Art. 11.
Le norme relative alla decorrenza del quinquennio di carica del consiglio regionale stabilite dall'articolo 2 della presente legge si applicano anche al consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le norme relative alla decorrenza del quinquennio di carica del consiglio regionale stabilite dall'articolo 2 della presente legge si applicano anche al consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.