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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14595 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2768/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XII
Il Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. 2768/2023,
TRA
(C.F. ) in proprio e nella qualità di cessionaria del Parte_1 C.F._1 credito vantato da e in qualità di coeredi di e CP_1 Controparte_2 Persona_1
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Sacripanti, Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Tommaso Campanella n. 41/g;
ATTRICE
E
C.F. e P.IVA ), in persona del suo procuratore Controparte_3 P.IVA_1 ad negotia, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Vizzone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Cratilo di Atene n. 31;
CONVENUTA
NONCHE'
C.F. ; CP_4 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali rilevanti per la decisione
Con atto di citazione notificato l'11/01/2023, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio deducendo: Controparte_3 CP_4
- che in data 16.12.2010, mentre percorreva via di Santa Petronilla alla guida della Parte_2 vettura Volkswagen OL targata CY 412 XY (di proprietà di e assicurata Persona_1 , era stato urtato dalla vettura Citroen C3 targata CL584XJ di proprietà Controparte_3
e condotta da che aveva oltrepassato lo stop senza fermarsi né rallentare;
CP_4
-
- che sul posto era intervenuta pattuglia della polizia municipale che ha redatto verbale dei rilievi e degli accertamenti svolti;
- che i coeredi di avevano ceduto il credito risarcitorio nascente dal sinistro Persona_1 all'odierna attrice;
Parte_1
- che, in conseguenza dei danni subìti, la Volkswagen in questione era stata rottamata;
- che, a causa dell'incidente, aveva riportato un danno biologico pari a: Parte_2
“INCAPACITA' TEMPORANEA ASSOLUTA gg. 60 (sessanta) / INCAPACITA' TEMPORANEA
PARZIALE gg 60 (sessanta) / INVALIDITA' PERMANENTE PARI 07% DELLA TOTALE” in relazione a cui aveva liquidatola somma onnicomprensiva di 2.500,00 euro, incassata CP_3
a titolo di mero acconto;
- che, in conseguenza del sinistro, , in qualità di proprietaria del veicolo, aveva Parte_1 diritto a ottenere: “la somma derivante dal valore a relitto del veicolo attoreo (euro 5500,00 circa), spesa di recupero con carroattrezzi (euro 96,00), passaggio di proprietà di un veicolo equivalente (euro 400,00), per mancato utilizzo godimento del veicolo (euro 300,00), spese CP_5 di consulenza stragiudiziale (euro 850,00) per un totale di euro 7.146,00”;
- che, in conseguenza del sinistro, in qualità di conducente del veicolo, aveva diritto Parte_2
a ottenere, a titolo di danno biologico, morale e patrimoniale per spese mediche sostenute, la somma complessiva di 14.978,11 euro.
La citazione così conclude: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale, ritenuto respingere tutte le eccezioni di parte convenuta, in via preliminare, pregiudiziale e nel merito, ex art.
149 D.Lgs. n. 209/2005, condannare la parte convenuta, in solido e/o in alternativa, al pagamento della somma complessiva di Euro 14.978,11 a favore del SI. (data dalla somma I.P. Parte_2 al 7% € 9.101,51; I.T.A. gg. 60 € 2.589,60; I.T.P. gg. 60 al 50% € 1.294,80; Danno morale € 4.328,00; spese mediche documentate € 164,00, detratte Euro 2.500,00 già corrisposte per la stessa causale)
s.e.o. a titolo di risarcimento del danno biologico e morale, subito e subendo, dal sinistro del
16.12.2010, avvenuto in Roma;
ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, ovvero anche da determinare, laddove occorrer possa, in via equitativa, ex artt. 1226 – 2056 c.c ed altresì: In via principale, ex art. 149 D.Lgs. n. 209/2005, condannare la parte convenuta, in solido e/o in alternativa, al pagamento della somma complessiva di Euro 7.146,00
(determinate dalla somma del valore commerciale dell'autovettura Volkswagen OL tg. CY412XY al momento del sinistro, Euro 96,00 per il trasporto con il carroattrezzi, Euro 400,00 per il passaggio di proprietà con un veicolo sostitutivo, Euro 300,00 per per mancato utilizzo/godimento CP_5 dell'autovettura, Euro 850,00 per le spese stragiudiziali di trattazione del sinistro) a titolo di danno materiale all'autovettura Volkswagen OL tg. CY412XY a favore della SI.ra , in Parte_1 proprio e in qualità di cessionaria del credito (doc. 3, 4), derivato dal sinistro avvenuto in Roma in data 16.12.2010 di cui in narrativa, ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, ovvero anche da determinare, laddove occorrer possa, in via equitativa, ex artt. 1226 – 2056 c.c., ovvero con apposita CTU ed altresì; In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio con la maggiorazione del 15 % ex art. 5 della tariffa professionale, IVA e CPA come per legge”.
Si è costituita in giudizio deducendo: Controparte_3
- la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato da entrambi gli attori;
- la responsabilità esclusiva, o quantomeno concorrente, di nella causazione Parte_2 dell'evento lesivo;
- la carenza di legittimazione attiva di , sia in proprio che in qualità di cessionaria Parte_1 del credito;
- la non corretta quantificazione del danno operata in citazione dagli attori.
La comparsa così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione: In via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto ex adverso vantato sia relativo al danno materiale lamentato dalla sig.ra che alle Parte_1 lesioni subite del sig. con condanna alle spese del presente giudizio. In via principale Parte_2 dichiarare l'inammissibilità della domanda attrice per il danno materiale stante la carenza di legittimazione attiva in capo alla sig.ra e comunque, rigettare entrambe le domande le Pt_1 perché infondate in fatto e diritto e perché fornita di prova, essendo se non esclusiva quanto meno concorrente la responsabilità dell'attrice in merito al verificarsi dell'evento de quo, ritenendo in ogni caso congrua ed ampiamente satisfattiva la somma già offerta, con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
In via subordinata, nel caso in cui il giudice decida altrimenti, tenere conto del prevalente concorso di colpa dell'attore e limitare il risarcimento alla minor somma rivalutata ritenuta equa, senza cumulare ad essa gli interessi legali riconoscendone la decorrenza degli stessi dal solo giorno della sentenza, in questo caso con compensazione di spese diritti ed onorari”. non si è costituita e all'udienza del 5.10.2023 ne è stata dichiarata la contumacia. CP_4
Nel corso del giudizio, sono stati assunti i seguenti mezzi di prova:
1) interrogatorio formale della convenuta sui capitoli qui riportati: “
1. Vero che CP_4 in data 16.12.2010 alle ore 15.00 circa l'autovettura Volkswagen OL CY412XY condotta dal sig. percorreva Via di Santa Petronilla provenendo da Via delle Sette Chiese Parte_2
e con direzione Via A. Felice in Roma allorché veniva urtata dall'autovettura Citroen C3
CL584XJ che sopraggiungeva da Via F. Tiziana, con provenienza da Piazzale Tosti verso Via di Tor Marancia? 2. Vero che la velocità dell'autovettura Volkswagen OL CY412XY era di circa 50 kmh e in linea con la segnaletica presente su Via di Santa Petronilla e comunque rispettosa del limite di velocità allora vigente su quella stessa strada? 3. Vero che
l'intersezione su Via Flavia Tiziana, provenienza Via Odescalchi e direzione Tor Marancia era presente segnale di stop e segnaletica orizzontale sulla strada? 4. Vero che in data
16.10.2010 alle ore 15.00 era ancora giorno e il tempo sereno? 5. Vero che dopo aver subìto
l'impatto con la Citroen C3, la Volkswagen OL andava fuori strada e urtava una rete di recinzione di un terreno incolto all'angolo tra Via Marco e Marcelliano e Via di S. Petronilla?
6. Vero che a seguito dell'impatto verificavo che la Volkswagen OL era ammaccata sulla parte anteriore sinistra, sulla fiancata sinistra e veniva recuperata da carro attrezzi? 7. Vero che, a seguito dell'urto, il conducente della Volkswagen OL sig. si mostrava Parte_2 dolorante, tanto che veniva chiamata un'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale?”.
A tali capitoli la convenuta ha risposto come segue: “giunta all'incrocio ho rallentato perché non c'era un segnale di STOP visibile ed ho iniziato ad attraversare lentamente l'incrocio.
Dalla mia destra ho visto arrivare una macchina ed ho pensato di poter concludere
l'attraversamento ma la vettura è giunta veloce e mi ha urtato. Per effetto dell'urto il mio mezzo ha ruotato. Sono stata urtata nella parte anteriore e anteriore laterale destra” (cfr. verbale di udienza del 21.5.2024);
2) prova testimoniale di “amico dell'attore (cfr. verbale udienza del Testimone_1 Pt_2
21.5.2024), il quale, interrogato sui medesimi capitoli sopra riportati, ad eccezione del n. 2 epurato dall'inciso “e comunque rispettosa del limite di velocità allora vigente su quella stessa strada”, ha risposto come segue: “non ho assistito all'incidente e sono stato chiamato dal mio amico e quando sono giunto l'incidente era già avvenuto. Non ricordo se fosse già presente la Polizia Municipale e poi è arrivato anche il fratello. Poi è arrivata l'ambulanza e lo ha portato via” (cfr. verbale udienza del 21.5.2024).
Peraltro, nel corso del giudizio è stata inizialmente disposta anche consulenza tecnica di ufficio medico-legale sulla persona di successivamente revocata in considerazione della Parte_2 mancata presentazione di quest'ultimo alla visita per tre volte senza giustificato motivo (cfr. atto generico del 19.6.2024 proveniente dal CTU e verbale di udienza del 16.10.2024).
2. Sulle eccezioni preliminari di merito e pregiudiziali di rito Preliminarmente, e nell'ordine, devono esaminarsi le eccezioni sollevate da parte convenuta, con riguardo (i) alla carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice , e (ii) alla Parte_1 avvenuta prescrizione dei crediti risarcitori azionati dagli attori per inidoneità degli atti da questi compiuti a interrompere il relativo termine prescrizionale.
(i) eccepisce la carenza di legittimazione attiva di , in quanto Controparte_3 Parte_1 la stessa avrebbe agito, per il danno patrimoniale, non solo in proprio, quale comproprietaria della vettura, ma anche quale cessionaria del credito risarcitorio cedutole degli eredi dell'altro comproprietario del veicolo, senza tuttavia provare la qualità di eredi dei Persona_1 suoi cedenti, e dunque in virtù di un atto di cessione che non potrebbe ritenersi valido.
A riguardo -in punto di diritto- appare utile richiamare l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in conformità al principio generale per cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza, ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito del de cuius, non ponendosi la necessità della partecipazione al giudizio di tutti gli eredi del creditore.
L'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi può essere richiesta dal convenuto debitore, se ed in quanto egli abbia interesse ad una pronuncia che faccia stato anche nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione. I crediti del de cuius, dunque, non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria;
ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria (Cass. Sez. 3, 16/04/2013, n. 9158; Cass. Sez. Unite, 28/11/2007, n.
24657; anche Cass. Sez. 3, 21/01/2020, n. 1148)” (Cassazione civile sez. II, 10/12/2021,
n.39384). Trattasi di orientamento e a cui si stima di prestare integrale adesione nella presente sede tenuto conto della sua conformità ai principi generali in tema di obbligazioni (cfr. art. 1292 cc) e non essendo stato lo stesso oggetto di contestazioni nell'ambito del presente procedimento di tal che alle relative motivazioni può farsi rinvio senza ulteriori considerazioni
Nella specie, dai documenti depositati in atti risulta:
1. che in data 27.1.2011 e “n.q. di eredi pro quota di Controparte_2 CP_1
nato a [...] il [...] e deceduto in data 5.10.2010, Persona_1 cointestatario, con dell'autoveicolo VW OL tg. CY 412 XY”, Parte_1 hanno ceduto a , a titolo gratuito, il credito risarcitorio derivante dai Parte_1 danni subìti dal veicolo in conseguenza del sinistro del 16.12.2010 (cfr. cessione del credito sub doc. 3 allegato alla citazione);
2. che è deceduto in data 5.10.2010 (cfr. certificato di morte sub doc. 3 Persona_1 allegato alla citazione);
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso successione (ex artt. 21 e 47 D.P.R.
n. 445/2000), e certificato PRA (cfr. doc. 25 e 25 allegati alla memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 di parte attrice del 29.11.2023).
Nel primo di tali documenti, datato 30.5.2018, dichiara di essere erede di Parte_1
dichiara altresì che l'altro erede legittimo avente titolo a succedere è Persona_1
, che: “il de cuius non ha lasciato disposizioni testamentarie”, che né lei Controparte_2 né l'altro erede sono “incorsi in cause di indegnità a succedere”, che “non esistono altre persone oltre a quelle indicate nell'atto che possano vantare quote di legittima o riserva o altre ragioni sull'eredità a qualunque titolo”.
Nel secondo dei citati documenti, datato 27.11.2023, si può leggere che proprietari del veicolo in questione risultano essere e . Per_1 Parte_1
Stante la prova della qualità di comproprietario del mezzo, tenuto conto dei principi di diritto innanzi espressi- va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione dell'attrice, anche a prescindere da approfondimento relativo all'eventuale raggiungimento della prova circa la qualità di erede e di cessionario del credito.
(ii) eccepisce, poi, l'inefficacia interruttiva della prescrizione delle pec e Controparte_3 delle raccomandate inviate dallo studio tecnico professionale per conto Persona_2 degli attori per mancanza di potere rappresentativo in capo al primo, nonché per il tenore delle stesse, costituenti mere sollecitazioni e non, invece, vere e proprie intimazioni/richieste formali idonee a costituire in mora la compagnia assicurativa.
Sul punto, giova evidenziare che dai documenti depositati in atti risulta:
1. che la denunzia del sinistro e le successive comunicazioni sono state inviate alla compagnia assicurativa odierna convenuta dallo studio tecnico (cfr. Persona_2 doc. 5 e doc. 18 allegati all'atto di citazione);
2. che la denunzia del sinistro è stata inviata via pec il 17.2.2011 e per raccomandata, con avviso di ricevimento del 28.1.2011; le successive comunicazioni inviate dallo studio tecnico recano le seguenti date: del 29.1.2013, 1.10.2014, Persona_2
28.11.2016, 3.5.2018, 15.11.2019, 16.2.2021, 17.3.2021;
3. che l'atto di citazione dinanzi al giudice di pace è stato notificato alla convenuta in data
5.12.2011 (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
4. che la seconda citazione dinanzi al giudice di pace è stata notificata alla convenuta in data
3.1.2018 (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
5. che l'invito alla stipula di negoziazione assistita è stato inviato alla convenuta il
14.11.2022 (cfr. doc. 16 allegato all'atto di citazione).
Ebbene, dalle prove documentali appena elencate e, in particolare, dalla denunzia di sinistro, emerge, anzitutto, che e hanno conferito allo studio tecnico Parte_1 Parte_2
: “mandato con rappresentanza ai sensi e per gli effetti degli artt. 1704; Persona_2
1709 c.c. al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro di cui all'oggetto”; in calce al predetto documento, poi, “si specifica che il presente mandato è valido e conferito senza necessità di ulteriore sottoscrizione anche per tutti gli atti, comunicazioni e diffide successivamente inviate dal mandatario in nome e per conto dei sottoscritti in relazione alla gestione della presente vertenza e sino al totale ed integrale risarcimento di tutti i danni…”
(cfr. doc. 5 citazione).
Ne deriva, quindi, la legittimazione dello studio professionale a richiedere, in qualità di mandatario con rappresentanza, le somme che gli attori assumono dovute dalla convenuta a titolo di risarcimento. CP_3
Quanto al profilo inerente all'idoneità o meno delle comunicazioni a interrompere il termine prescrizionale, deve rilevarsi che, a tali fini, per costante giurisprudenza, l'art. 2943 c.c. non richiede l'utilizzo di particolari formalità: “l'atto di costituzione in mora non richiede particolari formalità, purché sia fatto per iscritto, portato adeguatamente a conoscenza del destinatario (a mezzo posta ordinaria, posta elettronica certificata, notifica giudiziaria) e
“contenga oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), requisito quest'ultimo che non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto, essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa” (Cassazione civile, sez. L, 25 novembre
2015, n. 24054 e, più di recente, Cassazione civile, sez. II, ordinanza, 18 marzo 2025, n. 7188).
Ebbene, applicando tali coordinate al caso di specie, deve rilevarsi che tutti quanti gli atti e i documenti sopracitati inviati dallo studio tecnico (v. in particolare, all. 18 citazione) contengono il nome del soggetto cui la pretesa si riferisce ( ) e gli estremi Pt_2 identificativi del sinistro (in particolare il numero di pratica); dagli stessi si evince, altresì, la volontà di far valere il diritto al risarcimento del danno e di ottenere la relativa liquidazione, nella parte in cui le comunicazioni affermano “dichiarandoci disponibili sin d'ora ad una eventuale transazione per una definizione “pro bono pacis” della pratica”. Ne deriva, dunque, l'attitudine degli atti inviati dallo studio tecnico (nonché degli atti di citazione in giudizio e dell'invito a stipulare negoziazione assistita) a interrompere il termine prescrizionale, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Infine, per quanto concerne il rilievo, formulato dalla convenuta, inerente alla mancata prova, da parte degli attori, dello specifico contenuto della raccomandata inviata (e dunque della corrispondenza tra il testo della lettera e la prova dell'invio), deve rilevarsi che -per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità- con riferimento alla prova della corrispondenza dell'atto contenuto nel plico a quello oggetto della notifica, la lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico, attestata da un ufficio postale con la ricevuta di ritorno, da cui consegue la presunzione -basata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e della ordinaria regolarità del servizio- di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta e il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ. spettando, quindi, al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva un atto al suo interno, ovvero che ne conteneva uno diverso da quello spedito (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/10/2020, n.22629).
Allo stesso modo, quanto alla riferibilità della ricevuta di ritorno a una specifica lettera, è onere del destinatario dimostrare che l'avviso di ricevimento è relativo a un plico contenente una missiva di contenuto diverso, ovvero privo di qualsivoglia contenuto (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/10/2013, n.23920).
In ultima analisi, laddove la ricevente – come nel caso di specie – sostenga la non riferibilità dell'avviso di ricevimento alla missiva, nonché la difformità del contenuto del plico rispetto all'originale, è onerato della prova dei fatti affermati.
Nel caso di specie, non ha fornito dimostrazione delle denunciate difformità, sicché CP_3 deve affermarsi l'idoneità delle missive inviate dallo studio tecnico professionale Per_2
a interrompere il termine prescrizionale del diritto azionato.
[...]
Essendo entrambe le eccezioni sollevate dalla convenuta infondate, può dunque procedersi con l'esame del merito.
3. In merito alla sussistenza della responsabilità della convenuta In punto di diritto, giova anzitutto rammentare che l'art. 2054, comma 1, c.c., prevede che: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o
a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Il comma 2 della medesima disposizione aggiunge, poi, che: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Dunque, con riguardo al danno da circolazione di veicoli, l'art. 2054 c.c. introduce una presunzione con riguardo all'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito, così delineando la responsabilità per i danni in questione come per colpa presunta. In particolare, in base al comma 1, il conducente è tenuto a risarcire il danno a meno che non riesca a provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo;
allo stesso modo, in base al comma 2 – applicabile al caso di scontro tra veicoli – i conducenti rispondono in egual misura dei danni prodotti se non provano la diversa incidenza delle serie causali concorrenti.
All'impianto codicistico devono, poi, aggiungersi i riferimenti forniti dalla legislazione speciale e, in particolare, dal d.lgs. n. 285/1992 (c.d. “codice della strada” o, per brevità, “CdS”).
Dunque, per andare esente da responsabilità, il danneggiante dovrà vincere la presunzione relativa introdotta dalla norma, provando di avere osservato un comportamento conforme alle regole del codice della strada.
Nello specifico, il codice della strada, al titolo V, pone una serie di norme di comportamento rivolte a tutti gli utenti della strada. L'art. 141 del CdS, al comma 1, prevede che: “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”; aggiunge, al comma 3, che: “in particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
Quanto alle regole da osservare in caso di “precedenze”, l'art. 145 del CdS, al comma 1, prescrive che: “i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”. Il comma 2 aggiunge, poi, che: “quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”. Ciò premesso, sulla base delle disposizioni citate, emerge il principio generale per cui ciascun utente della strada è obbligato a tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui, ogniqualvolta questa rientri nei limiti della prevedibilità.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, nello specifico campo della circolazione stradale, il principio dell'affidamento: “trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale
l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, e, segnatamente, che il conducente di un veicolo, nel compiere una manovra di immissione, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità” (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza, 18 gennaio 2024, n. 1992).
Ciò posto, sempre secondo consolidata giurisprudenza: “nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Incorre, pertanto, in vizio di sussunzione il giudice di merito che omette di considerare negligente la condotta di guida del conducente che sia stata accertata non conforme alle regole di condotta denunciate” (cfr. Cassazione civile, 16 maggio 2008, n. 12444). A ciò aggiungasi che: “se è possibile individuare il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito
è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che funge pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico” (Cassazione civile sez. III,
15/01/2003, n.477). Quanto alla declinazione degli obblighi di precedenza, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “l'esistenza di una precedenza cronologica (o di fatto) può essere utilmente invocata solo quando il conducente sfavorito si presenti sull'area di intersezione dell'altrui traiettoria di marcia (area di incrocio o di svolta) con tale anticipo da consentirgli di effettuare
l'attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza. In altri termini, la precedenza cronologica (o di fatto), per essere utilmente invocata, richiede che le circostanze di tempo e di luogo consentano di evitare incidenti senza che il veicolo favorito sia tenuto ad arresti, rallentamenti o manovra di fortuna” (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza, 18 gennaio 2024, n. 1992). Ciò chiarito in linea generale, per quanto concerne gli elementi di prova, per i fini di cui alla presente decisione rilevano:
a. relazione di incidente stradale degli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro, la quale riporta – per quanto di interesse in questa sede – quanto segue: “Fra gli astanti non venivano reperiti testi oculari. Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti”; “Si precisa che sull'intersezione e precisamente su Via Flavia Tiziana con provenienza Via Odescalchi e direzione Tor Marancia il cartello verticale di Stop è colorato in parte da vernice bianca, ed inoltre la segnaletica orizzontale è un po' cancellata. In data 28.12.2010 a seguito presa visione delle dichiarazioni rilasciate dalle parti coinvolte a seguito degli elementi oggettivi in nostro possesso si ricostruisce la seguente dinamica: il veicolo “A” [guidato da ndr] CP_4 percorrendo Via F. Tiziana con provenienza P.le Tosti e direzione Via di Tor Marancia giunto all'intersezione con Via di S. Petronilla la impegnava omettendo di dare precedenza al veicolo
“B” [guidato da ndr] percorrente Via di S. Petronilla con provenienza Via delle Parte_2
Sette Chiese in direzione Via A. Felice il quale a sua volta non usava la massima prudenza nell'impegnare la suddetta intersezione, da ciò scaturiva incidente stradale che vedeva coinvolti entrambi i veicoli”; “Da quanto sopra esposto e da un esame della dinamica è emerso che la stessa conducente del veicolo “A” non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 145/2 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada) – nell'impegnare l'intersezione ometteva di dare precedenza al veicolo che proveniva da destra
–, alla parte verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione”; “Da quanto sopra esposto e da un esame della dinamica è emerso che lo stesso conducente del veicolo “B” non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 145/1 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992,
n.385 (Codice della Strada) – approssimandosi all'intersezione ometteva di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti –, alla parte verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione” (cfr. doc. 1 allegato alla citazione e pagg. 1, 2 e 3 del doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
b. verbali di sommarie informazioni rese alla Polizia Municipale da e Parte_2 CP_4 in merito al sinistro occorso (cfr. pagg. 4 e 5 del doc. 11 allegato alla comparsa di
[...] costituzione e risposta);
c. rappresentazione grafica del sinistro operata dalla Polizia Municipale (cfr. pag. 6 del doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
d. per contro, nessun contributo è in grado di fornire la testimonianza resa da Testimone_1 il quale ha chiarito di essere amico di una delle parti ( e, comunque, di non aver Parte_2 assistito al sinistro, essendo arrivato sul luogo dello scontro quando già l'evento era occorso
– come peraltro confermato dal verbale redatto dalla Polizia Municipale, nel quale si specifica che non erano presenti testimoni oculari sul luogo e al momento dell'incidente.
Dunque, sulla base degli elementi elencati, risulta provata in via documentale la verificazione del fatto storico descritto nell'atto di citazione (nonché nella comparsa di risposta) dello scontro tra la
Volkswagen OL condotta da e la Citroen C3 condotta dalla convenuta Parte_2 CP_4
Il complesso degli elementi di prova innanzi esposti consente, poi, di affermare – alla luce dei principi di diritto sopra richiamati – che nessuno dei due conducenti si è pienamente attenuto alle regole di prudenza poste dalla normativa sopra richiamata e ribadite dalla giurisprudenza.
Infatti, come risulta dal verbale della Polizia Municipale, il veicolo guidato dalla convenuta ometteva di dare la precedenza a quello guidato dall'attore, nonostante il segnale di stop;
a sua volta, il veicolo guidato dall'attore ometteva di usare la massima prudenza nell'attraversamento dell'incrocio; infine, sempre secondo il verbale degli agenti della Municipale, nessuno dei due veicoli risulta aver frenato.
Peraltro, il fatto che il segnale di stop fosse in parte scolorito (“colorato in parte da vernice bianca”, cfr. verbale Municipale), non integra circostanza tale da escludere la responsabilità della CP_4 non potendo ritenersi provato che la stessa abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, come richiesto dall'art. 2054, comma 1, c.c.
Specularmente, non può escludersi la responsabilità di il quale, sebbene avesse diritto Parte_2 di precedenza rispetto ad – che era destinataria del segnale di stop –, comunque ha CP_4 attraversato in maniera imprudente, senza riuscire a rallentare o ad arrestare la marcia per evitare la collisione.
Sulla base delle esposte considerazioni, deve dunque affermarsi la corresponsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro.
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle rispettive condotte -e segnatamente della circostanza che se la convenuta avesse atteso di compiere la manovra di immissione solo ove questa potesse essere eseguita in condizione di effettiva sicurezza il sinistro non si sarebbe verificato- deve stimarsi sussistente una percentuale del 70% della colpa nella causazione del sinistro in capo alla convenuta e un 30% in capo a Parte_2
4. Sul danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale al veicolo in sua comproprietà, l'attrice chiede un Parte_1 risarcimento di 7.146,00 euro, derivante dalla somma delle seguenti voci:
(i) “valore a relitto del veicolo attoreo (euro 5500,00 circa),
(ii) spesa di recupero con carroattrezzi (euro 96,00), (iii) passaggio di proprietà di un veicolo equivalente (euro 400,00),
(iv) per mancato utilizzo godimento del veicolo (euro 300,00), CP_5
(v) spese di consulenza stragiudiziale (euro 850,00)” (cfr. atto di citazione).
Quanto alla prima voce, parte attrice chiede il valore a relitto del proprio veicolo, deducendo che lo stesso: “riportava danni tali da renderne antieconomica la riparazione a fronte di un valore commerciale del veicolo quantificabile, all'epoca dei fatti in euro 5.500,00 circa” e che: “nelle more del risarcimento il veicolo veniva rottamato” (cfr. punti 6 e 10 delle premesse in fatto dell'atto di citazione).
Quanto alla prima delle indicate voci di danno, deve rilevarsi che gli attori non hanno fornito la prova dell'antieconomicità della riparazione del veicolo, limitandosi ad esprimere tale valutazione, senza procedere alla quantificazione dei danni subìti dalla vettura, e dunque impedendo la formulazione di qualsivoglia giudizio di necessità e/o convenienza in ordine alla eventuale rottamazione del veicolo.
Peraltro, nel caso di specie gli attori neppure hanno fornito la prova della avvenuta rottamazione del veicolo in questione, emergendo – per contro – dal certificato PRA datato 27.11.2023, che l'ultima formalità espletata è stata la “denuncia di cessazione della circolazione” del 28.3.2011 e che il veicolo
è stato radiato dalla circolazione con “Causale Radiazione ESPORTAZIONE” (cfr. doc. 26 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice del 29.11.2023).
Pertanto, in difetto di prova tanto dell'avvenuta rottamazione, che della antieconomicità della riparazione, non può essere riconosciuta agli odierni attori la somma richiesta a titolo di valore a relitto del veicolo.
Quanto alla seconda voce, deve invece riconoscersi l'esborso sopportato dagli attori per il recupero del veicolo, avvenuto a mezzo di carroattrezzi, e pari a 96,00 euro IVA inclusa, come risulta provato dal doc. 2 allegato all'atto di citazione.
Quanto alla terza voce, è sufficiente rilevare che il mancato raggiungimento della prova in ordine alla effettiva necessità di rottamazione del veicolo impedisce di riconoscere agli odierni attori, a titolo di danno patrimoniale, la somma per il passaggio di proprietà di un veicolo equivalente. E infatti, tale spesa potrebbe essere riconosciuta solo sul presupposto che il sinistro occorso abbia comportato la necessità, in capo agli attori, di acquistare una nuova vettura: in difetto di prova della rottamazione dell'auto incidentata, e della sua opportunità, pertanto, gli esborsi per il passaggio di proprietà non possono essere attribuiti.
Quanto, poi, alla quarta voce, afferente al danno da fermo tecnico, deve rammentarsi che la più recente giurisprudenza, alla luce della funzione riparatoria che assume nel nostro ordinamento il risarcimento del danno, ritiene che: “il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (Cassazione civile, sez. II, 17 dicembre 2024,
n. 32946).
Ebbene, nel caso di specie, gli attori non hanno dimostrato il danno-conseguenza derivato nel loro patrimonio a causa del fermo tecnico, sicché – stante la non risarcibilità del danno “in re ipsa”, tale voce di danno non può essere riconosciuta ("se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno- conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria", cfr. Cass., Sez. Un., n. 576 del 2008, Cass., Sez.
Un., n. 26972/2008 e, più di recente, Cass., Sez. Un., n. 33645/2022).
Infine, con riguardo all'ultima voce, deve rilevarsi che parte attrice non ha allegato né provato tale posta, né nell'an – non essendo stata oggetto di allegazione la descrizione delle attività prestate e non essendo stata oggetto di prova lo svolgimento di tali eventuali attività – né nel quantum, non essendo stato oggetto di prova l'ammontare degli esborsi a tal fine sopportati dagli attori.
Ne deriva, quindi, che i danni patrimoniali devono essere quantificati nella somma di € 96,00.
5. Sul danno non patrimoniale
Quanto al danno non patrimoniale per il sinistro subìto, l'attore in qualità di Parte_2 conducente, chiede un risarcimento di 14.978,11 euro (somma risultante dallo scomputo dei 2.500,00 già liquidatigli da , a titolo di danno biologico, morale e anche patrimoniale per spese CP_3 mediche sostenute, affermando di aver riportato, in conseguenza dello scontro, “INCAPACITA'
TEMPORANEA ASSOLUTA gg. 60 (sessanta) / INCAPACITA' TEMPORANEA PARZIALE gg 60
(sessanta) / INVALIDITA' PERMANENTE PARI 07% DELLA TOTALE”, come da relazione medica a firma del dott. prodotta dalla stessa parte attrice (cfr. doc. 14 allegato all'atto di Persona_3 citazione).
Per contro, la relazione effettuata nel 2013 dal medico legale della compagnia assicurativa odierna convenuta, dott. , delinea le seguenti voci: “Inabilità Temporanea Biologica: Persona_4
Parziale al 75% gg. 30; Parziale al 50% gg. 40; al 25% 30; Danno Permanente Biologico: 2,5%”
(cfr. doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
In considerazione di tali risultanze, la odierna convenuta ha quindi quantificato il danno complessivo in euro 2.500,00 (cfr. assegno bancario non trasferibile del 22.7.2013 emesso da Unipol, cfr. doc. 17 allegato all'atto di citazione), incassati da in data 19.9.2013. Tale circostanza è pacifica Parte_2 in quanto non contestata, avendo lo stesso riconosciuto l'incasso della somma. Parte_2
Deve peraltro ribadirsi che, ai fini dell'accertamento del danno in questione, nel corso del giudizio era stata disposta CTU medico-legale e, in base al quesito formulato (cfr. ordinanza del 26.1.2024), il CTU avrebbe dovuto accertare, tra l'altro e in via preliminare, “se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata e di che tipo”. Tuttavia, per tre Parte_2 volte non si è presentato alla visita del medico legale, per cui il CTU ha rinunciato all'incarico conferitogli (cfr. deposito semplice del 7.6.2024 e visto atto generico del 19.6.2024) e, preso atto della mancata comparizione di all'udienza del 16.10.2024 la CTU è stata revocata (cfr. Parte_2 verbale di udienza del 16.10.2024).
Ebbene, sulla base di queste premesse, deve quindi ritenersi che non sia possibile accertare se le lesioni personali lamentate da siano effettivamente il risultato dell'incidente per cui è Parte_2 causa, né in quale misura: ne deriva, dunque, che, in difetto di tale prova, le ulteriori somme
(aggiuntive rispetto a quanto già liquidato da richieste in questa sede dall'attore, a titolo CP_3 di danno biologico, morale e per spese mediche sostenute, non possono essergli riconosciute.
Infine, deve ritenersi inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di condanna proposta dalla convenuta nei confronti dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., articolata per CP_3 Parte_2 la prima volta all'interno della propria comparsa conclusionale e, dunque, in una fase processuale in cui la parte era già decaduta dal relativo potere.
In conclusione, ammontando i danni riconosciuti a 96,00 € (dovuti a titoli di danno patrimoniale), devono quindi condannarsi le convenute a risarcire, in favore degli attori, il 70% di tale importo, pari a 67,20 € (in applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.).
Sull'indicata somma decorrono gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza (con cui il debito di valore diviene di valuta) e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore entro cui è stata accolta la domanda e del mancato buon esito dell'attività istruttoria disposta in ragione del comportamento di parte attrice.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- DICHIARA che la responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa è imputabile nella misura del 70% alla condotta di e nella misura del 30% alla condotta di CP_4 [...]
Pt_2
- DA e in solido tra loro, al pagamento, a titolo di Controparte_3 CP_4 risarcimento del danno, in favore di della somma di € 67,20 oltre interessi ex Parte_1 art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- DA e in solido tra loro, alla refusione delle spese di Controparte_3 CP_4 lite in favore di parte attrice che liquida in euro 332,00 oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, nonché rimborso forfettario e rimborso spese vive documentate;
Così deciso in Roma, il 21.10.2025
Il Giudice
IA De IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XII
Il Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. 2768/2023,
TRA
(C.F. ) in proprio e nella qualità di cessionaria del Parte_1 C.F._1 credito vantato da e in qualità di coeredi di e CP_1 Controparte_2 Persona_1
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Sacripanti, Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Tommaso Campanella n. 41/g;
ATTRICE
E
C.F. e P.IVA ), in persona del suo procuratore Controparte_3 P.IVA_1 ad negotia, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Vizzone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Cratilo di Atene n. 31;
CONVENUTA
NONCHE'
C.F. ; CP_4 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali rilevanti per la decisione
Con atto di citazione notificato l'11/01/2023, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio deducendo: Controparte_3 CP_4
- che in data 16.12.2010, mentre percorreva via di Santa Petronilla alla guida della Parte_2 vettura Volkswagen OL targata CY 412 XY (di proprietà di e assicurata Persona_1 , era stato urtato dalla vettura Citroen C3 targata CL584XJ di proprietà Controparte_3
e condotta da che aveva oltrepassato lo stop senza fermarsi né rallentare;
CP_4
-
- che sul posto era intervenuta pattuglia della polizia municipale che ha redatto verbale dei rilievi e degli accertamenti svolti;
- che i coeredi di avevano ceduto il credito risarcitorio nascente dal sinistro Persona_1 all'odierna attrice;
Parte_1
- che, in conseguenza dei danni subìti, la Volkswagen in questione era stata rottamata;
- che, a causa dell'incidente, aveva riportato un danno biologico pari a: Parte_2
“INCAPACITA' TEMPORANEA ASSOLUTA gg. 60 (sessanta) / INCAPACITA' TEMPORANEA
PARZIALE gg 60 (sessanta) / INVALIDITA' PERMANENTE PARI 07% DELLA TOTALE” in relazione a cui aveva liquidatola somma onnicomprensiva di 2.500,00 euro, incassata CP_3
a titolo di mero acconto;
- che, in conseguenza del sinistro, , in qualità di proprietaria del veicolo, aveva Parte_1 diritto a ottenere: “la somma derivante dal valore a relitto del veicolo attoreo (euro 5500,00 circa), spesa di recupero con carroattrezzi (euro 96,00), passaggio di proprietà di un veicolo equivalente (euro 400,00), per mancato utilizzo godimento del veicolo (euro 300,00), spese CP_5 di consulenza stragiudiziale (euro 850,00) per un totale di euro 7.146,00”;
- che, in conseguenza del sinistro, in qualità di conducente del veicolo, aveva diritto Parte_2
a ottenere, a titolo di danno biologico, morale e patrimoniale per spese mediche sostenute, la somma complessiva di 14.978,11 euro.
La citazione così conclude: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale, ritenuto respingere tutte le eccezioni di parte convenuta, in via preliminare, pregiudiziale e nel merito, ex art.
149 D.Lgs. n. 209/2005, condannare la parte convenuta, in solido e/o in alternativa, al pagamento della somma complessiva di Euro 14.978,11 a favore del SI. (data dalla somma I.P. Parte_2 al 7% € 9.101,51; I.T.A. gg. 60 € 2.589,60; I.T.P. gg. 60 al 50% € 1.294,80; Danno morale € 4.328,00; spese mediche documentate € 164,00, detratte Euro 2.500,00 già corrisposte per la stessa causale)
s.e.o. a titolo di risarcimento del danno biologico e morale, subito e subendo, dal sinistro del
16.12.2010, avvenuto in Roma;
ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, ovvero anche da determinare, laddove occorrer possa, in via equitativa, ex artt. 1226 – 2056 c.c ed altresì: In via principale, ex art. 149 D.Lgs. n. 209/2005, condannare la parte convenuta, in solido e/o in alternativa, al pagamento della somma complessiva di Euro 7.146,00
(determinate dalla somma del valore commerciale dell'autovettura Volkswagen OL tg. CY412XY al momento del sinistro, Euro 96,00 per il trasporto con il carroattrezzi, Euro 400,00 per il passaggio di proprietà con un veicolo sostitutivo, Euro 300,00 per per mancato utilizzo/godimento CP_5 dell'autovettura, Euro 850,00 per le spese stragiudiziali di trattazione del sinistro) a titolo di danno materiale all'autovettura Volkswagen OL tg. CY412XY a favore della SI.ra , in Parte_1 proprio e in qualità di cessionaria del credito (doc. 3, 4), derivato dal sinistro avvenuto in Roma in data 16.12.2010 di cui in narrativa, ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, ovvero anche da determinare, laddove occorrer possa, in via equitativa, ex artt. 1226 – 2056 c.c., ovvero con apposita CTU ed altresì; In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio con la maggiorazione del 15 % ex art. 5 della tariffa professionale, IVA e CPA come per legge”.
Si è costituita in giudizio deducendo: Controparte_3
- la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato da entrambi gli attori;
- la responsabilità esclusiva, o quantomeno concorrente, di nella causazione Parte_2 dell'evento lesivo;
- la carenza di legittimazione attiva di , sia in proprio che in qualità di cessionaria Parte_1 del credito;
- la non corretta quantificazione del danno operata in citazione dagli attori.
La comparsa così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione: In via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto ex adverso vantato sia relativo al danno materiale lamentato dalla sig.ra che alle Parte_1 lesioni subite del sig. con condanna alle spese del presente giudizio. In via principale Parte_2 dichiarare l'inammissibilità della domanda attrice per il danno materiale stante la carenza di legittimazione attiva in capo alla sig.ra e comunque, rigettare entrambe le domande le Pt_1 perché infondate in fatto e diritto e perché fornita di prova, essendo se non esclusiva quanto meno concorrente la responsabilità dell'attrice in merito al verificarsi dell'evento de quo, ritenendo in ogni caso congrua ed ampiamente satisfattiva la somma già offerta, con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
In via subordinata, nel caso in cui il giudice decida altrimenti, tenere conto del prevalente concorso di colpa dell'attore e limitare il risarcimento alla minor somma rivalutata ritenuta equa, senza cumulare ad essa gli interessi legali riconoscendone la decorrenza degli stessi dal solo giorno della sentenza, in questo caso con compensazione di spese diritti ed onorari”. non si è costituita e all'udienza del 5.10.2023 ne è stata dichiarata la contumacia. CP_4
Nel corso del giudizio, sono stati assunti i seguenti mezzi di prova:
1) interrogatorio formale della convenuta sui capitoli qui riportati: “
1. Vero che CP_4 in data 16.12.2010 alle ore 15.00 circa l'autovettura Volkswagen OL CY412XY condotta dal sig. percorreva Via di Santa Petronilla provenendo da Via delle Sette Chiese Parte_2
e con direzione Via A. Felice in Roma allorché veniva urtata dall'autovettura Citroen C3
CL584XJ che sopraggiungeva da Via F. Tiziana, con provenienza da Piazzale Tosti verso Via di Tor Marancia? 2. Vero che la velocità dell'autovettura Volkswagen OL CY412XY era di circa 50 kmh e in linea con la segnaletica presente su Via di Santa Petronilla e comunque rispettosa del limite di velocità allora vigente su quella stessa strada? 3. Vero che
l'intersezione su Via Flavia Tiziana, provenienza Via Odescalchi e direzione Tor Marancia era presente segnale di stop e segnaletica orizzontale sulla strada? 4. Vero che in data
16.10.2010 alle ore 15.00 era ancora giorno e il tempo sereno? 5. Vero che dopo aver subìto
l'impatto con la Citroen C3, la Volkswagen OL andava fuori strada e urtava una rete di recinzione di un terreno incolto all'angolo tra Via Marco e Marcelliano e Via di S. Petronilla?
6. Vero che a seguito dell'impatto verificavo che la Volkswagen OL era ammaccata sulla parte anteriore sinistra, sulla fiancata sinistra e veniva recuperata da carro attrezzi? 7. Vero che, a seguito dell'urto, il conducente della Volkswagen OL sig. si mostrava Parte_2 dolorante, tanto che veniva chiamata un'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale?”.
A tali capitoli la convenuta ha risposto come segue: “giunta all'incrocio ho rallentato perché non c'era un segnale di STOP visibile ed ho iniziato ad attraversare lentamente l'incrocio.
Dalla mia destra ho visto arrivare una macchina ed ho pensato di poter concludere
l'attraversamento ma la vettura è giunta veloce e mi ha urtato. Per effetto dell'urto il mio mezzo ha ruotato. Sono stata urtata nella parte anteriore e anteriore laterale destra” (cfr. verbale di udienza del 21.5.2024);
2) prova testimoniale di “amico dell'attore (cfr. verbale udienza del Testimone_1 Pt_2
21.5.2024), il quale, interrogato sui medesimi capitoli sopra riportati, ad eccezione del n. 2 epurato dall'inciso “e comunque rispettosa del limite di velocità allora vigente su quella stessa strada”, ha risposto come segue: “non ho assistito all'incidente e sono stato chiamato dal mio amico e quando sono giunto l'incidente era già avvenuto. Non ricordo se fosse già presente la Polizia Municipale e poi è arrivato anche il fratello. Poi è arrivata l'ambulanza e lo ha portato via” (cfr. verbale udienza del 21.5.2024).
Peraltro, nel corso del giudizio è stata inizialmente disposta anche consulenza tecnica di ufficio medico-legale sulla persona di successivamente revocata in considerazione della Parte_2 mancata presentazione di quest'ultimo alla visita per tre volte senza giustificato motivo (cfr. atto generico del 19.6.2024 proveniente dal CTU e verbale di udienza del 16.10.2024).
2. Sulle eccezioni preliminari di merito e pregiudiziali di rito Preliminarmente, e nell'ordine, devono esaminarsi le eccezioni sollevate da parte convenuta, con riguardo (i) alla carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice , e (ii) alla Parte_1 avvenuta prescrizione dei crediti risarcitori azionati dagli attori per inidoneità degli atti da questi compiuti a interrompere il relativo termine prescrizionale.
(i) eccepisce la carenza di legittimazione attiva di , in quanto Controparte_3 Parte_1 la stessa avrebbe agito, per il danno patrimoniale, non solo in proprio, quale comproprietaria della vettura, ma anche quale cessionaria del credito risarcitorio cedutole degli eredi dell'altro comproprietario del veicolo, senza tuttavia provare la qualità di eredi dei Persona_1 suoi cedenti, e dunque in virtù di un atto di cessione che non potrebbe ritenersi valido.
A riguardo -in punto di diritto- appare utile richiamare l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in conformità al principio generale per cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza, ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito del de cuius, non ponendosi la necessità della partecipazione al giudizio di tutti gli eredi del creditore.
L'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi può essere richiesta dal convenuto debitore, se ed in quanto egli abbia interesse ad una pronuncia che faccia stato anche nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione. I crediti del de cuius, dunque, non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria;
ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria (Cass. Sez. 3, 16/04/2013, n. 9158; Cass. Sez. Unite, 28/11/2007, n.
24657; anche Cass. Sez. 3, 21/01/2020, n. 1148)” (Cassazione civile sez. II, 10/12/2021,
n.39384). Trattasi di orientamento e a cui si stima di prestare integrale adesione nella presente sede tenuto conto della sua conformità ai principi generali in tema di obbligazioni (cfr. art. 1292 cc) e non essendo stato lo stesso oggetto di contestazioni nell'ambito del presente procedimento di tal che alle relative motivazioni può farsi rinvio senza ulteriori considerazioni
Nella specie, dai documenti depositati in atti risulta:
1. che in data 27.1.2011 e “n.q. di eredi pro quota di Controparte_2 CP_1
nato a [...] il [...] e deceduto in data 5.10.2010, Persona_1 cointestatario, con dell'autoveicolo VW OL tg. CY 412 XY”, Parte_1 hanno ceduto a , a titolo gratuito, il credito risarcitorio derivante dai Parte_1 danni subìti dal veicolo in conseguenza del sinistro del 16.12.2010 (cfr. cessione del credito sub doc. 3 allegato alla citazione);
2. che è deceduto in data 5.10.2010 (cfr. certificato di morte sub doc. 3 Persona_1 allegato alla citazione);
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso successione (ex artt. 21 e 47 D.P.R.
n. 445/2000), e certificato PRA (cfr. doc. 25 e 25 allegati alla memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 di parte attrice del 29.11.2023).
Nel primo di tali documenti, datato 30.5.2018, dichiara di essere erede di Parte_1
dichiara altresì che l'altro erede legittimo avente titolo a succedere è Persona_1
, che: “il de cuius non ha lasciato disposizioni testamentarie”, che né lei Controparte_2 né l'altro erede sono “incorsi in cause di indegnità a succedere”, che “non esistono altre persone oltre a quelle indicate nell'atto che possano vantare quote di legittima o riserva o altre ragioni sull'eredità a qualunque titolo”.
Nel secondo dei citati documenti, datato 27.11.2023, si può leggere che proprietari del veicolo in questione risultano essere e . Per_1 Parte_1
Stante la prova della qualità di comproprietario del mezzo, tenuto conto dei principi di diritto innanzi espressi- va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione dell'attrice, anche a prescindere da approfondimento relativo all'eventuale raggiungimento della prova circa la qualità di erede e di cessionario del credito.
(ii) eccepisce, poi, l'inefficacia interruttiva della prescrizione delle pec e Controparte_3 delle raccomandate inviate dallo studio tecnico professionale per conto Persona_2 degli attori per mancanza di potere rappresentativo in capo al primo, nonché per il tenore delle stesse, costituenti mere sollecitazioni e non, invece, vere e proprie intimazioni/richieste formali idonee a costituire in mora la compagnia assicurativa.
Sul punto, giova evidenziare che dai documenti depositati in atti risulta:
1. che la denunzia del sinistro e le successive comunicazioni sono state inviate alla compagnia assicurativa odierna convenuta dallo studio tecnico (cfr. Persona_2 doc. 5 e doc. 18 allegati all'atto di citazione);
2. che la denunzia del sinistro è stata inviata via pec il 17.2.2011 e per raccomandata, con avviso di ricevimento del 28.1.2011; le successive comunicazioni inviate dallo studio tecnico recano le seguenti date: del 29.1.2013, 1.10.2014, Persona_2
28.11.2016, 3.5.2018, 15.11.2019, 16.2.2021, 17.3.2021;
3. che l'atto di citazione dinanzi al giudice di pace è stato notificato alla convenuta in data
5.12.2011 (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
4. che la seconda citazione dinanzi al giudice di pace è stata notificata alla convenuta in data
3.1.2018 (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
5. che l'invito alla stipula di negoziazione assistita è stato inviato alla convenuta il
14.11.2022 (cfr. doc. 16 allegato all'atto di citazione).
Ebbene, dalle prove documentali appena elencate e, in particolare, dalla denunzia di sinistro, emerge, anzitutto, che e hanno conferito allo studio tecnico Parte_1 Parte_2
: “mandato con rappresentanza ai sensi e per gli effetti degli artt. 1704; Persona_2
1709 c.c. al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro di cui all'oggetto”; in calce al predetto documento, poi, “si specifica che il presente mandato è valido e conferito senza necessità di ulteriore sottoscrizione anche per tutti gli atti, comunicazioni e diffide successivamente inviate dal mandatario in nome e per conto dei sottoscritti in relazione alla gestione della presente vertenza e sino al totale ed integrale risarcimento di tutti i danni…”
(cfr. doc. 5 citazione).
Ne deriva, quindi, la legittimazione dello studio professionale a richiedere, in qualità di mandatario con rappresentanza, le somme che gli attori assumono dovute dalla convenuta a titolo di risarcimento. CP_3
Quanto al profilo inerente all'idoneità o meno delle comunicazioni a interrompere il termine prescrizionale, deve rilevarsi che, a tali fini, per costante giurisprudenza, l'art. 2943 c.c. non richiede l'utilizzo di particolari formalità: “l'atto di costituzione in mora non richiede particolari formalità, purché sia fatto per iscritto, portato adeguatamente a conoscenza del destinatario (a mezzo posta ordinaria, posta elettronica certificata, notifica giudiziaria) e
“contenga oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), requisito quest'ultimo che non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto, essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa” (Cassazione civile, sez. L, 25 novembre
2015, n. 24054 e, più di recente, Cassazione civile, sez. II, ordinanza, 18 marzo 2025, n. 7188).
Ebbene, applicando tali coordinate al caso di specie, deve rilevarsi che tutti quanti gli atti e i documenti sopracitati inviati dallo studio tecnico (v. in particolare, all. 18 citazione) contengono il nome del soggetto cui la pretesa si riferisce ( ) e gli estremi Pt_2 identificativi del sinistro (in particolare il numero di pratica); dagli stessi si evince, altresì, la volontà di far valere il diritto al risarcimento del danno e di ottenere la relativa liquidazione, nella parte in cui le comunicazioni affermano “dichiarandoci disponibili sin d'ora ad una eventuale transazione per una definizione “pro bono pacis” della pratica”. Ne deriva, dunque, l'attitudine degli atti inviati dallo studio tecnico (nonché degli atti di citazione in giudizio e dell'invito a stipulare negoziazione assistita) a interrompere il termine prescrizionale, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Infine, per quanto concerne il rilievo, formulato dalla convenuta, inerente alla mancata prova, da parte degli attori, dello specifico contenuto della raccomandata inviata (e dunque della corrispondenza tra il testo della lettera e la prova dell'invio), deve rilevarsi che -per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità- con riferimento alla prova della corrispondenza dell'atto contenuto nel plico a quello oggetto della notifica, la lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico, attestata da un ufficio postale con la ricevuta di ritorno, da cui consegue la presunzione -basata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e della ordinaria regolarità del servizio- di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta e il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ. spettando, quindi, al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva un atto al suo interno, ovvero che ne conteneva uno diverso da quello spedito (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/10/2020, n.22629).
Allo stesso modo, quanto alla riferibilità della ricevuta di ritorno a una specifica lettera, è onere del destinatario dimostrare che l'avviso di ricevimento è relativo a un plico contenente una missiva di contenuto diverso, ovvero privo di qualsivoglia contenuto (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/10/2013, n.23920).
In ultima analisi, laddove la ricevente – come nel caso di specie – sostenga la non riferibilità dell'avviso di ricevimento alla missiva, nonché la difformità del contenuto del plico rispetto all'originale, è onerato della prova dei fatti affermati.
Nel caso di specie, non ha fornito dimostrazione delle denunciate difformità, sicché CP_3 deve affermarsi l'idoneità delle missive inviate dallo studio tecnico professionale Per_2
a interrompere il termine prescrizionale del diritto azionato.
[...]
Essendo entrambe le eccezioni sollevate dalla convenuta infondate, può dunque procedersi con l'esame del merito.
3. In merito alla sussistenza della responsabilità della convenuta In punto di diritto, giova anzitutto rammentare che l'art. 2054, comma 1, c.c., prevede che: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o
a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Il comma 2 della medesima disposizione aggiunge, poi, che: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Dunque, con riguardo al danno da circolazione di veicoli, l'art. 2054 c.c. introduce una presunzione con riguardo all'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito, così delineando la responsabilità per i danni in questione come per colpa presunta. In particolare, in base al comma 1, il conducente è tenuto a risarcire il danno a meno che non riesca a provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo;
allo stesso modo, in base al comma 2 – applicabile al caso di scontro tra veicoli – i conducenti rispondono in egual misura dei danni prodotti se non provano la diversa incidenza delle serie causali concorrenti.
All'impianto codicistico devono, poi, aggiungersi i riferimenti forniti dalla legislazione speciale e, in particolare, dal d.lgs. n. 285/1992 (c.d. “codice della strada” o, per brevità, “CdS”).
Dunque, per andare esente da responsabilità, il danneggiante dovrà vincere la presunzione relativa introdotta dalla norma, provando di avere osservato un comportamento conforme alle regole del codice della strada.
Nello specifico, il codice della strada, al titolo V, pone una serie di norme di comportamento rivolte a tutti gli utenti della strada. L'art. 141 del CdS, al comma 1, prevede che: “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”; aggiunge, al comma 3, che: “in particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
Quanto alle regole da osservare in caso di “precedenze”, l'art. 145 del CdS, al comma 1, prescrive che: “i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”. Il comma 2 aggiunge, poi, che: “quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”. Ciò premesso, sulla base delle disposizioni citate, emerge il principio generale per cui ciascun utente della strada è obbligato a tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui, ogniqualvolta questa rientri nei limiti della prevedibilità.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, nello specifico campo della circolazione stradale, il principio dell'affidamento: “trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale
l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, e, segnatamente, che il conducente di un veicolo, nel compiere una manovra di immissione, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità” (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza, 18 gennaio 2024, n. 1992).
Ciò posto, sempre secondo consolidata giurisprudenza: “nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Incorre, pertanto, in vizio di sussunzione il giudice di merito che omette di considerare negligente la condotta di guida del conducente che sia stata accertata non conforme alle regole di condotta denunciate” (cfr. Cassazione civile, 16 maggio 2008, n. 12444). A ciò aggiungasi che: “se è possibile individuare il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito
è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che funge pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico” (Cassazione civile sez. III,
15/01/2003, n.477). Quanto alla declinazione degli obblighi di precedenza, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “l'esistenza di una precedenza cronologica (o di fatto) può essere utilmente invocata solo quando il conducente sfavorito si presenti sull'area di intersezione dell'altrui traiettoria di marcia (area di incrocio o di svolta) con tale anticipo da consentirgli di effettuare
l'attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza. In altri termini, la precedenza cronologica (o di fatto), per essere utilmente invocata, richiede che le circostanze di tempo e di luogo consentano di evitare incidenti senza che il veicolo favorito sia tenuto ad arresti, rallentamenti o manovra di fortuna” (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza, 18 gennaio 2024, n. 1992). Ciò chiarito in linea generale, per quanto concerne gli elementi di prova, per i fini di cui alla presente decisione rilevano:
a. relazione di incidente stradale degli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro, la quale riporta – per quanto di interesse in questa sede – quanto segue: “Fra gli astanti non venivano reperiti testi oculari. Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti”; “Si precisa che sull'intersezione e precisamente su Via Flavia Tiziana con provenienza Via Odescalchi e direzione Tor Marancia il cartello verticale di Stop è colorato in parte da vernice bianca, ed inoltre la segnaletica orizzontale è un po' cancellata. In data 28.12.2010 a seguito presa visione delle dichiarazioni rilasciate dalle parti coinvolte a seguito degli elementi oggettivi in nostro possesso si ricostruisce la seguente dinamica: il veicolo “A” [guidato da ndr] CP_4 percorrendo Via F. Tiziana con provenienza P.le Tosti e direzione Via di Tor Marancia giunto all'intersezione con Via di S. Petronilla la impegnava omettendo di dare precedenza al veicolo
“B” [guidato da ndr] percorrente Via di S. Petronilla con provenienza Via delle Parte_2
Sette Chiese in direzione Via A. Felice il quale a sua volta non usava la massima prudenza nell'impegnare la suddetta intersezione, da ciò scaturiva incidente stradale che vedeva coinvolti entrambi i veicoli”; “Da quanto sopra esposto e da un esame della dinamica è emerso che la stessa conducente del veicolo “A” non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 145/2 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada) – nell'impegnare l'intersezione ometteva di dare precedenza al veicolo che proveniva da destra
–, alla parte verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione”; “Da quanto sopra esposto e da un esame della dinamica è emerso che lo stesso conducente del veicolo “B” non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 145/1 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992,
n.385 (Codice della Strada) – approssimandosi all'intersezione ometteva di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti –, alla parte verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione” (cfr. doc. 1 allegato alla citazione e pagg. 1, 2 e 3 del doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
b. verbali di sommarie informazioni rese alla Polizia Municipale da e Parte_2 CP_4 in merito al sinistro occorso (cfr. pagg. 4 e 5 del doc. 11 allegato alla comparsa di
[...] costituzione e risposta);
c. rappresentazione grafica del sinistro operata dalla Polizia Municipale (cfr. pag. 6 del doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
d. per contro, nessun contributo è in grado di fornire la testimonianza resa da Testimone_1 il quale ha chiarito di essere amico di una delle parti ( e, comunque, di non aver Parte_2 assistito al sinistro, essendo arrivato sul luogo dello scontro quando già l'evento era occorso
– come peraltro confermato dal verbale redatto dalla Polizia Municipale, nel quale si specifica che non erano presenti testimoni oculari sul luogo e al momento dell'incidente.
Dunque, sulla base degli elementi elencati, risulta provata in via documentale la verificazione del fatto storico descritto nell'atto di citazione (nonché nella comparsa di risposta) dello scontro tra la
Volkswagen OL condotta da e la Citroen C3 condotta dalla convenuta Parte_2 CP_4
Il complesso degli elementi di prova innanzi esposti consente, poi, di affermare – alla luce dei principi di diritto sopra richiamati – che nessuno dei due conducenti si è pienamente attenuto alle regole di prudenza poste dalla normativa sopra richiamata e ribadite dalla giurisprudenza.
Infatti, come risulta dal verbale della Polizia Municipale, il veicolo guidato dalla convenuta ometteva di dare la precedenza a quello guidato dall'attore, nonostante il segnale di stop;
a sua volta, il veicolo guidato dall'attore ometteva di usare la massima prudenza nell'attraversamento dell'incrocio; infine, sempre secondo il verbale degli agenti della Municipale, nessuno dei due veicoli risulta aver frenato.
Peraltro, il fatto che il segnale di stop fosse in parte scolorito (“colorato in parte da vernice bianca”, cfr. verbale Municipale), non integra circostanza tale da escludere la responsabilità della CP_4 non potendo ritenersi provato che la stessa abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, come richiesto dall'art. 2054, comma 1, c.c.
Specularmente, non può escludersi la responsabilità di il quale, sebbene avesse diritto Parte_2 di precedenza rispetto ad – che era destinataria del segnale di stop –, comunque ha CP_4 attraversato in maniera imprudente, senza riuscire a rallentare o ad arrestare la marcia per evitare la collisione.
Sulla base delle esposte considerazioni, deve dunque affermarsi la corresponsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro.
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle rispettive condotte -e segnatamente della circostanza che se la convenuta avesse atteso di compiere la manovra di immissione solo ove questa potesse essere eseguita in condizione di effettiva sicurezza il sinistro non si sarebbe verificato- deve stimarsi sussistente una percentuale del 70% della colpa nella causazione del sinistro in capo alla convenuta e un 30% in capo a Parte_2
4. Sul danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale al veicolo in sua comproprietà, l'attrice chiede un Parte_1 risarcimento di 7.146,00 euro, derivante dalla somma delle seguenti voci:
(i) “valore a relitto del veicolo attoreo (euro 5500,00 circa),
(ii) spesa di recupero con carroattrezzi (euro 96,00), (iii) passaggio di proprietà di un veicolo equivalente (euro 400,00),
(iv) per mancato utilizzo godimento del veicolo (euro 300,00), CP_5
(v) spese di consulenza stragiudiziale (euro 850,00)” (cfr. atto di citazione).
Quanto alla prima voce, parte attrice chiede il valore a relitto del proprio veicolo, deducendo che lo stesso: “riportava danni tali da renderne antieconomica la riparazione a fronte di un valore commerciale del veicolo quantificabile, all'epoca dei fatti in euro 5.500,00 circa” e che: “nelle more del risarcimento il veicolo veniva rottamato” (cfr. punti 6 e 10 delle premesse in fatto dell'atto di citazione).
Quanto alla prima delle indicate voci di danno, deve rilevarsi che gli attori non hanno fornito la prova dell'antieconomicità della riparazione del veicolo, limitandosi ad esprimere tale valutazione, senza procedere alla quantificazione dei danni subìti dalla vettura, e dunque impedendo la formulazione di qualsivoglia giudizio di necessità e/o convenienza in ordine alla eventuale rottamazione del veicolo.
Peraltro, nel caso di specie gli attori neppure hanno fornito la prova della avvenuta rottamazione del veicolo in questione, emergendo – per contro – dal certificato PRA datato 27.11.2023, che l'ultima formalità espletata è stata la “denuncia di cessazione della circolazione” del 28.3.2011 e che il veicolo
è stato radiato dalla circolazione con “Causale Radiazione ESPORTAZIONE” (cfr. doc. 26 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice del 29.11.2023).
Pertanto, in difetto di prova tanto dell'avvenuta rottamazione, che della antieconomicità della riparazione, non può essere riconosciuta agli odierni attori la somma richiesta a titolo di valore a relitto del veicolo.
Quanto alla seconda voce, deve invece riconoscersi l'esborso sopportato dagli attori per il recupero del veicolo, avvenuto a mezzo di carroattrezzi, e pari a 96,00 euro IVA inclusa, come risulta provato dal doc. 2 allegato all'atto di citazione.
Quanto alla terza voce, è sufficiente rilevare che il mancato raggiungimento della prova in ordine alla effettiva necessità di rottamazione del veicolo impedisce di riconoscere agli odierni attori, a titolo di danno patrimoniale, la somma per il passaggio di proprietà di un veicolo equivalente. E infatti, tale spesa potrebbe essere riconosciuta solo sul presupposto che il sinistro occorso abbia comportato la necessità, in capo agli attori, di acquistare una nuova vettura: in difetto di prova della rottamazione dell'auto incidentata, e della sua opportunità, pertanto, gli esborsi per il passaggio di proprietà non possono essere attribuiti.
Quanto, poi, alla quarta voce, afferente al danno da fermo tecnico, deve rammentarsi che la più recente giurisprudenza, alla luce della funzione riparatoria che assume nel nostro ordinamento il risarcimento del danno, ritiene che: “il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (Cassazione civile, sez. II, 17 dicembre 2024,
n. 32946).
Ebbene, nel caso di specie, gli attori non hanno dimostrato il danno-conseguenza derivato nel loro patrimonio a causa del fermo tecnico, sicché – stante la non risarcibilità del danno “in re ipsa”, tale voce di danno non può essere riconosciuta ("se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno- conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria", cfr. Cass., Sez. Un., n. 576 del 2008, Cass., Sez.
Un., n. 26972/2008 e, più di recente, Cass., Sez. Un., n. 33645/2022).
Infine, con riguardo all'ultima voce, deve rilevarsi che parte attrice non ha allegato né provato tale posta, né nell'an – non essendo stata oggetto di allegazione la descrizione delle attività prestate e non essendo stata oggetto di prova lo svolgimento di tali eventuali attività – né nel quantum, non essendo stato oggetto di prova l'ammontare degli esborsi a tal fine sopportati dagli attori.
Ne deriva, quindi, che i danni patrimoniali devono essere quantificati nella somma di € 96,00.
5. Sul danno non patrimoniale
Quanto al danno non patrimoniale per il sinistro subìto, l'attore in qualità di Parte_2 conducente, chiede un risarcimento di 14.978,11 euro (somma risultante dallo scomputo dei 2.500,00 già liquidatigli da , a titolo di danno biologico, morale e anche patrimoniale per spese CP_3 mediche sostenute, affermando di aver riportato, in conseguenza dello scontro, “INCAPACITA'
TEMPORANEA ASSOLUTA gg. 60 (sessanta) / INCAPACITA' TEMPORANEA PARZIALE gg 60
(sessanta) / INVALIDITA' PERMANENTE PARI 07% DELLA TOTALE”, come da relazione medica a firma del dott. prodotta dalla stessa parte attrice (cfr. doc. 14 allegato all'atto di Persona_3 citazione).
Per contro, la relazione effettuata nel 2013 dal medico legale della compagnia assicurativa odierna convenuta, dott. , delinea le seguenti voci: “Inabilità Temporanea Biologica: Persona_4
Parziale al 75% gg. 30; Parziale al 50% gg. 40; al 25% 30; Danno Permanente Biologico: 2,5%”
(cfr. doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
In considerazione di tali risultanze, la odierna convenuta ha quindi quantificato il danno complessivo in euro 2.500,00 (cfr. assegno bancario non trasferibile del 22.7.2013 emesso da Unipol, cfr. doc. 17 allegato all'atto di citazione), incassati da in data 19.9.2013. Tale circostanza è pacifica Parte_2 in quanto non contestata, avendo lo stesso riconosciuto l'incasso della somma. Parte_2
Deve peraltro ribadirsi che, ai fini dell'accertamento del danno in questione, nel corso del giudizio era stata disposta CTU medico-legale e, in base al quesito formulato (cfr. ordinanza del 26.1.2024), il CTU avrebbe dovuto accertare, tra l'altro e in via preliminare, “se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata e di che tipo”. Tuttavia, per tre Parte_2 volte non si è presentato alla visita del medico legale, per cui il CTU ha rinunciato all'incarico conferitogli (cfr. deposito semplice del 7.6.2024 e visto atto generico del 19.6.2024) e, preso atto della mancata comparizione di all'udienza del 16.10.2024 la CTU è stata revocata (cfr. Parte_2 verbale di udienza del 16.10.2024).
Ebbene, sulla base di queste premesse, deve quindi ritenersi che non sia possibile accertare se le lesioni personali lamentate da siano effettivamente il risultato dell'incidente per cui è Parte_2 causa, né in quale misura: ne deriva, dunque, che, in difetto di tale prova, le ulteriori somme
(aggiuntive rispetto a quanto già liquidato da richieste in questa sede dall'attore, a titolo CP_3 di danno biologico, morale e per spese mediche sostenute, non possono essergli riconosciute.
Infine, deve ritenersi inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di condanna proposta dalla convenuta nei confronti dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., articolata per CP_3 Parte_2 la prima volta all'interno della propria comparsa conclusionale e, dunque, in una fase processuale in cui la parte era già decaduta dal relativo potere.
In conclusione, ammontando i danni riconosciuti a 96,00 € (dovuti a titoli di danno patrimoniale), devono quindi condannarsi le convenute a risarcire, in favore degli attori, il 70% di tale importo, pari a 67,20 € (in applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.).
Sull'indicata somma decorrono gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza (con cui il debito di valore diviene di valuta) e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore entro cui è stata accolta la domanda e del mancato buon esito dell'attività istruttoria disposta in ragione del comportamento di parte attrice.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- DICHIARA che la responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa è imputabile nella misura del 70% alla condotta di e nella misura del 30% alla condotta di CP_4 [...]
Pt_2
- DA e in solido tra loro, al pagamento, a titolo di Controparte_3 CP_4 risarcimento del danno, in favore di della somma di € 67,20 oltre interessi ex Parte_1 art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- DA e in solido tra loro, alla refusione delle spese di Controparte_3 CP_4 lite in favore di parte attrice che liquida in euro 332,00 oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, nonché rimborso forfettario e rimborso spese vive documentate;
Così deciso in Roma, il 21.10.2025
Il Giudice
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