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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/09/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2284/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 2284/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Parte_1 C.F._1
Balugani ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Modena Largo Moro n. 28, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE - OPPONENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Enrico Controparte_1 C.F._2
Sgarbi ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Modena, Rua Pioppa, n. 2, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.6.2025- 1.7.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. 1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1 preventiva all'esecuzione avverso l'atto di precetto, notificatogli, in data 2.5.2024, da parte della sig.ra
[...] mediante il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di €. 1.444,81, dovuta a titolo di CP_1 rivalutazione ISTAT e interessi legali relativi all'assegno di mantenimento spettante alle figlie, e Per_1
, per il periodo da giugno 2019 a marzo 2024, così come statuito dal Tribunale di Modena nel Per_2 decreto n. cronol. 1657/2018 del 7-15.3.2018. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice deduceva l'errato conteggio delle somme, operato da controparte nell'atto di precetto opposto, in quanto, in realtà, ammontanti al minore importo di
€. 733,83, già corrisposto dal sig. a far tempo dai mesi di aprile-maggio 2024. Pt_1
Stanti le suesposte premesse, l'odierno opponente, concludeva, dunque, chiedendo, in via preliminare, la sospensione, anche immediata e inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo ex adverso azionato e, in via principale, nel merito, l'invalidità dell'atto impugnato per tutti i motivi esposti in narrativa;
il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali.
1.2 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31.8.2024, si costituiva, nell'intestato giudizio, la creditrice, sig.ra contestando, recisamente, in ogni sua parte, l'opposizione Controparte_1 avversaria in quanto inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata, in fatto e in diritto. In particolare, parte convenuta eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per valore dell'adìto Tribunale per essere, la vertenza, di competenza del Giudice di Pace di Modena.
1.3 – All'esito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa, istruita a livello documentale, veniva trattenuta in decisione, dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., ratione temporis vigente, al termine dell'udienza del 3/7/2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2.
In via preliminare e assorbente, va dichiarata l'incompetenza per valore dell'adìto Tribunale.
2.1 - Per espressa previsione normativa, l'opposizione all'esecuzione non ancora iniziata va proposta davanti “al giudice competente per valore o materia” (art. 615, co. I, c.p.c.).
Ai sensi dell'art. 17, primo periodo, c.p.c., «il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede»: pertanto, il valore della causa di opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c. si determina in base alla somma che, logicamente e cronologicamente precede l'azione esecutiva vera e propria e che ne costituisce il presupposto e il fondamento (conf. Cass. 23/08/2013, n. 19488; 27/06/2018, n. 16920). Nella specie, l'importo per cui è stata eseguita l'intimazione, comprese le spese, ammonta a complessivi euro 1.652,00, somma ben inferiore al limite di euro 10.000,00 e, pertanto, rientrante nella competenza di valore del Giudice di Pace ex art. 7 c.p.c., come modificato dal D. Lgs n. 149/2022. Nè rileva al fine di radicare la competenza avanti all'adìto Tribunale la circostanza che il credito azionato in questa sede attenga a un obbligo di mantenimento nei confronti della prole.
pagina 2 di 4 Invero, come chiarito dalla Suprema Corte: “In tema di opposizione a precetto ex articolo 615 c.p.c., la competenza per valore spetta al Giudice di Pace quando l'oggetto del giudizio non attiene direttamente al mantenimento del minore, ma concerne esclusivamente questioni relative ai limiti e alla interpretazione del titolo esecutivo che dispone l'obbligo di mantenimento. Il procedimento di opposizione a precetto si configura come autonomo rispetto al procedimento originario di determinazione dell'assegno di mantenimento e deve essere valutato secondo i criteri di competenza ordinari previsti dal codice di procedura civile (…) La natura della controversia, incentrata sulla corretta interpretazione degli obblighi derivanti dal titolo esecutivo e sulla verifica della legittimità delle pretese creditorie oggetto del precetto, non comporta l'applicazione delle norme sulla competenza per materia in tema di rapporti familiari, dovendo invece trovare applicazione i criteri di competenza per valore. Il valore della controversia, determinato dall'importo oggetto del precetto, costituisce l'unico parametro rilevante per l'individuazione del giudice competente, escludendo qualsiasi valutazione basata sulla materia del rapporto sostanziale sottostante quando questo non costituisce direttamente l'oggetto del giudizio di opposizione.” (cfr. Cass. civ., sez. VI ordinanza n. 19781 del 2.10.2015). Nella fattispecie in esame, oggetto di censura è unicamente il quantum della pretesa creditoria rivendicata, a titolo di mantenimento, dalla sig.ra sicché ai fini della presente analisi soccorre il criterio per CP_1 valore richiamato dall'art. 615, co. I, c.p.c. Dunque, l'accoglimento, nei termini illustrati, dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa di parte convenuta comporta l'assorbimento dei motivi di opposizione formulati, con conseguente assegnazione alle parti di un termine per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente così individuato.
3.
Quanto alle spese, da liquidarsi in questa sede (cfr. Cass. civ., ord. 5.11.2021, n. 32003; Cass. civ., ord. 26.6.2019, n. 17187; Cass. civ., ord. 8.6.2016, n. 11764; Cass. civ., ord. 17.3.2017, n. 7010; Cass. civ., 18.10.2011, n. 21565), le stesse, sono da porsi a carico di parte opponente soccombente, per non aver, quest'ultima, aderito all'eccezione avversaria, insistendo per una pronuncia di merito in relazione all'opposizione proposta, con evidente dispendio di attività e costi processuali. La liquidazione è compiuta, come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con esclusione del solo compenso spettante per la fase istruttoria in ragione dell'immediata rimessione in decisione della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio promosso da nei confronti di , ogni altra istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale adìto, essendo competente a decidere il Giudice di Pace di Modena;
pagina 3 di 4 2. ai sensi dell'art. 50 c.p.c., fissa termine di mesi tre per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente;
3. condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in euro 1.700,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Modena, 5 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 2284/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Parte_1 C.F._1
Balugani ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Modena Largo Moro n. 28, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE - OPPONENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Enrico Controparte_1 C.F._2
Sgarbi ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Modena, Rua Pioppa, n. 2, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.6.2025- 1.7.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. 1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1 preventiva all'esecuzione avverso l'atto di precetto, notificatogli, in data 2.5.2024, da parte della sig.ra
[...] mediante il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di €. 1.444,81, dovuta a titolo di CP_1 rivalutazione ISTAT e interessi legali relativi all'assegno di mantenimento spettante alle figlie, e Per_1
, per il periodo da giugno 2019 a marzo 2024, così come statuito dal Tribunale di Modena nel Per_2 decreto n. cronol. 1657/2018 del 7-15.3.2018. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice deduceva l'errato conteggio delle somme, operato da controparte nell'atto di precetto opposto, in quanto, in realtà, ammontanti al minore importo di
€. 733,83, già corrisposto dal sig. a far tempo dai mesi di aprile-maggio 2024. Pt_1
Stanti le suesposte premesse, l'odierno opponente, concludeva, dunque, chiedendo, in via preliminare, la sospensione, anche immediata e inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo ex adverso azionato e, in via principale, nel merito, l'invalidità dell'atto impugnato per tutti i motivi esposti in narrativa;
il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali.
1.2 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31.8.2024, si costituiva, nell'intestato giudizio, la creditrice, sig.ra contestando, recisamente, in ogni sua parte, l'opposizione Controparte_1 avversaria in quanto inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata, in fatto e in diritto. In particolare, parte convenuta eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per valore dell'adìto Tribunale per essere, la vertenza, di competenza del Giudice di Pace di Modena.
1.3 – All'esito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa, istruita a livello documentale, veniva trattenuta in decisione, dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., ratione temporis vigente, al termine dell'udienza del 3/7/2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2.
In via preliminare e assorbente, va dichiarata l'incompetenza per valore dell'adìto Tribunale.
2.1 - Per espressa previsione normativa, l'opposizione all'esecuzione non ancora iniziata va proposta davanti “al giudice competente per valore o materia” (art. 615, co. I, c.p.c.).
Ai sensi dell'art. 17, primo periodo, c.p.c., «il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede»: pertanto, il valore della causa di opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c. si determina in base alla somma che, logicamente e cronologicamente precede l'azione esecutiva vera e propria e che ne costituisce il presupposto e il fondamento (conf. Cass. 23/08/2013, n. 19488; 27/06/2018, n. 16920). Nella specie, l'importo per cui è stata eseguita l'intimazione, comprese le spese, ammonta a complessivi euro 1.652,00, somma ben inferiore al limite di euro 10.000,00 e, pertanto, rientrante nella competenza di valore del Giudice di Pace ex art. 7 c.p.c., come modificato dal D. Lgs n. 149/2022. Nè rileva al fine di radicare la competenza avanti all'adìto Tribunale la circostanza che il credito azionato in questa sede attenga a un obbligo di mantenimento nei confronti della prole.
pagina 2 di 4 Invero, come chiarito dalla Suprema Corte: “In tema di opposizione a precetto ex articolo 615 c.p.c., la competenza per valore spetta al Giudice di Pace quando l'oggetto del giudizio non attiene direttamente al mantenimento del minore, ma concerne esclusivamente questioni relative ai limiti e alla interpretazione del titolo esecutivo che dispone l'obbligo di mantenimento. Il procedimento di opposizione a precetto si configura come autonomo rispetto al procedimento originario di determinazione dell'assegno di mantenimento e deve essere valutato secondo i criteri di competenza ordinari previsti dal codice di procedura civile (…) La natura della controversia, incentrata sulla corretta interpretazione degli obblighi derivanti dal titolo esecutivo e sulla verifica della legittimità delle pretese creditorie oggetto del precetto, non comporta l'applicazione delle norme sulla competenza per materia in tema di rapporti familiari, dovendo invece trovare applicazione i criteri di competenza per valore. Il valore della controversia, determinato dall'importo oggetto del precetto, costituisce l'unico parametro rilevante per l'individuazione del giudice competente, escludendo qualsiasi valutazione basata sulla materia del rapporto sostanziale sottostante quando questo non costituisce direttamente l'oggetto del giudizio di opposizione.” (cfr. Cass. civ., sez. VI ordinanza n. 19781 del 2.10.2015). Nella fattispecie in esame, oggetto di censura è unicamente il quantum della pretesa creditoria rivendicata, a titolo di mantenimento, dalla sig.ra sicché ai fini della presente analisi soccorre il criterio per CP_1 valore richiamato dall'art. 615, co. I, c.p.c. Dunque, l'accoglimento, nei termini illustrati, dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa di parte convenuta comporta l'assorbimento dei motivi di opposizione formulati, con conseguente assegnazione alle parti di un termine per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente così individuato.
3.
Quanto alle spese, da liquidarsi in questa sede (cfr. Cass. civ., ord. 5.11.2021, n. 32003; Cass. civ., ord. 26.6.2019, n. 17187; Cass. civ., ord. 8.6.2016, n. 11764; Cass. civ., ord. 17.3.2017, n. 7010; Cass. civ., 18.10.2011, n. 21565), le stesse, sono da porsi a carico di parte opponente soccombente, per non aver, quest'ultima, aderito all'eccezione avversaria, insistendo per una pronuncia di merito in relazione all'opposizione proposta, con evidente dispendio di attività e costi processuali. La liquidazione è compiuta, come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con esclusione del solo compenso spettante per la fase istruttoria in ragione dell'immediata rimessione in decisione della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio promosso da nei confronti di , ogni altra istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale adìto, essendo competente a decidere il Giudice di Pace di Modena;
pagina 3 di 4 2. ai sensi dell'art. 50 c.p.c., fissa termine di mesi tre per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente;
3. condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in euro 1.700,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Modena, 5 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
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