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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026 Documento firmato digitalmente Sentenza n. 24/2026
Il LA Depositata il 20/01/2026 Depositata il 20/01/2026
PIERLUIGI FUGACCI Il Segretario
ON CI
Il Presidente
STEFANO SCATI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente
FUGACCI PIERLUIGI, LA
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 221/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta 6 43100 Parma PR elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL0ECY01694 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Parma ha sottoposto a controllo la Società_1 di Ricorrente_1 & C. S.r.l. (C.F. P.IVA_1) con sede legale in Luogo_1 (PR), operante nel settore dell'autotrasporto sul territorio nazionale e nel settore dei servizi logistici ad esso connessi, che, facente parte del gruppo Ricorrente_2, risulta sottoposta alla direzione e coordinamento della Ricorrente_2 S.p.A. con regime di tassazione su base consolidata di cui agli artt. 117 e ss. del TUIR. In data 22 dicembre 2023, a chiusura delle attività di controllo intraprese in data 10 ottobre 2023, i verificatori dell'Agenzia delle Entrate hanno consegnato alla Società Società_1 di Ricorrente_1 & C. S.r.l. il processo verbale di constatazione, relativo al periodo d'imposta 2018, avente ad oggetto l'esame della corretta applicazione della normativa ai fini IRES, IRAP, IVA, RITENUTE e ALTRI TRIBUTI ERARIALI. Nello specifico, dall'esame della documentazione contabile, è emersa la violazione del limite al riporto delle perdite fiscali, previsto dall'art. 84, comma 1, terzo periodo del TUIR, in presenza di proventi esenti in virtù della mancata riduzione delle perdite fiscali oggetto di apporto alla fiscal unit. Nel caso di cui si discute il regime di esenzione trovava applicazione in riferimento al credito d'imposta spettante agli autotrasportatori a norma dell'art. 24 ter, comma
4, D. Lgs. n. 504 del 1995 (“caro petrolio”). In ragione di ciò, l'Ufficio, previa notifica dello schema d'atto n.
THLQECY01694- 2024, ai sensi dell'art. 6 bis, L. 212 del 2000, notificato via pec alla Società sopra indicata in data 16/12/2024, recante l'esposizione di dettaglio delle ragioni sottese al mancato accoglimento delle memorie di parte presentate in data 14 febbraio 2024, notificava, in data 26/03/2025, alle società ricorrenti l'avviso d'accertamento n. THL0ECY01694/2024 per l'anno 2018, con cui accertava: • in virtù dell'art. 127
TUIR ed ai sensi degli artt. 40 bis e 41 bis, D.P.R. n. 600/1973, il maggior reddito imponibile IRES – reddito complessivo globale del consolidato - pari ad € 1.291.663, da cui scaturisce un'imposta a debito pari ad
€ 309.999. In data 14/4/2025 la Società_1 di Ricorrente_1 & C. S.r.l. e la Ricorrente_2 S.p. A. hanno presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento n. THL0ECY01694/2024 chiedendo l'annullamento della pretesa erariale sulla base delle seguenti motivazioni: 1. “Preliminarmente: illegittimità derivata dell'atto impositivo per illegittimità della verifica fiscale e conseguente inutilizzabilità di tutte le acquisizioni probatorie effettuate (violazione artt.
7-ter e/o 7- quinquies della l. n. 212/2000); illegittimità costituzionale degli artt. 32 e 33 d.P.R. n. 600/1973.”; 2. “Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 84, co. 1, terzo periodo del TUIR: i “contributi in conto esercizio accise” non costituiscono proventi esenti.”; 3. “Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 84 TUIR in relazione al regime di consolidato fiscale nazionale di cui agli artt. 117 e ss del medesimo Testo Unico.”; 4. “In via gradata. Illegittimità dell'irrogazione della sanzione stante l'obiettiva incertezza circa la natura di proventi esclusi dei “contributi in conto esercizio accise” (violazione artt. 10, co. 3, della l. n. 212/2000 e 6, co.2, del d.lgs. n. 472/97).
Richiesta di disapplicazione della sanzione irrogata stante la predetta obiettiva incertezza ex art. 8 d.lgs. n.
546/92.”; 5. “In via ulteriormente gradata. Illegittimità dell'irrogazione della sanzione per violazione dell'art. 7, co. 4, del d.lgs. n. 472/97 nella versione applicabile prima del 1 settembre 2024: manifesta sproporzione tra sanzione irrogata e violazione contestata.". 6. “In via ancora più gradata. Illegittimità dell'irrogazione della sanzione per violazione degli artt. 1, co. 2, del d.lgs. n. 471/97 e 7, co. 4, del d.lgs. n. 472/97 siccome novellati dal d.lgs. n. 87/2024; applicazione dello ius superveniens sanzionatorio più favorevole ex art. 3, co. 3, del d.lgs. n. 472/1997. Illegittimità Costituzionale dell'art. 5, del d.lgs. n. 87/2024 per violazione degli artt. 76, 3
e 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU e all'art. 49 C.D.F.U.E.”; Le società ricorrenti concludono chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita l'annullamento totale o parziale dell'avviso di accertamento e, ove occorra, previa rimessione della questione di legittimità costituzionale, rilevante e non manifestamente infondata, degli artt. 32 e 33 del d.P.R. n. 600/1973 e/o accertando l'applicabilità, alla vicenda che ne occupa, dello ius superveniens sanzionatorio più favorevole siccome scaturente dal d.lgs.
n. 87 del 2024 ex art. 3 del d.lgs. n. 472/97, previa disapplicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024 e/o declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di detta disposizione per violazione degli artt. 76, 3 e 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU e all'art. 49 C.D. F.U.E., con sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Parma replicando punto per punto alle argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Parte ricorrente ha depositato memorie facendo presente che in data 18 dicembre 2025 il Vice Ministro Leo prot. n 34 del 22.12.25 ha emanato un atto di indirizzo dove viene evidenziato che i contributi in conto esercizio accise non limitano l'utilizzo della perdita fiscale. Con la memoria, inoltre, ribadisce quanto già sostenuto con l'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di decidere la controversia applicando il principio della ragione più liquida. Passando, pertanto, al merito della controversia il Collegio ritiene il ricorso fondato e in quanto tale meritevole di accoglimento. Il primo rilievo dell'Ufficio si basa sulla tesi secondo cui i “contributi in conto esercizio accise”
(c.d. credito d'imposta per il caro petrolio), per l'importo complessivo di € 1.242.293,22, andrebbero ricondotti nella categoria dei proventi esenti, originando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, co. 1, terzo periodo, del
TUIR, la parziale sterilizzazione del diritto al riporto delle perdite di periodo. L'assunto dell'ufficio è, a parere del Collegio infondato. L'art. 84, comma 1, del TUIR dispone: la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5 (….).
Il credito d'imposta per il caro petrolio è disciplinato dall'art. 24-ter del Testo Unico delle Accise (TUA) ed è riconosciuto agli esercenti l'attività di autotrasporto di merci per conto terzi, in relazione alla spesa sostenuta per il rifornimento di carburante impiegato nei veicoli con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
La misura del credito è pari alla differenza tra l'aliquota di accisa del gasolio utilizzato come carburante, risultante dall'Allegato I del TUA, e quella fissata dal comma 1 del medesimo art. 24-ter. Il legislatore ha previsto, nel tempo, una serie di interventi normativi volti a modulare l'entità del credito in funzione dell'andamento del prezzo del combustibile, perseguendo la finalità di neutralizzare gli effetti economici delle accise sul gasolio per autotrazione a carico degli operatori del settore trasporti. L'art. 2 del d.P.R. n. 277/2000 – nel disciplinare il trattamento fiscale dell'agevolazione in oggetto – prevede espressamente che il relativo credito “non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi”. Orbene, nel rispetto di tale previsione, la Società, in conformità ai principi contabili nella specie applicabili, ha rilevato a conto economico un provento corrispondente al credito d'imposta (“contributo in conto esercizio accise”) e, in sede di dichiarazione dei redditi, lo ha neutralizzato con apposita variazione in diminuzione del reddito imponibile IRES di pari importo.
Per effetto della suddetta variazione in diminuzione, la Società ha registrato una perdita fiscale pari ad
€ 1.341.636,49. Considerata l'adesione al regime della tassazione consolidata nazionale ex artt. 117 e ss.
TUIR, tale perdita è poi confluita nel meccanismo di consolidamento, concorrendo — in via di compensazione intersoggettiva — alla determinazione del reddito imponibile complessivo del gruppo, mediante somma algebrica con i risultati fiscali delle altre società incluse nel perimetro della fiscal unit. La condotta della
Società, è dunque ineccepibile in quanto muove dal presupposto per cui il provento originato dal credito d'imposta per il caro petrolio non viene affatto qualificato dal citato art. 2 del d.P.R. n. 277/2000, come
“provento esente” (come, ad esempio, accade per le plusvalenze di cui all'art. 87 del TUIR), onde non è applicabile nella specie la previsione di cui all'art. 84, co. 1, terzo periodo, del TUIR, secondo cui, si è visto,
“la perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 109, comma 5”. Peraltro il Vice
Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. 34 del 22.12.2025, firmata anche dal Direttore
Generale delle Finanze dott. Nominativo_1 , ha emanato un atto di indirizzo che risolve in senso favorevole alle ricorrenti la questione oggetto della presente controversia. In particolare il suddetto Atto di indirizzo qualifica i contributi sotto forma di crediti d'imposta con funzione agevolativa, di cui la legge prevede il non concorso alla formazione dell'imponibile e la loro non considerazione ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi, come proventi diversi da quelli (esenti) per i quali si applica la limitazione nell'utilizzo delle perdite di cui all'art. 84 del TUIR. Secondo il suddetto Atto di indirizzo, in altri termini, i contributi di cui sopra (e, tra questi, il credito d'imposta “caro petrolio”) fanno parte di quei contributi
(come quelli originati per ristorare le imprese per i danni causati dal COVID) che rappresentano un tertium genus rispetto a quelli esenti ed a quelli esclusi, tertium genus a cui NON è applicabile la previsione dell'art. 84 del TUIR per cui la perdita utilizzabile è diminuita dell'importo dei proventi esenti. In tal senso milita, per l'Atto di indirizzo, l'art. 11, comma 1, lett. b-bis, del d.lgs. n. 13/2024 secondo il quale non possono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta hanno conseguito redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, “esenti, esclusi o non concorrenti” alla determinazione della base imponibile, nella misura superiore del 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo. Peraltro che il credito d'imposta
“caro petrolio” appartenga alla stessa categoria dei “contributi COVID” (i quali non concorrono alla formazione dell'imponibile IRES ed IRAP ed ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi) risulta evidente ove si consideri che l'art. 2 del d.P.R. n. 277/2000 prevede che il credito in questione “non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi”). Si deve inoltre evidenziare che l'atto di indirizzo è stato inviato agli
Uffici dell'A F., i quali si dovranno attenere al contenuto dell'Atto stesso. Per quanto sopra evidenziato la condotta della Società, è dunque legittima in quanto muove dal presupposto per cui il provento originato dal credito d'imposta per il caro petrolio non viene affatto qualificato, come “provento esente”.
La decisione presa sul punto sopra motivato esime il Collegio dal trattare gli ulteriori motivi di ricorso.
La novità della materia trattata, nonché l'emanazione dell'atto di indirizzo del Vice Ministro delle Finanze in corso di giudizio, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Il LA Depositata il 20/01/2026 Depositata il 20/01/2026
PIERLUIGI FUGACCI Il Segretario
ON CI
Il Presidente
STEFANO SCATI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente
FUGACCI PIERLUIGI, LA
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 221/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta 6 43100 Parma PR elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL0ECY01694 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Parma ha sottoposto a controllo la Società_1 di Ricorrente_1 & C. S.r.l. (C.F. P.IVA_1) con sede legale in Luogo_1 (PR), operante nel settore dell'autotrasporto sul territorio nazionale e nel settore dei servizi logistici ad esso connessi, che, facente parte del gruppo Ricorrente_2, risulta sottoposta alla direzione e coordinamento della Ricorrente_2 S.p.A. con regime di tassazione su base consolidata di cui agli artt. 117 e ss. del TUIR. In data 22 dicembre 2023, a chiusura delle attività di controllo intraprese in data 10 ottobre 2023, i verificatori dell'Agenzia delle Entrate hanno consegnato alla Società Società_1 di Ricorrente_1 & C. S.r.l. il processo verbale di constatazione, relativo al periodo d'imposta 2018, avente ad oggetto l'esame della corretta applicazione della normativa ai fini IRES, IRAP, IVA, RITENUTE e ALTRI TRIBUTI ERARIALI. Nello specifico, dall'esame della documentazione contabile, è emersa la violazione del limite al riporto delle perdite fiscali, previsto dall'art. 84, comma 1, terzo periodo del TUIR, in presenza di proventi esenti in virtù della mancata riduzione delle perdite fiscali oggetto di apporto alla fiscal unit. Nel caso di cui si discute il regime di esenzione trovava applicazione in riferimento al credito d'imposta spettante agli autotrasportatori a norma dell'art. 24 ter, comma
4, D. Lgs. n. 504 del 1995 (“caro petrolio”). In ragione di ciò, l'Ufficio, previa notifica dello schema d'atto n.
THLQECY01694- 2024, ai sensi dell'art. 6 bis, L. 212 del 2000, notificato via pec alla Società sopra indicata in data 16/12/2024, recante l'esposizione di dettaglio delle ragioni sottese al mancato accoglimento delle memorie di parte presentate in data 14 febbraio 2024, notificava, in data 26/03/2025, alle società ricorrenti l'avviso d'accertamento n. THL0ECY01694/2024 per l'anno 2018, con cui accertava: • in virtù dell'art. 127
TUIR ed ai sensi degli artt. 40 bis e 41 bis, D.P.R. n. 600/1973, il maggior reddito imponibile IRES – reddito complessivo globale del consolidato - pari ad € 1.291.663, da cui scaturisce un'imposta a debito pari ad
€ 309.999. In data 14/4/2025 la Società_1 di Ricorrente_1 & C. S.r.l. e la Ricorrente_2 S.p. A. hanno presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento n. THL0ECY01694/2024 chiedendo l'annullamento della pretesa erariale sulla base delle seguenti motivazioni: 1. “Preliminarmente: illegittimità derivata dell'atto impositivo per illegittimità della verifica fiscale e conseguente inutilizzabilità di tutte le acquisizioni probatorie effettuate (violazione artt.
7-ter e/o 7- quinquies della l. n. 212/2000); illegittimità costituzionale degli artt. 32 e 33 d.P.R. n. 600/1973.”; 2. “Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 84, co. 1, terzo periodo del TUIR: i “contributi in conto esercizio accise” non costituiscono proventi esenti.”; 3. “Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 84 TUIR in relazione al regime di consolidato fiscale nazionale di cui agli artt. 117 e ss del medesimo Testo Unico.”; 4. “In via gradata. Illegittimità dell'irrogazione della sanzione stante l'obiettiva incertezza circa la natura di proventi esclusi dei “contributi in conto esercizio accise” (violazione artt. 10, co. 3, della l. n. 212/2000 e 6, co.2, del d.lgs. n. 472/97).
Richiesta di disapplicazione della sanzione irrogata stante la predetta obiettiva incertezza ex art. 8 d.lgs. n.
546/92.”; 5. “In via ulteriormente gradata. Illegittimità dell'irrogazione della sanzione per violazione dell'art. 7, co. 4, del d.lgs. n. 472/97 nella versione applicabile prima del 1 settembre 2024: manifesta sproporzione tra sanzione irrogata e violazione contestata.". 6. “In via ancora più gradata. Illegittimità dell'irrogazione della sanzione per violazione degli artt. 1, co. 2, del d.lgs. n. 471/97 e 7, co. 4, del d.lgs. n. 472/97 siccome novellati dal d.lgs. n. 87/2024; applicazione dello ius superveniens sanzionatorio più favorevole ex art. 3, co. 3, del d.lgs. n. 472/1997. Illegittimità Costituzionale dell'art. 5, del d.lgs. n. 87/2024 per violazione degli artt. 76, 3
e 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU e all'art. 49 C.D.F.U.E.”; Le società ricorrenti concludono chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita l'annullamento totale o parziale dell'avviso di accertamento e, ove occorra, previa rimessione della questione di legittimità costituzionale, rilevante e non manifestamente infondata, degli artt. 32 e 33 del d.P.R. n. 600/1973 e/o accertando l'applicabilità, alla vicenda che ne occupa, dello ius superveniens sanzionatorio più favorevole siccome scaturente dal d.lgs.
n. 87 del 2024 ex art. 3 del d.lgs. n. 472/97, previa disapplicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024 e/o declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di detta disposizione per violazione degli artt. 76, 3 e 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU e all'art. 49 C.D. F.U.E., con sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Parma replicando punto per punto alle argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Parte ricorrente ha depositato memorie facendo presente che in data 18 dicembre 2025 il Vice Ministro Leo prot. n 34 del 22.12.25 ha emanato un atto di indirizzo dove viene evidenziato che i contributi in conto esercizio accise non limitano l'utilizzo della perdita fiscale. Con la memoria, inoltre, ribadisce quanto già sostenuto con l'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di decidere la controversia applicando il principio della ragione più liquida. Passando, pertanto, al merito della controversia il Collegio ritiene il ricorso fondato e in quanto tale meritevole di accoglimento. Il primo rilievo dell'Ufficio si basa sulla tesi secondo cui i “contributi in conto esercizio accise”
(c.d. credito d'imposta per il caro petrolio), per l'importo complessivo di € 1.242.293,22, andrebbero ricondotti nella categoria dei proventi esenti, originando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, co. 1, terzo periodo, del
TUIR, la parziale sterilizzazione del diritto al riporto delle perdite di periodo. L'assunto dell'ufficio è, a parere del Collegio infondato. L'art. 84, comma 1, del TUIR dispone: la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5 (….).
Il credito d'imposta per il caro petrolio è disciplinato dall'art. 24-ter del Testo Unico delle Accise (TUA) ed è riconosciuto agli esercenti l'attività di autotrasporto di merci per conto terzi, in relazione alla spesa sostenuta per il rifornimento di carburante impiegato nei veicoli con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
La misura del credito è pari alla differenza tra l'aliquota di accisa del gasolio utilizzato come carburante, risultante dall'Allegato I del TUA, e quella fissata dal comma 1 del medesimo art. 24-ter. Il legislatore ha previsto, nel tempo, una serie di interventi normativi volti a modulare l'entità del credito in funzione dell'andamento del prezzo del combustibile, perseguendo la finalità di neutralizzare gli effetti economici delle accise sul gasolio per autotrazione a carico degli operatori del settore trasporti. L'art. 2 del d.P.R. n. 277/2000 – nel disciplinare il trattamento fiscale dell'agevolazione in oggetto – prevede espressamente che il relativo credito “non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi”. Orbene, nel rispetto di tale previsione, la Società, in conformità ai principi contabili nella specie applicabili, ha rilevato a conto economico un provento corrispondente al credito d'imposta (“contributo in conto esercizio accise”) e, in sede di dichiarazione dei redditi, lo ha neutralizzato con apposita variazione in diminuzione del reddito imponibile IRES di pari importo.
Per effetto della suddetta variazione in diminuzione, la Società ha registrato una perdita fiscale pari ad
€ 1.341.636,49. Considerata l'adesione al regime della tassazione consolidata nazionale ex artt. 117 e ss.
TUIR, tale perdita è poi confluita nel meccanismo di consolidamento, concorrendo — in via di compensazione intersoggettiva — alla determinazione del reddito imponibile complessivo del gruppo, mediante somma algebrica con i risultati fiscali delle altre società incluse nel perimetro della fiscal unit. La condotta della
Società, è dunque ineccepibile in quanto muove dal presupposto per cui il provento originato dal credito d'imposta per il caro petrolio non viene affatto qualificato dal citato art. 2 del d.P.R. n. 277/2000, come
“provento esente” (come, ad esempio, accade per le plusvalenze di cui all'art. 87 del TUIR), onde non è applicabile nella specie la previsione di cui all'art. 84, co. 1, terzo periodo, del TUIR, secondo cui, si è visto,
“la perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 109, comma 5”. Peraltro il Vice
Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. 34 del 22.12.2025, firmata anche dal Direttore
Generale delle Finanze dott. Nominativo_1 , ha emanato un atto di indirizzo che risolve in senso favorevole alle ricorrenti la questione oggetto della presente controversia. In particolare il suddetto Atto di indirizzo qualifica i contributi sotto forma di crediti d'imposta con funzione agevolativa, di cui la legge prevede il non concorso alla formazione dell'imponibile e la loro non considerazione ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi, come proventi diversi da quelli (esenti) per i quali si applica la limitazione nell'utilizzo delle perdite di cui all'art. 84 del TUIR. Secondo il suddetto Atto di indirizzo, in altri termini, i contributi di cui sopra (e, tra questi, il credito d'imposta “caro petrolio”) fanno parte di quei contributi
(come quelli originati per ristorare le imprese per i danni causati dal COVID) che rappresentano un tertium genus rispetto a quelli esenti ed a quelli esclusi, tertium genus a cui NON è applicabile la previsione dell'art. 84 del TUIR per cui la perdita utilizzabile è diminuita dell'importo dei proventi esenti. In tal senso milita, per l'Atto di indirizzo, l'art. 11, comma 1, lett. b-bis, del d.lgs. n. 13/2024 secondo il quale non possono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta hanno conseguito redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, “esenti, esclusi o non concorrenti” alla determinazione della base imponibile, nella misura superiore del 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo. Peraltro che il credito d'imposta
“caro petrolio” appartenga alla stessa categoria dei “contributi COVID” (i quali non concorrono alla formazione dell'imponibile IRES ed IRAP ed ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi) risulta evidente ove si consideri che l'art. 2 del d.P.R. n. 277/2000 prevede che il credito in questione “non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi”). Si deve inoltre evidenziare che l'atto di indirizzo è stato inviato agli
Uffici dell'A F., i quali si dovranno attenere al contenuto dell'Atto stesso. Per quanto sopra evidenziato la condotta della Società, è dunque legittima in quanto muove dal presupposto per cui il provento originato dal credito d'imposta per il caro petrolio non viene affatto qualificato, come “provento esente”.
La decisione presa sul punto sopra motivato esime il Collegio dal trattare gli ulteriori motivi di ricorso.
La novità della materia trattata, nonché l'emanazione dell'atto di indirizzo del Vice Ministro delle Finanze in corso di giudizio, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.