l'acquisto delle materie prime, dei servizi, degli ammortamenti e degli oneri finanziari, pari a complessivi Euro 701.349,00; - l'aumento di capitale veniva sottoscritto soltanto fino ad Euro 800.000,00 per la parte gratuita, ossia attraverso l'imputazione a capitale dei versamenti eseguiti dai soci nell'anno 2010 e precedenti, mentre l'aumento da Euro 800.000,00 ad Euro 1.600.000,00, ossia mediante apporto di nuova finanza, non veniva sottoscritto da alcuno dei soci.
Infatti, deve aggiungersi come non sia stato contestato quanto dedotto dall'appellato in ordine al fatto che l'apporto di nuova finanza da parte dei soci non sia mai stato CP_1 attuato, rimanendo di fatto ineseguito il suddetto deliberato, circostanza che un acquirente mediamente accorto non avrebbe certamente trascurato di accertare e debitamente valutare.
Né vale obiettare che al momento della stipula dell'atto pubblico di compravendita (26.03.2012) non era ancora scaduto il termine fissato nel verbale di assemblea straordinaria del 21.11.2011 per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale (cfr. pag. 13/30 dell'atto di appello), atteso che non risulta dimostrato che alla data del rogito notarile vi fosse una positiva aspettativa in tal senso, sicché appare quantomeno avventato aver dato corso alla stipula senza attendere la scadenza del termine per verificare l'effettiva ricapitalizzazione della società.
Sostanzialmente, in definitiva, la misura adottata si è rivelata del tutto inidonea ed inadatta allo scopo di superare lo stato di grave dissesto finanziario, tanto è vero che in data 08.06.2012 (quindi meno di tre mesi dopo la stipula dell'atto di compravendita di cui si discute) veniva deliberato lo scioglimento anticipato e messa in liquidazione della Controparte_1
Significativo, appare, in particolare, quanto esposto in tale deliberato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale nel richiamare la relazione presentata dal revisore contabile all'assemblea per l'approvazione del bilancio ha evidenziato “l'andamento negativo dell'attività sociale, le perdite subite e la situazione di difficoltà economica in cui si trova la società” concludendo “per concordare con la volontà già espressa da alcuni soci di porre in liquidazione la società, procedendo, quindi, al suo scioglimento anticipato al fine anche di non aggravare ulteriormente la situazione economica in cui la società si trova” (cfr. doc. 3, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. nel giudizio di prime cure).
Applicando i predetti principi al caso di specie, deve ritenersi che la Curatela abbia fornito sufficienti elementi indiziari, gravi precisi e concordanti, al fine di dimostrare la conoscibilità
12 dello stato di decozione dell'impresa; di converso, parte appellante non ha fornito adeguata prova contraria della sua ignoranza dello stato di insolvenza della società alienante.
Risulta, dunque, ampiamente integrato il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 1 L.F., con conseguente rigetto dei suddetti motivi di appello.
§ 11. Passando all'esame dei successivi motivi di gravame (sub 3. sub 4. sub 5. e sub 6.) in tema di presunta carenza dell'elemento oggettivo della revocatoria fallimentare, l'odierno appellante deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'importo da egli corrisposto (€ 122.500,00) sia, in definitiva, congruo e al di sotto del limite “revocatorio”, con particolare riferimento al momento in cui è stato pattuito, nonché considerato che il bene è stato consegnato in parte allo stato rustico e che, pertanto, dal valore venale calcolato in sede di consulenza andava scorporata la somma spesa per i lavori di rifinitura dell'immobile, così come sarebbero stati accertati dal nominato consulente (€ 15.564,28).
Orbene, per una compiuta trattazione dei succitati motivi di doglianza, si ritiene opportuno, anzitutto, ribadire che, nel caso di specie, come rettamente ritenuto dal giudicante di prime cure, è necessario valutare i presupposti dell'azione revocatoria alla data di stipulazione del definitivo, poiché quand'anche fosse stata provata l'esistenza di accordo – rientrante nella fattispecie del contratto preliminare di compravendita - risalente al periodo tra il 2004 e il 2006, non trascritto, esso risulterebbe improduttivo di qualsiasi effetto di prenotazione, e dunque inopponibile ai creditori ai sensi dell'art. 45 L.F., non potendosi neanche prospettare la revocabilità del predetto impegno negoziale preliminare.
La pretesa si scontra, infatti, con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, correttamente richiamato dal primo decidente, secondo cui in tema di revocatoria fallimentare della compravendita stipulata in adempimento di un contratto preliminare, l'accertamento dei relativi presupposti (sproporzione tra le prestazioni;
consapevolezza dell'insolvenza) va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto l'art. 67 L.F. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo al tempo del preliminare, tenuto anche conto che, qualora al momento della stipula del contratto definitivo si presenti il pericolo di revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha comunque la facoltà di non concludere il contratto di compravendita, invocando il disposto dell'art. 1461 c.c.( ex ultimis Cass. Civ. sent. n. 16914/2022; Cass. Civ. sent. n. 7281/2021; Cass. Civ. sent. n. 7216/2017).
§ 12. Stando così le cose, a nulla rilevano le deduzioni di parte appellante (di cui al sub. 5), laddove viene sostenuto che la determinazione del prezzo di acquisto dell'immobile è temporalmente ascrivibile a un periodo ben lontano dal 2012, mentre al contrario, la stima è stata effettuata con riferimento alla data della stipula del rogito notarile, senza tener conto dell'effettivo periodo di tempo in cui la medesima è stata immessa nel possesso del bene ed è stato concordato il prezzo.
13 Ed infatti, sulla scorta del sopra citato principio di diritto di matrice giurisprudenziale, l'eventuale accertamento dell'esistenza di un accordo di fatto, preesistente rispetto alla data di sottoscrizione dell'atto pubblico, riguardo al prezzo del bene compravenduto, non assumerebbe alcuna rilevanza poiché l'accertamento dei requisiti per l'esercizio dell'azione di revocatoria fallimentare deve essere condotto sempre facendo riferimento all'effettivo momento in cui si verifica il transito del bene dalla sfera patrimoniale del venditore a quella del compratore - ovvero con la stipula del contratto definitivo di compravendita -, e di conseguenza allorquando si verifica la sottrazione della garanzia per i creditori.
Allo stesso modo, non assume alcun rilevo in termini giuridici la circostanza dedotta dall'appellante, la quale avrebbe partecipato alle assemblee condominiali nella veste di proprietaria dell'unità immobiliare, saldando le quote condominiali di pertinenza dell'immobile, ed avrebbe richiesto ed ottenuto l'allaccio dell'energia elettrica, pagando anche le relative bollette, in qualità di proprietaria.
Invero, come rettamente osservato dal giudicante di prima istanza, tali asserzioni non rappresentano alcun utile elemento di prova a sostegno degli argomenti difensivi di parte appellante, considerato, peraltro, che non risulta dimostrato il titolo in base al quale la predetta avesse ottenuto la precedente disponibilità dell'immobile e tenuto conto del fatto che le sopra indicate “voci di spesa” ben possono competere ordinariamente anche a soggetti diversi dal proprietario, sicché, da tali elementi non può trarsi alcunché.
Ne discende l'infondatezza del relativo motivo di gravame.
§ 13. Parimenti infondate si appalesano le doglianze di cui al sub 3. e 6. con le quali la lamenta l'erroneità della sentenza per non avere il Giudice tenuto conto della _1 circostanza, confermata da tutti i testi escussi, che l'immobile da ella acquistato non era completo e rifinito e che, pertanto, la stessa aveva dovuto sopportare le spese per il suo completamento e la sua rifinitura.
Anzitutto, partendo dal dato fattuale, occorre rilevare che dall'esame del compendio probatorio in atti è necessario confermare quanto rilevato in prime cure, e cioè che nel corpo dell'atto notarile nulla viene specificato in merito alle condizioni dell'immobile o ad eventuali lavori eseguiti dalla , né tantomeno nel corso del giudizio di primo grado sono state _1 allegate fatture e/o ricevute attestanti i lavori eseguiti.
Stante quanto sopra, l'iter logico seguito dal giudice di prime cure nel corpo della motivazione della gravata sentenza va condiviso, in quanto certamente immune da vizi o censure.
Invero, occorre sin da subito rilevare che la circostanza secondo cui il bene è stato venduto allo stato rustico non trova alcun riscontro in alcun accordo scritto stipulato tra le parti che valga a superare il contenuto dell'atto pubblico di compravendita.
14 Come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, sostanzialmente la convenuta ha inteso provare tramite testimonianza un accordo aggiuntivo all'atto di vendita immobiliare, per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam, al di fuori dei limiti di ammissibilità ex art. 2725 c.c., non avendo dedotto alcuna perdita incolpevole del documento.
Più precisamente secondo la difesa dell'appellante tale patto aggiunto o contrario al contenuto del documento sarebbe avvenuto in data antecedente alla stipula dell'atto pubblico, circostanza che non può essere provata con testimoni, incorrendo nel divieto di cui all'art. 2722 c.c. secondo il quale “la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore […]”.
Peraltro, l'obiezione di parte appellante circa l'asserita violazione dell'art. 111, comma 1, della Costituzione per avere il Tribunale rilevato d'ufficio l'inammissibilità dei presunti patti aggiuntivi, risulta del tutto priva di fondamento, in quanto non si confronta con gli scritti difensivi di controparte (cfr. memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. del ) nei quali CP_1 veniva dedotto che le circostanze addette dalla convenuta dovevano essere provate documentalmente, sicché il relativo tema era entrato nella dialettica processuale e ben poteva essere controbilanciato dalle difese opposte.
In ogni caso, è noto che secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità “l'omessa segnalazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione rilevabile d'ufficio, che sia stata posta a fondamento della decisione, determina la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa solo se la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse stato tempestivamente attivato” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12973 del 24.05.2018), mentre nel caso in esame alcuna specifica ragione viene fatta valere, ora per allora, idonea a superare l'opposto ragionamento.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, irrilevanti appaiono le deposizioni testimoniali rese sulle condizioni dell'immobile prima della stipula dell'atto pubblico di compravendita e sui lavori espletati all'interno dello stesso, in mancanza -come si è detto- della prova dell'esistenza di accordi diversi intercorsi tra le parti contraenti rispetto al rogito notarile.
Peraltro, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, non v'è certezza alcuna né sulla tipologia dei lavori di rifinitura e/o migliorie dalla stessa eseguiti né sulla relativa tempistica e sul quantum delle spese sostenute, come univocamente affermato anche da entrambi i nominati CTU nei rispettivi elaborati peritali.
Al riguardo, lo stesso consulente tecnico, ing. , ha sottolineato che “Nell'atto notarile nulla Pt_2 viene specificato in merito ad eventuali lavori eseguiti dalla , né tanto meno in atti sono state allegate _1 fatture e/o ricevute attestanti i lavori eseguiti”.
Né, contrariamente all'assunto dell'appellante, possono essere presi in considerazione i conteggi effettuati dall'incaricato consulente tecnico ing. , in ossequio al mandato Pt_2
15 conferitogli, i quali risentono dei limiti probatori sopra indicati, avendo il perito fondato la propria valutazione esclusivamente sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testi in sede di istruttoria, privi di rilievo in mancanza della prova del fatto presupposto, ossia l'esistenza di accordi tra le parti contrari al contenuto dell'atto pubblico di compravendita.
Ciò posto, emergendo pacificamente dagli atti, l'assenza di un valido patto aggiunto od un accordo compensativo rispetto a quanto indicato nel contratto definitivo di compravendita stipulato in data 26.03.2012, questa Corte non può che fondare il proprio convincimento sull'evidenza che discende dall'atto pubblico, ritenendo che, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, sussiste una sproporzione di oltre un quarto tra il prezzo pattuito nel contratto di vendita ed il valore di mercato del fabbricato.
Non si ravvisano, pertanto, elementi, né essi vengono utilmente allegati dall'appellante a sostegno delle proprie censure, per superare gli esiti dell'accertamento peritale nella parte in cui ha determinato il probabile valore di mercato dell'immobile, stimandolo all'epoca della cessione, in euro 165.238,65, così evidenziandosi una differenza di euro 42.738,65 rispetto al prezzo della compravendita fissato nell'atto notarile (pari ad €. 122.500,00), equivalente ad una riduzione di circa il 25,86% (cfr. c.t.u. ing. , pag. 9). Pt_2
Tale sproporzione, del resto, appare estremamente significativa ai fini in esame, a prescindere dal lieve scostamento rispetto al limite di un quarto, in quanto trattasi di un parametro predeterminato dal legislatore, che risulta pienamente integrato nel caso di specie.
Al riguardo, appare utile sottolineare che tantomeno possono essere tenute in considerazioni le risultanze della prima consulenza tecnica d'ufficio assunta in primo grado, le quali si sono rivelate totalmente inattendibili e fuorvianti per le ragioni già abbondantemente esplicitate dal decidente di prime cure.
Ne deriva l'infondatezza dei suddetti motivi di gravame e la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
§ 14. Tantomeno possono trovare accoglimento le critiche mosse sub. 4 con le quali l'appellante chiede che venga disposta la rinnovazione della CTU, indicando quale criterio un'indagine da svolgere presso l'Agenzia del Territorio, estraendo tutti gli atti pubblici di compravendita effettuati dalla società fallita nel periodo tra il 2006 ed il 2012, delle unità immobiliari realizzate e facenti parte del complesso TEA e confrontandone il prezzo di vendita.
Orbene, fermo restando che la valutazione operata dal perito, condivisa dal Giudice di prime cure, appare scevra da vizi tecnici che possano inficiarla, risultando conforme alla scienza e tecnica del settore, avendo utilizzato un criterio comparativo con atti pubblici di immobili aventi caratteristiche similari, ubicate in zone omogenee, del tutto improprio appare il criterio aggiuntivo suggerito dall'appellante di utilizzare nell'analisi comparativa tutti gli atti di compravendita con i quali la società TEA in bonis ha alienato, negli anni CP_1 precedenti la vendita impugnata, le altre villette facenti parte dello stesso complesso
16 immobiliare, attesa l'inattendibilità di tali dati di raffronto, ove si consideri che la Curatela ha parimenti impugnato contro gli altri acquirenti dalla società fallita le alienazioni poste in essere da quest'ultima nel periodo cd. “sospetto” al fine di farne dichiarare l'inefficacia.
Pertanto, la valutazione dell'immobile non avrebbe potuto essere compiuta utilizzando tali atti, i quali, in ogni caso, sono stati depositati in giudizio tardivamente dalla e, quindi, _1 la relativa produzione deve ritenersi inammissibile.
§ 15. Passando, infine, all'esame del settimo motivo d'impugnazione con il quale l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda, proposta in via subordinata, volta ad ottenere l'adeguamento del prezzo dell'appartamento, in modo da eliminare l'eventuale sproporzione, anch'esso deve essere rigettato.
Nella specie, anche in merito al profilo in esame, la valutazione del primo decidente resiste alle censure dell'appellante . _1
Invero, come rettamente affermato dal Fallimento, l'effetto tipico che scaturisce dall'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare è la dichiarazione d'inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale, compiuto dal fallito, e, dunque, il ripristino in capo alla massa dei creditori esattamente del medesimo titolo già disposto dal fallito mediante la assoggettabilità ad esecuzione del medesimo bene che ne sia stato oggetto.
La sentenza che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti – nei confronti della massa fallimentare - atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto.
Allorché l'assoggettabilità all'esecuzione diviene impossibile perché, ad esempio, il bene è stato alienato a terzi, la reintegrazione per equivalente pecuniario rappresenta il naturale sostitutivo, e la domanda di condanna al pagamento del “tantundem” deve ritenersi implicitamente ricompresa nell'azione revocatoria, spettando al giudice disporre, in funzione delle risultanze processuali, la restituzione del bene, ovvero, qualora quest'ultimo non sia più nella disponibilità del convenuto, pronunciare la condanna al pagamento dell'equivalente monetario.
Rilevato che, nel caso di specie, nel corso del giudizio di prime cure non è emersa l'impossibilità di restituzione dell'immobile, il Tribunale ha correttamente pronunciato l'inefficacia dell'atto di vendita posto in essere dalla società in bonis in data 26.03.2012 nei confronti del , CP_1 condannando l'odierna appellante alla restituzione del bene oggetto dell'azione.
Rispetto alle corrette valutazioni operate dal Tribunale, il motivo di appello non aggiunge alcun elemento eventualmente pretermesso dal Giudice di prime cure o ragioni giuridiche idonee che valgano a scardinare tale statuizione.
17 § 16. Venendo, infine, all'esame dell'eccezione di esenzione dall'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c R.D. n. 267/1942, articolata dall'odierna appellante _1 in via subordinata, occorre, anzitutto, rilevarne l'inammissibilità in quanto qualificabile
[...] come eccezione nuova, introdotta per la prima volta nel presente grado d'appello.
Invero, nel corso del giudizio di prime cure, l'originaria convenuta non ha mai espressamente invocato l'applicazione di detta esenzione, accordata per legge in presenza di immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
piuttosto si è limitata a dedurre genericamente che “la signora ha fatto enormi sacrifici per potere acquistare l'immobile e per un fatto assolutamente _1 incolpevole, non è giusto che venga privata dell'unica sua abitazione”.
Al contrario, tale questione è stata introdotta per la prima volta nel giudizio di secondo grado.
Ebbene, secondo l'art. 345, comma 2, c.p.c. nel giudizio di appello “non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”.
Ora, il divieto assoluto di proporre eccezioni nuove ha la funzione di garantire la piena attuazione del principio del contraddittorio. Dunque, le nuove eccezioni proposte in appello vanno dichiarate inammissibili dal giudice con pronuncia declaratoria di rito;
ciò, anche se la controparte abbia accettato il contraddittorio su di esse.
Pertanto, in ottemperanza ai principi previsti dal codice, l'eccezione di esenzione dalla revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c R.D. n. 267/1942, formulata in via subordinata con il sopra citato motivo di appello, deve ritenersi inammissibile.
Ad ogni modo, giova rilevare che essa si appalesa infondata, oltre che priva di adeguato riscontro probatorio.
In tema basti richiamare il dispositivo della suddetta norma, la quale testualmente recita: “Non sono soggetti all'azione revocatoria: c)le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645 bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado”.
Dunque, dalla semplice interpretazione letterale della citata disposizione è agevole comprendere che il presupposto per l'applicazione di tale esenzione è che la vendita dell'immobile destinato ad abitazione sia stata compiuta al giusto prezzo.
Ciò posto, nella specie, atteso l'accertamento della sproporzione tra il prezzo pattuito ed il valore venale dell'immobile, nonché considerata l'assenza di prova in atti riguardo alla circostanza che l'immobile costituisse l'abitazione principale della (sul punto, la _1 circostanza che sia stata richiesta l'agevolazione per l'acquisto della prima casa, può al più costituire un elemento neutro, che andava supportato da idoneo riscontro probatorio a
18 sostegno dell'effettività di tale destinazione), non risulta in alcun caso praticabile detta esenzione.
§§§
Alla luce delle superiori argomentazioni, stante l'integrale rigetto dei motivi di impugnazione promossi dall'odierna appellante , la Corte, ritiene che _1 meriti integrale conferma la sentenza di primo grado n. 253/2023, emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti, ex art. 281 sexies c.p.c., in data 16.03.2023 a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 2252/2014.
§§§
§ 17. Segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'appellato
[...]
", avuto riguardo al valore della controversia dichiarato in atto Controparte_1 di appello, secondo parametri ricompresi tra minimi e medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI- 3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 8.863,00 (di cui € 2.200,00 per la fase di studio;
€ 1.200,00 per la fase introduttiva;
€ 2.163,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 3.300,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da , nei confronti del Fallimento della società _1
" ", avverso la sentenza n. 253/2023, emessa e Controparte_1 pubblicata dal Tribunale di Patti, ex art. 281 sexies c.p.c., in data 16.03.2023 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 2252/2014, così provvede:
1. Rigetta integralmente l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato , in Controparte_1 persona del Curatore, liquidate in € 8.863,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. Dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Gullino Massimo
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