Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 287/2020 RG
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est.
Dott.ssa Gaia Muscato Giudice
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 287/2020 del registro generale degli affari contenziosi promosso
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Falcinelli, elett.te dom.to presso lo Parte_1 studio del difensore, Perugia, Via VIV Settembre 73 in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
Nei confronti di
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Lazzari e avv. Maria Chiara Bisacci, Controparte_1 elett.te dom.ta presso lo studio dei difensori, Perugia, Corso Cavour 39, come da procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: divorzio contenzioso
Conclusioni: come note depositate per l'udienza del 5.12.2024 da intendersi integralmente richiamate e trascritte pagina 1 di 6
1. , con ricorso al Tribunale di Perugia, ha chiesto che sia pronunciata Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in Controparte_1
Mogoro (OR), il 25.10.1975, dal quale sono nate due figlie, e Per_1 Per_2 rispettivamente in data 22.01.1976 e 08.01.1980, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ha esposto che : con sentenza nr. 360/2016 il Tribunale ha pronunciato la separazione su condizioni concordate tra le parti in corso di causa e che dalla data della separazione non è intercorsa alcuna riconciliazione. Ha sostenuto di versare in precarie condizioni di salute e di risiedere nell'abitazione già adibita a residenza familiare in qualità di usufruttuario al 50%, avendo ceduto la quota di proprietà in favore delle figlie, mentre la moglie si è trasferita da tempo in altro immobile;
quanto alle sue condizioni economiche ha rappresentato di percepire trattamento pensionistico di euro 2100,00 mensili ( a fronte dello stipendio percepito dalla moglie pari ad euro 1700,00 mensili) sicchè deve ritenersi che coniugi siano economicamente autosufficienti.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio che non si è Controparte_1 opposta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha chiesto che sia riconosciuto in suo favore assegno divorzile. Ha rappresentato di aver rinunciato, all'epoca della separazione, a richiedere assegno di mantenimento a causa delle ridotte capacità reddituali del coniuge e della propria condizione di autosufficienza economica, condizioni che, tuttavia, nel tempo si sono modificate posto che attualmente il coniuge è titolare di reddito da pensione pari ad euro 2700,00 mensili e le sue personali condizioni economiche sono peggiorate a causa di problemi di salute che rendono il suo reddito non più sufficiente a garantirle una condizione di “ indipendenza” economica. Ha rappresentato, inoltre, che il coniuge si è reso responsabile di illeciti penali nei suoi confronti e che di fatto non utilizza l'abitazione coniugale ma vive altrove e risulta comproprietario di altra abitazione. Ha chiesto che sia riconosciuto in suo favore assegno divorzile di euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Il Presidente del Tribunale all'esito della fase introduttiva ha confermato le condizioni di separazione non ritenendo la sussistenza per il riconoscimento in via provvisoria di assegno divorzile in favore della resistente ed ha rimesso le parti avanti al GI.
Nella fase di merito è stata pronunciata con sentenza del 13.1.2021 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è proseguita sulle questioni accessorie.
Rigettate le richieste di prova orali in quanto ritenute superflue e comunque non rilevanti ai fini della decisione ed acquisita la documentazione depositata in giudizio la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 6 2. La questione controversa tra le parti ha ad oggetto la spettanza o meno, in favore della resistente, dei presupposti per il riconoscimento in suo favore di assegno divorzile.
La sig.ra ha posto a fondamento della domanda di riconoscimento dell'assegno CP_1 divorzile nei suoi confronti, il mutamento delle condizioni economiche – rispetto all'epoca della separazione - del sig. , il quale dal dicembre 2016, in aggiunta agli Pt_1 altri redditi, percepisce una pensione pari ad euro 2.745,68 e il contestuale peggioramento delle proprie condizioni economiche, in ragione dello stato patologico in cui attualmente versa e per cui è costretta a sostenere spese per l'assistenza quotidiana di cui necessità, oltre alle spese di locazione per l'immobile in cui abita non potendo godere, al contrario del marito, dell'immobile di sua proprietà.
La decisione sulla domanda relativa all'assegno divorzile non può prescindere dall'esame dell'intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione che con la sentenza nr. 18287 dell'11.7.2018 ha segnato una rivisitazione, rispetto ai consolidati orientamenti giurisprudenziali precedenti, della funzione dell'assegno e dei suoi criteri attributivi e determinativi in sede giudiziale. L'intervento dell'organo nomofilattico è seguito alla nota pronuncia nr. 11504 del 10 maggio 2017 della I Sezione Civile della
Corte di Cassazione che, dopo aver ribadito la necessità di articolare in due distinti momenti il giudizio relativo dapprima all' “an” e poi al “quantum” dell'assegno ha mutato radicalmente orientamento in relazione al parametro cui va rapportata la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi, identificato non più nel “tenore di vita”, ma nell'indipendenza o autosufficienza economica” dell'ex coniuge richiedente l'assegno. La rilevanza della “ novità” indotta dalla pronuncia, esaminata in sintesi, è stata tale da determinare l'intervento della SS.UU. della Corte di Cassazione che, con la pronuncia 18287/2018 , ha proceduto ad una complessiva rilettura della disposizione di cui all'art. 5 co. 6° legge divorzio ispirata ad una sostanziale esigenza di “ mediazione” tra il nuovo orientamento inaugurato dalla pronuncia del 2017 e quello precedente, ancorato alla funzione eminentemente assistenziale dell'assegno divorzile, che a partire dagli anni '90 aveva individuato nel tenore di vita il parametro “ principale” da valutare ai fini dell'attribuzione dell'assegno. Le Sezioni Unite, dopo aver ripercorso il dibattito giurisprudenziale che ha caratterizzato il tema dell'assegno divorzile, enunciano un criterio “ integrato” da applicarsi in sede giudiziale per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno di divorzio, fondato sul riconoscimento allo stesso di una funzione composita, assistenziale ma anche perequativa e compensativa che può essere perseguita solo attraverso “ … il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno …” e l'adozione di un approccio nel quale deve procedersi ad una valutazione integrata degli “ … indicatori contenuti …” nella prima parte dell'art. 5 co.6° legge divorzio. .La Corte partendo dall'assunto che “[e]ntrambi i parametri, il tenore di vita matrimoniale (specie se potenziale) e l'autonomia od indipendenza economica (anche nella nuova versione dell'autosufficienza economica, introdotta dalla sentenza n. 11504 del 2017) sono esposti al rischio dell'astrattezza e del difetto di collegamento con l'effettività della relazione matrimoniale”, enuclea il pagina 3 di 6 seguente principio di diritto, in base al quale “ai sensi dell'art. 5 c.6 della L. n. 898 del
1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Discostandosi dall'orientamento introdotto con la pronuncia n. 11504 del 2017
– secondo il quale, comportando lo scioglimento del vincolo coniugale una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, all'assegno divorzile viene riconosciuta natura giuridica strettamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica del tutto svincolata dalla precedente relazione matrimoniale – le Sezioni Unite sottolineano invece che “i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità ….” orientano “ … non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma, ciò che è più rilevante ai fini degli effetti conseguenti al suo scioglimento così come definiti nell'art. 5 c.6 I n. 898 del 1970
….” determinano anche “ .. il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ….”. La Corte attribuisce specifico rilievo normativo al “forte condizionamento che il modello di relazione matrimoniale prescelto dai coniugi può determinare sulla loro condizione economico-patrimoniale successiva allo scioglimento” e arriva ad affermare che proprio per questa ragione, in sede di accertamento del diritto alla corresponsione di un assegno divorzile, il legislatore “ha imposto al giudice di "tenere conto" di una serie d'indicatori [ i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5, comma 6 ] che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà
e di auto responsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita”. La valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi o dell'incapacità a procurarseli per ragioni oggettive – che, laddove sia accentuata la sola funzione assistenziale dell'assegno, rimane presupposto imprescindibile per godere dell'assegno divorzile – deve essere collegata “causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c.6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione pagina 4 di 6 all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. In questo modo viene dato rilievo alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, comunque non “finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. In sintesi, secondo il “ nuovo” orientamento delle Sezioni Unite la situazione economico- patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, però, non deve essere svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, co. 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. La funzione dell'assegno divorzile – nelle sue composite accezioni, assistenziale e compensativo - perequativa – si sostanzia, quindi, non nel mero raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, nel conseguimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. L'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte sembrerebbe dunque imporre in sede giudiziale il previo accertamento dell'esistenza di una situazione di “ squilibrio” patrimoniale tra le parti, l'individuazione delle cause di tale squilibrio nel progetto di vita matrimoniale deciso e condiviso tra le parti e, quindi, la valutazione dell'adeguatezza o mezzo dei mezzi di cui dispone il coniuge economicamente più debole rispetto al contributo dato alla realizzazione del progetto di vita familiare, alla durata del vincolo, all'eventuale sacrificio di proprie aspirazioni lavorative, all'età del richiedente.
In applicazione di tali criteri al caso in esame e chiarito che non assumono alcuna rilevanza le vicende afferenti l'assegnazione dell'abitazione familiare ( che è stata disposta in sede di separazione sulla base di accordo tra le parti del tutto autonomo rispetto alle esigenze della prole ) si osserva quanto segue. Il matrimonio ha avuta durata pari a 41 anni;
nel corso della convivenza matrimoniale la resistente ha sempre svolto attività lavorativa come dipendente del Ministero dell'Istruzione. Dalla dichiarazione dei redditi del 2024 emerge che la stessa ha un reddito annuale pari ad euro 34.563,00, vive in immobile in locazione ed ha un'invalidità civile riconosciuta all'INPS con riduzione della capacità lavorativa pari al 67%.
Il ricorrente , geologo, è attualmente pensionato e gode di un reddito annuale pari ad euro 41. 166,00, vive nell'abitazione coniugale ( già di proprietà di entrambi i coniugi) di cui è usufruttuario per una quota pari al 50% avendo ceduto la sua quota di proprietà alle figlie.
Rispetto all'epoca in cui è stata pronunciata la separazione personale emerge, con riguardo alla posizione del ricorrente, una situazione economica decisamente migliorata mentre la moglie è incorsa in problemi di salute in forza dei quali le è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa pari al 67% .
La resistente, inoltre, è tenuta al pagamento di canone di locazione non potendo usufruire, come invece il coniuge, della casa familiare di cui pure è rimasta proprietaria per una quota pari al 50%. pagina 5 di 6 Si osserva, inoltre, che a causa delle vicissitudini che hanno riguardato il coniuge già nel corso della convivenza matrimoniale la resistente, di fatto, ha fatto fronte, sino all'epoca della separazione, alle esigenze del nucleo familiare.
Si ritiene, pertanto, a fronte di tali evenienze, che sussistano i presupposti per il riconoscimento, in favore della resistente, di assegno divorzile in funzione compensativa e assistenziale.
Nella determinazione del “ quantum” dell'assegno, tuttavia, non può non tenersi conto della circostanza che non vi è, all'attualità, un marcato divario reddituale tra le parti, che la signora è comunque titolare di redditi pensionistici non di modesta entità, che ha Pt_1 percepito il TFR e, infine, che può godere, con riguardo alle lamentate e precarie esigenze di salute, delle provvidenze assistenziali previste dal SSN e, laddove ne sussistano i presupposti, dalla legge 104/1992.
Tenuto conto dunque di tali circostanze si reputa equo determinare l'assegno divorzile a carico del ricorrente in una somma pari ad euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza dalla presente pronuncia, dovendosi, per il passato, confermare quanto disposto in via provvisoria in sede presidenziale.
Le spese di lite considerando la reciproca, parziale soccombenza, vanno dichiarate integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede :
- Riconosce in favore di un assegno divorzile quantificandolo, a far data Controparte_1 dalla pronuncia, nella somma di euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT;
Dichiara le spese di lite integralmente compensate, per le ragioni indicate nella motivazione.
Perugia, 17.3.2025 – 2.4.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Loredana Giglio
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