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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/10/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Giusi Ianni presidente
2) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore
3) dott.ssa Maria Giovanna De Marco giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3172/2025 V.G., trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, in forza di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Cristina Spadafora ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Panebianco, n. 259; E (c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_2 CodiceFiscale_2 forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Salvatore Francesco Panza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Panebianco, n. 259 (scala A); con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti genitoriali nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 22/10/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 31/7/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno premesso di aver intrattenuto una convivenza more uxorio dal 2002, dalla cui unione sono nati i figli in data 20/5/2004 e in data Persona_1 Per_2
7/6/2006. Hanno dedotto che la convivenza si è rivelata da tempo intollerabile per insanabile e sopraggiunta incompatibilità caratteriale e che, nel corso degli anni, la si è sempre occupata del ménage familiare, consentendo così al Pt_1 proprio compagno di potersi occupare del lavoro e della crescita economica personale e della famiglia. Hanno riferito che maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, è studentessa presso l'Università della Calabria, mentre , diplomato, è economicamente Persona_1 autosufficiente. Hanno precisato che il è pieno proprietario di un Pt_2 appartamento sito in Cosenza, alla via Benedetto Croce, n. 5, catastalmente identificato al foglio 6, p.lla 402, sub 20, pervenutogli in forza di decreto di trasferimento del tribunale di Cosenza del 25/6/2018, all'esito della procedura fallimentare n. 12/1995 e di essere titolare del diritto di usufrutto su un appartamento sito nel Comune di Rende, al viale della Resistenza snc, identificato catastalmente al foglio 38, p.lla 940, sub 245, nonché di un vano garage, che costituisce accessorio dell'abitazione, sito anch'esso nel Comune di Rende, al viale della Resistenza snc, identificato catastalmente al foglio 38, p.lla 940, sub 161, di cui la figlia risulta essere nuda proprietaria, in virtù Per_2 dell'atto di compravendita del 17/7/2008 per notar (rep. n. Persona_3
67566 – racc. n. 25553). Si sono, pertanto, rivolti al tribunale per disciplinare i rapporti economici anche nell'interesse della figlia non ancora economicamente autosufficiente, Per_2 chiedendo congiuntamente il recepimento delle condizioni pattuite nel ricorso introduttivo, che possono essere così riassunte: a) trasferimento della piena proprietà per l'intero dell'immobile sito in Cosenza, alla via Benedetto Croce n. 5 in favore di a tacitazione di qualunque pretesa Parte_1 astrattamente derivante nei riguardi di dalla cessata convivenza Parte_2 anche eventualmente a titolo di risarcimento o per arricchimento senza causa o di assegno per stato di bisogno;
b) rinuncia al diritto di usufrutto di cui il Pt_2
è titolare, con conseguente costituzione in favore della figlia della piena proprietà, sull'immobile sito nel Comune di Rende, al viale della Resistenza snc e sul vano garage, che costituisce accessorio dell'abitazione, in luogo del mantenimento, precisando che alcun trasferimento immobiliare viene previsto per il figlio , essendo lo stesso economicamente autosufficiente. Persona_1
Alla prima udienza del 15/10/2025, le parti hanno rappresentato la volontà di operare direttamente il trasferimento dei predetti immobili davanti al tribunale con la formalizzazione dell'accordo alle condizioni rappresentate;
pertanto, la causa è stata rinviata all'udienza del 22/10/2025 per la formalizzazione dell'accordo davanti al Cancelliere. In data 10/9/2025 il Pubblico Ministero ha emesso parere favorevole. All'udienza del 22/10/2025, le parti hanno formalizzato l'accordo conformemente alle richieste di cui al ricorso congiunto e i rispettivi difensori ne hanno chiesto la decisione. Al termine, la causa è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito, non ravvisandosi ragioni ostative, apparendo le condizioni pattuite nel verbale dell'udienza del
Pagina 2 di 3 22/10/2025 corrispondenti all'interesse delle stesse e della figlia Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, rispetto alla quale il padre ha dichiarato di rinunciare all'usufrutto sugli immobili siti nel Comune di Rende, al viale della Resistenza, sopra indicati, per consentirle di acquisirne la piena proprietà in sostituzione dell'assegno di mantenimento e perciò in funzione solutorio-compensativa. Quanto ai menzionati trasferimenti immobiliari, non vi sono provvedimenti da assumere da parte del collegio, stante il rilievo che assume il rilascio da parte del Cancelliere dell'attestazione prescritta dalle sezioni unite della corte di cassazione nella decisione n. 21761/2022 e confluita nel fascicolo telematico.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott.ssa Giusi Ianni
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Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Giusi Ianni presidente
2) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore
3) dott.ssa Maria Giovanna De Marco giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3172/2025 V.G., trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, in forza di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Cristina Spadafora ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Panebianco, n. 259; E (c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_2 CodiceFiscale_2 forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Salvatore Francesco Panza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Panebianco, n. 259 (scala A); con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti genitoriali nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 22/10/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 31/7/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno premesso di aver intrattenuto una convivenza more uxorio dal 2002, dalla cui unione sono nati i figli in data 20/5/2004 e in data Persona_1 Per_2
7/6/2006. Hanno dedotto che la convivenza si è rivelata da tempo intollerabile per insanabile e sopraggiunta incompatibilità caratteriale e che, nel corso degli anni, la si è sempre occupata del ménage familiare, consentendo così al Pt_1 proprio compagno di potersi occupare del lavoro e della crescita economica personale e della famiglia. Hanno riferito che maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, è studentessa presso l'Università della Calabria, mentre , diplomato, è economicamente Persona_1 autosufficiente. Hanno precisato che il è pieno proprietario di un Pt_2 appartamento sito in Cosenza, alla via Benedetto Croce, n. 5, catastalmente identificato al foglio 6, p.lla 402, sub 20, pervenutogli in forza di decreto di trasferimento del tribunale di Cosenza del 25/6/2018, all'esito della procedura fallimentare n. 12/1995 e di essere titolare del diritto di usufrutto su un appartamento sito nel Comune di Rende, al viale della Resistenza snc, identificato catastalmente al foglio 38, p.lla 940, sub 245, nonché di un vano garage, che costituisce accessorio dell'abitazione, sito anch'esso nel Comune di Rende, al viale della Resistenza snc, identificato catastalmente al foglio 38, p.lla 940, sub 161, di cui la figlia risulta essere nuda proprietaria, in virtù Per_2 dell'atto di compravendita del 17/7/2008 per notar (rep. n. Persona_3
67566 – racc. n. 25553). Si sono, pertanto, rivolti al tribunale per disciplinare i rapporti economici anche nell'interesse della figlia non ancora economicamente autosufficiente, Per_2 chiedendo congiuntamente il recepimento delle condizioni pattuite nel ricorso introduttivo, che possono essere così riassunte: a) trasferimento della piena proprietà per l'intero dell'immobile sito in Cosenza, alla via Benedetto Croce n. 5 in favore di a tacitazione di qualunque pretesa Parte_1 astrattamente derivante nei riguardi di dalla cessata convivenza Parte_2 anche eventualmente a titolo di risarcimento o per arricchimento senza causa o di assegno per stato di bisogno;
b) rinuncia al diritto di usufrutto di cui il Pt_2
è titolare, con conseguente costituzione in favore della figlia della piena proprietà, sull'immobile sito nel Comune di Rende, al viale della Resistenza snc e sul vano garage, che costituisce accessorio dell'abitazione, in luogo del mantenimento, precisando che alcun trasferimento immobiliare viene previsto per il figlio , essendo lo stesso economicamente autosufficiente. Persona_1
Alla prima udienza del 15/10/2025, le parti hanno rappresentato la volontà di operare direttamente il trasferimento dei predetti immobili davanti al tribunale con la formalizzazione dell'accordo alle condizioni rappresentate;
pertanto, la causa è stata rinviata all'udienza del 22/10/2025 per la formalizzazione dell'accordo davanti al Cancelliere. In data 10/9/2025 il Pubblico Ministero ha emesso parere favorevole. All'udienza del 22/10/2025, le parti hanno formalizzato l'accordo conformemente alle richieste di cui al ricorso congiunto e i rispettivi difensori ne hanno chiesto la decisione. Al termine, la causa è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito, non ravvisandosi ragioni ostative, apparendo le condizioni pattuite nel verbale dell'udienza del
Pagina 2 di 3 22/10/2025 corrispondenti all'interesse delle stesse e della figlia Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, rispetto alla quale il padre ha dichiarato di rinunciare all'usufrutto sugli immobili siti nel Comune di Rende, al viale della Resistenza, sopra indicati, per consentirle di acquisirne la piena proprietà in sostituzione dell'assegno di mantenimento e perciò in funzione solutorio-compensativa. Quanto ai menzionati trasferimenti immobiliari, non vi sono provvedimenti da assumere da parte del collegio, stante il rilievo che assume il rilascio da parte del Cancelliere dell'attestazione prescritta dalle sezioni unite della corte di cassazione nella decisione n. 21761/2022 e confluita nel fascicolo telematico.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott.ssa Giusi Ianni
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