Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 15 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9317/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...], Cod. Fisc. ( , C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Micali per procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti
Pierluigi Tomaselli e Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti in Notar in Notar di Fiumicino (Roma) del 22/03/2024 (Rep. n.37875 Persona_1
Raccolta n.7313)
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07 ottobre 2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dalla data della visita di revisione dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di invalidità civile
(invalidità al 100%).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' che CP_1 contestava la pretesa.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 15 aprile 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
________________________
Il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente “Esiti di TURP (08/2020) per iperplasia prostatica e successiva diagnosi istologica di foci di adenocarcinoma prostatico, in attuale follow-up negativo per ripresa di malattia, in soggetto con rettocolite ulcerosa in 1
In particolare il CTU, tenuto conto della documentazione medica in atti e dell'esame obiettivo è giunto alle conclusioni supra riportate.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, tenuto conto della esaustività e condivisibilità delle osservazioni svolte in considerazione dell'obiettività in concreto rilevata e di cui alla relazione peritale, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase, in considerazione della natura della lite e delle parti, possono essere compensate tra queste ultime.
Le spese delle consulenze tecniche del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente).
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9317/2024 R.G.;
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso, dichiarando che il ricorrente è invalido nella misura dell'85% a far data dal novembre 2023; compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e della presente fase;
pone le spese delle consulenze tecniche, espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti definitivamente a carico di parte ricorrente (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente).
Così deciso in Catania, in data 16 aprile 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
2