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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/10/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del TR di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 02 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 895/2021 R.G. Sez. Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”
PROMOSSA DA
c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dalle avvocate Teresa Salamone e Alessandra Marino come da procura in atti;
- Opponente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. CP_1
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._1 dagli avvocati Giovanni Lotà e Cristina Agostinelli per procura in atti;
- Opposta -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 febbraio 2021 ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2000/2020 emesso il 29 dicembre 2020 dal TR di Catania in funzione di giudice del lavoro e notificato l'8 gennaio 2021 con il quale, ad istanza di , è stato ingiunto alla società CP_1 opponente, in solido con la di pagare la NTroparte_2 complessiva somma di € 2.984,14 oltre accessori ed oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in € 298,41. A fondamento dell'opposizione l ha rappresentato: Parte_1
- che, a seguito di procedura aperta tramite pubblico incanto per la fornitura dei servizi di pulizia di siti, locali, aree e automezzi aziendali nonché dei servizi accessori per il rifornimento di carburante e il ripristino dei livelli liquidi presso la Direzione Generale, la è risultata aggiudicatrice del Lotto 2 NTroparte_2
(pulizia locali-autobus-servizi accessori per le sedi di Messina, Catania e Caltagirone)
e del lotto 3 (pulizia locali-autobus-servizi accessori per le sedi di Siracusa e Modica), giusta comunicazione di cui alla nota prot. n. 341 del 5 febbraio 2018 e sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori dell'inizio dell'appalto in data 14-16 marzo 2018;
1 - che nel corso dell'esecuzione della fornitura la ha più volte disatteso i CP_2 propri impegni contrattuali, non effettuando i servizi di pulizia come indicato nel capitolato d'appalto;
- di avere, pertanto, diffidato la affinché ottemperasse agli obblighi CP_2 contrattuali e procedesse al ripristino delle condizioni igieniche di locali e automezzi;
- che, a fronte del perdurante stato di carenza e di disservizi nelle sedi aziendali, con nota di cui al prot. n. 1560 del 12 novembre 2019 ha comunicato alla la CP_2 risoluzione del contratto con decorrenza dal 18 novembre 2019 e con addebito dei maggiori costi sostenuti per sopperire ai mancati servizi;
- che i dipendenti della hanno proceduto a far valere nei suoi confronti, CP_2 quale committente imprenditore, la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 276/2003, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni dei mesi di ottobre e novembre 2019 nonché del TFR;
- che, in seguito ad una procedura di pignoramento degli autobus e alla mancata opposizione agli atti esecutivi, ha proceduto al pagamento di quanto richiesto dai lavoratori pignoranti, per un importo complessivamente pari ad € 23.640,83. La società opponente ha eccepito l'insussistenza del presupposto della liquidità del credito ingiunto asserendo di essere obbligata in solido con la CP_2 limitatamente alle quote maturate nel periodo di vigenza dell'appalto in quanto non vi
è piena coincidenza tra il suddetto periodo e quello in cui parte opposta ha prestato la propria attività lavorativa.
Ha poi dedotto l'illegittima duplicazione del credito ingiunto in quanto l'odierna opposta ha agito per il recupero di un credito (ossia il TFR) che è già stato oggetto di una precedente ingiunzione (decreto ingiuntivo n. 676/2020) nell'ambito del procedimento n. 2588/2020 R.G. innanzi al TR di Catania, sezione lavoro, in relazione al quale ha poi ottenuto il pagamento di una somma pari ad € 2.360,69 per le retribuzioni dei mesi di ottobre e novembre 2019 e per il TFR.
Ha, altresì, assunto l'abusivo frazionamento del credito vantato dalla lavoratrice non giustificato da alcun interesse oggettivo della creditrice in violazione della generale regola di correttezza e buona fede.
Inoltre, l' ha dedotto l'inapplicabilità del vincolo di solidarietà del Parte_1 committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 con riguardo agli obblighi retributivi e contributivi a favore dei dipendenti dell'appaltatore sia in ragione della natura giuridica di essa società (inserita dall'ISTAT nell'Elenco delle pubbliche amministrazioni) sia perché il contratto di appalto sottostante trova la sua fonte normativa nell'ambito di una procedura disciplinata dal Codice civile e dal Codice dei contratti pubblici con esclusione di leggi speciali come il d.lgs. n. 276/2003.
In via subordinata, ha chiesto la chiamata in causa, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., della quale datrice di lavoro ed unica obbligata al pagamento della somma CP_2 rivendicata, e della con la quale la prima ha stipulato NTroparte_3 due polizze fideiussorie in data 15 febbraio 2018 a titolo di cauzione in relazione al pubblico incanto di cui sopra.
Tanto premesso, parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare, fissarsi udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Società di
2 e della Nel merito, in via principale, NTroparte_3 CP_4 accogliere, per le ragioni di cui alla precedente narrativa, la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o con qualsiasi altra statuizione comunque annullare il decreto ingiuntivo n. 2000/2020 del 29 dicembre 2020 (RG n. 8009/2020), verso cui oggi si resiste, emesso dalla dott.ssa Luisa Maria Cutrona e notificato, a mezzo posta,
l'8 gennaio 2021. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della ingiunzione avanzata, dichiarare il terzo Società Assicurazione ovvero l' tenuti al pagamento del TFR del ricorrente NTroparte_3 CP_2 opposto e, per l'effetto, condannare questi ultimi a provvedervi. Con il favore delle spese di giudizio”.
Con memoria difensiva depositata in data 3 febbraio 2022 si è tempestivamente costituita in giudizio esponendo di avere lavorato alle dipendenze della CP_1 con la qualifica di operaia addetta alle pulizie fino al 24 novembre 2019, CP_2 data in cui è stata licenziata a causa della risoluzione del contratto di appalto in essere tra la società datrice e la Parte_1
Ha evidenziato come il procedimento monitorio n. 2588/2020 R.G. abbia riguardato esclusivamente le retribuzioni pregresse non corrisposte dalla società datoriale (ottobre e novembre 2019) e non anche il TFR in quanto alla data di proposizione del primo ricorso per ingiunzione (marzo 2020) non era ancora in possesso della CU. Ha, quindi, dedotto l'infondatezza dell'assunto di controparte in ordine alla illegittima duplicazione e all'abusivo frazionamento del credito.
Parte opposta ha poi assunto che nel caso di specie è applicabile la disciplina sulla responsabilità solidale tra committente ed appaltatore in quanto deve ritenersi che la deroga sia prevista soltanto nei confronti della pubblica amministrazione in senso stretto mentre l' è una società per azioni a partecipazione pubblica. In via Parte_1 subordinata, ha chiesto l'applicazione della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1676 c.c..
Parte opposta ha spiegato ampie difese volte al rigetto del ricorso in opposizione ed ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto perché l'opposizione non è fondata su prova scritta ed è infondata in fatto ed in diritto. Nel merito rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati e riportati e pertanto confermare il decreto ingiuntivo 2000/2020 emesso da ST TR (…) Con condanna alle spese e compensi di lite, oltre iva e cpa da distrarsi a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
Con ordinanza del 16 ottobre 2022 è stata rigettata l'istanza di chiamata in causa della e della formulata dall' ssendo CP_2 NTroparte_3 Parte_1 il rapporto sussistente tra quest'ultima e le predette società qualificabile in termini di garanzia impropria che esclude la sussistenza del litisconsorzio necessario;
inoltre è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto formulata da CP_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
3 A seguito di diverse interlocuzioni con le parti, resesi necessarie ai fini della completezza del quadro istruttorio, ed autorizzato il deposito di note difensive,
l'udienza del 02 ottobre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
******
Si controverte sul preteso diritto di al pagamento dell'importo di € CP_1
2.984,14 a titolo di trattamento di fine rapporto da parte dell' Parte_1 in relazione al lavoro prestato alle dipendenze della dall'1
[...] CP_2 febbraio 2016 al 24 novembre 2019.
Va, in primo luogo, esaminata la questione relativa all'applicabilità nei confronti di della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, Parte_1 da escludersi secondo quanto sostenuto nel ricorso in opposizione.
Al riguardo, si osserva in punto di fatto che è provato in via documentale, oltreché pacifico tra le parti, che la è stata aggiudicataria del contratto di appalto CP_2 per la prestazione di vari servizi (pulizia locali e mezzi aziendali, servizi accessori) per le sedi di Messina, Catania, Caltagirone, Siracusa e Modica della società Parte_1 all'esito di un'apposita procedura aperta tramite pubblico incanto (doc. 5, 6 e 7 parte opponente e doc. 2 parte opposta) con decorrenza dal 14-16 marzo 2018 (data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori). In seguito all'ordinanza del 5 luglio
2024 e alla conseguente interlocuzione con le parti, è emerso che, all'esito di una procedura d'urgenza, la ha ottenuto l'aggiudicazione provvisoria CP_2 dell'appalto per la fornitura a far data dal 25 gennaio 2016 dei predetti servizi in favore della (cfr note scritte della società opponente in data 29 gennaio 2025 in Parte_1 cui si afferma “la Società ha aggiudicato in via d'urgenza alla ditta IMS srl il servizio di pulizia a far data dal 25 gennaio 2016” e allegata nota prot. n. 136 del 22 gennaio
2016 avente ad oggetto “procedura d'urgenza per la fornitura dei servizi di pulizia Part locali e autobus dell' per la durata di 6 mesi. Aggiudicazione provvisoria lotto 1 (sedi di Catania, Caltagirone e Messina) e lotto 2 (sedi di Siracusa e Modica)”.
Per altro verso, è pacifico il totale controllo pubblico – nella specie, da parte della
Regione Sicilia – della Parte_1
Ciò posto, deve evidenziarsi che, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il divieto stabilito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, che esclude l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni della responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. citato, ulteriormente specificato dall'art. 9 del decreto-legge n. 76/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013, non trova applicazione nei confronti di soggetti privati ai quali pure si applica il Codice dei contratti pubblici quali enti aggiudicatori stante l'assenza di un espresso divieto di legge e la compatibilità delle finalità perseguite dalla disciplina sui contratti pubblici con quelle perseguite dalla normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato: “
8.1. Diversamente da quanto ritenuto dalla società ricorrente [nella fattispecie in esame dalla società opponente], costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte, cui si intende dare continuità non
4 essendo stati prospettati argomenti che inducano ad un ripensamento, quello secondo cui in materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati qual è Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica, assoggettati, quali “enti aggiudicatori” al codice dei contratti pubblici e tale differente regolamentazione non vìola l'art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l'iniziativa economica dei privati imprenditori per l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti (cfr.
Cass. 03/05/2017 n. 10777 e 05/03/2019 n. 6333). Il divieto posto dall'art. 1, comma
2, del d.lgs. n. 276 del 2003 non sussiste stante l'assenza di un espresso divieto di legge e la compatibilità tra il d.lgs. n. 276 del 2003, che regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, ed il d.lgs. n. 163 del 2006 [sostituito, dapprima, dal d.lgs. n. 50/2016 e poi dal d.lgs. n. 36/2023] che opera, invece, sul piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto. Né può ritenersi che tale solidarietà venga meno per effetto del fallimento del condebitore solidale e della previsione di uno strumento sostitutivo qual è il Fondo di garanzia costituito presso l' CP_5 trattandosi di rimedi tra loro diversi e finalizzati a garantire il credito del lavoratore il primo e ad assicurare una minima tutela nel caso di incapienza del fallimento il secondo” (Cass., ord. 17 febbraio 2022, n. 5247).
In relazione ad un'altra società a partecipazione pubblica (ANAS S.p.A.), la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire quanto segue: “…7. La questione della configurabilità, in materia di appalti pubblici, di una responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dei soggetti privati (società partecipate) assoggettati quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici è stata affrontata da questa Corte a partire dalla sentenza n. 10731 del 2016 (v. successive conformi Cass. n. 6333 del 2017; n. 10777 del 2017; n. 19339 del 2018; v. anche Cass. n. 5415 del 2022 relativa a ANAS s.p.a.) che ha escluso ogni incompatibilità tra i regimi di responsabilità previsti dalle due normative, il d.lgs. n.
276 del 2003 che disciplina la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro e quindi la tutela delle condizioni dei lavoratori e il d.lgs. 163 del 2006 in materia di contratti pubblici.
8. Come noto, la questione è stata risolta negativamente in riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (v. Cass. 7 luglio
2014, n. 15432), per l'espresso divieto di applicazione del d.lgs. 276/2003 alle pubbliche amministrazioni, a norma del suo art. 1, secondo comma.
9. Nella sentenza n. 10731 del 2016 cit., si è osservato come un analogo divieto di applicazione dell'art. 29, secondo comma d.lgs. n. 276/2003 non esista nei confronti dei soggetti privati (nella specie, Trenitalia s.p.a.) cui pure si applica il codice dei
5 contratti pubblici, nella sua qualità di "ente aggiudicatore", secondo la definizione dell'art. 3, ventinovesimo comma del d.lgs. 163/2006; che il codice dei contratti pubblici non contenga una disciplina di legge autosufficiente, in sé esaustiva né aliunde integrabile: al contrario, esso è compatibile con disposizioni ad esso esterne, come chiaramente denunciato dal rinvio, per quanto in esso non espressamente previsto in riferimento all'attività contrattuale, alle disposizioni stabilite dal codice civile (art. 2, quarto comma d.lgs. 163/2006). E proprio in virtù di un tale rimando, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, cui è preclusa per espresso divieto di legge l'integrazione con il d.lgs. 276/2003, si è ritenuto applicabile il regime di garanzia dei lavoratori (più in generale degli ausiliari) dell'appaltatore previsto dall'art. 1676 c.c. (ancora da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432).
10. Si è quindi ritenuto applicabile il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003 a quei soggetti privati (nel caso esaminato nella sentenza n. 10731 del 2016, Trenitalia s.p.a.), anche qualora committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina pure siano soggetti. Ed infatti, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra le due discipline. Il d.lgs. 276/2003 regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, con riserva di una più forte protezione ad essi, titolari di un'azione diretta nei confronti (in via solidale con il proprio datore di lavoro) del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell'appalto e non soltanto, come a norma dell'art. 5, primo comma d.p.r.
207/2010, le retribuzioni arretrate (peraltro nei limiti delle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, con detrazione da queste del loro importo): e ciò non per riconoscimento di un proprio diritto, ma per esercizio di una facoltà ("possono pagare anche in corso d'opera") attribuita ai soggetti indicati dall'art. 3, primo comma, lett. b) d.p.r. cit. ("amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'art. 3, commi 25, 26, 29,
31, 32 e 33, del codice"). Il d.lgs. 163/2006 opera, invece, sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, nei limiti detti, in corso d'opera, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla legge: e ciò mediante un costante monitoraggio dell'osservanza del loro regolare adempimento a cura dell'appaltatore
e dei suoi subappaltatori, per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell'appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l'appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico (come osservato anche da
Cass. 7 luglio 2014, n. 15432)” (Cass., ord. 13 ottobre 2022, n. 30100). Per quanto sopra, la veste di di stazione appaltante nell'ambito del Parte_1 contratto di appalto stipulato, all'esito di un'apposita procedura aperta tramite pubblico incanto, con l'appaltatrice per la prestazione di vari servizi CP_2
(pulizia locali e mezzi aziendali, servizi accessori) per le sedi di Messina, Catania,
Caltagirone, Siracusa e Modica non assume rilevanza ai fini della configurabilità della
6 responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, perché tale norma è pacificamente applicabile, a tutela del lavoratore, nei rapporti tra la committente e l'appaltatrice, posto che l' è un soggetto privato – seppure Parte_1
a partecipazione pubblica – e non ostano all'applicazione del regime della solidarietà neppure la natura pubblica degli appalti e la soggezione di essi alla relativa disciplina che, come detto, non è incompatibile con quella posta dal d.lgs. n. 276/2003.
Va, dunque, disattesa la tesi sostenuta dalla società opponente secondo cui, nella fattispecie, non sarebbe applicabile il regime di solidarietà di cui all'art. 29 del d.lgs.
n. 276/2003.
Nella fattispecie, ha lavorato alle dipendenze della CP_1 CP_2 continuativamente dal 25 gennaio 2016 al 24 novembre 2019 nella vigenza del contratto di appalto stipulato con la ciò anche avuto riguardo ai Parte_1 chiarimenti offerti dalla stessa società opponente in seguito all'interlocuzione in merito all'effettiva data di inizio del rapporto di lavoro dell'opposto nell'ambito dell'appalto
( si veda – come detto - quanto dichiarato nelle note del 29/01/2025 e la documentazione ivi allegata) in ordine all'avvenuta aggiudicazione in via d'urgenza alla ditta IMS srl del servizio di pulizia a far data dal 25 gennaio 2016 ( nota prot n.
136 del 22.1.2016).
Nonché avuto riguardo alle buste paga del ricorrente allegate in atti dalle quali si NT desume l'unicità del rapporto sin dal suo sorgere con (gennaio 2016) in relazione Parte all'appalto effettuato per (cfr. riferimento presente nelle buste paga) e in assenza di deduzioni difformi (anche a seguito delle numerose interlocuzioni) circa la Parte continuità dell'appalto in favore di (al cui suffragio cfr. buste paga prodotte con le note scritte depositate il 29/09/2025 da cui si desume lo svolgimento dell'appalto Parte NT per da parte di durante il periodo intermedio ed antecedente alla definitiva aggiudicazione del 2018 – e sempre con riferimento ai lotti 1 e 2 oggetto della originaria aggiudicazione provvisoria - cfr. nota del 22/01/2016 citata).
Considerato che i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, oggetto della garanzia sono quelli connessi allo specifico appalto commissionato dal committente, la solidarietà del committente si estende al trattamento di fine rapporto maturato in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto in relazione al rapporto di lavoro svoltosi nella vigenza di esso e per come richiesto dal lavoratore.
Ciò posto, appare infondata l'eccezione di abusivo frazionamento del credito sollevata da parte opponente, la quale ravvisa un illegittimo utilizzo dello strumento processuale ad opera di nel frazionamento del credito dovuto a titolo di TFR rispetto CP_1
a quello spettante per le ultime due mensilità (ottobre e novembre 2019) già corrisposto in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo n. 676/2020 emesso dall'intestato
TR.
Al riguardo, chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto sul tema della
(in)frazionabilità del credito, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato, per quanto qui d'interesse, quanto segue: “Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono
7 anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque “fondati” sul medesimo fatto costitutivo – sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -
, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (Cass., S.U., 16 febbraio 2017, n. 4090). Nel caso di specie, parte opposta ha dichiarato che “Il procedimento monitorio di febbraio [in realtà marzo] era stato proposto solo per le retribuzioni pregresse e non per il trattamento di fine rapporto, poiché il lavoratore non era in possesso del CU, tanto che, infatti, solo dopo diversi mesi lo stesso ha avuto il CU” (cfr. pag. 2 della memoria difensiva) ed ha precisato che all'epoca del primo ricorso per decreto ingiuntivo (depositato il 19 marzo 2020) essa “non poteva avere contezza del fatto che NT l' non avrebbe provveduto a corrispondere il tfr, posto che, solo dopo diversi mesi dal licenziamento, i dipendenti hanno verificato il fatto che non solo il datore di lavoro non si premurava a pagare il tfr, ma neppure consegnava loro il CU” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva).
Si può, pertanto, cogliere l'interesse della parte a proporre due distinti procedimenti monitori in relazione alle mensilità non corrisposte e al trattamento di fine rapporto, in quanto la circostanza che quest'ultimo, sebbene già maturato, non fosse determinabile con certezza nel suo ammontare, non avendo ancora la lavoratrice a disposizione la certificazione unica 2020, ha legittimamente indotto la creditrice ad incardinare solo in un momento successivo un autonomo procedimento monitorio per il pagamento della suddetta voce retributiva.
Venendo all'esame dell'eccezione di duplicazione del credito ingiunto con il decreto ingiuntivo n. 2000/2020, opposto nella presente sede, rispetto a quello di cui al decreto ingiuntivo n. 676/2020 per mezzo del quale è stato ingiunto alla in solido CP_2 nei confronti della “di corrispondere alla parte ricorrente Parte_1 CP_1 per i titoli di cui al ricorso la somma di Euro 2336,69, oltre rivalutazione monetaria
e interessi legali dalla maturazione al saldo, oltre al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 350,00 per onorari, oltre spese generali in ragione del
15%, IVA e CPA come per legge”, si osserva quanto segue. Dalla documentazione in atti emerge che nell'ambito del procedimento n. 2588/2020
ha dichiarato di vantare, nei confronti della parte datoriale, un credito CP_1 pari ad €.2.336,69 basando la propria richiesta sulle buste paga dei mesi di ottobre e novembre 2019 (in questa sede doc. 1 parte opposta). In seguito all'emissione del decreto ingiuntivo n. 676/2020 e alla conseguente notifica del precetto, la Parte_1 ha proceduto al pagamento della predetta somma – maggiorata degli accessori - in favore della lavoratrice (doc. 10 parte opponente) – oltre le spese legali (doc. 13 parte opponente) – e quest'ultima, unitamente ad altri creditori, ha rinunciato agli atti esecutivi (doc. 12 parte opponente). Tali circostanze sono pacifiche tra le parti.
Tuttavia, se da un lato la società opponente ha dedotto che nell'importo corrisposto fosse già ricompresa la somma dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto, dall'altro
8 parte opposta ha assunto che tale pagamento riguardasse esclusivamente le retribuzioni non ricevute degli ultimi due mesi in cui ha lavorato alle dipendenze della CP_2
Dall'esame della busta paga relativa al mese di novembre 2019 risulta l'esistenza di una voce retributiva con la dicitura “8400 Trattamento di fine rapporto” per una somma pari ad € 2.984,14 (ossia l'importo ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto) che è inserita nelle competenze mentre nell'elenco delle trattenute è presente la voce
“9281 TFR non erogato” per un importo corrispondente (i.e. € 2.984,14). CP_5
Per altro verso, nell'ambito della Certificazione unica 2020 relativa all'anno 2019 (cfr. produzione parte opposta) nella sezione Trattamento di fine rapporto alla voce
“Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno” non viene indicato alcun importo mentre nella voce “TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda” viene riportata la somma di €.2.984,14.
Appare, dunque, evidente che in seno alla busta paga del mese di novembre 2019 non sia stato liquidato alcunché a titolo di trattamento di fine rapporto in favore della lavoratrice in quanto la somma inserita nelle competenze risulta indicata, per un importo corrispondente, anche nelle trattenute, di guisa che nell'importo di €.2.336,69 (in realtà € 2.360,69 poiché la somma originaria era soggetta a rivalutazione e all'applicazione degli interessi) corrisposto dalla società opponente in seguito all'emissione del decreto ingiuntivo n. 676/2020 e alla conseguente notifica del precetto non può essere ricompreso il trattamento di fine rapporto maturato dalla lavoratrice.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 secondo i minimi tariffari in ragione per un verso della serialità e per altro verso della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il TR, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo N. 2000/2020 emesso dal TR di Catania dichiarandone l'esecutività; condanna l' alla refusione in favore parte opposta delle spese di lite, che Parte_1 liquida in complessivi euro 1029,50 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore degli avv.ti di parte opposta ex art. 93 c.p.c .
Catania, 02 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del TR di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 02 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 895/2021 R.G. Sez. Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”
PROMOSSA DA
c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dalle avvocate Teresa Salamone e Alessandra Marino come da procura in atti;
- Opponente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. CP_1
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._1 dagli avvocati Giovanni Lotà e Cristina Agostinelli per procura in atti;
- Opposta -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 febbraio 2021 ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2000/2020 emesso il 29 dicembre 2020 dal TR di Catania in funzione di giudice del lavoro e notificato l'8 gennaio 2021 con il quale, ad istanza di , è stato ingiunto alla società CP_1 opponente, in solido con la di pagare la NTroparte_2 complessiva somma di € 2.984,14 oltre accessori ed oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in € 298,41. A fondamento dell'opposizione l ha rappresentato: Parte_1
- che, a seguito di procedura aperta tramite pubblico incanto per la fornitura dei servizi di pulizia di siti, locali, aree e automezzi aziendali nonché dei servizi accessori per il rifornimento di carburante e il ripristino dei livelli liquidi presso la Direzione Generale, la è risultata aggiudicatrice del Lotto 2 NTroparte_2
(pulizia locali-autobus-servizi accessori per le sedi di Messina, Catania e Caltagirone)
e del lotto 3 (pulizia locali-autobus-servizi accessori per le sedi di Siracusa e Modica), giusta comunicazione di cui alla nota prot. n. 341 del 5 febbraio 2018 e sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori dell'inizio dell'appalto in data 14-16 marzo 2018;
1 - che nel corso dell'esecuzione della fornitura la ha più volte disatteso i CP_2 propri impegni contrattuali, non effettuando i servizi di pulizia come indicato nel capitolato d'appalto;
- di avere, pertanto, diffidato la affinché ottemperasse agli obblighi CP_2 contrattuali e procedesse al ripristino delle condizioni igieniche di locali e automezzi;
- che, a fronte del perdurante stato di carenza e di disservizi nelle sedi aziendali, con nota di cui al prot. n. 1560 del 12 novembre 2019 ha comunicato alla la CP_2 risoluzione del contratto con decorrenza dal 18 novembre 2019 e con addebito dei maggiori costi sostenuti per sopperire ai mancati servizi;
- che i dipendenti della hanno proceduto a far valere nei suoi confronti, CP_2 quale committente imprenditore, la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 276/2003, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni dei mesi di ottobre e novembre 2019 nonché del TFR;
- che, in seguito ad una procedura di pignoramento degli autobus e alla mancata opposizione agli atti esecutivi, ha proceduto al pagamento di quanto richiesto dai lavoratori pignoranti, per un importo complessivamente pari ad € 23.640,83. La società opponente ha eccepito l'insussistenza del presupposto della liquidità del credito ingiunto asserendo di essere obbligata in solido con la CP_2 limitatamente alle quote maturate nel periodo di vigenza dell'appalto in quanto non vi
è piena coincidenza tra il suddetto periodo e quello in cui parte opposta ha prestato la propria attività lavorativa.
Ha poi dedotto l'illegittima duplicazione del credito ingiunto in quanto l'odierna opposta ha agito per il recupero di un credito (ossia il TFR) che è già stato oggetto di una precedente ingiunzione (decreto ingiuntivo n. 676/2020) nell'ambito del procedimento n. 2588/2020 R.G. innanzi al TR di Catania, sezione lavoro, in relazione al quale ha poi ottenuto il pagamento di una somma pari ad € 2.360,69 per le retribuzioni dei mesi di ottobre e novembre 2019 e per il TFR.
Ha, altresì, assunto l'abusivo frazionamento del credito vantato dalla lavoratrice non giustificato da alcun interesse oggettivo della creditrice in violazione della generale regola di correttezza e buona fede.
Inoltre, l' ha dedotto l'inapplicabilità del vincolo di solidarietà del Parte_1 committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 con riguardo agli obblighi retributivi e contributivi a favore dei dipendenti dell'appaltatore sia in ragione della natura giuridica di essa società (inserita dall'ISTAT nell'Elenco delle pubbliche amministrazioni) sia perché il contratto di appalto sottostante trova la sua fonte normativa nell'ambito di una procedura disciplinata dal Codice civile e dal Codice dei contratti pubblici con esclusione di leggi speciali come il d.lgs. n. 276/2003.
In via subordinata, ha chiesto la chiamata in causa, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., della quale datrice di lavoro ed unica obbligata al pagamento della somma CP_2 rivendicata, e della con la quale la prima ha stipulato NTroparte_3 due polizze fideiussorie in data 15 febbraio 2018 a titolo di cauzione in relazione al pubblico incanto di cui sopra.
Tanto premesso, parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare, fissarsi udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Società di
2 e della Nel merito, in via principale, NTroparte_3 CP_4 accogliere, per le ragioni di cui alla precedente narrativa, la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o con qualsiasi altra statuizione comunque annullare il decreto ingiuntivo n. 2000/2020 del 29 dicembre 2020 (RG n. 8009/2020), verso cui oggi si resiste, emesso dalla dott.ssa Luisa Maria Cutrona e notificato, a mezzo posta,
l'8 gennaio 2021. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della ingiunzione avanzata, dichiarare il terzo Società Assicurazione ovvero l' tenuti al pagamento del TFR del ricorrente NTroparte_3 CP_2 opposto e, per l'effetto, condannare questi ultimi a provvedervi. Con il favore delle spese di giudizio”.
Con memoria difensiva depositata in data 3 febbraio 2022 si è tempestivamente costituita in giudizio esponendo di avere lavorato alle dipendenze della CP_1 con la qualifica di operaia addetta alle pulizie fino al 24 novembre 2019, CP_2 data in cui è stata licenziata a causa della risoluzione del contratto di appalto in essere tra la società datrice e la Parte_1
Ha evidenziato come il procedimento monitorio n. 2588/2020 R.G. abbia riguardato esclusivamente le retribuzioni pregresse non corrisposte dalla società datoriale (ottobre e novembre 2019) e non anche il TFR in quanto alla data di proposizione del primo ricorso per ingiunzione (marzo 2020) non era ancora in possesso della CU. Ha, quindi, dedotto l'infondatezza dell'assunto di controparte in ordine alla illegittima duplicazione e all'abusivo frazionamento del credito.
Parte opposta ha poi assunto che nel caso di specie è applicabile la disciplina sulla responsabilità solidale tra committente ed appaltatore in quanto deve ritenersi che la deroga sia prevista soltanto nei confronti della pubblica amministrazione in senso stretto mentre l' è una società per azioni a partecipazione pubblica. In via Parte_1 subordinata, ha chiesto l'applicazione della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1676 c.c..
Parte opposta ha spiegato ampie difese volte al rigetto del ricorso in opposizione ed ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto perché l'opposizione non è fondata su prova scritta ed è infondata in fatto ed in diritto. Nel merito rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati e riportati e pertanto confermare il decreto ingiuntivo 2000/2020 emesso da ST TR (…) Con condanna alle spese e compensi di lite, oltre iva e cpa da distrarsi a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
Con ordinanza del 16 ottobre 2022 è stata rigettata l'istanza di chiamata in causa della e della formulata dall' ssendo CP_2 NTroparte_3 Parte_1 il rapporto sussistente tra quest'ultima e le predette società qualificabile in termini di garanzia impropria che esclude la sussistenza del litisconsorzio necessario;
inoltre è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto formulata da CP_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
3 A seguito di diverse interlocuzioni con le parti, resesi necessarie ai fini della completezza del quadro istruttorio, ed autorizzato il deposito di note difensive,
l'udienza del 02 ottobre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
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Si controverte sul preteso diritto di al pagamento dell'importo di € CP_1
2.984,14 a titolo di trattamento di fine rapporto da parte dell' Parte_1 in relazione al lavoro prestato alle dipendenze della dall'1
[...] CP_2 febbraio 2016 al 24 novembre 2019.
Va, in primo luogo, esaminata la questione relativa all'applicabilità nei confronti di della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, Parte_1 da escludersi secondo quanto sostenuto nel ricorso in opposizione.
Al riguardo, si osserva in punto di fatto che è provato in via documentale, oltreché pacifico tra le parti, che la è stata aggiudicataria del contratto di appalto CP_2 per la prestazione di vari servizi (pulizia locali e mezzi aziendali, servizi accessori) per le sedi di Messina, Catania, Caltagirone, Siracusa e Modica della società Parte_1 all'esito di un'apposita procedura aperta tramite pubblico incanto (doc. 5, 6 e 7 parte opponente e doc. 2 parte opposta) con decorrenza dal 14-16 marzo 2018 (data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori). In seguito all'ordinanza del 5 luglio
2024 e alla conseguente interlocuzione con le parti, è emerso che, all'esito di una procedura d'urgenza, la ha ottenuto l'aggiudicazione provvisoria CP_2 dell'appalto per la fornitura a far data dal 25 gennaio 2016 dei predetti servizi in favore della (cfr note scritte della società opponente in data 29 gennaio 2025 in Parte_1 cui si afferma “la Società ha aggiudicato in via d'urgenza alla ditta IMS srl il servizio di pulizia a far data dal 25 gennaio 2016” e allegata nota prot. n. 136 del 22 gennaio
2016 avente ad oggetto “procedura d'urgenza per la fornitura dei servizi di pulizia Part locali e autobus dell' per la durata di 6 mesi. Aggiudicazione provvisoria lotto 1 (sedi di Catania, Caltagirone e Messina) e lotto 2 (sedi di Siracusa e Modica)”.
Per altro verso, è pacifico il totale controllo pubblico – nella specie, da parte della
Regione Sicilia – della Parte_1
Ciò posto, deve evidenziarsi che, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il divieto stabilito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, che esclude l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni della responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. citato, ulteriormente specificato dall'art. 9 del decreto-legge n. 76/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013, non trova applicazione nei confronti di soggetti privati ai quali pure si applica il Codice dei contratti pubblici quali enti aggiudicatori stante l'assenza di un espresso divieto di legge e la compatibilità delle finalità perseguite dalla disciplina sui contratti pubblici con quelle perseguite dalla normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato: “
8.1. Diversamente da quanto ritenuto dalla società ricorrente [nella fattispecie in esame dalla società opponente], costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte, cui si intende dare continuità non
4 essendo stati prospettati argomenti che inducano ad un ripensamento, quello secondo cui in materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati qual è Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica, assoggettati, quali “enti aggiudicatori” al codice dei contratti pubblici e tale differente regolamentazione non vìola l'art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l'iniziativa economica dei privati imprenditori per l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti (cfr.
Cass. 03/05/2017 n. 10777 e 05/03/2019 n. 6333). Il divieto posto dall'art. 1, comma
2, del d.lgs. n. 276 del 2003 non sussiste stante l'assenza di un espresso divieto di legge e la compatibilità tra il d.lgs. n. 276 del 2003, che regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, ed il d.lgs. n. 163 del 2006 [sostituito, dapprima, dal d.lgs. n. 50/2016 e poi dal d.lgs. n. 36/2023] che opera, invece, sul piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto. Né può ritenersi che tale solidarietà venga meno per effetto del fallimento del condebitore solidale e della previsione di uno strumento sostitutivo qual è il Fondo di garanzia costituito presso l' CP_5 trattandosi di rimedi tra loro diversi e finalizzati a garantire il credito del lavoratore il primo e ad assicurare una minima tutela nel caso di incapienza del fallimento il secondo” (Cass., ord. 17 febbraio 2022, n. 5247).
In relazione ad un'altra società a partecipazione pubblica (ANAS S.p.A.), la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire quanto segue: “…7. La questione della configurabilità, in materia di appalti pubblici, di una responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dei soggetti privati (società partecipate) assoggettati quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici è stata affrontata da questa Corte a partire dalla sentenza n. 10731 del 2016 (v. successive conformi Cass. n. 6333 del 2017; n. 10777 del 2017; n. 19339 del 2018; v. anche Cass. n. 5415 del 2022 relativa a ANAS s.p.a.) che ha escluso ogni incompatibilità tra i regimi di responsabilità previsti dalle due normative, il d.lgs. n.
276 del 2003 che disciplina la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro e quindi la tutela delle condizioni dei lavoratori e il d.lgs. 163 del 2006 in materia di contratti pubblici.
8. Come noto, la questione è stata risolta negativamente in riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (v. Cass. 7 luglio
2014, n. 15432), per l'espresso divieto di applicazione del d.lgs. 276/2003 alle pubbliche amministrazioni, a norma del suo art. 1, secondo comma.
9. Nella sentenza n. 10731 del 2016 cit., si è osservato come un analogo divieto di applicazione dell'art. 29, secondo comma d.lgs. n. 276/2003 non esista nei confronti dei soggetti privati (nella specie, Trenitalia s.p.a.) cui pure si applica il codice dei
5 contratti pubblici, nella sua qualità di "ente aggiudicatore", secondo la definizione dell'art. 3, ventinovesimo comma del d.lgs. 163/2006; che il codice dei contratti pubblici non contenga una disciplina di legge autosufficiente, in sé esaustiva né aliunde integrabile: al contrario, esso è compatibile con disposizioni ad esso esterne, come chiaramente denunciato dal rinvio, per quanto in esso non espressamente previsto in riferimento all'attività contrattuale, alle disposizioni stabilite dal codice civile (art. 2, quarto comma d.lgs. 163/2006). E proprio in virtù di un tale rimando, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, cui è preclusa per espresso divieto di legge l'integrazione con il d.lgs. 276/2003, si è ritenuto applicabile il regime di garanzia dei lavoratori (più in generale degli ausiliari) dell'appaltatore previsto dall'art. 1676 c.c. (ancora da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432).
10. Si è quindi ritenuto applicabile il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003 a quei soggetti privati (nel caso esaminato nella sentenza n. 10731 del 2016, Trenitalia s.p.a.), anche qualora committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina pure siano soggetti. Ed infatti, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra le due discipline. Il d.lgs. 276/2003 regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, con riserva di una più forte protezione ad essi, titolari di un'azione diretta nei confronti (in via solidale con il proprio datore di lavoro) del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell'appalto e non soltanto, come a norma dell'art. 5, primo comma d.p.r.
207/2010, le retribuzioni arretrate (peraltro nei limiti delle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, con detrazione da queste del loro importo): e ciò non per riconoscimento di un proprio diritto, ma per esercizio di una facoltà ("possono pagare anche in corso d'opera") attribuita ai soggetti indicati dall'art. 3, primo comma, lett. b) d.p.r. cit. ("amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'art. 3, commi 25, 26, 29,
31, 32 e 33, del codice"). Il d.lgs. 163/2006 opera, invece, sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, nei limiti detti, in corso d'opera, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla legge: e ciò mediante un costante monitoraggio dell'osservanza del loro regolare adempimento a cura dell'appaltatore
e dei suoi subappaltatori, per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell'appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l'appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico (come osservato anche da
Cass. 7 luglio 2014, n. 15432)” (Cass., ord. 13 ottobre 2022, n. 30100). Per quanto sopra, la veste di di stazione appaltante nell'ambito del Parte_1 contratto di appalto stipulato, all'esito di un'apposita procedura aperta tramite pubblico incanto, con l'appaltatrice per la prestazione di vari servizi CP_2
(pulizia locali e mezzi aziendali, servizi accessori) per le sedi di Messina, Catania,
Caltagirone, Siracusa e Modica non assume rilevanza ai fini della configurabilità della
6 responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, perché tale norma è pacificamente applicabile, a tutela del lavoratore, nei rapporti tra la committente e l'appaltatrice, posto che l' è un soggetto privato – seppure Parte_1
a partecipazione pubblica – e non ostano all'applicazione del regime della solidarietà neppure la natura pubblica degli appalti e la soggezione di essi alla relativa disciplina che, come detto, non è incompatibile con quella posta dal d.lgs. n. 276/2003.
Va, dunque, disattesa la tesi sostenuta dalla società opponente secondo cui, nella fattispecie, non sarebbe applicabile il regime di solidarietà di cui all'art. 29 del d.lgs.
n. 276/2003.
Nella fattispecie, ha lavorato alle dipendenze della CP_1 CP_2 continuativamente dal 25 gennaio 2016 al 24 novembre 2019 nella vigenza del contratto di appalto stipulato con la ciò anche avuto riguardo ai Parte_1 chiarimenti offerti dalla stessa società opponente in seguito all'interlocuzione in merito all'effettiva data di inizio del rapporto di lavoro dell'opposto nell'ambito dell'appalto
( si veda – come detto - quanto dichiarato nelle note del 29/01/2025 e la documentazione ivi allegata) in ordine all'avvenuta aggiudicazione in via d'urgenza alla ditta IMS srl del servizio di pulizia a far data dal 25 gennaio 2016 ( nota prot n.
136 del 22.1.2016).
Nonché avuto riguardo alle buste paga del ricorrente allegate in atti dalle quali si NT desume l'unicità del rapporto sin dal suo sorgere con (gennaio 2016) in relazione Parte all'appalto effettuato per (cfr. riferimento presente nelle buste paga) e in assenza di deduzioni difformi (anche a seguito delle numerose interlocuzioni) circa la Parte continuità dell'appalto in favore di (al cui suffragio cfr. buste paga prodotte con le note scritte depositate il 29/09/2025 da cui si desume lo svolgimento dell'appalto Parte NT per da parte di durante il periodo intermedio ed antecedente alla definitiva aggiudicazione del 2018 – e sempre con riferimento ai lotti 1 e 2 oggetto della originaria aggiudicazione provvisoria - cfr. nota del 22/01/2016 citata).
Considerato che i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, oggetto della garanzia sono quelli connessi allo specifico appalto commissionato dal committente, la solidarietà del committente si estende al trattamento di fine rapporto maturato in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto in relazione al rapporto di lavoro svoltosi nella vigenza di esso e per come richiesto dal lavoratore.
Ciò posto, appare infondata l'eccezione di abusivo frazionamento del credito sollevata da parte opponente, la quale ravvisa un illegittimo utilizzo dello strumento processuale ad opera di nel frazionamento del credito dovuto a titolo di TFR rispetto CP_1
a quello spettante per le ultime due mensilità (ottobre e novembre 2019) già corrisposto in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo n. 676/2020 emesso dall'intestato
TR.
Al riguardo, chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto sul tema della
(in)frazionabilità del credito, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato, per quanto qui d'interesse, quanto segue: “Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono
7 anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque “fondati” sul medesimo fatto costitutivo – sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -
, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (Cass., S.U., 16 febbraio 2017, n. 4090). Nel caso di specie, parte opposta ha dichiarato che “Il procedimento monitorio di febbraio [in realtà marzo] era stato proposto solo per le retribuzioni pregresse e non per il trattamento di fine rapporto, poiché il lavoratore non era in possesso del CU, tanto che, infatti, solo dopo diversi mesi lo stesso ha avuto il CU” (cfr. pag. 2 della memoria difensiva) ed ha precisato che all'epoca del primo ricorso per decreto ingiuntivo (depositato il 19 marzo 2020) essa “non poteva avere contezza del fatto che NT l' non avrebbe provveduto a corrispondere il tfr, posto che, solo dopo diversi mesi dal licenziamento, i dipendenti hanno verificato il fatto che non solo il datore di lavoro non si premurava a pagare il tfr, ma neppure consegnava loro il CU” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva).
Si può, pertanto, cogliere l'interesse della parte a proporre due distinti procedimenti monitori in relazione alle mensilità non corrisposte e al trattamento di fine rapporto, in quanto la circostanza che quest'ultimo, sebbene già maturato, non fosse determinabile con certezza nel suo ammontare, non avendo ancora la lavoratrice a disposizione la certificazione unica 2020, ha legittimamente indotto la creditrice ad incardinare solo in un momento successivo un autonomo procedimento monitorio per il pagamento della suddetta voce retributiva.
Venendo all'esame dell'eccezione di duplicazione del credito ingiunto con il decreto ingiuntivo n. 2000/2020, opposto nella presente sede, rispetto a quello di cui al decreto ingiuntivo n. 676/2020 per mezzo del quale è stato ingiunto alla in solido CP_2 nei confronti della “di corrispondere alla parte ricorrente Parte_1 CP_1 per i titoli di cui al ricorso la somma di Euro 2336,69, oltre rivalutazione monetaria
e interessi legali dalla maturazione al saldo, oltre al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 350,00 per onorari, oltre spese generali in ragione del
15%, IVA e CPA come per legge”, si osserva quanto segue. Dalla documentazione in atti emerge che nell'ambito del procedimento n. 2588/2020
ha dichiarato di vantare, nei confronti della parte datoriale, un credito CP_1 pari ad €.2.336,69 basando la propria richiesta sulle buste paga dei mesi di ottobre e novembre 2019 (in questa sede doc. 1 parte opposta). In seguito all'emissione del decreto ingiuntivo n. 676/2020 e alla conseguente notifica del precetto, la Parte_1 ha proceduto al pagamento della predetta somma – maggiorata degli accessori - in favore della lavoratrice (doc. 10 parte opponente) – oltre le spese legali (doc. 13 parte opponente) – e quest'ultima, unitamente ad altri creditori, ha rinunciato agli atti esecutivi (doc. 12 parte opponente). Tali circostanze sono pacifiche tra le parti.
Tuttavia, se da un lato la società opponente ha dedotto che nell'importo corrisposto fosse già ricompresa la somma dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto, dall'altro
8 parte opposta ha assunto che tale pagamento riguardasse esclusivamente le retribuzioni non ricevute degli ultimi due mesi in cui ha lavorato alle dipendenze della CP_2
Dall'esame della busta paga relativa al mese di novembre 2019 risulta l'esistenza di una voce retributiva con la dicitura “8400 Trattamento di fine rapporto” per una somma pari ad € 2.984,14 (ossia l'importo ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto) che è inserita nelle competenze mentre nell'elenco delle trattenute è presente la voce
“9281 TFR non erogato” per un importo corrispondente (i.e. € 2.984,14). CP_5
Per altro verso, nell'ambito della Certificazione unica 2020 relativa all'anno 2019 (cfr. produzione parte opposta) nella sezione Trattamento di fine rapporto alla voce
“Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno” non viene indicato alcun importo mentre nella voce “TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda” viene riportata la somma di €.2.984,14.
Appare, dunque, evidente che in seno alla busta paga del mese di novembre 2019 non sia stato liquidato alcunché a titolo di trattamento di fine rapporto in favore della lavoratrice in quanto la somma inserita nelle competenze risulta indicata, per un importo corrispondente, anche nelle trattenute, di guisa che nell'importo di €.2.336,69 (in realtà € 2.360,69 poiché la somma originaria era soggetta a rivalutazione e all'applicazione degli interessi) corrisposto dalla società opponente in seguito all'emissione del decreto ingiuntivo n. 676/2020 e alla conseguente notifica del precetto non può essere ricompreso il trattamento di fine rapporto maturato dalla lavoratrice.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 secondo i minimi tariffari in ragione per un verso della serialità e per altro verso della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il TR, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo N. 2000/2020 emesso dal TR di Catania dichiarandone l'esecutività; condanna l' alla refusione in favore parte opposta delle spese di lite, che Parte_1 liquida in complessivi euro 1029,50 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore degli avv.ti di parte opposta ex art. 93 c.p.c .
Catania, 02 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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