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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1506 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria- disoccupazione agricola, promossa da
nato in [...] il [...] CF , rapp.to e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv Paolo Ardilio
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
L'opposizione appare infondata.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 terzo comma DPR 639/70, in ordine alla domanda principale: essa è fondata.
Esso così recita: “ Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione
dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di
procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione
giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla
data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi
dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_2
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di
decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del
ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli
stessi dovute”
Preliminarmente, va evidenziato come tale previsione di legge sia riferibile alla prestazione per cui è causa, in quanto il menzionato art 47 al terzo comma reca norme in materia di prestazioni di gestione di cui alla L 88/89 quale è la disoccupazione agricola e gli ANF;
essa pertanto rientra nel termine decadenziale di un anno.
Pagina 2 Dalla lettura della suddetta normativa e dalla ratio ad essa sottesa emergono tre diversi dies a quibus: - ove sia stata emanato un provvedimento dell' , a seguito di un CP_1
precedente ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47; - se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l' non ha CP_1
provveduto il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni ex art. 46, comma sesto, della legge n. 88 del 1989), previsto per la decisione;
- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto, come nel caso in oggetto, (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta alla CP_1
domanda iniziale dell'assicurato; o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell' , CP_1
l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso) il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex art. 7 della legge 11 agosto 1973 n.
533; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46, comma 5, l. 9 marzo 1989 n. 88; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46,
comma 6, legge 9 marzo 1989 n. 88 cit.). Termine questo di trecento giorni non suscettibile, per quanto verrà detto, di essere in alcun modo prolungato.
Nel caso in oggetto va computato il termine di 1 anno e 300 gg dalla data della domanda, atteso che nessun ricorso amministrativo è stato presentato (tale non potendosi considerare l'istanza di riesame del 10.3.2017, pure essa comunque tardiva e come tale ininfluente ai fini della decadenza).
Essendo stata presentata la domanda amministrativa in data 15.3.2016, il termine decadenziale di un anno e 300 gg andava a scadere il 9.1.2018, mentre il ricorso è stato depositato il 27.5.2019.
Pagina 3 Ciò posto, il ricorrente è decaduto ai sensi dell'art. 47 DPR 639/70 dalla possibilità di muovere qualsivoglia richiesta giudiziale in ordine alla indennità di disoccupazione agricola ed agli Anf.
Per la ragioni sopra esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al rimborso in favore di delle spese processuali che liquida in € 800,00, oltre spese generali, iva e cpa se dovute
Così deciso in Ragusa il 25.3.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1506 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria- disoccupazione agricola, promossa da
nato in [...] il [...] CF , rapp.to e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv Paolo Ardilio
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
L'opposizione appare infondata.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 terzo comma DPR 639/70, in ordine alla domanda principale: essa è fondata.
Esso così recita: “ Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione
dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di
procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione
giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla
data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi
dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_2
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di
decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del
ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli
stessi dovute”
Preliminarmente, va evidenziato come tale previsione di legge sia riferibile alla prestazione per cui è causa, in quanto il menzionato art 47 al terzo comma reca norme in materia di prestazioni di gestione di cui alla L 88/89 quale è la disoccupazione agricola e gli ANF;
essa pertanto rientra nel termine decadenziale di un anno.
Pagina 2 Dalla lettura della suddetta normativa e dalla ratio ad essa sottesa emergono tre diversi dies a quibus: - ove sia stata emanato un provvedimento dell' , a seguito di un CP_1
precedente ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47; - se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l' non ha CP_1
provveduto il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni ex art. 46, comma sesto, della legge n. 88 del 1989), previsto per la decisione;
- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto, come nel caso in oggetto, (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta alla CP_1
domanda iniziale dell'assicurato; o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell' , CP_1
l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso) il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex art. 7 della legge 11 agosto 1973 n.
533; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46, comma 5, l. 9 marzo 1989 n. 88; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46,
comma 6, legge 9 marzo 1989 n. 88 cit.). Termine questo di trecento giorni non suscettibile, per quanto verrà detto, di essere in alcun modo prolungato.
Nel caso in oggetto va computato il termine di 1 anno e 300 gg dalla data della domanda, atteso che nessun ricorso amministrativo è stato presentato (tale non potendosi considerare l'istanza di riesame del 10.3.2017, pure essa comunque tardiva e come tale ininfluente ai fini della decadenza).
Essendo stata presentata la domanda amministrativa in data 15.3.2016, il termine decadenziale di un anno e 300 gg andava a scadere il 9.1.2018, mentre il ricorso è stato depositato il 27.5.2019.
Pagina 3 Ciò posto, il ricorrente è decaduto ai sensi dell'art. 47 DPR 639/70 dalla possibilità di muovere qualsivoglia richiesta giudiziale in ordine alla indennità di disoccupazione agricola ed agli Anf.
Per la ragioni sopra esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al rimborso in favore di delle spese processuali che liquida in € 800,00, oltre spese generali, iva e cpa se dovute
Così deciso in Ragusa il 25.3.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4