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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 12/06/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 240 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno
2024 tra
, cf: , nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]. Parte_1 C.F._1
Santa Maria, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine di
Lanusei, elettivamente domiciliata in Lanusei, Via Roma n. 5 presso lo studio legale dell'Avv.
Francesca Greco che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Ricorrente
e
, cf: nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Lanusei in Viale Europa n. 171, elettivamente domiciliato a Lanusei, Via Roma n. 5, presso lo studio legale dell'Avv. Francesco Detti che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio– materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come da ricorso depositato il 1 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Elini il 8.04.1995, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 1, parte 2, s. A, vol. 1, Uff. 1, anno 1995;
- dall'unione nasceva il 7.08.2001, maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autonomo. Essendo venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale, i ricorrenti hanno deciso di presentare domanda congiunta di divorzio, chiedendo che vengano accolte le condizioni di cui al ricorso, confermate all'udienza del 27.11.2024 a trattazione scritta e riportate nel presente dispositivo.
Con omologa n.2112/2019 depositata in data 8.11.2019 (RG 507/2019) è stata pronunciata la separazione personale e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi.
L'udienza presidenziale si era tenuta il 23.10.2019 come emerge da detto provvedimento.
E' dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
Preso atto della adesione del PM alla domanda del ricorrente, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Elini il 8.04.1995 fra Pt_1
e , come sopra identificati, registrato negli atti dell'ufficio di stato
[...] Controparte_1
civile del Comune di Girasole al n. 1, parte 2, s. A, vol. 1, Uff. 1, anno 1995;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Elini le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
- le spese straordinarie, preventivamente concordate, per il figlio maggiorenne ma non ancora autonomo economicamente, vengono poste a carico di entrambi i genitori che Per_1
contribuiranno secondo le proprie possibilità.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 22 aprile 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili