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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4180 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g4180 /2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Mihaela Manuela Cucu e Rodica Smarandache, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in România Parte_1 Parte_2
(Tamasi-Bacau) il 19.08.2006
Dal matrimonio è nato un figlio: il 19.03.2016 Persona_1
Con ricorso depositato il 15/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando l'applicazione della legge nazionale rumena (c.d. divorzio diretto).
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile.
Sussiste la giurisdizione italiana, in forza dell'art. 3 Reg. UE 1111/2019, sulla domanda di divorzio congiuntamente proposta dalle parti, attesa la residenza abituale di entrambi i coniugi in Italia (cfr. doc. 5).
Quanto all'individuazione della legge applicabile in punto scioglimento del vincolo matrimoniale, può trovare applicazione la legge rumena sul divorzio in virtù dell'art. 5 del citato Reg. UE 1259/2010, avendone i coniugi – entrambi cittadini rumeni – fatto espressa e congiunta richiesta (cfr. doc. 6).
Ciò posto, deve rilevarsi che il Codice della Famiglia rumeno prevede fra le varie ipotesi di dissoluzione del matrimonio l'esistenza di rapporti fra coniugi gravemente deteriorati, tali da rendere impossibile la continuazione del matrimonio.
Nella specie, la congiunta richiesta delle parti di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ed il comportamento processuale delle parti rendono evidente l'impossibilità di una prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Appare, dunque, integrata la fattispecie prevista dall'ordinamento rumeno per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Sussiste altresì la giurisdizione italiana in relazione alle questioni concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minore, attesa la residenza abituale in Italia del figlio
(cfr. doc. 5).
La normativa sostanziale applicabile è quella italiana perché legge del foro.
Per il resto, vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
; Parte_2
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minorenne della coppia venga affidato ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocazione principale e residenza presso la madre e con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Rivoli, Via. Arno n. 12 alla sig.ra Parte_1 in quanto ivi convivente con il figlio minorenne ove ne avrà stabile residenza,
[...] Parte_3 che il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro un mese dalla pronuncia della sentenza Pt_1 di scioglimento del matrimonio;
pagina 2 di 4 DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previ accordi con la madre e che, in difetto di accordo, il padre possa vederla e tenerla con sé con le seguenti modalità:
-potrà vedere e tenere con sé il figlio negli week-end alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 19.00;
-nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00, nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per 2 (due) pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
-durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
-nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
-nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori 3 (tre) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
-per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
DISPONE che il padre provveda a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del minore, l'importo mensile di € 150,00 (euro centocinquanta/00), assegno da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese;
DISPONE che il padre concorra, nella misura del 50%, alle spese sostenute per la minore quali quelle necessitate, mediche non coperte dal SSN, ludico sportive (almeno una attività) e scolastiche, tutte documentate e, se necessario, preventivamente concordare in ossequio a quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico e universale previsto ex legge sia percepito esclusivamente dalla signora che si avvarrà, nella misura del 100%, delle detrazioni Parte_1 fiscali e delle deduzioni di legge per i figli,
DÀ ATTO che le parti concordano che potranno portare all'estero il figlio minore senza autorizzazione dell'altro coniuge;
DÀ ATTO che le parti concordano che potranno, disgiuntamente, richiedere alle Autorità competenti il rilascio del passaporto e ogni documento d'identità del figlio minore;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura station wagon Renault Megane, targata FR240FR, attualmente in comproprietà ad entrambi i coniugi resterà nella proprietà esclusiva del sig. Parte_2
;
[...]
DÀ ATTO che le parti concordano che la signora riprenderà il cognome Parte_1
”, avuto prima del matrimonio. Per_2
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g4180 /2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Mihaela Manuela Cucu e Rodica Smarandache, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in România Parte_1 Parte_2
(Tamasi-Bacau) il 19.08.2006
Dal matrimonio è nato un figlio: il 19.03.2016 Persona_1
Con ricorso depositato il 15/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando l'applicazione della legge nazionale rumena (c.d. divorzio diretto).
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile.
Sussiste la giurisdizione italiana, in forza dell'art. 3 Reg. UE 1111/2019, sulla domanda di divorzio congiuntamente proposta dalle parti, attesa la residenza abituale di entrambi i coniugi in Italia (cfr. doc. 5).
Quanto all'individuazione della legge applicabile in punto scioglimento del vincolo matrimoniale, può trovare applicazione la legge rumena sul divorzio in virtù dell'art. 5 del citato Reg. UE 1259/2010, avendone i coniugi – entrambi cittadini rumeni – fatto espressa e congiunta richiesta (cfr. doc. 6).
Ciò posto, deve rilevarsi che il Codice della Famiglia rumeno prevede fra le varie ipotesi di dissoluzione del matrimonio l'esistenza di rapporti fra coniugi gravemente deteriorati, tali da rendere impossibile la continuazione del matrimonio.
Nella specie, la congiunta richiesta delle parti di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ed il comportamento processuale delle parti rendono evidente l'impossibilità di una prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Appare, dunque, integrata la fattispecie prevista dall'ordinamento rumeno per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Sussiste altresì la giurisdizione italiana in relazione alle questioni concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minore, attesa la residenza abituale in Italia del figlio
(cfr. doc. 5).
La normativa sostanziale applicabile è quella italiana perché legge del foro.
Per il resto, vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
; Parte_2
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minorenne della coppia venga affidato ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocazione principale e residenza presso la madre e con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Rivoli, Via. Arno n. 12 alla sig.ra Parte_1 in quanto ivi convivente con il figlio minorenne ove ne avrà stabile residenza,
[...] Parte_3 che il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro un mese dalla pronuncia della sentenza Pt_1 di scioglimento del matrimonio;
pagina 2 di 4 DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previ accordi con la madre e che, in difetto di accordo, il padre possa vederla e tenerla con sé con le seguenti modalità:
-potrà vedere e tenere con sé il figlio negli week-end alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 19.00;
-nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00, nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per 2 (due) pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
-durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
-nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
-nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori 3 (tre) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
-per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
DISPONE che il padre provveda a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del minore, l'importo mensile di € 150,00 (euro centocinquanta/00), assegno da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese;
DISPONE che il padre concorra, nella misura del 50%, alle spese sostenute per la minore quali quelle necessitate, mediche non coperte dal SSN, ludico sportive (almeno una attività) e scolastiche, tutte documentate e, se necessario, preventivamente concordare in ossequio a quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico e universale previsto ex legge sia percepito esclusivamente dalla signora che si avvarrà, nella misura del 100%, delle detrazioni Parte_1 fiscali e delle deduzioni di legge per i figli,
DÀ ATTO che le parti concordano che potranno portare all'estero il figlio minore senza autorizzazione dell'altro coniuge;
DÀ ATTO che le parti concordano che potranno, disgiuntamente, richiedere alle Autorità competenti il rilascio del passaporto e ogni documento d'identità del figlio minore;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura station wagon Renault Megane, targata FR240FR, attualmente in comproprietà ad entrambi i coniugi resterà nella proprietà esclusiva del sig. Parte_2
;
[...]
DÀ ATTO che le parti concordano che la signora riprenderà il cognome Parte_1
”, avuto prima del matrimonio. Per_2
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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