Articolo 9 della Legge 8 aprile 1952, n. 212
Articolo 8Articolo 10
Versione
13 aprile 1952
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Versione
21 novembre 1990
Art. 9.
Nell'indennita' di carovita e relative quote complementari di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 rimane assorbita e consolidata l'indennita' di caropane istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433 , e successive modificazioni, restando tale indennita' soppressa come emolumento a se' stante per i dipendenti statali.
Sono soppressi:
a) l' articolo 1, comma primo , secondo , terzo e quarto, del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 484 ;
b) gli articoli 1 e 2, primo comma, del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331 .
Alle categorie che attualmente finiscono dell'indennita' di caropane nella misura maggiorata ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433 , perche' addette ai lavori pesanti e pesantissimi, e' attribuito un assegno integrativo pari alla eccedenza dell'importo di detta indennita' rispetto a quello base di lire 520 consolidato nell'indennita' di carovita ai sensi del primo comma del presente articolo. ((9)) ------------------ AGGIORNAMENTO (9) Il D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335 ha disposto(con l'art 55, comma 1) che "Con decorrenza 1 luglio 1990, sono soppresse l'indennita' malarica, corrisposta in base all'art. 204 del decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1928, e l'assegno integrativo ex caropane di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 ."
Entrata in vigore il 21 novembre 1990