Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
g
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1745/2022 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 10.7.2024, vertente
TRA
(P.I. ) in persona del l.r.p.t. rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall' Avv. Roberto Chiodo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in OS al Corso Mazzini, 217
Appellante/Appellata incidentale
E
(P.I. ), in persona del suo COroparte_1 P.IVA_2
Commissario Straordinario pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, in virtù di Delibera n.373 del
27.02.2023, dall'Avv. Giovanni Caglianone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in OS alla Via Padre Giglio-Palazzo Molino Bruno, 2
Appellata/Appellante incidentale
E
(C.F. ), (C.F. COroparte_2 C.F._1 COroparte_3
), (C.F. ), C.F._2 COroparte_4 C.F._3 CP_5
[...]
[...] C.F._4 COroparte_6
, (C.F. , C.F._5 Parte_2 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._7 Parte_4
), (C.F. ), rappresentati C.F._8 Parte_5 C.F._9
e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione e risposta in appello, dagli
Avv.ti Massimiliano Coppa e Luigi Forciniti, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in OS alla Via F. Acri, 3
Appellati/Appellanti incidentali
E
OS (P.I. ), in persona del Commissario COroparte_7 P.IVA_3
Straordinario legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione e riposta in appello, dall'Avv. Vincenzo Annibale
Larocca, elettivamente domiciliata presso il suo studio in OS al Viale della
Repubblica, 311
Appellata
Conclusioni:
Per l'appellante/appellata incidentale ( : “Alla stregua Parte_1
di quanto sopra dedotto, eccepito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, si rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI
Nel merito:
Respingere il pur proposto appello incidentale, accogliere il gravame spiegato e, per
l'effetto, riformare la sentenza n. 1793/2022 emessa dal Tribunale di OS per i motivi meglio esposti ed enucleati in narrativa, conseguentemente dichiarando che nessuna somma è dovuta agli odierni appellati dalla Parte_1
In Via subordinata:
Accogliere il gravame spiegato e, per l'effetto, accertare e dichiarare che
[...]
è tenuta a garantire e manlevare la , sino a Parte_1 CP_8 concorrenza della somma di € 470.000,00 e non per gli importi superiori che dovessero essere riconosciuti agli odierni appellati, al netto della franchigia di € 100.000,00 che dovrà restare anch'essa a carico della , per come contrattualmente CP_8 previsto. Il Tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata/appellato incidentale ( ): COroparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis,
- nel merito, accogliere integralmente le richieste, le eccezioni e le Conclusioni formulate dall' nella propria Comparsa di Costituzione e Risposta con Appello COroparte_8 incidentale dell'08.03.2023 e, per l'effetto, in riforma parziale della Sentenza
n.1792/2022 emessa dal Tribunale di OS, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta in capo all' e, per l'effetto, che nulla COroparte_8
è dovuto in favore degli;
Parte_6
- sempre nel merito, con specifico riferimento al “diritto di manleva” da parte dell' rispetto all' , rigettare la domanda così Parte_1 COroparte_8
proposta in Appello da , poiché infondata in fatto ed in diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermare parzialmente la Sentenza n.1792/2022 nella parte in cui
«accoglie la domanda di manleva proposta da e, per l'effetto, condanna CP_8
la a tenere indenne la convenuta di quanto dovrà versare agli COroparte_9 attori per effetto della presente sentenza, al netto dell'importo della franchigia»;
Con condanna degli Appellanti al pagamento delle Spese e Competenze, oltre Rimb.
Spese Gen. (15%) C.p.A. ed I.V.A. come per Legge.”
Per gli Appellati/Appellanti incidentali ( , COroparte_2 CP_3
, , ,
[...] COroparte_4 COroparte_5 COroparte_6 Parte_2
, e ): “piaccia
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 all'ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e conclusione disattesa così statuire:
✓ dichiarare inammissibile o quanto meno infondata e, come tale, rigettare
l'impugnazione principale proposta dalla con Sede Legale Parte_1
in Via Clerici 14, 20121 – Milano (MI) Italia, Partita IVA: , in persona e P.IVA_1
come in epigrafe rappresentata avverso la sentenza n. 1793/2022 emessa dal Tribunale
Civile di OS in data 19.10.2022, nel procedimento n.5358/2017 R.G.A.C. Tribunale di OS r.g.a.c. pubblicata in data 20.10.2022; ✓ accogliere l'impugnazione incidentale proposta dai signori
[...]
, , , , COroparte_10 COroparte_4 COroparte_5 COroparte_6
, , e e per Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
l'effetto, in parziale riforma della ridetta sentenza n. 1793/2022 del Tribunale civile di
OS, condannare la con Sede Legale in Via Clerici 14, Parte_1
20121 – Milano (MI) Italia, Partita IVA: e l' P.IVA_1 COroparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di
[...]
€.1.684.480,00 (o di quell'altro importo, maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia) in favore di ciascuno dei genitori di ed €.128.585,60 in favore Parte_7 del Fratello Convivente Sig. (o di quell'altro importo, maggiore o COroparte_4 minore che sarà ritenuto di giustizia) e di €.771.513,60 in favore di ciascuno dei restanti congiunti (zii) signori , , , COroparte_5 COroparte_6 Parte_2 [...]
, e (o di quell'altro importo, maggiore o Parte_3 Parte_4 Parte_5
minore che sarà ritenuto di giustizia);
✓ accogliere l'impugnazione incidentale proposta dai signori
[...]
, , , , COroparte_10 COroparte_4 COroparte_5 COroparte_6
, , e e per Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
l'effetto, in parziale riforma della ridetta sentenza n. 1793/2022 del Tribunale civile di
OS, condannare l' Partita IVA: al COroparte_11 P.IVA_1 pagamento della maggior somma di €.330.000,00 per danno da omessa custodia della salma da lesione del diritto inviolabile della tutela delle spoglie umane e del rispetto della pietas verso il corpo appartenuto in vita del giovane , tenendo conto Parte_7
delle modalità del fatto e dell'oggetto della violazione dei diritti di cui in narrativa, della risonanza che l'episodio ha avuto sulla stampa locale, della particolare intensità della sofferenza psichica subita dagli Attori al momento della scoperta e dell'inevitabile protrarsi della stessa per tutta la vita, ogni volta che verrà ricordato l'episodio delittuoso
o, comunque, il prossimo congiunto €.330.000,00 (o di quell'altro importo, maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia) in favore di ciascuno dei congiunti appellati- appellanti incidentali genitori conviventi e fratello in misura di €.50.000,00 ciascuno (o di quell'altro importo, maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia) e di €. 30.000,00 in favore di ciascuno dei restanti se congiunti (zii) , , COroparte_5 COroparte_6
, , e e, in ogni caso, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
condannare le ripetute s.p.a. con Sede Legale in Via Clerici 14, Parte_1
20121 – Milano (MI) Italia, Partita IVA: , P.IVA_1 COroparte_1
, (C.F. e P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...] P.IVA_2
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, COroparte_11
(P.I ) all'integrale rifusione in favore degli appellati, signori P.IVA_1 [...]
, , , COroparte_10 COroparte_4 COroparte_5 [...]
, , , e CP_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
delle spese e dei compensi professionali del doppio grado del giudizio oltre
[...]
rimborso spese forfetarie in misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge con distrazione in favore del sottoscritto difensore.”
Per l'appellata ( ): “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello COroparte_11
adita, contrariis rejectis, accertare e dichiarare, in via preliminare e/o pregiudiziale, il passaggio in giudicato della pronunzia gravata nella parte in cui è stata rigettata la pretesa responsabilità risarcitoria (anche solo concorrente) a carico dei sanitari in forza all' e, per l'effetto, confermare sul punto la sentenza n. 1793/2022 resa CP_12
dal Tribunale di OS, Sezione Seconda, in persona del Dott. Provazza, pubblicata in data 20.10.2022. In ogni caso, condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , COroparte_10 CP_10
, , , , ,
[...] COroparte_4 COroparte_5 COroparte_6 Parte_2
, e hanno convenuto l' Parte_3 Parte_4 Parte_5 COroparte_1
(d'ora innanzi e l' (d'ora innanzi
[...] CP_8 COroparte_11 [...]
per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni non CP_12 CP_8
patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, patiti nella qualità di padre, madre, fratello (
i primi tre) e di zii (gli altri) di , deceduto il 15.6.2013 in conseguenza di Parte_7 errori e omissioni commessi da parte dei sanitari delle strutture convenute che lo hanno avuto in cura nel periodo compreso tra il 24.4.2013 ed il 15.6.2013.
Gli attori, hanno dedotto che (i) il , di anni 26, si è recato il 24.4.2013, Parte_8
per la presenza di tosse, sopraffiato e vomito, a visita presso il medico curante, dott.
, il quale ha prescritto una terapia (sciroppo e antibiotico) e Persona_1
una visita specialistica toracica (eseguita in data 26.4.2013 presso il P.O. Mariano Santo di OS) dalla quale è emerso un processo infiammatorio a carico del polmone destro;
(ii) in data 3.5.2013, il paziente si è sottoposto ad una seconda radiografia toracica eseguita da dott. il quale, nonostante il persistere della suddetta Tes_1
sintomatologia, ha omesso ulteriori approfondimenti diagnostici sulla base del solo rilevo radiografico che ha fatto emergere una regressione completa del versamento pleurico;
(iii) stante la persistenza di tosse, sopraffiato e vomito la sera del 12.6.2013 si è recato presso il medico di continuità assistenziale del Comune di Aprigliano, il quale, pur riscontrando una tachicardia (FC 120), si è limitato a consigliare un elettrocardiogramma, annotando nella scheda una diagnosi (stato ansioso, seguito da un punto interrogativo) che avrebbe imposto, di contro, un adeguato approfondimento clinico;
(iv) la mattina del
13.6.2013, data la persistenza dei sintomi, è stato visitato dal proprio medico curante, il quale anch'egli avrebbe omesso un doveroso approfondimento diagnostico, anche in considerazione della pregresso malessere della sera precedente che ha reso necessario l'intervento di un altro sanitario e di una cardiomegalia già emersa nella radiografia di aprile 2013; (v) in data 15.6.2013, alle ore 13:00, il ha fatto ingresso al Pronto CP_5
Soccorso dell'Ospedale Civile di OS e, dopo un'attesa di circa trenta minuti, è stato trasferito presso il Reparto di Rianimazione per sospetta embolia polmonare, ove è deceduto alle ore 15:00; (vi) in ragione di tali fatti, è stato incardinato un procedimento penale presso il Tribunale di OS (RG 4151/2013), conclusosi con un provvedimento di archiviazione (RG 2142/14), in quanto l'avanzato stato di putrefazione della salma non ha consentito in sede autoptica ai Consulenti nomanti dal PM di fornire adeguati elementi agli organi inquirenti per l'esercizio dell'azione penale, anche se dalla stessa relazione sono emersi sufficienti elementi per fondare l'azione risarcitoria esperita, atteso che gli stessi hanno accertato che la causa del decesso è da individuarsi nella tromboembolia polmonare, insorta 3-5 giorni prima dell'accesso al Pronto Soccorso, non tempestivamente diagnosticata dai sanitari;
(vii) lo stato anomalo di decomposizione del cadavere è da ricondursi al malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione posto all'interno dell'Obitorio e della sala settoria dell' nonché della cella CP_12 frigorifera all'interno della quale è stata custodita la salma, per come anche riscontrato dai consulenti del PM, tanto da imporne il trasferimento urgente presso l'Obitorio del cimitero di OS, con conseguente pregiudizio ulteriore degli attori ai quali è stato negato l'ultimo saluto al proprio congiunto;
(viii) nonostante l'accettazione della proposta transattiva dell' non si è addivenuti ad una definizione stragiudiziale a causa del Pt_1 contegno assunto dall' CP_8
Si sono costituite in giudizio, con separate comparse di costituzione e risposta, l'
[...]
e l' per contestare la ricostruzione dei fatti operata dagli CP_11 CP_8
attori, precisando che il procedimento penale è stato archiviato per mancanza di elementi sufficienti per sostenere l'accusa di omicidio colposo a carico dei sanitari che hanno avuto in cura il . CP_5
Si è costituita, altresì, la società (d'ora innanzi , Parte_1 Pt_1
già , chiamata in causa dalla convenuta che, COroparte_9 CP_8
preliminarmente, ha eccepito l'inoperatività della polizza invocata perché non operante al momento della denuncia del sinistro nonché per violazione del dovere di salvataggio ex art. 1914 cc;
nel merito, ha contestato la sussistenza di profili di responsabilità a carico
CO dei sanitari dell' da inquadrarsi comunque nell'alveo della responsabilità extracontrattuale.
La causa, istruita con la produzione documentale e l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, è stata decisa con sentenza n. 1793/2022, pubblicata in data 20.10.2022, notificata dal procuratore degli attori il 27.10.2022, con la quale il
Tribunale di OS ha così statuito: “accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna l' al pagamento della complessiva COroparte_1 somma di € 218.107,00 all'attualità in favore di;
di € 224.918,00 COroparte_10 all'attualità in favore di;
di € 97.759,00 in favore di COroparte_10 [...]
, oltre interessi legali e rivalutazione secondo i criteri indicati in parte motiva;
CP_4 accoglie la domanda di manleva proposta da e, per l'effetto, condanna CP_8
la a tenere indenne la convenuta di quanto dovrà versare agli COroparte_9 attori per effetto della presente sentenza, al netto dell'importo della franchigia;
accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna l' al COroparte_11 pagamento della complessiva somma di € 15.000,00 all'attualità in favore (ciascuno) di
, e , oltre interessi legali COroparte_10 COroparte_10 COroparte_4 dalla sentenza al saldo;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna l'
[...]
e la , in solido, per i restanti 2/3 in fare di CP_8 COroparte_9 CP_10
, e e che liquida in € 19.000,00 per
[...] COroparte_10 COroparte_4 compensi, € 1.142,00 per spese, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; compensa le spese di lite tra gli attori e l' COroparte_11
e tra quest'ultima e la;
compensa le spese di lite tra
[...] COroparte_9
, , , , COroparte_5 COroparte_6 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e ed i convenuti e la terza chiamata;
pone definitivamente a
[...] Parte_5 carico dell' le spese della CTU liquidate con separato decreto.” CP_8
In estrema sintesi, il giudice di prime cure:
➢ ha ritenuto che la causa del decesso è da ricondurre ad una tromboembolia polmonare (TEP) destra, per come accertato dai consulenti tecnici del PM le cui conclusioni hanno trovato riscontro negli esami autoptici e istologici eseguiti sulla salma di nell'ambito del procedimento penale n. 4151/2013 Parte_7
RGNR;
➢ ha escluso qualsiasi profilo di responsabilità a carico dei sanitari dell' CP_12
in occasione del ricovero del 15.6.2013 ritenendo, sulla scorta delle
[...]
conclusioni dei CTU, che i trattamenti terapeutici praticati sono stati adeguati alle gravi condizioni cliniche del paziente ( dispnea e tachicardia) e coerenti con la diagnosi correttamente e tempestivamente formulata dai sanitari del reparto di
Rianimazione ove il è stato trasferito 30 minuti dopo l'ingresso al CP_5
Pronto Soccorso;
➢ ha ritenuto, sulla base della relazione dei CTU, che l'insorgenza della tromboembolia polmonare che ha causato il decesso di deve farsi Parte_7 risalire a 3 – 5 giorni prima dell'evento infausto sopraggiunto il 15.6.2013, per come affermato dai consulenti del Pm, con la conseguenza che l'indagine sulla condotta dei sanitari deve essere circoscritta alle visite operate dai medici CO dell' nelle date del 12 e 13 giugno 2013 a nulla rilevando la condotta tenuta dai medesimi sanitari nel periodo precedente ( aprile e maggio 2013) poiché a quell'epoca la malattia tromboembolica non era ancora insorta;
➢ ha affermato che le domande risarcitorie proposte iure hereditatis , basandosi sul rapporto curativo insorto tra il de cuius e il medico di continuità assistenziale il
12.6.2013 e il medico di medicina generale il 13.6.2013, rientrano nell'alveo della responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato;
mentre le domande risarcitorie proposte dalle vittime secondarie iure proprio rientrano nel diverso ambito della responsabilità extracontrattuale con la conseguenza che, fermo l'obbligo dei danneggiati di provare in entrambe le ipotesi di responsabilità il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento infausto, nella responsabilità extracontrattuale i danneggiati devono anche provare l'esistenza di tutti gli altri elementi costitutivi dell'illecito aquiliano;
➢ ha ritenuto sussistente il nesso di causalità secondo il principio della preponderanza dell'evidenza, affermando che la prescrizione di un elettrocardiogramma in regime di ricovero ospedaliero, stante l'urgenza dell'esame strumentale, avrebbe consentito la diagnosi precoce della tromboembolia in atto e il corretto approccio terapeutico per scongiurare l'evento infausto;
➢ ha ritenuto che per il principio dell'equivalenza delle cause la probabile cardiopatia primitiva di cui era affetto il in ragione della cardiomegalia CP_5 emersa dall'esame radiologico (ingrossamento del cuore), costituisce solo una concausa dell'evento infausto che come tale non è idonea a interrompere il nesso di causalità tra l'evento e la condotta dei medici dell' ; CP_8
➢ in relazione alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal de cuius e trasmissibile agli eredi ( genitori e fratello), ha ritenuto di non riconoscere il danno morale terminale ( c.d. danno catastrofale o da lucida agonia), in quanto non dedotto e neppure provato stante la totale assenza di elementi istruttori per ritenere provata la circostanza che la vittima abbia avvertito consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine e sia stata dunque in lucida agonia”; ha, invece, riconosciuto e liquidato il danno biologico terminale ( protrattosi circa tre giorni) nella misura massima prevista dalle tabelle milanesi - edizione 2021, pari a € 445,00 da ripartire pro quota ereditaria e, così, nella misura di € 163,00 attualizzata al 31.8.2022 in favore di ciascun erede;
➢ ha liquidato il danno subito iure proprio dai genitori e dal fratello, attualizzato al
31.8.2022, applicando le nuove tabelle milanesi del 2022 per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale basate sul “sistema a punti”, le quali tengono conto tanto della sofferenza interiore derivante dalla perdita del congiunto quanto dei riflessi negativi sulla vita di relazione dei familiari superstiti;
➢ ha negato il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale preteso dagli zii per assenza di prove positive sull'esistenza del vincolo affettivo e su come si siano atteggiate le relazioni affettive con il nipote nella quotidianità;
➢ ha condannato l' al risarcimento dei danni subiti dai genitori COroparte_11
e dal fratello ( nella misura determinata all'attualità in € 15.000 ciascuno, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo), per la violazione dell'obbligo di custodia della salma, risultando dagli atti processuali che a causa dello stato di avanzata putrefazione della salma causalmente riconducibile al malfunzionamento delle celle frigorifere ove era stata sistemata per l'imminente autopsia, i familiari del giovane non hanno potuto dare l'ultimo saluto al proprio congiunto;
CO
➢ ha, infine, condannato la compagnia di assicurazione a manlevare l' per gli importi dovuti ai danneggiati, al netto della franchigia di € 100.000,00, ritenendo
CO insussistente la violazione da parte dell' del dovere di salvataggio di cui all'art 1914 cc dedotta dalla compagnia di assicurazione per limitare l'importo dovuto ai familiari della vittima a quello loro offerto in via transattiva ( € 570.000,00 comprensivi di spese legali) e non versato per fatto imputabile alla
CO stessa - assicurata.
1.2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello la compagnia assicuratrice con atto di citazione notificato in data 24.11.2022, affidandolo ai motivi che Pt_1
saranno successivamente esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8.3.2023, l' CP_8
ha proposto appello incidentale, riportandosi in parte ai motivi di gravame proposti dall'appellante principale e chiedendo, contestualmente, il rigetto parziale dell'appello, perché infondato in fatto e in diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.3.2023, si sono costituiti
, , , , COroparte_10 COroparte_10 COroparte_4 COroparte_5
, , , e COroparte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in qualità di eredi di i primi tre e di prossimi congiunti Parte_5 Parte_7
gli altri, i quali hanno eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 348 bis cpc, e, nel merito, l'infondatezza dello stesso. A loro volta hanno proposto appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui non ha accolto integralmente le domande risarcitorie formulate in primo grado.
Con comparsa di costituzione e riposta, depositata in data 13.3.2023, si è costituita l'
[...]
, la quale, rilevata l'assenza d'impugnazione della sentenza nella parte in cui CP_12
ha escluso la responsabilità dei sanitari dell'azienda ospedaliera, ha chiesto di dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza in parte qua e, in ogni caso, di confermare la sentenza di primo grado.
La Corte, all'udienza del 12.4.2023, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127ter cpc, con ordinanza del 20.4.2023 - rigettate le istanze inibitorie formulate da dall' e le richieste di rinnovazione della CTU medico-legale, Pt_1 CP_8
perché non demandabile al CTU la valutazione del comportamento tenuto dalla vittima primaria e dai suoi familiari- ha rinviato la causa all'udienza del 10.7.2024 per la precisazione delle conclusioni. Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte di trattazione scritta, la Corte, con ordinanza del 18.7.2024, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nei termini assegnati tutte le parti costituite hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
§ 2. Le questioni preliminari e i motivi d'appello
2.1. In via preliminare, occorre dare atto che l'eccezione d'inammissibilità ex art 348 bis cpc dell'appello proposto dalla compagnia di assicurazione formulata dai prossimi congiunti di non può essere decisa in questa fase, poiché, secondo la Parte_7 formulazione dell'art 348 bis cpc applicabile ratione temporis, l'eccezione andava delibata alla prima udienza di trattazione del gravame, sentite le parti.
Sempre in via preliminare, va dato atto che la sentenza di primo grado è coperta dal giudicato, per difetto d'impugnazione, nella parte in cui ha escluso la sussistenza di qualsiasi profilo di responsabilità professionale a carico dei medici dell'
[...]
che hanno avuto in cura il giovane il 15.6.2013. CP_11 CP_5
È pure trascorsa in giudicato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità ex art 2051 cc dell' in relazione alla COroparte_11
putrefazione della salma del . La pronuncia, infatti, è stata impugnata Parte_8
dai prossimi congiunti della vittima solo in relazione al quantum.
2.2. L'appello principale di . Parte_1
L'impugnazione principale della società assicuratrice si fonda su due motivi: a) con il primo lamenta la violazione dell'art 116 cpc. Assume parte appellante che la sentenza sia frutto di una inesatta valutazione delle risultanze documentali ed istruttorie nella parte in cui il giudice di prime cure, facendo proprie le conclusioni dei consulenti da esso nominati, ha affermato la responsabilità del medico di continuità assistenziale in servizio il giorno 12.6.2013 (Dott. ) e del medico di medicina generale (Dott. ) Per_2 Per_1
che eseguì la visita domiciliare il 13.6.2013. Nello specifico, rimprovera al giudice di non avere tenuto conto, nella valutazione della sequenza causale che ha determinato la morte del giovane , della condotta tenuta da quest'ultimo e dai suoi familiari. La CP_5
vittima, in sostanza, non eseguendo l'elettrocardiogramma e la visita cardiologica che tanto il medico di base (nel mese di maggio) quanto il medico di continuità assistenziale
(in data 12.6.2013) gli avevano “consigliato” di effettuare, ha ritardato la scoperta della CO tromboembolia ed ha, così, interrotto il nesso causale tra l'operato dei sanitari dell' e il suo decesso.
b) con il secondo motivo l'appellante deduce la violazione dell'obbligo di salvataggio sancito dall'art 1914 cc da parte dell' . Secondo parte appellante il giudice, CP_8 affermando che l'obbligo di salvataggio è limitato alle azioni che l'assicurato deve porre in essere per diminuire il danno, non ha tenuto conto “dell'evoluzione Giurisprudenziale
e Dottrinale in ordine alla reale portata del disposto dell'art. 1914 del Codice Civile, che sì ab origine era contenuto nell'alveo della genesi dell'evento, per come indicato nella
Sentenza impugnata sulla base di Giurisprudenza della Suprema Corte risalente nel tempo (1749/2005), ma che successivamente ha visto l' ampliarsi della Sua applicazione anche nell'iter dello stesso, configurandone correttamente la portata e la Sua applicazione”. In particolare, ha richiamato la sentenza n.3452/2022 della Corte di
Appello di Roma nella quale si è affermato che nell'alveo dei doveri di salvataggio posti a carico dell'assicurato rientri anche quello di accettare una proposta transattiva;
proposta che nel caso concreto l' non ha inteso accettare. CP_8
2.3. L'appello incidentale dell' . CP_8
Anche l' ha proposto appello ( incidentale) per lamentare l'erronea CP_8
valutazione della condotta dei sanitari dell' e, nello specifico, per non COroparte_8
avere considerato (i) la condotta della vittima da valutare come fattore idoneo a recidere il collegamento causale con l'operato dei sanitari e (ii) il “totale silenzio degli Eredi
in merito a ciò che è accaduto il giorno 14.06.2013”; da qui la necessità di una CP_5
rivalutazione complessiva della vicenda e delle singole responsabilità.
Da ultimo, la difesa dell'Asp ha chiesto il rigetto del secondo motivo di gravame della compagnia di assicurazione stante l'infondatezza delle doglianze dell'
[...]
inerenti alla “manleva” in favore dell' . Parte_1 COroparte_8
2.4. L'appello incidentale di , , COroparte_10 COroparte_10 [...]
, , , , CP_4 COroparte_5 COroparte_6 Parte_2 [...]
, e . Parte_3 Parte_4 Parte_5 Gli appellati/appellanti incidentali, con tre motivi di gravame, lamentano l'erroneità della sentenza appellata nelle parti in cui: a) non ha liquidato il danno non patrimoniale derivante dalla menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari al 100% spettante a loro congiunto per un periodo di giorni 51 e ha omesso di applicare i criteri trasfusi nelle tabelle predisposte presso il Tribunale di Milano in coerenza con i principi di diritto enunciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in base al sistema c.d. a punti;
b) ha rigettato la pretesa risarcitoria degli zii della vittima per la perdita del rapporto parentale e per la lesione dell'integrità psicofisica subita dal de cuius; c) ha liquidato per il danno da omessa custodia della salma in favore di , COroparte_10 CP_10
e ( genitori e fratello), una somma incongrua (€ 15.000,00
[...] COroparte_4
ciascuno) in ragione delle modalità del fatto e dell'oggetto della violazione dei diritti, della risonanza che l'episodio ha avuto sulla stampa locale, della particolare intensità della sofferenza psichica da essi subita al momento della scoperta e dell'inevitabile protrarsi della stessa per tutta la vita, estromettendo ingiustamente gli zii della vittima dal riconoscimento della suddetta voce di danno.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Vanno esaminati con priorità i motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale proposti rispettivamente dalla società e dall' in Pt_1 CP_8
CO relazione alla ritenuta responsabilità dei medici dell' che a vario titolo hanno avuto in cura , di anni 26, nei giorni del 12 e del 13 giugno 2013. Parte_7
Ai fini che qui rilevano giova ripercorre i passaggi fondamentali della storia clinica del giovane paziente, così riassunti dal CTU:
- in data 26.4.2013 eseguiva Rx Torace e successiva visita pneumologica Parte_7
con riscontro di pleuropolmonite basale sinistra trattata a domicilio con terapia antibiotica e corticosteroidea con beneficio clinico e radiologico. Infatti, la radiografia del torace eseguita in data 24.05.2013 documentava completa regressione dell'addensamento ed evidenziava un'immagine cardiaca ingrandita per età e tipo costituzionale.
- In data 21.5.2013 il paziente si recava in visita presso il proprio medico di Medicina
Generale, Dott , che consigliava l'esecuzione di ECG. Per_1 - In data 12.6.2013 alle ore 22:40 il paziente si recava in visita presso il Servizio di
COinuità assistenziale che documentava alla voce Diagnosi:” Tachicardia, FC 120 b\m
(stato ansioso?)” per cui il medico consigliava di effettuare ECG.
- In data 13.6.2013 il medico di Medicina Generale eseguiva la visita domiciliare alle ore
11:30 presso l'abitazione del (E.O. negativo a carico dei vari organi ed apparati. CP_5
PA 120\80, FC 70); in questa stessa data il medico apprendeva dal paziente che non era ancora stato eseguito l'ECG richiesto e che l'appuntamento dal cardiologo era stato fissato per il pomeriggio dello stesso giorno.
In data 15.6.2013, alle ore 13:00, il faceva ingresso al Pronto Soccorso CP_5 dell'Ospedale Civile di OS a causa dell'aggravamento delle proprie condizioni fisiche (forte dispnea, marcata cianosi); dopo circa trenta minuti il paziente veniva trasferito presso il Reparto di Rianimazione per grave insufficienza respiratoria in paziente con sospetta embolia polmonare e qui, nonostante le cure appropriate ricevute,
è deceduto alle ore 15:00.
L' e la compagnia di assicurazione hanno incentrato le proprie difese CP_8
sulla mancata valutazione della condotta della vittima;
ad essa rimproverano di non avere eseguito l'ECG consigliato dal medico di base fin dal mese di maggio e dal medico di continuità assistenziale in data 12.6.2013 ed assumono che detto esame, se eseguito, avrebbe consentito ai sanitari di avere un quadro più preciso sulla patologia cardiaca ( probabilmente primitiva) che aveva determinato l'ingrossamento del cuore ( cardiomegalia) e di diagnosticare per tempo, in modo accidentale, la tromboembolia “ autoctona” cioè non connessa a problematiche cardiache che poi, purtroppo, ha causato
l'exitus.
I motivi non sono fondati.
Ritiene, invero, il Collegio che il non ha tenuto un comportamento colposo da CP_5
solo sufficiente a causare l'evento morte e come tale non è idoneo a interrompere il nesso di causalità con la condotta successiva posta in essere dai sanitari per due ordini di considerazioni. In primis, va evidenziato che alla data in cui il medico di base ebbe a consigliare l'ECG (maggio 2013) la tromboembolia non era ancora insorta, sicché
l'esame diagnostico anche se effettuato spontaneamente dal non avrebbe CP_5 rilevato alcun trombo a livello polmonare. Rispetto, invece, al diverso quadro clinico che si presentava il 12 e il 13 giugno, va in secondo luogo osservato che non si vede quale rimprovero possa muoversi al , giacché il mero “consiglio” di effettuare un CP_5
esame diagnostico, secondo la comune esperienza, genera nel paziente l'incolpevole affidamento sul fatto che l'accertamento medico consigliato non sia né decisivo né urgente ai fini della cura della patologia. Peraltro, non si può non considerare che in quei giorni il , proprio a causa dell'insorgenza della tromboembolia polmonare, non CP_5
era nelle condizioni fisiche ottimali per recarsi spontaneamente da un cardiologo per eseguire l'ECG. Dalla CT del Pm emerge invero che il si trovava in uno stato CP_5
di malessere generale caratterizzato, da quanto risulta dalla documentazioni in atti (
CP_1 cartella clinica dell' sit dei familiari) da tosse, vomito, fame d'aria, tachicardia, tanto da recarsi la sera del 12 giugno alle ore 22.40 presso il Servizio di COinuità
Assistenziale di Aprigliano e da richiedere il giorno successivo la visita domiciliare del medico di base di base;
in detto contesto la condotta attendista del paziente, protrattasi anche nella giornata del 14 giugno, è più che giustificata senza considerare che , attesa la rapida ingravescenza della patologia, solo l'accesso in Pronto Soccorso avrebbe consentito ai sanitari di svolgere con la dovuta urgenza l'ECG e di apprestare nell'immediatezza il trattamento terapeutico più appropriato per fronteggiare e risolvere- secondo quanto detto anche dai CT del PM - la grave patologia in atto.
Escluso, quindi, che la condotta del abbia contribuito o, addirittura, causato in CP_5
CO via esclusiva l'evento infausto, come assume la difesa dell' e della sua compagnia di assicurazione, non resta che confermare, per il resto, le valutazioni compiute dal primo giudice in relazione alla condotta dei sanitari. Dette valutazioni, censurate dagli appellanti in modo alquanto generico, sono condivisibili, in quanto si fondano sulla puntuale ricostruzione della storia clinica del e su un corretto giudizio controfattuale in CP_5
forza del quale il Tribunale ha concluso, sulla base della CTU in atti, che se il paziente
CO fosse stato inviato dai medici dell' al Pronto Soccorso il 12 o il 13 giugno per eseguire un ECG in urgenza, i sanitari avrebbero diagnosticato precocemente sia pure casualmente la tromboembolia polmonare autoctona in fase iniziale e avrebbero sottoposto il paziente ai trattamenti terapeutici necessari per fronteggiare la patologia con successo. I sanitari che hanno visitato il rispettivamente il 12 e il 13 giugno, in ultima CP_5
analisi, hanno sottovalutato la sintomatologia riferita dal paziente e hanno mantenuto un atteggiamento attendista, omettendo di prescrivere un ECG con urgenza, effettuabile solo accedendo al PS.
Il medico di continuità assistenziale, infatti, si è limitato a registrare la tachicardia riscontrata ( FC 120 b/m) e a consigliare un ECG ancorché lo stesso medico avesse messo in dubbio la riconducibilità di detta tachicardia a uno stato ansioso come è dimostrato dalla scheda medica nella quale accanto alla diagnosi di tachicardia da stato ansioso risulta annotato un punto interrogativo;
il medico di medicina generale, dal canto suo, pur essendo edotto dell'episodio di tachicardia del giorno precedente, dei sintomi che accusava il paziente ( tosse, vomito e fame d'aria) e della cardiomegalia ( aumento delle dimensioni del cuore) scoperta fin dal mese di maggio, non ha preso alcuna iniziativa per indagare la genesi dei sintomi sopra indicati nonostante i parametri vitali fossero allora nella norma, trattandosi di sintomi che richiedevano comunque un approfondimento diagnostico tramite indagini strumentali giacché assolutamente anomali per un giovane di 26 anni che, secondo la radiografia toracica eseguita il 21.5.2013, risultava clinicamente guarito dalla pleuropolmonite basale sinistra insorta nel precedente mese di aprile.
3.2. L'appello incidentale proposto dai prossimi congiunti di (genitori, Parte_7
fratello e zii) non è fondato ed è, prima ancora, inammissibile.
Sotto questo profilo occorre, invero, puntualizzare, che dal corposo atto d'appello incidentale non è possibile enucleare specifici motivi di critica avverso la liquidazione dei danni operata dal giudice di primo grado nel pieno rispetto dei principi giurisprudenziali che si sono recentemente consolidati in tema di risarcimento dei danni iure hereditatis e iure proprio dei prossimi congiunti della vittima primaria ( € 217.944,32 in favore del padre, € 224.755,08 in favore della madre, € 97.596,47 in favore del fratello, già attualizzati al 31.8.2022). Gli appellanti, in buona sostanza, auspicano che il risarcimento sia riconosciuto loro nei valori massimi, valorizzando unicamente il grado di parentela con la vittima, senza tuttavia indicare in modo specifico gli errori di diritto in cui sarebbe incorso il giudice o le circostanze di fatto che il giudice non avrebbe, in tesi, considerato o correttamente valutato. A tale ultimo proposito val la pena di precisare che, in realtà, come non ha mancato di puntualizzare il giudice di primo grado, gli unici dati fattuali allegati dai prossimi congiunti a sostegno della loro esorbitante richiesta risarcitoria sono costituiti dal rapporto di parentela e dall'età della vittima e dei componenti della famiglia dal momento che gli attorti hanno allegato solo tardivamente in comparsa conclusionale il rapporto di convivenza con i genitori e il fratello;
che gli zii, pur avendone l'onere, non hanno allegato e non hanno fornito la prova dell'esistenza di un reale rapporto affettivo con la vittima e del modo in cui si sono sviluppate nel tempo le relazioni con il nipote.
Ad ogni modo, per completezza, va ritenuta corretta la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in favore di ciascuno dei genitori e del fratello effettuata dal
Tribunale applicando le tabelle di Milano del 2022 basate sul sistema a punti con la precisazione che i punteggi attribuiti per la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto ( rispettivamente 10 punti e 18 punti ), prossimi ai valori medi, appare congrua poiché l'apprezzamento del solo rapporto parentale e della giovane età della vittima e dei suoi stretti congiunti non può spingersi fino al riconoscimento del punteggio massimo ( punti 30) laddove non siano state allegate specifiche circostanze dalle quali desumere in via presuntiva che il pregiudizio subito sul piano morale e su quello dinamico relazionale abbia raggiunto livelli di gravità e serietà tali da giustificare, appunto, l'attribuzione del punteggio massimo.
Parimenti incensurabile è la sentenza nella parte in cui ha liquidato iure hereditatis il solo danno biologico terminale;
detto danno, infatti, è stato liquidato applicando le tabelle di
Milano relative al danno da inabilità temporanea nel valore massimo aumentato del 50%
e facendo riferimento agli ultimi tre giorni di vita del , tale essendo il periodo in CP_5
cui è durata la malattia (tromboembolia polmonare) che ha determinato l'exitus. La richiesta di considerare 51 giorni di malattia è del tutto ingiustificata giacché in tale periodo è compresa la durata della la quale pacificamente non ha Parte_9
contribuito in alcuna misura al decesso del . CP_5 Non è censurabile neppure la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria formulata dagli zii della vittima primaria per difetto di prova. La statuizione si pone in linea con l'orientamento inaugurato dalla sentenza n 28/10/2016, n. 21230 nella quale la Suprema
Corte, superando l'orientamento precedente, ha affermato che, per quanto sia necessario
“evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari», non è condivisibile l'assunto che «il dato esterno ed oggettivo della convivenza» possa costituire elemento idoneo di discrimine e giustificare dunque l'aprioristica esclusione, nel caso di non sussistenza della convivenza, della possibilità di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
In sostanza, con tale orientamento, seguito dalla giurisprudenza successiva, la Suprema
Corte ha affermato che la “convivenza”, escluso che possa «assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, costituisce elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur ed ha ulteriormente precisato che ad evitare quanto già paventato da questa Corte
(dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari e possibilità di prove compiacenti) è sufficiente che sia fornita la prova rigorosa degli elementi idonei a provare la lamentata lesione e l'entità dei danni ( cfr. Cass. 8218/2021 e giurisprudenza precedente ivi richiamata); prova che nel caso concreto è del tutto assente.
Sempre in relazione alla posizione degli zii è incensurabile la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha negato loro il diritto al risarcimento dei danni iure hereditatis per l'assorbente considerazione che a norma dell'art 571 cc, pur richiamato dal giudice di primo grado, essi non sono eredi del de cuius.
Quanto, infine, alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dai familiari per la perdita del diritto di dare l'ultimo saluto al defunto riconducibile all'incuria dell'azienda ospedaliera nella conservazione della salma, ritiene il collegio, in primis, che tale diritto appare predicabile in via del tutto presuntiva solo in favore dei genitori e del fratello e non anche in favore degli zii per le stesse considerazioni sopra espresse, ovvero per mancanza di prove. Inoltre, la liquidazione dell'importo di € 15.000,00 (comprensivo di rivalutazione e interessi legali) in favore di ciascun genitore e del fratello, determinato con un criterio equitativo puro, appare congrua e proporzionale all'entità della sofferenza interiore provocata ai familiari della vittima. Deve, invero, ritenersi verosimile che detta sofferenza, per quanto elevatissima al momento del fatto, oggettivamente grave e doloroso, sia destinata a diminuire nel tempo a differenza del ben più grave dolore derivante dalla morte prematura e inaspettata del familiare. Neppure l'allegato clamore mediatico provocato dalla vicenda vale a giustificare la maggior somma di € 50.000,00 pretesa dagli eredi essendo un fatto di per sé neutro che non incide sulla sofferenza interiore patita dai familiari.
3.3. Resta da esaminare l'ultimo motivo dell'appello principale della compagnia di assicurazione proposto avverso la sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistente la
CO dedotta violazione dell'obbligo di salvataggio da parte dell' assicurata. Il motivo non
è fondato poiché , anche aderendo all'interpretazione estensiva dell'art 1914 cc proposta dalla compagnia di assicurazione, v'è da rilevare che nel caso concreto non è CO configurabile l'obbligo dell' di aderire alla proposta transattiva intercorsa tra la compagnia di assicurazione e i terzi danneggiati e che avrebbe comportato l'obbligo CO dell' di mettere immediatamente a loro disposizione la franchigia di € 100.000,00 per l'assorbente considerazione che al momento della proposta transattiva la responsabilità CO dei medici dipendenti dell' era tutt'altro che certa;
sicché non è censurabile il comportamento stragiudiziale tenuto dall'assicurata. Tanto osta all'accoglimento della domanda di limitare la manleva alla somma offerta in via transattiva.
§ 4. Le spese di lite
4.1. Le spese processuali tra i prossimi congiunti di e l' Parte_7 CP_8
e la compagnia di assicurazione vanno interamente compensate stante la soccombenza reciproca;
le spese tra gli eredi del e l'Azienda ospedaliera vanno parimenti CP_5
compensate per intero tenuto che la domanda risarcitoria da essi proposta è stata accolta in primo grado anche se per importi minori e che tanto osta all'applicazione del principio della soccombenza ancorché l'appello sia stato rigettato ( cfr. Cass. 23769/2024). CO Le spese tra l' e la compagnia di assicurazione nonché quelle tra gli altri prossimi congiunti (zii del ) e l'azienda ospedaliera vanno parimenti compensate atteso CP_5
che la controversia tra dette parti riguarda aspetti del tutto marginali della vicenda processuale.
4.2. Stante la statuizione di rigetto dell'appello principale e degli appelli incidentali va dato atto della ricorrenza dei presupposti per imporre loro il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art 13, comma 1 quater, dpr 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla in persona del Parte_1
l.r.p.t., sull'appello incidentale proposto dall' , in persona del l.r.p.t., e COroparte_8 sull'appello incidentale di , , , COroparte_10 COroparte_10 COroparte_4
, , , , COroparte_5 COroparte_6 Parte_2 Parte_3
e , prossimi congiunti di , avverso la Parte_4 Parte_5 Parte_7
sentenza n. 1793/2022 del Tribunale di OS, pubblica in data 20.10.2022, notificata dal procuratore degli attori il 27.10.2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e gli appelli incidentali.
2. Spese compensate tra tutte le parti in causa.
3. Dà atto che ricorrono le condizioni per imporre all'appellante principale (
[...]
) e agli appellanti incidentali ( e prossimi congiunti di CP_13 CP_8
in solido) l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo Parte_7
unificato ex art 13, comma 1 quater, dpr 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.12.2024
Il Presidente est
Dott.ssa Carmela Ruberto