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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9187/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9187/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti DIONISIO GIOVANNI e CARRERA PAOLA Parte_1 che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. DI VENTURA BARBARA che la rappresenta Controparte_1
e difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 15.1.2025
Per il P.M.: visto, esprimere parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ed contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in MONDOVI' il 13.09.2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONDOVI' (atto n. 32 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003). Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] il [...], maggiorenne ma Persona_1
non economicamente indipendente, ed , nata a [...] il [...] Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 30.6.2021.
Con ricorso depositato il 23.05.2024, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare, anche eventualmente con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nello specifico, previa ammissione delle istanze istruttorie, chiedeva disporsi che la figlia minore restasse affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica Per_2 presso il padre;
chiedeva revocarsi, in conseguenza del venir meno della coabitazione dei figli con la madre, l'assegnazione della casa coniugale in favore della Signora disponendo Controparte_1 la decorrenza del provvedimento a far data dal mese successivo a quello di allontanamento dei figli, ovvero dal mese di aprile 2024; chiedeva disporsi che la madre potesse vedere e tenere con sé la figlia secondo modi e tempi liberamente concordati con la minore, nel rispetto del suo gradimento Per_2
e delle sue esigenze sociali e relazionali;
chiedeva revocarsi il contributo al mantenimento per i figli posto in capo al padre in occasione degli accordi intercorsi per la separazione, disponendo la decorrenza del provvedimento di revoca a far data dal mese di aprile 2024 incluso;
chiedeva disporsi che la madre contribuisse, con decorrenza dalla data della domanda, al mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non economicamente autonomo in quanto studente, versando Per_1 direttamente a sue mani un assegno pari, quanto meno, ad € 450,00 mensili;
chiedeva disporsi che ciascun genitore provvedesse al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'avrà con sé, prevedendosi, altresì, che la madre corrispondesse al padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore con decorrenza da aprile 2024 incluso, un assegno pari, Per_2 quanto meno, ad €450,00 mensili;
chiedeva disporsi che entrambi i genitori contribuissero paritariamente alle spese straordinarie dei figli;
chiedeva darsi atto del diritto del Signor Pt_1
a sospendere, con decorrenza dal mese di aprile 2024, il versamento in favore della Signora CP_1 dell'importo di €300,00 mensili, previsto in occasione degli accordi intercorsi per la separazione, essendosi verificata la condizione risolutiva espressa inserita dai coniugi nell'accordo negoziale recepito dal Tribunale di Torino con il decreto di omologa del 30.6.2021; chiedeva, inoltre, disporsi in favore della Signora un percorso di supporto genitoriale;
chiedeva, infine, darsi atto della CP_1 disponibilità del Signor ad intraprendere un percorso di mediazione familiare. Pt_1
Con decreto del 4.6.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessa, fissava udienza al 15.1.2025 per la convocazione delle parti avanti a sé e mandava alle Assistenti Sociali di richiedere ai Servizi Sociali e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno 10 giorni prima dell'udienza calendarizzata.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.12.2024, si costitutiva i giudizio parte resistente, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva, previa ammissione delle istanze istruttorie, di disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi Per_2
i genitori;
chiedeva disporsi che la madre potesse tenere con sé alla luce del calendario Per_2 enunciato in sede di comparsa di costituzione;
chiedeva confermarsi l'assegnazione della casa coniugale a favore della madre;
chiedeva, infine, quantificarsi il quantum del mantenimento posto a carico del padre per la figlia minore ed il figlio maggiorenne in base alle rispettive capacità reddituali e patrimoniali, in ogni caso, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
In data 30.12.2024, i Servizi incaricati depositavano in atti relazione sociale (poi integrata dal deposito di relazione psicologica avvenuto in data 7.1.2025).
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. All'udienza del 15.1.2025, le parti comparivano personalmente e aderivano alla proposta transattiva formulata dal giudice in sede di udienza;
all'esito, pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo transattivo formulato – e accolto dalla parte – in sede di udienza, non essendovi ragioni ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori ed , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDOVI' di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DÀ ATTO che e oramai hanno la dimora prevalente presso il padre;
Per_2 Per_1
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale alla signora CP_1
DISPONE che possa frequentare liberamente la madre secondo tempi e modi che verranno Per_2 suggeriti anche dai professionisti che seguono il nucleo e la minore;
DISPONE che la signora versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli la cifra di 500 CP_1 euro (250 a figlio) entro il 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del 15.3.2016; con decorrenza dal mese di febbraio 2025;
DÀ ATTO che l'AUU verrà trattenuto per intero da mentre quello di verrà Per_1 Per_2 suddiviso tra le parti al 50 %;
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte sei SS e finché necessario CP_2 nell'interesse della minore;
DÀ ATTO che le parti concordano che la minore possa continuare a proseguire il percorso Per_2 presso lo sportello di psicologia già intrapreso presso la scuola Liceo Porporato di Pinerolo con la dott.ssa impegnandosi entrambi i genitori a consegnare entro domani, il Controparte_3 modulo necessario per il nulla-osta/autorizzazione; DÀ ATTO che le parti prestano il consenso affinché la minore possa proseguire anche un percorso di psicoterapia presso un professionista privato di comune fiducia dei genitori;
le cui spese verranno sopportate al 50 % tra i genitori;
DÀ ATTO che la signora si impegna a restituire gli importi percepiti a titolo di assegno di CP_1 mantenimento per i figli a far data dal mese di aprile 2024;
DÀ ATTO che ciascuna delle parti riconosce la propria indipendenza economica.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7/2/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9187/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti DIONISIO GIOVANNI e CARRERA PAOLA Parte_1 che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. DI VENTURA BARBARA che la rappresenta Controparte_1
e difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 15.1.2025
Per il P.M.: visto, esprimere parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ed contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in MONDOVI' il 13.09.2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONDOVI' (atto n. 32 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003). Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] il [...], maggiorenne ma Persona_1
non economicamente indipendente, ed , nata a [...] il [...] Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 30.6.2021.
Con ricorso depositato il 23.05.2024, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare, anche eventualmente con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nello specifico, previa ammissione delle istanze istruttorie, chiedeva disporsi che la figlia minore restasse affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica Per_2 presso il padre;
chiedeva revocarsi, in conseguenza del venir meno della coabitazione dei figli con la madre, l'assegnazione della casa coniugale in favore della Signora disponendo Controparte_1 la decorrenza del provvedimento a far data dal mese successivo a quello di allontanamento dei figli, ovvero dal mese di aprile 2024; chiedeva disporsi che la madre potesse vedere e tenere con sé la figlia secondo modi e tempi liberamente concordati con la minore, nel rispetto del suo gradimento Per_2
e delle sue esigenze sociali e relazionali;
chiedeva revocarsi il contributo al mantenimento per i figli posto in capo al padre in occasione degli accordi intercorsi per la separazione, disponendo la decorrenza del provvedimento di revoca a far data dal mese di aprile 2024 incluso;
chiedeva disporsi che la madre contribuisse, con decorrenza dalla data della domanda, al mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non economicamente autonomo in quanto studente, versando Per_1 direttamente a sue mani un assegno pari, quanto meno, ad € 450,00 mensili;
chiedeva disporsi che ciascun genitore provvedesse al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'avrà con sé, prevedendosi, altresì, che la madre corrispondesse al padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore con decorrenza da aprile 2024 incluso, un assegno pari, Per_2 quanto meno, ad €450,00 mensili;
chiedeva disporsi che entrambi i genitori contribuissero paritariamente alle spese straordinarie dei figli;
chiedeva darsi atto del diritto del Signor Pt_1
a sospendere, con decorrenza dal mese di aprile 2024, il versamento in favore della Signora CP_1 dell'importo di €300,00 mensili, previsto in occasione degli accordi intercorsi per la separazione, essendosi verificata la condizione risolutiva espressa inserita dai coniugi nell'accordo negoziale recepito dal Tribunale di Torino con il decreto di omologa del 30.6.2021; chiedeva, inoltre, disporsi in favore della Signora un percorso di supporto genitoriale;
chiedeva, infine, darsi atto della CP_1 disponibilità del Signor ad intraprendere un percorso di mediazione familiare. Pt_1
Con decreto del 4.6.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessa, fissava udienza al 15.1.2025 per la convocazione delle parti avanti a sé e mandava alle Assistenti Sociali di richiedere ai Servizi Sociali e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno 10 giorni prima dell'udienza calendarizzata.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.12.2024, si costitutiva i giudizio parte resistente, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva, previa ammissione delle istanze istruttorie, di disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi Per_2
i genitori;
chiedeva disporsi che la madre potesse tenere con sé alla luce del calendario Per_2 enunciato in sede di comparsa di costituzione;
chiedeva confermarsi l'assegnazione della casa coniugale a favore della madre;
chiedeva, infine, quantificarsi il quantum del mantenimento posto a carico del padre per la figlia minore ed il figlio maggiorenne in base alle rispettive capacità reddituali e patrimoniali, in ogni caso, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
In data 30.12.2024, i Servizi incaricati depositavano in atti relazione sociale (poi integrata dal deposito di relazione psicologica avvenuto in data 7.1.2025).
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. All'udienza del 15.1.2025, le parti comparivano personalmente e aderivano alla proposta transattiva formulata dal giudice in sede di udienza;
all'esito, pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo transattivo formulato – e accolto dalla parte – in sede di udienza, non essendovi ragioni ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori ed , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDOVI' di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DÀ ATTO che e oramai hanno la dimora prevalente presso il padre;
Per_2 Per_1
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale alla signora CP_1
DISPONE che possa frequentare liberamente la madre secondo tempi e modi che verranno Per_2 suggeriti anche dai professionisti che seguono il nucleo e la minore;
DISPONE che la signora versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli la cifra di 500 CP_1 euro (250 a figlio) entro il 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del 15.3.2016; con decorrenza dal mese di febbraio 2025;
DÀ ATTO che l'AUU verrà trattenuto per intero da mentre quello di verrà Per_1 Per_2 suddiviso tra le parti al 50 %;
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte sei SS e finché necessario CP_2 nell'interesse della minore;
DÀ ATTO che le parti concordano che la minore possa continuare a proseguire il percorso Per_2 presso lo sportello di psicologia già intrapreso presso la scuola Liceo Porporato di Pinerolo con la dott.ssa impegnandosi entrambi i genitori a consegnare entro domani, il Controparte_3 modulo necessario per il nulla-osta/autorizzazione; DÀ ATTO che le parti prestano il consenso affinché la minore possa proseguire anche un percorso di psicoterapia presso un professionista privato di comune fiducia dei genitori;
le cui spese verranno sopportate al 50 % tra i genitori;
DÀ ATTO che la signora si impegna a restituire gli importi percepiti a titolo di assegno di CP_1 mantenimento per i figli a far data dal mese di aprile 2024;
DÀ ATTO che ciascuna delle parti riconosce la propria indipendenza economica.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7/2/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.