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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/06/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 22.10.2024 al n. 5274 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Ercolano (NA) alla Via G. Semmola n. 127 presso lo studio dell'Avv.
Vincenzo Giuliano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Via San Giovanni de Matha n. 25 presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Martina Rianna, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 07.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.10.2024, il sig. instava per la revisione e conseguente Parte_1 diminuzione dell'importo dell'assegno di mantenimento dovuto nei confronti dell'ex coniuge come determinato dal decreto n. cronol. 12/2022 emesso dal Tribunale di Nola in Controparte_1
data 01.12.2021. A sostegno della propria domanda parte ricorrente deduceva, da un lato, il peggioramento delle proprie condizioni reddituali dovute sia al pensionamento sia alle spese mediche da sostenere;
dall'altro, il miglioramento delle condizioni economiche della resistente.
Si costituiva parte resistente la quale, di converso, formulava domanda riconvenzionale di aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento a lei spettante sulla base dell'esiguità delle misure assistenziali a lei spettanti e l'impossibilità di produrre reddito a causa delle sue precarie condizioni di salute.
All'udienza di comparizione il Giudice, ascoltata la sola parte resistente, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava al collegio per la decisione.
Tanto premesso, il ricorso si è rivelato infondato e va, pertanto, rigettato.
Il procedimento di revisione di precedenti statuizioni presuppone, infatti, il verificarsi fatti nuovi idonei ad incidere sull'equilibrio delle precedenti statuizioni.
Orbene, tornando al caso di specie, circa la domanda di parte attrice, non può non rilevarsi che, se è vero che il pensionamento costituisce fatto nuovo rispetto al tempo della separazione, non è men vero che, l'importo dalla pensione è di poco inferiore a quanto precedentemente percepito a titolo di retribuzione (dal certificato di pensione relativo all'anno 2023 risulta infatti un importo mensile netto oscillante intorno ai 2000,00 euro di poco inferiore rispetto ai redditi da lavoro dipendente risultanti dalla certificazione unica 2023, pari a circa 2500,00). Inoltre, e, per quel che più rileva, il ricorrente non ha documentato la propria complessiva condizione reddituale e patrimoniale essendosi limitato a produrre solo certificazione unica 2023/2021, null'altro documentando, anche attraverso certificazioni negative, in merito a conti correnti, al TFR percepito o all'eventuale titolarità di beni immobili etc. In tal modo il ricorrente, non avendo fornito un quadro complessivo della propria condizione economica patrimoniale non ha comprovato l'insostenibilità o la sproporzione degli obblighi economici precedentemente assunti.
Ancora le condizioni di salute in cui versa il e, quindi, le spese mediche dallo stesso Pt_1
sostenute, non costituiscono fatto nuovo rilevante in questa sede atteso che la documentazione allegata da parte attorea relativa alle dimissioni ospedaliere ed alla inidoneità al servizio risultano datate rispettivamente 2021 e 2020 e, quindi, di epoca antecedente il tempo della separazione.
Neppure la situazione economica reddituale di parte resistente appare mutata. Ed invero, sebbene in ricorso il ricorrente deduce che la signora percepisce euro 770,00 circa a titolo di Reddito CP_1
di inclusione, euro 280,00 a titolo di contributo statale per il canone mensile di locazione oltre ad euro 200,00 come assegno unico, dal compendio probatorio in atti risulta che la resistente percepisce euro 336,00 a titolo di pensione sociale, ADI, in cui è incluso l'aiuto statale per il canone di locazione, pari nel 2024 a circa euro 400,00 e nel 2025 variabile tra i 400/600 euro oltre ad AU all'incirca di 100,00 euro. Orbene, la situazione reddituale di parte resistente appare sostanzialmente invariata.
Le predette risultanze determinano il rigetto delle domande di revisione proposte da entrambe le parti.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, stante la soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente;
2) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 27.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 22.10.2024 al n. 5274 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Ercolano (NA) alla Via G. Semmola n. 127 presso lo studio dell'Avv.
Vincenzo Giuliano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Via San Giovanni de Matha n. 25 presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Martina Rianna, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 07.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.10.2024, il sig. instava per la revisione e conseguente Parte_1 diminuzione dell'importo dell'assegno di mantenimento dovuto nei confronti dell'ex coniuge come determinato dal decreto n. cronol. 12/2022 emesso dal Tribunale di Nola in Controparte_1
data 01.12.2021. A sostegno della propria domanda parte ricorrente deduceva, da un lato, il peggioramento delle proprie condizioni reddituali dovute sia al pensionamento sia alle spese mediche da sostenere;
dall'altro, il miglioramento delle condizioni economiche della resistente.
Si costituiva parte resistente la quale, di converso, formulava domanda riconvenzionale di aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento a lei spettante sulla base dell'esiguità delle misure assistenziali a lei spettanti e l'impossibilità di produrre reddito a causa delle sue precarie condizioni di salute.
All'udienza di comparizione il Giudice, ascoltata la sola parte resistente, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava al collegio per la decisione.
Tanto premesso, il ricorso si è rivelato infondato e va, pertanto, rigettato.
Il procedimento di revisione di precedenti statuizioni presuppone, infatti, il verificarsi fatti nuovi idonei ad incidere sull'equilibrio delle precedenti statuizioni.
Orbene, tornando al caso di specie, circa la domanda di parte attrice, non può non rilevarsi che, se è vero che il pensionamento costituisce fatto nuovo rispetto al tempo della separazione, non è men vero che, l'importo dalla pensione è di poco inferiore a quanto precedentemente percepito a titolo di retribuzione (dal certificato di pensione relativo all'anno 2023 risulta infatti un importo mensile netto oscillante intorno ai 2000,00 euro di poco inferiore rispetto ai redditi da lavoro dipendente risultanti dalla certificazione unica 2023, pari a circa 2500,00). Inoltre, e, per quel che più rileva, il ricorrente non ha documentato la propria complessiva condizione reddituale e patrimoniale essendosi limitato a produrre solo certificazione unica 2023/2021, null'altro documentando, anche attraverso certificazioni negative, in merito a conti correnti, al TFR percepito o all'eventuale titolarità di beni immobili etc. In tal modo il ricorrente, non avendo fornito un quadro complessivo della propria condizione economica patrimoniale non ha comprovato l'insostenibilità o la sproporzione degli obblighi economici precedentemente assunti.
Ancora le condizioni di salute in cui versa il e, quindi, le spese mediche dallo stesso Pt_1
sostenute, non costituiscono fatto nuovo rilevante in questa sede atteso che la documentazione allegata da parte attorea relativa alle dimissioni ospedaliere ed alla inidoneità al servizio risultano datate rispettivamente 2021 e 2020 e, quindi, di epoca antecedente il tempo della separazione.
Neppure la situazione economica reddituale di parte resistente appare mutata. Ed invero, sebbene in ricorso il ricorrente deduce che la signora percepisce euro 770,00 circa a titolo di Reddito CP_1
di inclusione, euro 280,00 a titolo di contributo statale per il canone mensile di locazione oltre ad euro 200,00 come assegno unico, dal compendio probatorio in atti risulta che la resistente percepisce euro 336,00 a titolo di pensione sociale, ADI, in cui è incluso l'aiuto statale per il canone di locazione, pari nel 2024 a circa euro 400,00 e nel 2025 variabile tra i 400/600 euro oltre ad AU all'incirca di 100,00 euro. Orbene, la situazione reddituale di parte resistente appare sostanzialmente invariata.
Le predette risultanze determinano il rigetto delle domande di revisione proposte da entrambe le parti.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, stante la soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente;
2) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 27.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)