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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/06/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 19.6.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 637/2024
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv. Michele Luciano Rossetti
Contro
- appellata - Controparte_1 contumace
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 386/2024 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro, pubblicata il 22.4.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 22.4.2024 il Tribunale di Firenze, definendo il giudizio introdotto da contro di cui Parte_1 Controparte_1
l'originario attore era stato dipendente dal 12.7.2016 al 17.8.2017, con mansioni di cuoco-pizzaiolo, ha accertato l'esistenza di un credito del lavoratore, per vari titoli retributivi, pari a €. 24.834,28 (come accertato all'esito dell'istruttoria testimoniale e dell'espletamento di una CTU contabile). Il primo giudice ha tuttavia ritenuto che da tale importo dovesse essere detratta la somma di € 2.943,17, sul presupposto che essa fosse stata già corrisposta dall'obbligata in corso di causa, in esecuzione di un'ordinanza, emessa ex art. 423, co. 2 c.p.c. il 10 marzo
2022, il cui contenuto ha confermato.
2. Il Tribunale ha quindi condannato la convenuta al pagamento, testualmente, della “somma residua capitale lorda di € 21.891,11, da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c.”, e alla rifusione delle spese di lite.
3. Impugna la decisione il lavoratore, limitatamente al capo in cui la condanna è limitata alla “somma residua capitale lorda di € 21.891,11”, assumendo che il Tribunale abbia errato nell'escludere dal decisum di condanna l'importo oggetto dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c., che, diversamente da quanto riportato in sentenza, non sarebbe stato mai effettivamente pagato, tanto che dagli atti non vi sarebbe la minima evidenza di un tale pagamento.
4. L'appellante conclude quindi come segue: “in parziale riforma della sentenza n. 386/2024 pubbl. il 22/04/2024 RG n. 435/2020 del
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, mai notificata, revocare l'erronea statuizione contenuta nel paragrafo 14 relativamente all'avvenuto pagamento della somma di € 2.943,17, di cui € 552,96 per 13ma 2016, €
1.105,92 per 14ma 2017 e di € 1.284,29 per T.F.R., pagamenti di fatto mai avvenuti, e quindi confermare l'ordinanza 423 cpc disponendo la condanna per complessivi € 2.943,17 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo e/o modificare il dispositivo della suddetta sentenza condannando il datore di lavoro al pagamento dell'ulteriore complessiva somma di € 2.943,17 e quindi per un totale di €
24.834,24, invece che di € 21.891,11, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo ed accogliere così tutte le conclusioni avanzate in primo grado che si limitano nel quantum in € 24.834,28…Con vittorie delle competenze e spese di lite del presente grado di giudizio e distrazione nei confronti del procuratore che si dichiara antistatario”.
2 5. Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l'appellata è rimasta contumace.
6. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito l'appello è fondato.
7. E' invero documentato che, con ordinanza ex art. 423 c.p.c., emessa il
10.3.2022, nel corso del primo grado del presente procedimento, il
Tribunale avesse ordinato all'originaria convenuta il pagamento della complessiva somma di € 2.943,17, di cui € 552,96 per tredicesima mensilità 2016, € 1.105,92 per quattordicesima 2017 ed € 1.284,29 per
T.F.R. Dell'effettivo pagamento non vi è negli atti di primo grado alcuna evidenza, né l'adempimento è stato anche solo allegato in questo grado, da parte dell'obbligata, rimasta contumace.
8. E' d'altra parte un fatto che il primo giudice abbia, sia nel dispositivo, sia nel corpo della motivazione, disposto la condanna dell'allora resistente al pagamento della “somma residua capitale lorda di €
21.891,11, da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c.”, al pagamento cioè dell'ammontare risultante dalla detrazione, dal complessivo credito del lavoratore, accertato a mezzo della CTU contabile, di quanto aveva formato oggetto dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. Ciò sul presupposto, esplicitato in sentenza, che gli importi indicati nell'ordinanza, che pure il Tribunale, in motivazione, ha dichiarato di confermare, fossero stati pagati.
9. Si tratta di una soluzione che non può essere condivisa, anche indipendentemente dal fatto, pure incontestabile, che, diversamente da quanto assunto dal primo giudice, non vi sia in atti alcuna prova dell'effettivo pagamento delle somme portate nell'ordinanza ex art. 423
c.p.c.
10. Rileva infatti la Corte come, per consolidata giurisprudenza, “le ordinanze di pagamento di somme previste dall'art. 423 c.p.c., comma 1 e 3 2 c.p.c., abbiano o meno pronunciato - implicitamente o esplicitamente - sulla giurisdizione del giudice adito, restano sempre dei provvedimenti a cognizione sommaria e non decisori, con la conseguenza che l'appello avverso le stesse non è mai proponibile, così come non è proponibile ricorso per cassazione, ancorché per contestare la giurisdizione del giudice che le ha pronunciate” (così Cass. sez. Un. 9479/1997; i dubbi di costituzionalità, da più parte avanzati, in relazione alla mancata previsione di un'immediata impugnabilità del provvedimento e della possibilità di sospenderne l'efficacia esecutiva, sono stati dissipati dalla
Corte costituzionale, che ha ritenuto conforme a costituzione il regime di stabilità dell'ordinanza fino alla sentenza, data l'esigenza di fornire al lavoratore una sollecita tutela dei propri diritti, senza che una immediata reazione della controparte possa vanificare «l'urgente attuazione della garanzia», così Corte Cost., n. 76/1981).
11. Assunto quindi che l'ordinanza ex art. 423 c.p.c. abbia natura di provvedimento a cognizione sommaria, privo di decisorietà, non preclusivo del riesame delle questioni in esso affrontate, è necessario ritenere che, ove non revocato con la sentenza, esso debba essere
“assorbito” dalla sentenza stessa, che deve contenere per intero il decisum, essendo l'unico provvedimento decisorio su diritti, come tale suscettibile di impugnazione. In caso contrario la statuizione contenuta nell'ordinanza, per sua natura provvisoria e non impugnabile, manterrebbe una propria autonomia, oltre la definizione del procedimento in cui è stata emanata.
12. Il Tribunale non si è attenuto a tali principi, in quanto, pur avendo dichiarato, in motivazione, di confermare l'ordinanza, ha tuttavia limitato il decisum di condanna all'importo residuo rispetto a quanto oggetto dell'ordinanza stessa. In tal modo però la sentenza (cioè
– si ripete – il solo provvedimento decisorio su diritti, soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione, qualità che l'ordinanza ex art. 423
4 c.p.c. non possiede) non assorbe il contenuto dell'ordinanza, in quanto non contiene in effetti la condanna riferibile a tutto il credito del lavoratore come accertato in giudizio. Con danno di entrambe le parti: della debitrice, che, ove per pura ipotesi lo volesse, non avrebbe mezzi per contestare la frazione del credito portata nell'ordinanza, per essere questa non impugnabile, ma (come risulta nella specie) soprattutto del creditore, che non potrebbe avvalersi di alcun titolo per portare in esecuzione quella frazione del credito, non la sentenza, che non vi fa riferimento e nemmeno l'ordinanza, in quanto provvedimento provvisorio a cognizione sommaria.
13. Già per questa ragione (e quindi a prescindere dalla certa erroneità dell'affermazione del Tribunale circa l'avvenuto pagamento delle somme portate nell'ordinanza, che non risulta in atti) l'appello deve essere accolto e in parziale riforma della decisione impugnata,
l'appellata deve essere condannata al pagamento dell'importo di
24.834,28 (in luogo di € 21.891,11), oltre interessi e rivalutazione monetaria, comprensivo detto importo di quanto già oggetto dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c., emessa in corso di causa.
14. Il decisum di primo grado va per il resto confermato, anche in punto spese, data la minima incidenza, sul totale della pretesa, della somma portata nell'ordinanza e di cui si discute.
15. Le spese del grado, quantificate in relazione a tale importo e quantificate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, condanna l'appellata al pagamento dell'importo di 24.834,28 (in luogo di € 21.891,11), oltre interessi e rivalutazione monetaria, comprensivo detto importo di quanto già oggetto dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c., emessa in
5 corso di causa. Conferma nel resto anche in punto spese.
Condanna l'appellata alla rifusione delle spese del presente grado, che liquida in € 962,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19.6.2025
Il Presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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