Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/06/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente dott. Sabrina Lattanzio Consigliere dott. Antonella Resta Consigliere est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23/2024 R.G.F.A
promossa da
, nato ad [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso giusto mandato in calce al ricorso in appello dall' C.F._1
Avv.to Antonino Presti (C.F. ), presso il cui studio sito in Avola, vico C.F._2
Dolfi n. 6, pec è elettivamente domiciliato. Email_1
appellante
Contro
:
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]10 – App Controparte_1
177, Olimpiqua Rades (Tunisia) Mascali, elettivamente domiciliata in Catania, corso Martiri della Libertà n. 188 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Rametta del foro di Catania da cui è rappresentata e difesa giusto mandato allegato in atti appellata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.01.2024 citava in appello per la Parte_1 Controparte_1 riforma della sentenza n. 1810/2023 del Tribunale civile di Siracusa, pubblicata il 16.10.2023, emessa a definizione del procedimento dallo stesso instaurato iscritto al n. 4491/2022 R.G con
(schizofrenia) da cui assumeva che la donna fosse affetta e non conosciuta dallo stesso al momento della celebrazione del matrimonio. In particolare, rappresentava come il Tribunale avesse illegittimamente negato i richiesti approfondimenti peritali sminuendo la portata delle dedotte circostanze indicate dall'attore – quali gli incontri solo negli alberghi, la presenza costante della cugina, il rifiuto di avere rapporti sessuali – nonché valutando che il certificato medico prodotto del 31.01.2020 rilasciato alla stessa dalla dott.ssa – specialista in psichiatria- si limitasse ad attestare Parte_2 Persona_1 che la convenuta “a quella data presenta uno stato psicologico che richiede un trattamento ed un controllo di lungo corso in psichiatria”. Contestava quindi le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale che non aveva tenuto nella debita considerazione il fatto che “un trattamento, cioè una cura ed un controllo di lungo corso in psichiatria, presuppone un disagio dovuto alla presenza di malesseri legati a problemi strutturali
o funzionali” e che era caduto nell'errore di “confondere i malesseri derivanti da problemi alle strutture celebrali con i disagi anche temporanei dovuti all'alterazione dell'equilibrio psicologico…”. Avendo egli quale marito ricorrente ex art. 112 cc l'onere esclusivamente di provare l'esistenza della malattia fisica o psichica dell'altro coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima del matrimonio, ma non quello di specificare con esattezza il tipo di malattia, deduceva quindi come la nomina del consulente tecnico e l'esame della convenuta avrebbero consentito di scoprire anche le cause genetiche dei disturbi mentali, rilevando come la necessità attestata nel certificato prodotto “di trattamenti psichiatrici di lungo corso” dimostrasse inequivocabilmente la preesistenza della malattia rispetto alla celebrazione del matrimonio. Ancora, eccepiva la violazione del disposto di cui all'art. 116 cpc rilevando come il Tribunale avrebbe dovuto trarre utili elementi a riscontro di quanto sopra dalle circostanze sopra riportate dedotte dall'attore e non contestate dalla convenuta riguardo gli strani comportamenti della durante il matrimonio;
evidenziava altresì come alcun rilievo a riprova del buon stato di CP_1 salute della predetta potesse attribuirsi al documento (certificato medico) recante la data del 06.09.2021, di incerta provenienza viste le scritte in arabo non tradotte in italiano e giurate, privo di legalizzazione, e pertanto inutilizzabile. Rappresentava poi come fosse del tutto irrilevante, a fronte della documentazione prodotta e delle circostanze allegate a riprova della malattia psichiatrica, il fatto che la lavorasse da circa CP_1
20 anni presso il ministero della Sanità a Tunisi, evidenziando altresì come nessun riscontro fosse stato fornito circa il viaggio ad Amburgo della donna in occasione della morte dello zio e del conseguente malessere transitorio patito a causa della dipartita dello stesso, cui era molto legata. Tanto premesso, chiedeva quindi, in riforma della impugnata sentenza, e in riforma dell'appello proposto , dichiararsi la nullità del matrimonio civile contratto dalle parti in Avola il giorno 10 agosto 2016, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando tutto quanto Controparte_1 dedotto, richiesto ed eccepito dall'appellante in quanto infondato, assumendo la correttezza della sentenza impugnata in fatto e in diritto e rilevando la temerarietà dell'azione proposta. Rappresentava come il dopo aver depositato ricorso per separazione giudiziale, in atto Pt_1 sospeso, ed un'azione restitutoria in cui era stato soccombente, fosse inopinatamente addivenuto alla domanda di annullamento del matrimonio basandosi su un certificato sanitario dalla stessa depositato proprio del giudizio di separazione, al fine di ottenere un rinvio dell'udienza stante l'impedimento a comparire dovuto al forte stato di stress subito a causa del decesso dello zio, cui era molto legata, da lei stessa trovato esanime nella propria casa di Amburgo dopo circa venti giorni di telefonate e di vane ricerche . Evidenziava come avendo la nel suddetto giudizio di separazione richiesto l'addebito a CP_1 carico del in ragione dei numerosi tradimenti dello stesso, tutti documentati e non Pt_1 contestati, questi, visto l'evolversi della vicenda, avesse proposto la domanda, del tutto destituita di fondamento, di annullamento del matrimonio, al solo scopo di paralizzare la richiesta di addebito tempestivamente avanzata dalla consorte. Sottolineava come l'appellante avesse del tutto distorto il contenuto del certificato medico dalla stessa prodotto, in cui non si faceva alcun riferimento a pregresse patologie , né tanto meno alla
“schizofrenia”, rilevando come la specialista, dott.ssa , che la aveva visitata Persona_1 in Tunisia il 30.01.2020, si fosse limitata ad affermare che “il suo stato psicologico” (dovuto alla recente perdita dello zio) richiedeva “un trattamento ed un controllo di lungo corso in psichiatria”. Rappresentava di aver poi immediatamente ripreso il suo lavoro presso il Ministero della Sanità tunisino e di essersi poi presentata all'udienza presidenziale del 24 febbraio 2020, rispondendo in modo puntuale alle domande rivoltele e, in particolare, di aver dichiarato “ di non essere in cura per patologie psichiatriche” e di aver superato in breve periodo con l'uso di tranquillanti i problemi che aveva avuto a causa della “morte violenta dello zio in Germania” da cui era “rimasta scossa”. Eccepita quindi in via preliminare l'inammissibilità dell'appello proposto in relazione al disposto di cui all'art. 342 cpc perché privo della parte volitiva, nel merito rappresentava la assoluta correttezza della sentenza impugnata, stante l'infondatezza e temerarietà della domanda attorea, priva di idonei riscontri fattuali, rilevando la natura esplorativa della CTU richiesta dall'appellante, in assenza di alcun elemento da cui potesse emergere l'esistenza in capo alla stessa di turbe pregresse e atto a giustificare il conferimento dell'incarico. Chiedeva quindi, in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, nel merito il rigetto del proposto gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi, oltre che la condanna di parte appellante ex art. 96 comma 3 cpc. All'udienza di comparizione parte ricorrente formulava eccezione di ius postulandi di controparte e la Corte, riservandosi sulla questione e ritenuta la natura documentale della causa e l'inconducenza dei mezzi di prova articolati in ricorso, rinviava per la discussione, concedendo termine per note conclusive. Con memoria depositata in 05.05.2025 parte convenuta eccepiva preliminarmente l'intervenuta formazione del giudicato avverso la sentenza in questa sede appellata, rilevando come la stessa, pubblicata in data 16.10.2023, fosse stata ritualmente notificata a mezzo pec dalla difesa della resistente a parte ricorrente in data 23.10.2023, come da documentazione in atti. Si riportava per il resto alle proprie deduzioni All'udienza in data 15.05.2025, presente la sola parte resistente, la causa veniva posta in decisione.
*****
Osserva la Corte come il giudizio vada definito sul rilievo preliminare ed assorbente dell'intervenuta formazione del giudicato sulla sentenza n. 1810/2023 del Tribunale di Siracusa, pubblicata in data 16.10.2023, in questa sede impugnata da con atto depositato Parte_1 solo in data 07.01.2024, e della conseguente inammissibilità dell'appello. E invero, posto che parte ricorrente nulla ha allegato riguardo la data dell'avvenuta notifica della sentenza e che parte resistente, in sede di note autorizzate, ha debitamente documentato di aver provveduto alla notifica della sentenza a mezzo pec presso il procuratore costituito in primo grado avv. Antonino Presti, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata non Email_2 può che rilevarsi la tardività dello stesso in relazione al termine di giorni 30 stabilito dall'art. 325 cpc attesa la intervenuta inoppugnabilità della sentenza n. 1810/2023 emessa dal Tribunale di Siracusa e delle statuizioni ivi contenute. Va quindi evidenziato come per costante giurisprudenza della Suprema Corte tale eccezione, sia rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d'ufficio e quindi possa essere dedotta senza alcuna preclusione anche in sede di note conclusive , essendo tenuto il giudice d'appello al quale ne risulti l'esistenza, ad esaminare e valutare la questione(cfr. Cass. n. 2322 in data 31.07.2017; Cass. II 25.10.2018 n. 27161Cass. Civ. II n. 27161/2018). E'stato altresì specificato che se il giudice di appello non si accorge della tardività dell'appello (e quindi omette di dichiararne l'inammissibilità), detta tardività può sempre essere eccepita nel successivo ricorso per Cassazione, con conseguente annullamento della sentenza impugnata (Cass. sent. n. 68/2015), atteso che l'inammissibilità dell'impugnazione presentata oltre il termine perentorio previsto ai sensi di legge, determina il passaggio in giudicato della sentenza. Si osserva peraltro che a fronte della eccezione spiegata da controparte, parte ricorrente non è nemmeno comparsa all'udienza di discussione, non formulando alcuna deduzione sul punto, rinunciando quindi anche a coltivare la generica eccezione di difetto di ius postulandi del procuratore di parte resistente formulata alla prima udienza di comparizione. In ogni caso, per mero scrupolo tuzioristico a riguardo si osserva come la procura generale ad litem conferita dalla sig.ra cittadina tunisina ivi residente, al suo procuratore Parte_3 avv. Giuseppe Rametta del foro di Siracusa, risulti pienamente valida ed efficace, in quanto conferita tramite Notaio, e munita di apposita certificazione con Apostille con formula standard in conformità con le previsioni della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, ratificata dalla Repubblica Tunisina nel 2019. In ragione di quanto sopra, in via assorbente, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza impugnata in quanto tardivo. Parte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base alle tabelle di cui al DM 147/2022, con diminuzione del 25% dei valori medi ex art. 4 comma 1 DPR 115/2002, tenuto conto della complessità medio-bassa della controversia, seguono la soccombenza. Si attesta infine la ricorrenza dei presupposti processuali di imposizione del supplemento di C.U. di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”;
PQM
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da controparte nel presente grado di giudizio, che si liquidano, in complessivi euro 3473,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge. Si attesta infine la ricorrenza dei presupposti processuali di imposizione del supplemento di C.U. di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 15.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher 1