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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/08/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E NZ A nella causa civile n. 577/2024 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 07/05/2025, promossa
OGGETTO: Altri d a istituti e leggi
di Parte_1 speciali
, c.f. con il patrocinio dell'avv. BEZZI Pt_2 P.IVA_1
DOMENICO, elettivamente domiciliata in VIA A. DIAZ N. 13/C -
25121 , presso il menzionato difensore. Pt_2
APPELLANTE
c o n tr o
, c.f. , con il Controparte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. FERRAJOLI LUIGI, dell'avv. FERRAJOLI
FRANCESCO nonché dell'avv. POZZA ALFREDO, elettivamente domiciliato in VIA LOCATELLI 25 - 24121 BERGAMO, presso il primo dei menzionati difensori.
APPELLATO
In punto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa dal
Tribunale di Brescia, sezione terza civile, il 05/05/2024 con il cron. n.
1181/2024 nel procedimento RG n. 4868/2022.
CONCLUSIONI
Pag. 1 di 7 di Parte_3
:
[...]
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
-In totale riforma dell'Ordinanza, a contenuto decisorio, n. 1181/2024, resa ex artt. 702 bis e ss. cpc, dal Tribunale di Brescia, annullarla e per l'effetto dichiarare come il diploma di qualifica triennale (di cui al doc.
1 del fascicolo di parte ricorrente in prime cure) non dia diritto al signor di poter sostenere l'esame per essere inserito nel Controparte_1
ruolo degli Agenti d'Affari in Mediazione.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. di : Controparte_1
Nel merito: rigettare l'appello proposto da
[...]
avverso l'ordinanza n. 1181/2024 Parte_3
emessa dal Tribunale di Brescia, Sezione Terza Civile, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare in via integrale le statuizioni contenute nel provvedimento di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Brescia di condannare la Camera di Commercio di Brescia ad ammetterlo alla prima sessione utile per l'esame per Agenti d'Affari in Mediazione che gli era stata negata con provvedimento del
24/03/2022 poiché era in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, di durata triennale, non abilitante alla frequenza universitaria, conseguito presso l'Istituto Professionale Alberghiero di
Gardone Riviera.
Si costituiva la Parte_3 assumendo legittimo il proprio operato per aver applicato il
Regolamento per l'accesso e la gestione degli esami abilitanti all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione della
Pag. 2 di 7 Regione Lombardia, che, all'art. 3 rubricato “Requisiti di ammissione all'esame”, prevede che il candidato debba “essere in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria superiore di II grado che consenta
l'accesso all'Università; non è pertanto ammesso il diploma di qualifica triennale”.
Il Tribunale di Brescia accoglieva il ricorso, dichiarava l'illegittima del provvedimento di diniego, condannava la Camera di Commercio di
Brescia ad ammettere all'esame per agenti d'Affari in CP_1
Mediazione permettendogli di partecipare alla prima sessione che sarebbe stata indetta all'esito del giudizio;
al pagamento delle spese del giudizio.
Questa, per quanto rileva, la motivazione.
Il Tribunale riteneva illegittima la specifica ulteriore operata dalla
Camera di Commercio di rispetto alla L. 39/1989, su Pt_2 applicazione di norme regionali, circa la necessità che il diploma di scuola secondaria di secondo grado, oltre ad essere tale, dovesse consentire anche l'accesso agli studi universitari.
Non v'era atto normativo o amministrativo dal quale dovesse trarsi che il diploma triennale non fosse un diploma di istruzione secondaria di secondo grado né che vi fosse una discrezionalità delle Regioni di integrare i requisiti della legge 39/1989.
Pertanto, il regolamento regionale che la resistente aveva applicato doveva ritenersi illegittimo ed essere disapplicato sia per ragioni di ordine sistematico, non potendo una norma di rango secondario derogare una norma di rango primario, sia per garantire in Italia uniformità nelle condizioni di accesso all'esame non potendo ammettersi alcuna discrezionalità, nemmeno della Regione Lombardia, nell'intendere i requisiti.
Interponeva appello la Parte_3
.
[...]
Si costituiva resistendo all'impugnazione. Controparte_1
Pag. 3 di 7 All'udienza del 07/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la Parte_3
critica il capo della sentenza in cui il Tribunale, erroneamente
[...] interpretando la legge nazionale n. 39/1989, ha sostenuto che va interpretata nel senso che qualsiasi diploma (e comunque anche quello Con triennale conseguito dall'appellato presso ) sia idoneo a garantire il diritto a partecipare all'esame per l'iscrizione nel Ruolo degli Agenti
d'Affari in Mediazione.
Con il secondo motivo si duole della violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 2 della legge n. 39/1989 e degli artt. 191 e 195 D.
Lgs. n. 297/1994 poiché il Tribunale ha omesso qualsiasi indagine ermeneutica della normativa primaria, così omettendo la relativa motivazione in violazione dell'art. 111 c.p.c.
I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
L'art. 2, comma 3 lett. e), della Legge 3 febbraio 1989 n. 39 prevede, tra i requisiti per ottenere l'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, l'aver “conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado”.
È questione posta all'esame della Corte se il “Diploma di Qualifica di
Addetto ai Servizi Alberghieri di Sala-Bar” conseguito il 26/05/1989 da presso l'Istituto Professionale Alberghiero “C. De' Controparte_1
Medici” di Gardone Riviera dopo la frequenza del solo triennio, possa o meno essere sussunto sotto la fattispecie astratta sopra richiamata discendendo dalla soluzione a tale questione l'ammissione o meno dell'appellato all'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di
Agente di Affari in Mediazione.
L'Istituto Professionale Alberghiero “C. De' Medici” di Gardone
Riviera rientra tra gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore (art. 191 d.lgs. 297/1994).
Pag. 4 di 7 Il corso di studi triennale si conclude con il rilascio del diploma di qualifica professionale che attesta il conseguimento di una formazione specifica e pratica in un dato settore professionale consentendo l'ingresso diretto nel mondo del lavoro come quello, appunto, di
Addetto ai Servizi Alberghieri di Sala-Bar (cfr. art. 195, d.lgs. citato).
Il diploma di maturità professionale, invece, si ottiene solo al termine dei corsi integrativi che estendono la durata del percorso scolastico a cinque anni consentendo “una formazione corrispondente a quella degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale” e danno accesso a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario (art. 191, comma 6, d.lgs. citato).
Non è irrilevante rammentare che la giurisprudenza, quando è stata chiamata a puntualizzare la nozione di “diploma di scuola secondaria di secondo grado” ha precisato che questo doveva essere stato conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale, escludendo, quindi, l'utilità dei titoli rilasciati all'esito di corsi triennali.
Con tale locuzione, infatti, non si intende il diploma rilasciato da qualsiasi scuola cui si acceda dopo un corso di studi medi inferiori, ma solo quello che si conclude con un esame di maturità o di abilitazione che consente l'accesso agli studi universitari o abilita all'esercizio di una professione (Cons. di Stato 2804/2015 e 507/2015).
Non essendo stata fornita in questa sede ragione per discostarsi da tali principi, deve ritenersi che il Diploma di Qualifica di Addetto ai Servizi
Alberghieri di Sala-Bar, non consentendo l'accesso agli studi universitari o non abilitando all'esercizio di una professione, non può essere considerato un diploma di scuola secondaria di secondo grado, come richiesto dalla L. 39/1989 per accedere alla professione di mediatore, essendo, peraltro, di tutta evidenza la ragionevolezza di un sistema che subordina l'accesso a determinate attività professionali al superamento di una certa soglia di istruzione scolastica.
Né in tutto questo può essere ravvisata una inammissibile lesione del
Pag. 5 di 7 diritto al lavoro costituzionalmente protetto ovvero della libertà di stabilimento di matrice europea.
In definitiva, deve negarsi il diritto di ad essere Controparte_1
ammesso all'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione previsto dalla L. 39/1989.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna di CP_1
soccombente, al rimborso delle spese di entrambi i gradi in
[...] favore della , Parte_3
liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14 secondo i valori minimi dello scaglione di valore dichiarato
(indeterminabile complessità bassa).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso Parte_3
l'ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia in data 05/05/2024 a conclusione del procedimento RG n. 4868/2022, così provvede in totale riforma dell'ordinanza impugnata:
-accoglie l'appello;
− accerta e dichiara che il Diploma triennale di Qualifica di
Addetto ai Servizi Alberghieri di Sala-Bar conseguito il 26/05/1989 da presso l'Istituto Professionale Alberghiero Controparte_1
“C. De' Medici” di Gardone Riviera non gli dà diritto ad essere ammesso all'esame per essere inserito nel ruolo degli Agenti
d'Affari in Mediazione previsto dalla L. 39/1989;
-condanna l'appellato a pagare in favore Controparte_1 dell'appellante Parte_3
le spese di lite dei due gradi,
[...] liquidate
- quanto al primo grado in complessivi: € 2.906,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, e 1.453,00
Pag. 6 di 7 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e
C.P.A.;
-quanto al secondo grado in complessivi € 3.473,00 (di cui €
1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, €
1.735,00 per la fase decisoria), oltre esborsi 804,00 ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22/07/2025.
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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