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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/09/2024, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
sezione prima civile composta dai Magistrati
Dott. Giuseppe Ferreri Presidente estensore
Dott. Nicola La Mantia Consigliere
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1036/23 R.G.*
*
PROMOSSA DA
Parte 1 con socio unico con sede a Milano cf. n.
P.IVA 1 e per essa, quale mandataria, Parte 2 (nuova denominazione assunta da Parte 3 con sede legale a Verona cf.
,P.IVA 2 dell'avv. Marianna Bennati (c.f. C.F. 1
che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notaio
di Velletri del 12/12/2023 n. 79353 del repertorio Persona 1
e n. 29931 della raccolta.
appellante
*Oggetto: crediti bancari. CONTRO
CP 1 nato a [...] il [...] cf. C.F. 2
difeso per mandato in atti dall'avv. Paolo Catra
(cf. C.F. 3 ).
appellato appellante incidentale
*
All'udienza del 26/6/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con termini di giorni 40 + 20.
Svolgimento del processo.
Con atto notificato a mezzo PEC in data 13.10.2020 il sig. CP 1
nato a [...] il [...], C.F. C.F. 2 ed ivi
residente in [...], proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3411/2020 del 17.9.2020, reso su ricorso della Parte 1
dal Tribunale di Catania in data 16.9.2020 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 9866/2020 RG, notificato in data 22.09.2020, con il quale era è stato intimato a quest'ultimo (nonché Parte_4
nella loro qualità di fideiussori e nei limiti delle fideiussioni prestate, della società CP_2 società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Catania del 16.10.2009, il pagamento, in solido fra loro, in favore di
Parte 2 quale mandataria di della Parte 1
complessiva somma di € 69.273,56 oltre interessi scaduti ed a scadere -
anche di mora - calcolati al tasso convenuto e dovuti dal 28.4.2020 sino al soddisfo.
Deduceva l'opponente l'infondatezza della domanda attesa la prescrizione del diritto di credito della CP 3 per il decorso dell'ordinario termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c., non avendo il CP_1 mai ricevuto le diffide datate 9.5.2008 e 27.8.2009; nonché l'invalidità e/o inefficacia della fideiussione per violazione dell'art. 1957 c.c. per non avere la Banca avviato e coltivato nei confronti del debitore principale le azioni di recupero del credito, nel termine di cui all'art. 1957 comma 1 c.c. così come convenzionalmente derogato in 36 mesi dall'art. 6 della fideiussione medesima.
Resisteva la società opposta eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della sentenza Cass. civ., sez. III, n. 21843 del 30/08/2019,
nell'ambito della quale è stato acclarato che la specifica natura del veicolo di cartolarizzazione (e del patrimonio separato dello stesso) non consentono, in questo caso a di rispondere non solo Parte 1
delle eccezioni di compensazione, ma anche delle domande giudiziali fondate su pretesi crediti vantati dal debitore verso la Banca cedente, in quanto nascenti dal rapporto bancario con quest'ultima intercorso.
Contestava altresì l'opposta, punto su punto, le eccezioni e difese di controparte, rilevando che nei confronti dell'altro intimato, Parte 4
,che non aveva proposto opposizione al provvedimento monitorio,
[...]
il decreto ingiuntivo era divenuto definitivo e quindi andava dichiarato esecutivo.
Il Tribunale, con l'impugnata sentenza, dopo aver rilevato che “l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione processuale, non può trovare accoglimento. Deve rilevarsi che in atti sono stati depositati la G.U.
contenente l'avviso di cessione e tutta la relativa documentazione contrattuale. Tale documentazione, ad avviso del Collegio, è sufficiente a ritenere provata, ai fini
della delibazione sull'istanza di sospensione, la titolarità del credito in capo all'opposta e, dunque, la sua legittimazione attiva quale creditore opposto", nel merito, tuttavia, riteneva fondata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non avere il creditore agito per tempo avverso i fideiussori, ovverosia entro i 36 mesi convenzionalmente pattuiti tra le parti,
e per l'effetto accoglieva le pretese di parte opponente, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società opposta (ed odierna appellante) alla refusione delle spese di lite.
Ha proposto appello Parte 1 e gravame incidentale il CP 1.
La causa è stata assunta in decisione come in epigrafe.
Motivi della decisione.
Col primo motivo di appello Parte 1 censura la sentenza per non aver reso statuizione sulla eccezione sollevata in ordine al suo difetto di legittimazione passiva in relazione a eccezioni di compensazione o a domande giudiziali fondate su crediti vantati dal debitore convenuto verso la banca cedente nascenti dal rapporto bancario inter partes.
Il motivo non è sorretto da interesse dal momento che il CP_1 nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo ha chiesto soltanto la revoca del provvedimento monitorio per prescrizione del credito azionato da Pt_1
ovvero in subordine la dichiarazione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. come convenzionalmente modificato.
Col secondo motivo censura la sentenza in relazione alla statuita decadenza dalla garanzia fideiussoria. Va qui richiamato che il Tribunale ha accolto l'eccezione di decadenza delle garanzie fideiussorie rilasciate dall'opponente ex art. 1957 c.c come derogato in relazione al termine di legge, fideiussioni nelle quali
(rispettivamente all'art. 5 e all'art. 6) è previsto che la garanzia permane integra per la banca fino a totale estinzione di ogni suo credito ed il termine entro cui agire per l'adempimento è stabilito "in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita".
In particolare il Tribunale ha osservato che:
Nel caso di specie, il creditore ha disposto la revoca delle agevolazioni creditizie e la chiusura del rapporto, intimando l'immediato rientro della esposizione debitoria nascente da detto rapporto, tramite diffida ad adempiere datata 8.5.2008 e, successivamente, ha reiterato la propria pretesa tramite una seconda messa in mora in data 27.8.2009, anche se il rapporto risulta passato a sofferenza solo in data 18.12.2009. A tal proposito, ai fini del calcolo del termine decadenziale entro il quale il creditore avrebbe dovuto agire in giudizio, occorre riferirsi alla chiusura del rapporto, ovverosia dalla data dell'ultima diffida (stante il suo effetto interruttivo) con la quale il creditore ha, in ultimo, rinnovato l'intimazione del pagamento del debito, vale a dire alla data del 27.8.2009.
Sebbene parte opposta abbia più volte affermato che il deposito del ricorso art. 499 c.p.c. è avvenuto in data 10.8.2012, dagli atti del procedimento risulta, invece, che l'intervento nella procedura esecutiva immobiliare nei confronti di
[altro fideiussore unitamenteParte_4
CP 1 ndr.] è stato depositato in data all'odierno appellato
30.8.2012 e, quindi, oltre il termine decadenziale di 36 mesi, come convenzionalmente pattuito tra le parti.
Per tali ragioni, l'eccezione di decadenza, come proposta da parte opponente, deve essere accolta>>.
L'appellante contesta tale conclusione osservando che il rapporto di conto corrente è stato girato a sofferenza solo il 18.12.2009 e che la revoca del contratto di finanziamento con richiesta di immediato rientro è avvenuto con lettera che sebbene datata 27.8.2009 è stata inviata solo quattro giorni dopo, il 31.8.2009. Consegue conclude Pt 1 2 che avendo essa
-
depositato il ricorso ex art. 499 cpc nella procedura esecutiva richiamata nella sentenza il 30.8.2009 il termine di decadenza risulta rispettato.
Aggiunge Parte 1 che peraltro già l'invio della diffida stragiudiziale vale ad evitare la decadenza prevista dalla legge.
Il motivo è fondato in relazione a quest'ultima deduzione.
Deve rilevarsi come nella fattispecie le fideiussioni siano solidali (art. 2
fideiussioni) con la conseguenza che il creditore, esercitando la facoltà di scelta che è propria delle obbligazioni solidali, potrà promuovere le sue
"istanze" indifferentemente nei confronti del debitore principale (ove fallito,
mediante insinuazione al passivo) ovvero nei confronti del garante.
Entrambe le fideiussioni (l'una all'art. 6 e l'altra all'art. 7) prevedono altresì
che il fideiussore debba corrispondere l'importo a "semplice richiesta scritta", previsione che determina, in deroga all'art. 1957 c.c,, che il rispetto del termine decadenziale è osservato con la semplice intimazione scritta di pagamento e che non è necessario esercitare il diritto con azione giudiziale.
Trattandosi di termine di decadenza, volta che l'attività prescritta sia realizzata come nel caso in esame, l'obbligazione rimane soggetta soltanto al termine di prescrizione ex artt. 2966 e 2967 c.c..
In conclusione, incontestato quanto già affermato dal primo giudice e cioè
che la richiesta di pagamento scritta per contestuale revoca dei rapporti risale nei confronti sia della società garantita ( CP_2 che nei confronti dei
fideiussori di quest'ultima, tra cui l'odierno appellante, già da una prima missiva del 8.5.2008 il termine di decadenza è rispettato.
Quanto appena esposto in ordine alla fondatezza del secondo motivo dell'appello principale vale anche a disattendere il primo motivo incidentale col quale si rileva che la decadenza avrebbe potuto evitarsi solo agendo nei confronti del debitore principale ( CP_2 e non anche verso altro
fideiussore.
Parimenti quanto precede vale a disattendere il secondo motivo incidentale con cui si rileva come il primo giudice abbia attribuito rilevanza ai fini dell'art. 1957 c.c alla mera diffida ad adempiere con carattere meramente stragiudiziale: la previsione derogatoria di cui alle fideiussioni in controversia di pagamento "a semplice richiesta scritta", consentivano infatti alla banca, al fine di osservare il termine di decadenza dalla garanzia,
di intimare il pagamento non necessitando azione giudiziale.
Quanto appena osservato in relazione ai primi due motivi incidentali determina inevitabilmente anche l'infondatezza del terzo motivo
incidentale col quale il CP_1 si duole dell'aver il Tribunale ritenuto idoneo ad evitare la decadenza ex art. 1957 cc (come pattiziamente derogato in relazione al termine, 36 mesi in luogo dei codicistici 6 mesi) l'intervento in azione esecutiva in corso a carico di altro fideiussore ( Parte_4
[...] ) e non invece nei confronti di CP_2 società garantita. Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo gravano sul CP 1
Trattandosi di procedimento iniziato in questo grado di appello successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti previsti dall'dell'art. 13 co. 1 quater del dpr 30 maggio 2002 n. 115 in caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile per dichiarare che l'appellante incidentale è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda proposta
CP_1 e condanna quest'ultimoda Parte 1 contro
al pagamento, in favore della società predetta e nei limiti della garanzia fideiussoria prestata in favore di CP_2 della somma di € 69.273,56 oltre
,
interessi scaduti ed a scadere anche di mora calcolati al tasso convenuto e dovuti dal 28.4.2020 sino al soddisfo.
Condanna CP 1 a rifondere a Controparte 4 le spese di entrambi i gradi che liquida in € 10.000 per il primo grado ed in € 10.000
per il grado di appello. IVA, CPA e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante incidentale della somma di cui all'art. 13 co. 1 quater del dpr
30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/9/2024.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Ferreri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
sezione prima civile composta dai Magistrati
Dott. Giuseppe Ferreri Presidente estensore
Dott. Nicola La Mantia Consigliere
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1036/23 R.G.*
*
PROMOSSA DA
Parte 1 con socio unico con sede a Milano cf. n.
P.IVA 1 e per essa, quale mandataria, Parte 2 (nuova denominazione assunta da Parte 3 con sede legale a Verona cf.
,P.IVA 2 dell'avv. Marianna Bennati (c.f. C.F. 1
che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notaio
di Velletri del 12/12/2023 n. 79353 del repertorio Persona 1
e n. 29931 della raccolta.
appellante
*Oggetto: crediti bancari. CONTRO
CP 1 nato a [...] il [...] cf. C.F. 2
difeso per mandato in atti dall'avv. Paolo Catra
(cf. C.F. 3 ).
appellato appellante incidentale
*
All'udienza del 26/6/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con termini di giorni 40 + 20.
Svolgimento del processo.
Con atto notificato a mezzo PEC in data 13.10.2020 il sig. CP 1
nato a [...] il [...], C.F. C.F. 2 ed ivi
residente in [...], proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3411/2020 del 17.9.2020, reso su ricorso della Parte 1
dal Tribunale di Catania in data 16.9.2020 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 9866/2020 RG, notificato in data 22.09.2020, con il quale era è stato intimato a quest'ultimo (nonché Parte_4
nella loro qualità di fideiussori e nei limiti delle fideiussioni prestate, della società CP_2 società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Catania del 16.10.2009, il pagamento, in solido fra loro, in favore di
Parte 2 quale mandataria di della Parte 1
complessiva somma di € 69.273,56 oltre interessi scaduti ed a scadere -
anche di mora - calcolati al tasso convenuto e dovuti dal 28.4.2020 sino al soddisfo.
Deduceva l'opponente l'infondatezza della domanda attesa la prescrizione del diritto di credito della CP 3 per il decorso dell'ordinario termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c., non avendo il CP_1 mai ricevuto le diffide datate 9.5.2008 e 27.8.2009; nonché l'invalidità e/o inefficacia della fideiussione per violazione dell'art. 1957 c.c. per non avere la Banca avviato e coltivato nei confronti del debitore principale le azioni di recupero del credito, nel termine di cui all'art. 1957 comma 1 c.c. così come convenzionalmente derogato in 36 mesi dall'art. 6 della fideiussione medesima.
Resisteva la società opposta eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della sentenza Cass. civ., sez. III, n. 21843 del 30/08/2019,
nell'ambito della quale è stato acclarato che la specifica natura del veicolo di cartolarizzazione (e del patrimonio separato dello stesso) non consentono, in questo caso a di rispondere non solo Parte 1
delle eccezioni di compensazione, ma anche delle domande giudiziali fondate su pretesi crediti vantati dal debitore verso la Banca cedente, in quanto nascenti dal rapporto bancario con quest'ultima intercorso.
Contestava altresì l'opposta, punto su punto, le eccezioni e difese di controparte, rilevando che nei confronti dell'altro intimato, Parte 4
,che non aveva proposto opposizione al provvedimento monitorio,
[...]
il decreto ingiuntivo era divenuto definitivo e quindi andava dichiarato esecutivo.
Il Tribunale, con l'impugnata sentenza, dopo aver rilevato che “l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione processuale, non può trovare accoglimento. Deve rilevarsi che in atti sono stati depositati la G.U.
contenente l'avviso di cessione e tutta la relativa documentazione contrattuale. Tale documentazione, ad avviso del Collegio, è sufficiente a ritenere provata, ai fini
della delibazione sull'istanza di sospensione, la titolarità del credito in capo all'opposta e, dunque, la sua legittimazione attiva quale creditore opposto", nel merito, tuttavia, riteneva fondata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non avere il creditore agito per tempo avverso i fideiussori, ovverosia entro i 36 mesi convenzionalmente pattuiti tra le parti,
e per l'effetto accoglieva le pretese di parte opponente, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società opposta (ed odierna appellante) alla refusione delle spese di lite.
Ha proposto appello Parte 1 e gravame incidentale il CP 1.
La causa è stata assunta in decisione come in epigrafe.
Motivi della decisione.
Col primo motivo di appello Parte 1 censura la sentenza per non aver reso statuizione sulla eccezione sollevata in ordine al suo difetto di legittimazione passiva in relazione a eccezioni di compensazione o a domande giudiziali fondate su crediti vantati dal debitore convenuto verso la banca cedente nascenti dal rapporto bancario inter partes.
Il motivo non è sorretto da interesse dal momento che il CP_1 nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo ha chiesto soltanto la revoca del provvedimento monitorio per prescrizione del credito azionato da Pt_1
ovvero in subordine la dichiarazione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. come convenzionalmente modificato.
Col secondo motivo censura la sentenza in relazione alla statuita decadenza dalla garanzia fideiussoria. Va qui richiamato che il Tribunale ha accolto l'eccezione di decadenza delle garanzie fideiussorie rilasciate dall'opponente ex art. 1957 c.c come derogato in relazione al termine di legge, fideiussioni nelle quali
(rispettivamente all'art. 5 e all'art. 6) è previsto che la garanzia permane integra per la banca fino a totale estinzione di ogni suo credito ed il termine entro cui agire per l'adempimento è stabilito "in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita".
In particolare il Tribunale ha osservato che:
Nel caso di specie, il creditore ha disposto la revoca delle agevolazioni creditizie e la chiusura del rapporto, intimando l'immediato rientro della esposizione debitoria nascente da detto rapporto, tramite diffida ad adempiere datata 8.5.2008 e, successivamente, ha reiterato la propria pretesa tramite una seconda messa in mora in data 27.8.2009, anche se il rapporto risulta passato a sofferenza solo in data 18.12.2009. A tal proposito, ai fini del calcolo del termine decadenziale entro il quale il creditore avrebbe dovuto agire in giudizio, occorre riferirsi alla chiusura del rapporto, ovverosia dalla data dell'ultima diffida (stante il suo effetto interruttivo) con la quale il creditore ha, in ultimo, rinnovato l'intimazione del pagamento del debito, vale a dire alla data del 27.8.2009.
Sebbene parte opposta abbia più volte affermato che il deposito del ricorso art. 499 c.p.c. è avvenuto in data 10.8.2012, dagli atti del procedimento risulta, invece, che l'intervento nella procedura esecutiva immobiliare nei confronti di
[altro fideiussore unitamenteParte_4
CP 1 ndr.] è stato depositato in data all'odierno appellato
30.8.2012 e, quindi, oltre il termine decadenziale di 36 mesi, come convenzionalmente pattuito tra le parti.
Per tali ragioni, l'eccezione di decadenza, come proposta da parte opponente, deve essere accolta>>.
L'appellante contesta tale conclusione osservando che il rapporto di conto corrente è stato girato a sofferenza solo il 18.12.2009 e che la revoca del contratto di finanziamento con richiesta di immediato rientro è avvenuto con lettera che sebbene datata 27.8.2009 è stata inviata solo quattro giorni dopo, il 31.8.2009. Consegue conclude Pt 1 2 che avendo essa
-
depositato il ricorso ex art. 499 cpc nella procedura esecutiva richiamata nella sentenza il 30.8.2009 il termine di decadenza risulta rispettato.
Aggiunge Parte 1 che peraltro già l'invio della diffida stragiudiziale vale ad evitare la decadenza prevista dalla legge.
Il motivo è fondato in relazione a quest'ultima deduzione.
Deve rilevarsi come nella fattispecie le fideiussioni siano solidali (art. 2
fideiussioni) con la conseguenza che il creditore, esercitando la facoltà di scelta che è propria delle obbligazioni solidali, potrà promuovere le sue
"istanze" indifferentemente nei confronti del debitore principale (ove fallito,
mediante insinuazione al passivo) ovvero nei confronti del garante.
Entrambe le fideiussioni (l'una all'art. 6 e l'altra all'art. 7) prevedono altresì
che il fideiussore debba corrispondere l'importo a "semplice richiesta scritta", previsione che determina, in deroga all'art. 1957 c.c,, che il rispetto del termine decadenziale è osservato con la semplice intimazione scritta di pagamento e che non è necessario esercitare il diritto con azione giudiziale.
Trattandosi di termine di decadenza, volta che l'attività prescritta sia realizzata come nel caso in esame, l'obbligazione rimane soggetta soltanto al termine di prescrizione ex artt. 2966 e 2967 c.c..
In conclusione, incontestato quanto già affermato dal primo giudice e cioè
che la richiesta di pagamento scritta per contestuale revoca dei rapporti risale nei confronti sia della società garantita ( CP_2 che nei confronti dei
fideiussori di quest'ultima, tra cui l'odierno appellante, già da una prima missiva del 8.5.2008 il termine di decadenza è rispettato.
Quanto appena esposto in ordine alla fondatezza del secondo motivo dell'appello principale vale anche a disattendere il primo motivo incidentale col quale si rileva che la decadenza avrebbe potuto evitarsi solo agendo nei confronti del debitore principale ( CP_2 e non anche verso altro
fideiussore.
Parimenti quanto precede vale a disattendere il secondo motivo incidentale con cui si rileva come il primo giudice abbia attribuito rilevanza ai fini dell'art. 1957 c.c alla mera diffida ad adempiere con carattere meramente stragiudiziale: la previsione derogatoria di cui alle fideiussioni in controversia di pagamento "a semplice richiesta scritta", consentivano infatti alla banca, al fine di osservare il termine di decadenza dalla garanzia,
di intimare il pagamento non necessitando azione giudiziale.
Quanto appena osservato in relazione ai primi due motivi incidentali determina inevitabilmente anche l'infondatezza del terzo motivo
incidentale col quale il CP_1 si duole dell'aver il Tribunale ritenuto idoneo ad evitare la decadenza ex art. 1957 cc (come pattiziamente derogato in relazione al termine, 36 mesi in luogo dei codicistici 6 mesi) l'intervento in azione esecutiva in corso a carico di altro fideiussore ( Parte_4
[...] ) e non invece nei confronti di CP_2 società garantita. Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo gravano sul CP 1
Trattandosi di procedimento iniziato in questo grado di appello successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti previsti dall'dell'art. 13 co. 1 quater del dpr 30 maggio 2002 n. 115 in caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile per dichiarare che l'appellante incidentale è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda proposta
CP_1 e condanna quest'ultimoda Parte 1 contro
al pagamento, in favore della società predetta e nei limiti della garanzia fideiussoria prestata in favore di CP_2 della somma di € 69.273,56 oltre
,
interessi scaduti ed a scadere anche di mora calcolati al tasso convenuto e dovuti dal 28.4.2020 sino al soddisfo.
Condanna CP 1 a rifondere a Controparte 4 le spese di entrambi i gradi che liquida in € 10.000 per il primo grado ed in € 10.000
per il grado di appello. IVA, CPA e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante incidentale della somma di cui all'art. 13 co. 1 quater del dpr
30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/9/2024.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Ferreri