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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/11/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n.3159/2024
TRA
(C.F. ) rapp e dif. dall'avv.to Mautone Sabrina Parte_1 C.F._1 presso il cui studio domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna,
E
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Ettore Freda;
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 parte ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276620240000114600 notificata da a mezzo pec in data CP_3
21.09.2024 relativa ai seguenti avvisi di addebito 31220180000458477000, n.
31220180001857121000, n. 31220190001839615000, n. 31220210000669692000, n.
31220220000573847000, n. 31220220001917903000 e n. 31220230000810168000 a titolo CP_ contributi Eccepiva la nullità e/o inammissibilità dell'intimazione di pagamento in ragione dell'occorsa sospensione degli atti presupposti;
l' illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione, nonché la mancata chiarezza e trasparenza degli avvisi di addebito opposti e delle somme ivi indicate, rilevava l'illegittimità degli avvisi di addebito per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi e delle sanzioni
1 Instaurato il contraddittorio, si costituivano gli enti resistenti i quali rispettivamente chiedevano accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in Controparte_4 relazione ai vizi afferenti al merito;
nonché dichiarare inammissibile ex art. 617 c.p.c. ed ex art. 24
D.Lgs. n. 46/99, ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' . CP_1
Previo scambio di note ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è ammissibile e fondato per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario e la competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc. CP_ Sempre via preliminare, sussise la legittimazione passiva dell'ente impositore, ossia l' in quanto riveste la qualità di creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam. Così come è indubbia la legittimazione passiva dell'ente di riscossione, in quanto in questa sede si eccepiscono vizi propri della procedura di riscossione (si veda
Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022).
Ebbene, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999 ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione. (cfr. Cass. ord. n. 18256/2020).
Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta si precisa che l'intimazione di pagamento, benché non sia un atto di esecuzione forzata, la stessa manifesta pur sempre la volontà del recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo – così chiaramente differenziandosi dall'ipotesi dell'inerzia dell'agente della riscossione ravvisabile laddove l'azione faccia seguito esclusivamente ad un estratto di ruolo – minacciando iniziative esecutive in caso di inottemperanza alla richiesta di pagamento nel termine perentorio ivi stabilito e giustifica, pertanto, l'interesse all'azione volta all'accertamento negativo del debito quale strumento atto a paralizzare l'avvio della paventata procedura coattiva.
Il contribuente avverso l'intimazione di pagamento può: “proporre opposizione ai sensi dell'art.615 cpc per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (es., pagamento del debito, morte del contribuente, prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art.615, comma 1, cpc), ovvero dinanzi al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art.615, comma 2 ed art.618 bis cpc);
l'opposizione contro l'intimazione di pagamento con la quale si deducano fatti estintivi del credito
2 va, quindi, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc e non agli atti esecutivi ex art.617 cpc”. (Cfr. Corte di Cassazione con sentenza 13.8.2019 n. 21384).
Ciò posto, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU
n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2013), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito,
l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973.
La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale)
a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere.
Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del DPR
602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica degli avvisi di addebito, circostanza confermata dalla data dell'evento della notifica dei predetti avvisi.
Ciò premesso, nel presente giudizio, il ricorrente non imposta il ricorso al fine di ottenere il recupero di tutela per la difesa concernente il merito delle omissioni contributive riscontrate dall' , bensì CP_1 proprio i vizi dell'atto, qualificando in tal modo l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., (cfr D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29).
A norma del suddetto art. 617 c.p.c., la opposizione si deve quindi proporre nei venti giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento (dal primo marzo 2006, il termine di cinque giorni per l'opposizione previsto dal tenore originario dell'art. 617 c.p.c., è stato elevato a venti giorni dal D.L. 14 marzo 2005,
n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80.).
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento è stata notificata il 14.06.2024 ed il ricorso è stato depositato il 19.06.2024, ne consegue che l'opposizione è stata tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguente ammissibilità della questione inerente alla motivazione.
3 Conclusivamente sul punto, così qualificata la spiegata azione deve dichiararsi l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta nel rispetto del termine di venti giorni previsto all'uopo dall'art. 617 c.p.c.
Ebbene, il dedotto difetto di motivazione dell'atto contestato non ha fondamento, considerato che la
Corte di Cassazione, con costante orientamento, ha statuito che “il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato” (cfr. Cass. 22018/2017).
Sul punto, va premesso che l'opposizione all'esecuzione è stata proposta dal ricorrente entro il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 co. 1 c.p.c., sicché se ne palesa l'ammissibilità anche quale opposizione agli atti esecutivi per vizi formali dell'intimazione opposta.
Non può, perciò, dirsi disatteso l'onere motivazionale facente capo all'agente della riscossione, vieppiù laddove si consideri che l'atto impugnato ha natura sostanziale di atto di precetto, in quanto diretto a comunicare al debitore che, in caso d'omesso pagamento entro il termine assegnato, si procederà ad esecuzione forzata in suo danno.
In altri termini, richiamato il parallelismo tra intimazione di pagamento ed atto di precetto, non v'è chi non veda che si tratta, in entrambi i casi, di atti che si limitano a preannunciare l'esecuzione forzata ove il debitore insista nell'inadempimento, e, a tale scopo, la necessità della motivazione non emerge se non nella misura in cui è d'uopo evocare il titolo esecutivo sottostante la pretesa e la sua notificazione (art. 480 c.p.c.).
Ebbene, l'obbligo di motivazione ben può ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo per relationem al titolo esecutivo sotteso, salvo che non ne venga provata, se contestata, la valida notificazione.
Neppure è dato riscontrare, in ordine all'avviso notificato, alcun vizio di motivazione in punto di lesione dei diritti d'informazione del contribuente, proprio in virtù dell'inequivocabile richiamo, nell'atto impugnato, dell'atto presupposto, sufficiente a rendere evidente la natura ed i titoli sottostanti la richiesta di pagamento.
In linea generale, la motivazione dei provvedimenti amministrativi ha la finalità di consentire al loro destinatario di comprenderne l'origine, la portata e la finalità, anche allo scopo di esercitare il diritto di difesa, elementi di conoscenza che certamente si riscontrano nella fattispecie, anche considerando che la pretesa creditoria di cui al sotteso avviso d'addebito si rinviene analiticamente descritta nell'atto opposto.
A conferma, deve rammentarsi che l'art. 50 D.P.R. 602/1973 così dispone: “Termine per l'inizio dell'esecuzione).
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le
4 disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26. di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze
e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”.
Come si vede, la norma non solo non prescrive uno specifico e differenziato obbligo di motivazione per l'avviso di intimazione, ma stabilisce altresì il termine che ivi deve essere fissato al debitore per l'adempimento, ossia 5 giorni, rilievo che evidenzia l'infondatezza dell'eccezione di brevità sollevata in ricorso.
Per di più, nell'atto introduttivo nessuna contestazione è stata avanzata in ordine alla conformità dell'avviso opposto rispetto al modello ministeriale.
Peraltro, l'intimazione di pagamento ha altresì lo scopo di evitare che il contribuente resti esposto ex abrupto alla procedura esecutiva, allorquando sia passato più di anno dalla notificazione dei sottesi titoli esecutivi.
Ciò evidenzia vieppiù che l'atto in esame non necessita di alcuna specifica motivazione.
Di conseguenza, il motivo di ricorso in parola va disatteso.
Relativamente al motivo della carenza di motivazione della cartella di pagamento illegittima per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori, art. 30, D.P.R. n° 602/73 (Cass. n°
1311/18, Cass., n° 10481/18). La Suprema Corte con ordinanza n° 31270/18 ha rilevato che all'interno del provvedimento impugnato devono sempre essere dettagliati i calcoli degli “interessi di mora” (art. 30, D.P.R. n° 602/73), al fine di comprovare la correttezza, nonché la trasparenza della determinazione di tale voce.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione è chiara nell'affermare che è nullo quell'atto della riscossione nel quale venga riportata solamente la cifra globale degli interessi dovuti, senza che siano specificate le modalità seguite per addivenire a tale determinazione, non specificando le varie aliquote applicate, obbligando il contribuente a dover compiere difficili indagini, di certo non di sua competenza, al fine di ricostruire l'operato dell'ufficio. (Cfr. Cass., sent. 21.03.2012, n.
4516; Idem Cass., sent. 26.03.2014, n. 7056). In tema di quantum collegato agli interessi di mora, la
Corte di Cassazione con un granitico orientamento ha affermato (vedi anche le recenti pronunce n° 1311/18 e n° 10481/18) che “la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata […] dal momento che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi”.
5 Difatti, se è ammessa la motivazione degli atti della riscossione per relationem rispetto agli atti impositivi presupposti, nei quali sono specificate le modalità di determinazione del tributo oggetto della pretesa, di certo non si potrà dire lo stesso per quanto concerne il calcolo degli interessi, il cui ammontare si modifica giorno dopo giorno ed anno dopo anno.
Per quanto concerne l'illegittimità della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria in ragione all'occorsa sospensione degli atti presupposti, questo motivo è fondato.
Nel ricorso il ricorrente rileva l'esistenza del giudizio recante r.g.n. 1020/2024 dinanzi al Tribunale di Avellino, sez. lavoro, il G.d.L. dr.ssa Daniela Di Gennaro la quale accoglieva l'istanza di sospensione formulata dalla parte ricorrente e, pertanto la sospensiva incidendo direttamente sugli effetti giuridici dell'atto impugnato e sulla sua efficacia esecutiva ha determinato un vizio nella costituzione del titolo, dunque l'intimazione de qua deve ritenersi illegittima.
Assorbito ogni altro profilo.
Le spese di lite stante i mutamenti giurisprudenziali devono essere compensati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Spese compensate.
Così deciso, in Avellino l'11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
MONICA d'AGOSTINO
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Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n.3159/2024
TRA
(C.F. ) rapp e dif. dall'avv.to Mautone Sabrina Parte_1 C.F._1 presso il cui studio domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna,
E
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Ettore Freda;
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 parte ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276620240000114600 notificata da a mezzo pec in data CP_3
21.09.2024 relativa ai seguenti avvisi di addebito 31220180000458477000, n.
31220180001857121000, n. 31220190001839615000, n. 31220210000669692000, n.
31220220000573847000, n. 31220220001917903000 e n. 31220230000810168000 a titolo CP_ contributi Eccepiva la nullità e/o inammissibilità dell'intimazione di pagamento in ragione dell'occorsa sospensione degli atti presupposti;
l' illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione, nonché la mancata chiarezza e trasparenza degli avvisi di addebito opposti e delle somme ivi indicate, rilevava l'illegittimità degli avvisi di addebito per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi e delle sanzioni
1 Instaurato il contraddittorio, si costituivano gli enti resistenti i quali rispettivamente chiedevano accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in Controparte_4 relazione ai vizi afferenti al merito;
nonché dichiarare inammissibile ex art. 617 c.p.c. ed ex art. 24
D.Lgs. n. 46/99, ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' . CP_1
Previo scambio di note ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è ammissibile e fondato per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario e la competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc. CP_ Sempre via preliminare, sussise la legittimazione passiva dell'ente impositore, ossia l' in quanto riveste la qualità di creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam. Così come è indubbia la legittimazione passiva dell'ente di riscossione, in quanto in questa sede si eccepiscono vizi propri della procedura di riscossione (si veda
Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022).
Ebbene, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999 ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione. (cfr. Cass. ord. n. 18256/2020).
Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta si precisa che l'intimazione di pagamento, benché non sia un atto di esecuzione forzata, la stessa manifesta pur sempre la volontà del recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo – così chiaramente differenziandosi dall'ipotesi dell'inerzia dell'agente della riscossione ravvisabile laddove l'azione faccia seguito esclusivamente ad un estratto di ruolo – minacciando iniziative esecutive in caso di inottemperanza alla richiesta di pagamento nel termine perentorio ivi stabilito e giustifica, pertanto, l'interesse all'azione volta all'accertamento negativo del debito quale strumento atto a paralizzare l'avvio della paventata procedura coattiva.
Il contribuente avverso l'intimazione di pagamento può: “proporre opposizione ai sensi dell'art.615 cpc per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (es., pagamento del debito, morte del contribuente, prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art.615, comma 1, cpc), ovvero dinanzi al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art.615, comma 2 ed art.618 bis cpc);
l'opposizione contro l'intimazione di pagamento con la quale si deducano fatti estintivi del credito
2 va, quindi, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc e non agli atti esecutivi ex art.617 cpc”. (Cfr. Corte di Cassazione con sentenza 13.8.2019 n. 21384).
Ciò posto, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU
n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2013), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito,
l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973.
La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale)
a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere.
Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del DPR
602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica degli avvisi di addebito, circostanza confermata dalla data dell'evento della notifica dei predetti avvisi.
Ciò premesso, nel presente giudizio, il ricorrente non imposta il ricorso al fine di ottenere il recupero di tutela per la difesa concernente il merito delle omissioni contributive riscontrate dall' , bensì CP_1 proprio i vizi dell'atto, qualificando in tal modo l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., (cfr D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29).
A norma del suddetto art. 617 c.p.c., la opposizione si deve quindi proporre nei venti giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento (dal primo marzo 2006, il termine di cinque giorni per l'opposizione previsto dal tenore originario dell'art. 617 c.p.c., è stato elevato a venti giorni dal D.L. 14 marzo 2005,
n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80.).
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento è stata notificata il 14.06.2024 ed il ricorso è stato depositato il 19.06.2024, ne consegue che l'opposizione è stata tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguente ammissibilità della questione inerente alla motivazione.
3 Conclusivamente sul punto, così qualificata la spiegata azione deve dichiararsi l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta nel rispetto del termine di venti giorni previsto all'uopo dall'art. 617 c.p.c.
Ebbene, il dedotto difetto di motivazione dell'atto contestato non ha fondamento, considerato che la
Corte di Cassazione, con costante orientamento, ha statuito che “il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato” (cfr. Cass. 22018/2017).
Sul punto, va premesso che l'opposizione all'esecuzione è stata proposta dal ricorrente entro il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 co. 1 c.p.c., sicché se ne palesa l'ammissibilità anche quale opposizione agli atti esecutivi per vizi formali dell'intimazione opposta.
Non può, perciò, dirsi disatteso l'onere motivazionale facente capo all'agente della riscossione, vieppiù laddove si consideri che l'atto impugnato ha natura sostanziale di atto di precetto, in quanto diretto a comunicare al debitore che, in caso d'omesso pagamento entro il termine assegnato, si procederà ad esecuzione forzata in suo danno.
In altri termini, richiamato il parallelismo tra intimazione di pagamento ed atto di precetto, non v'è chi non veda che si tratta, in entrambi i casi, di atti che si limitano a preannunciare l'esecuzione forzata ove il debitore insista nell'inadempimento, e, a tale scopo, la necessità della motivazione non emerge se non nella misura in cui è d'uopo evocare il titolo esecutivo sottostante la pretesa e la sua notificazione (art. 480 c.p.c.).
Ebbene, l'obbligo di motivazione ben può ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo per relationem al titolo esecutivo sotteso, salvo che non ne venga provata, se contestata, la valida notificazione.
Neppure è dato riscontrare, in ordine all'avviso notificato, alcun vizio di motivazione in punto di lesione dei diritti d'informazione del contribuente, proprio in virtù dell'inequivocabile richiamo, nell'atto impugnato, dell'atto presupposto, sufficiente a rendere evidente la natura ed i titoli sottostanti la richiesta di pagamento.
In linea generale, la motivazione dei provvedimenti amministrativi ha la finalità di consentire al loro destinatario di comprenderne l'origine, la portata e la finalità, anche allo scopo di esercitare il diritto di difesa, elementi di conoscenza che certamente si riscontrano nella fattispecie, anche considerando che la pretesa creditoria di cui al sotteso avviso d'addebito si rinviene analiticamente descritta nell'atto opposto.
A conferma, deve rammentarsi che l'art. 50 D.P.R. 602/1973 così dispone: “Termine per l'inizio dell'esecuzione).
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le
4 disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26. di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze
e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”.
Come si vede, la norma non solo non prescrive uno specifico e differenziato obbligo di motivazione per l'avviso di intimazione, ma stabilisce altresì il termine che ivi deve essere fissato al debitore per l'adempimento, ossia 5 giorni, rilievo che evidenzia l'infondatezza dell'eccezione di brevità sollevata in ricorso.
Per di più, nell'atto introduttivo nessuna contestazione è stata avanzata in ordine alla conformità dell'avviso opposto rispetto al modello ministeriale.
Peraltro, l'intimazione di pagamento ha altresì lo scopo di evitare che il contribuente resti esposto ex abrupto alla procedura esecutiva, allorquando sia passato più di anno dalla notificazione dei sottesi titoli esecutivi.
Ciò evidenzia vieppiù che l'atto in esame non necessita di alcuna specifica motivazione.
Di conseguenza, il motivo di ricorso in parola va disatteso.
Relativamente al motivo della carenza di motivazione della cartella di pagamento illegittima per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori, art. 30, D.P.R. n° 602/73 (Cass. n°
1311/18, Cass., n° 10481/18). La Suprema Corte con ordinanza n° 31270/18 ha rilevato che all'interno del provvedimento impugnato devono sempre essere dettagliati i calcoli degli “interessi di mora” (art. 30, D.P.R. n° 602/73), al fine di comprovare la correttezza, nonché la trasparenza della determinazione di tale voce.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione è chiara nell'affermare che è nullo quell'atto della riscossione nel quale venga riportata solamente la cifra globale degli interessi dovuti, senza che siano specificate le modalità seguite per addivenire a tale determinazione, non specificando le varie aliquote applicate, obbligando il contribuente a dover compiere difficili indagini, di certo non di sua competenza, al fine di ricostruire l'operato dell'ufficio. (Cfr. Cass., sent. 21.03.2012, n.
4516; Idem Cass., sent. 26.03.2014, n. 7056). In tema di quantum collegato agli interessi di mora, la
Corte di Cassazione con un granitico orientamento ha affermato (vedi anche le recenti pronunce n° 1311/18 e n° 10481/18) che “la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata […] dal momento che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi”.
5 Difatti, se è ammessa la motivazione degli atti della riscossione per relationem rispetto agli atti impositivi presupposti, nei quali sono specificate le modalità di determinazione del tributo oggetto della pretesa, di certo non si potrà dire lo stesso per quanto concerne il calcolo degli interessi, il cui ammontare si modifica giorno dopo giorno ed anno dopo anno.
Per quanto concerne l'illegittimità della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria in ragione all'occorsa sospensione degli atti presupposti, questo motivo è fondato.
Nel ricorso il ricorrente rileva l'esistenza del giudizio recante r.g.n. 1020/2024 dinanzi al Tribunale di Avellino, sez. lavoro, il G.d.L. dr.ssa Daniela Di Gennaro la quale accoglieva l'istanza di sospensione formulata dalla parte ricorrente e, pertanto la sospensiva incidendo direttamente sugli effetti giuridici dell'atto impugnato e sulla sua efficacia esecutiva ha determinato un vizio nella costituzione del titolo, dunque l'intimazione de qua deve ritenersi illegittima.
Assorbito ogni altro profilo.
Le spese di lite stante i mutamenti giurisprudenziali devono essere compensati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Spese compensate.
Così deciso, in Avellino l'11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
MONICA d'AGOSTINO
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