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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/01/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Rosella NOCERA - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento camerale iscritto al N. 7399/2024 Ruolo Generale, avente ad oggetto
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA a seguito di ricorso presentato in data 16.07.2024 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 atti, dagli avv.ti Benedetta Capacchione e Roberta D'Amato
-RICORRENTE-
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'Avv. Rossella Robles
-RESISTENTE- NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
-INTERVENTORE EX LEGE- FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 337 ter c.p.c., depositato in data 16.07.2024, (d'ora Parte_1 innanzi anche solo “ricorrente”), previa esplicitazione delle ragioni, in fatto e in diritto, assuntamente giustificative delle proprie richieste in punto di regolamentazione delle condizioni, personali e patrimoniali, afferenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia, nata al di fuori del matrimonio, (04.01.2023), concludeva chiedendo che: “- Parte_2
l'On.le Tribunale voglia espletati gli adempimenti di rito e fissata l'udienza di comparizione delle parti, voglia affidare la figlia , in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, Pt_2 limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione e salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle necessità, delle capacità, inclinazioni e aspirazioni della stessa;
-collocare la figlia minore in maniera prevalente presso la madre, in Bitonto alla Via Patierno, 32; - il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, secondo il piano genitoriale indicato[…]; - porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo a mantenimento della figlia la somma di €. 200,00 mensile con decorrenza dal mese di giugno 2024 e ogni 15° giorno di ogni mese, per 12 mensilità, e con aggiornamento Istat da corrispondersi con decorrenza dal 2025; - disporre che ciascuna delle parti percepirà il contributo economico riconosciuto in favore di questi a titolo di assegno unico universale nella misura del 50%; - disporre che i genitori si contribuiscano nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie a sostenersi per la figlia , secondo il protocollo d'intesa in vigore presso Pt_2 Codesto Tribunale;
-porre le spese e competenze del presente giudizio a carico di parte avversa”. Nelle more del procedimento, le parti addivenivano ad un accordo transattivo, con il quale esse ponevano fine a tutti gli aspetti del contenzioso tra loro insorto: le parti sottoscrivevano in data 12 dicembre 2024, quindi, una convenzione denominata “Ricorso ex art. 337 ter cpc successive modificazioni trasformato da giudiziale in consensuale con contestuale rinuncia alla comparizione personale delle parti e conferma degli accordi sottoscritti”, che veniva depositata telematicamente il 16.12.2024. Gli stessi procuratori chiedevano, quindi, che il procedimento venisse definito con la pronuncia di un provvedimento che ratificasse le pattuizioni de quibus.
La domanda, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nulla osta, in definitiva, alla ratifica della regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra gli odierni istanti, rispetto alla prole minore, in ossequio al contenuto precettivo della predetta convenzione, ferma restando l'osservanza degli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. c.c. L'intervenuta consensualizzazione della lite giustifica, certamente, l'integrale compensazione delle spese processuali, in ossequio, peraltro, a quanto espressamente convenuto sul punto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento avente ad oggetto:
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, introdotto con ricorso proposto, in data 16.07.2024, da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1 DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le pattuizioni contenute nell'accordo transattivo, denominato “Ricorso ex art. 337 ter cpc successive modificazioni trasformato da giudiziale in consensuale con contestuale rinuncia alla comparizione personale delle parti e conferma degli accordi sottoscritti”, sottoscritto in data 12 dicembre 2024 e, successivamente, depositata telematicamente il 16.12.2024; DISPONE, quindi, che i rapporti personali ed economici tra i genitori, relativamente all'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia minore, da loro generata Parte_2 fuori dal matrimonio, siano, d'ora innanzi, regolati in conformità alle condizioni contenute nel citato accordo transattivo, denominato “Ricorso ex art. 337 ter cpc successive modificazioni trasformato da giudiziale in consensuale con contestuale rinuncia alla comparizione personale delle parti e conferma degli accordi sottoscritti”; DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 28 gennaio 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dott.ssa Rosella Nocera
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Rosella NOCERA - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento camerale iscritto al N. 7399/2024 Ruolo Generale, avente ad oggetto
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA a seguito di ricorso presentato in data 16.07.2024 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 atti, dagli avv.ti Benedetta Capacchione e Roberta D'Amato
-RICORRENTE-
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'Avv. Rossella Robles
-RESISTENTE- NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
-INTERVENTORE EX LEGE- FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 337 ter c.p.c., depositato in data 16.07.2024, (d'ora Parte_1 innanzi anche solo “ricorrente”), previa esplicitazione delle ragioni, in fatto e in diritto, assuntamente giustificative delle proprie richieste in punto di regolamentazione delle condizioni, personali e patrimoniali, afferenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia, nata al di fuori del matrimonio, (04.01.2023), concludeva chiedendo che: “- Parte_2
l'On.le Tribunale voglia espletati gli adempimenti di rito e fissata l'udienza di comparizione delle parti, voglia affidare la figlia , in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, Pt_2 limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione e salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle necessità, delle capacità, inclinazioni e aspirazioni della stessa;
-collocare la figlia minore in maniera prevalente presso la madre, in Bitonto alla Via Patierno, 32; - il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, secondo il piano genitoriale indicato[…]; - porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo a mantenimento della figlia la somma di €. 200,00 mensile con decorrenza dal mese di giugno 2024 e ogni 15° giorno di ogni mese, per 12 mensilità, e con aggiornamento Istat da corrispondersi con decorrenza dal 2025; - disporre che ciascuna delle parti percepirà il contributo economico riconosciuto in favore di questi a titolo di assegno unico universale nella misura del 50%; - disporre che i genitori si contribuiscano nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie a sostenersi per la figlia , secondo il protocollo d'intesa in vigore presso Pt_2 Codesto Tribunale;
-porre le spese e competenze del presente giudizio a carico di parte avversa”. Nelle more del procedimento, le parti addivenivano ad un accordo transattivo, con il quale esse ponevano fine a tutti gli aspetti del contenzioso tra loro insorto: le parti sottoscrivevano in data 12 dicembre 2024, quindi, una convenzione denominata “Ricorso ex art. 337 ter cpc successive modificazioni trasformato da giudiziale in consensuale con contestuale rinuncia alla comparizione personale delle parti e conferma degli accordi sottoscritti”, che veniva depositata telematicamente il 16.12.2024. Gli stessi procuratori chiedevano, quindi, che il procedimento venisse definito con la pronuncia di un provvedimento che ratificasse le pattuizioni de quibus.
La domanda, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nulla osta, in definitiva, alla ratifica della regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra gli odierni istanti, rispetto alla prole minore, in ossequio al contenuto precettivo della predetta convenzione, ferma restando l'osservanza degli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. c.c. L'intervenuta consensualizzazione della lite giustifica, certamente, l'integrale compensazione delle spese processuali, in ossequio, peraltro, a quanto espressamente convenuto sul punto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento avente ad oggetto:
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, introdotto con ricorso proposto, in data 16.07.2024, da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1 DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le pattuizioni contenute nell'accordo transattivo, denominato “Ricorso ex art. 337 ter cpc successive modificazioni trasformato da giudiziale in consensuale con contestuale rinuncia alla comparizione personale delle parti e conferma degli accordi sottoscritti”, sottoscritto in data 12 dicembre 2024 e, successivamente, depositata telematicamente il 16.12.2024; DISPONE, quindi, che i rapporti personali ed economici tra i genitori, relativamente all'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia minore, da loro generata Parte_2 fuori dal matrimonio, siano, d'ora innanzi, regolati in conformità alle condizioni contenute nel citato accordo transattivo, denominato “Ricorso ex art. 337 ter cpc successive modificazioni trasformato da giudiziale in consensuale con contestuale rinuncia alla comparizione personale delle parti e conferma degli accordi sottoscritti”; DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 28 gennaio 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dott.ssa Rosella Nocera