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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/07/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1486/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1486 dell'anno 2023, vertente
TRA
Avv. Nicola Dragotto (C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Napoli, Via V. Mosca n. 41, presso lo studio dell'Avv. Luigi Catapano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ATTORE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Campobasso, al V.le Principe di Piemonte n. 86, presso lo studio dell'Avv. Michele Di Lallo, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti
CONVENUTO
Fatto e Diritto
All'esito della proposizione di un ricorso monitorio da parte dell'avv. Nicola Dragotto il Tribunale di Napoli ha emesso il decreto ingiuntivo n. 7140/2022, mediante il quale ha ingiunto a il pagamento in suo favore della complessiva CP_1 somma di euro 30.299,67, oltre interessi e spese, per l'attività professionale stragiudiziale da lui svolta nell'ambito di una vicenda successoria relativa al CP_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ed il giudizio è CP_1 stato iscritto dinanzi al Tribunale di Napoli, al n. R.G. 27549/2022.
All'esito della dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale di Napoli, l'avv. Dragotto ha tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, con atto di citazione notificato in data 21.09.2023, chiedendo:
- di accertare e dichiarare il suo credito nei confronti di per l'attività CP_1 professionale prestata in suo favore, per € 30.299,67, oltre interessi ed accessori;
- per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 7140/2022 del Tribunale di Napoli.
Ha rappresentato di aver ricevuto, nel mese di giugno del 2020, un incarico professionale da parte di per effettuare attività consultiva ed CP_1
1 assistenziale legale in relazione alle problematiche successorie e divisionali insorte a seguito della morte del di lui germano Persona_1
Ha specificato che, a seguito di numerosi incontri preliminari tra le parti ed i rispettivi legali, si era addivenuti ad un accordo divisionale, comprendente i beni immobili, con un asse del valore di € 436.749,00, da suddividersi in tre quote da € 145.583,00 ciascuna, con successiva sottoscrizione dell'atto notarile.
Ha riferito che era stato altresì sottoscritto un ulteriore accordo tra le parti, avente ad oggetto l'importo di € 300.000,00, presente su un conto corrente cointestato fra i fratelli nonché i beni mobili, tra cui un'autovettura Fiat Panda, in base al CP_1 quale all'odierno convenuto erano stati assegnati i beni mobili tutti, l'autovettura menzionata e la somma di € 240.000,00, mentre la rimanente somma di € 60.000,00 era stata riconosciuta in favore dei nipoti del de cuius, con spese a carico del convenuto fino alla concorrenza di € 70.000,00.
L'attore ha precisato che tutte le suddette complesse attività sono state poste in essere da lui, nell'interesse di che non gli avrebbe corrisposto il CP_1 compenso dovuto.
Ha poi sostenuto che la sua assistenza avrebbe scongiurato un'azione penale a carico del il quale, prima del decesso del germano, aveva distratto la somma CP_1 di € 300,000,00 da un conto corrente cointestato, senza poter fornire prova del fatto che la metà della detta somma fosse di sua pertinenza, configurandosi, così, un'ipotesi di appropriazione indebita.
Ha aggiunto che, grazie all'attività da lui posta in essere, il convenuto sarebbe riuscito a percepire una somma superiore a quella corrispondente al 33,33%, a lui spettante per legge, in quanto su un asse ereditario del valore complessivo di € 736.749,00, egli ha percepito la somma di € 385.583,00 (di cui € 145.583,00 corrispondenti al valore degli immobili a lui assegnati in sede di divisione, ed € 240.000,00 liquidi).
Ha sostenuto la congruità della parcella, da lui redatta sulla quota percepita dal convenuto, applicando una percentuale del 5%, oltre ad un aumento del 30% sul valore dell'affare, relativamente all'attività svolta in due fasi (successione e divisione); ha aggiunto che la parcella è stata ratificata dal parere del COA di Napoli, sulla base della normativa vigente di cui al D.M. 55/2014.
Con comparsa del 09.11.2023 si è costituito in giudizio chiedendo: CP_1
- in via pregiudiziale, ove ritenuto applicabile il rito introdotto dal D. Lgs. n. 149/2022, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione, a cagione dell'intervenuta assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dall'art. 163-bis c.p.c., per l'effetto fissando una nuova udienza nel rispetto di tale termine;
- nel merito, di rigettare la domanda ex adverso proposta, e, in subordine, limitarne il quantum, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, nella formulazione ratione temporis applicabile.
In punto di fatto ha confermato che, pur non essendovi mai stato un formale conferimento dell'incarico in favore dell'Avv. Dragotto, il quale si era proposto di dargli consigli in forza del rapporto di amicizia all'epoca esistente tra loro, il professionista era intervenuto nella vicenda successoria di cui sopra.
2 Ha tuttavia contestato quanto ex adverso sostenuto circa la complessità ed i particolari vantaggi conseguiti, nonché la liquidazione del compenso, per come effettuata dal professionista ed erroneamente avallata dall'ordine di Napoli.
Ha sostenuto che l'attore avrebbe dovuto determinare il proprio compenso mediante le tabelle ministeriali di cui al D.M. n. 55/2014, così come espressamente previsto, per l'attività stragiudiziale, dall'art. 19, e parametrarlo al valore della quota attribuita al cliente, come previsto dall'art. 21.
Ha a tal proposito rappresentato che il valore di tale quota sarebbe pari, in realtà, alla somma di € 193.000,00 (e non a quella di € 380.000,00, come sostenuto dall'avv. Dragotto), calcolata sommando il valore dell'immobile sito in CH (euro 75.000.00) a lui attribuito nell'atto di divisione, e la somma di € 240.000,00, sottraendo la somma di € 70.000,00 per le spese successorie, notarili, condominiali, delle quali egli si era obbligato a farsi carico, e non considerando i terreni siti in Vastogirardi, parimenti a lui attribuiti (il cui valore commerciale non viene espresso, ma che deve presumersi del tutto irrisorio).
Ha poi precisato che la cointestazione del conto corrente comporta una presunzione di contitolarità delle giacenze in quote di pari importo, ragion per cui nell'asse ereditario sarebbe dovuto ricadere solo il 50% delle somme in giacenza, per complessivi € 150.000,00: la quota da lui ricevuta sarebbe pertanto inferiore rispetto a quella di tutti gli altri coeredi, il suo valore attestandosi al di sotto di € 100.000,00, motivo per cui egli non avrebbe ricevuto alcun particolare vantaggio dall'assistenza dell'Avv. Dragotto.
Ha quindi sostenuto che lo scaglione di riferimento da utilizzare per la quantificazione del compenso legale sarebbe quello tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, al lordo dell'ulteriore riduzione da applicarsi, atteso che la vicenda non presentava elementi di difficoltà e complessità, e che alcuna conseguenza penale sarebbe stata a lui evitata, non avendo egli commesso alcun illecito.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 24.02.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti.
Lo scrivente giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
I. Sul rito applicabile al presente giudizio
In via preliminare occorre premettere che al presente giudizio devono essere applicate le norme del codice di procedura civile che disciplinano il processo ordinario di cognizione, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), atteso che trattasi di un giudizio riassunto presso l'intestato Tribunale all'esito di una dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Napoli, in seno al giudizio R.G. n. 27549/2022, instaurato prima della data di entrata in vigore delle nuove norme introdotte dalla Riforma (28.02.2023).
Ebbene, in caso di riassunzione a seguito di una dichiarazione di incompetenza vi è la prosecuzione dell'originario giudizio presso il giudice dichiarato competente - e non un nuovo giudizio - ragion per cui non potranno che continuare ad applicarsi
3 le norme già applicabili al momento dell'instaurazione del giudizio, sebbene dinanzi al giudice incompetente.
Ciò posto, non risulta che l'attore in riassunzione abbia assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge, in quanto la notificazione dell'atto di citazione al convenuto è stata effettuata il 21.09.2023, ed in citazione è stata indicata come data della prima udienza di comparizione quella del 19.01.2024, dunque nel pieno rispetto del termine di novanta giorni liberi previsto dall'art. 163- bis c.p.c. nella versione “ante Riforma”.
L'atto di citazione non può dunque essere dichiarato nullo.
II. Nel merito
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nell'originario giudizio monitorio dinanzi al Tribunale di Napoli dall'avv. Nicola Dragotto, relativo al pagamento dei compensi per l'attività professionale stragiudiziale da lui svolta in relazione alla successione e divisione ereditaria di tale (deceduto in Persona_1 data 18.12.2019), germano di odierno convenuto. CP_1
Occorre precisare infatti che, come ricordato in più occasioni dalla Suprema Corte,
“la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio” (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1121 del 14/01/2022; Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 26/01/2016).
Orbene, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero di altri fatti estintivi, impeditivi, modificativi (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito, mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto le proprie obbligazioni.
Il professionista, dunque, deve dimostrare di aver ricevuto l'incarico, sia attraverso un contratto scritto che attraverso altre prove idonee;
deve dimostrare, altresì, di aver effettivamente svolto le attività previste nell'incarico.
Orbene, in punto di an debeatur, nonostante agli atti non risultino documenti attestanti l'effettivo conferimento dell'incarico in suo favore, deve senza dubbio affermarsi che l'avv. Dragotto ha prestato attività professionale di cui trattasi in favore del convenuto.
Sul punto occorre specificare che, come confermato dal costante orientamento della Suprema Corte sul punto, il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso,
4 postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente, convenuto per il pagamento di detto compenso, ivi inclusa quella verbale, purché idonea a manifestare il c.d. "in idem placitum consensus", ossia il consenso delle parti sullo stesso (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4705/2011; Cass. Civ., sent. n. 1792/2017).
Ciò posto, si rileva che lo stesso convenuto mai ha contestato l'avvenuto conferimento dell'incarico ed il successivo espletamento della prestazione professionale, né ante causam, nè nel corso del presente giudizio, motivo per cui, quale fatto non contestato, esso deve essere ritenuto provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c, a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i “fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
A ciò aggiungasi che l'attore ha prodotto in atti le e-mail da lui scambiate con il legale che rappresentava gli altri coeredi, con il cliente con altri CP_1 professionisti che hanno prestato la loro opera nell'ambito della medesima vicenda successoria: ebbene, dalle stesse si evince che egli ha portato avanti le trattative e coadiuvato il cliente nelle attività che hanno condotto alla stipula della transazione in atti, nonché dell'atto di divisione (parimenti in atti).
Può dirsi dunque provata l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, tra l'avv. Dragotto e nonché effettivamente posta in essere l'attività di CP_1 assistenza legale stragiudiziale, relativamente alla vicenda successoria che ha coinvolto il convenuto.
Ne deriva che l'avv. Dragotto ha diritto alla corresponsione del compenso dovuto, e non risulta dagli atti che ciò sia sinora avvenuto, né il convenuto ha offerto alcuna prova relativamente a fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'avversa pretesa.
***
Quanto all'ulteriore profilo relativo all'entità del compenso spettante si osserva quanto segue.
Nel caso di specie il compenso non è stato fatto oggetto di espressa e specifica pattuizione tra le parti, ragion per cui esso deve essere determinato sulla base di quanto previsto dal D.M. n° 55 del 10.03.2014 (nella versione vigente prima della modifica avvenuta con D.M. del 13.08.2022, n. 147, in quanto l'attività professionale è stata posta in essere dall'attore ed esaurita prima dell'entrata in vigore del detto decreto di aggiornamento), considerato che, ex art. 1 del D.M. cit.,
“il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi (…)”.
Ebbene, risulta dagli atti che l'avv. Dragotto ha incaricato un altro legale, l'avv. Luigi Catapano, di redigere al posto suo la parcella professionale di cui trattasi, e che questi vi ha provveduto, calcolando il compenso a percentuale (5% del valore dell'affare), previsto dall'art. 26 del D.M., sull'asserito valore della quota attribuita al (euro 385.583,00), maggiorandolo poi del 30% ex art. 19 comma 1 del CP_1
D.M., in ragione della particolare complessità, importanza e pregio dell'opera prestata e, soprattutto, del risultato conseguito.
5 Ne è derivato un compenso calcolato (comprensivo di spese generali e CPA) pari ad euro 29.541,20.
I criteri utilizzati dall'attore per calcolare il compenso dovuto non possono tuttavia essere in questa sede condivisi.
Inconferente è innanzi tutto il riferimento, operato dall'attore, all'art. 26 del D.M., in quanto esso disciplina gli incarichi di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, e dispone che solo in questo caso il compenso debba essere calcolato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo, altresì, conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.
Nel caso di specie, tuttavia, l'Avv. Dragotto non ha posto in essere una prestazione professionale avente ad oggetto la gestione amministrativa giudiziaria o convenzionale, ma una prestazione di assistenza legale stragiudiziale.
Di conseguenza, le norme del D.M. n. 55/2014 (nella versione vigente all'epoca dell'espletamento dell'incarico) che devono essere tenute in considerazione nel caso di specie sono le seguenti:
- l'art. 18, per cui “i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare”;
- l'art. 19, per cui “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento”;
- l'art. 21 comma 3, per cui “per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente”.
Occorre poi far riferimento, per il calcolo in concreto del compenso, agli scaglioni di valore previsti nelle tabelle allegate al D.M. per le “PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE”.
Ebbene, onde individuare lo scaglione di riferimento, è in primo luogo necessario verificare, sulla base di quanto emerge dagli atti, il valore della quota attribuita al cliente CP_1
Dall'atto di divisione rep. n. 38407, stipulato in data 26.11.2020 dinanzi al notaio da e dai suoi coeredi, si evince che ha acquistato Per_2 CP_1 CP_1 il Lotto Primo, composto da fabbricati e terreni siti in CH, nonché quote irrisorie di terreni siti in Vastogirardi, che i suoi coeredi hanno acquistato i
[...]
e Terzo, che “l'asse diviso ha un valore di euro 438.000,00 e che ciascun CP_2 un valore di euro 146.000,00”, che i condividenti hanno dichiarato e riconosciuto che “la quota di fatto a ciascuno attribuita corrisponde alla quota di diritto ad ognuno spettante”.
6 Dalla scrittura privata stipulata dal con i suoi coeredi in data 26.10.2020 si CP_1 evince che: vi era un conto corrente, acceso presso la di Campobasso, CP_3 cointestato tra il de cuius e suo fratello sul quale era Persona_1 CP_1 depositata una somma pari ad euro 300.000,00, somma che è stata assegnata per euro 240.000,00 a e per euro 60.000,00 agli altri coeredi;
CP_1 CP_1 si è obbligato a farsi carico di una serie di spese, meglio indicate nella scrittura, fino a concorrenza della somma di euro 70.000,00; anche in questo caso“le parti concordano che le quote così divise sono uguali, in quanto la parte in denaro eccedente il pagamento delle menzionate spese andrà a coprire la differenza di valore degli immobili attribuiti pro-quota tra i condividenti, riequilibrando le rispettive posizioni”; ha acquistato anche una autovettura Fiat Panda. CP_1
Risulta altresì dagli atti (cfr. documentazione bancaria allegata dal convenuto) che il c/c acceso presso la filiale di Campobasso, via Mazzini, era CP_3 effettivamente cointestato tra e Persona_1 CP_1
Si osserva sul punto che, ex art. 1854 c.c., quando un conto corrente è intestato a più persone, con la facoltà di operare separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori solidali per i saldi del conto, senza che venga presa in considerazione la provenienza effettiva dei fondi.
L'art. 1298 comma 2 c.c. stabilisce poi che, nei rapporti interni tra i creditori o debitori solidali, e dunque tra i cointestatari, le parti di ciascuno si presumono uguali, salvo prova contraria.
Tornando al caso di specie, posto che risulta dalla scrittura privata sopra citata l'esistenza, all'epoca dei fatti, di una somma di euro 300.000,00 sul citato c/c cointestato tra il convenuto ed il de cuius, e considerato che alcuna prova è stata fornita circa la titolarità, in capo ad uno dei due cointestatari, di una quota maggiore, opera la presunzione di pari consistenza delle due quote, con la conseguenza per cui deve ritenersi rientrante nell'asse ereditario la minor somma di euro 150.000,00.
Dunque, al quale è stata “assegnata” in sede transattiva la somma di CP_1 euro 240.000,00, in realtà ha acquistato per via ereditaria solo la minor somma di euro 90.000,00, in quanto la restante somma di euro 150.000,00 gli spettava già di diritto, in virtù della cointestazione del conto.
Se poi si considera che, come si evince dalla scrittura privata sopra citata, egli si è contestualmente accollato una serie di spese, fino a concorrenza della somma di euro 70.000,00, ne risulta che la somma di denaro in concreto da lui acquistata per via ereditaria è pari ad euro 20.000,00.
A tale somma deve essere aggiunta quella corrispondente al valore del “Lotto 1”, acquistato mediante atto di divisione, come visto pari ad euro 146.000,00.
Nulla le parti hanno dedotto né provato circa il valore dell'automobile “Fiat Panda”, pure acquistata dal ragion per cui di tale bene non si potrà tenere conto nel CP_1 calcolo.
In definitiva, per tutto quanto sinora esposto, sulla base di quanto emerge dalla documentazione in atti nel presente giudizio, il valore della quota attribuita a CP_1
è pari ad euro 166.000,00.
[...]
7 Deve essere dunque applicato lo scaglione di valore delle citate tabelle allegate al D.M. “da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00”, per cui il compenso dovuto è pari ad euro 4.320,00, oltre accessori di legge.
Non vi è ragione, infatti, per applicare la richiesta percentuale di aumento del 30%, ex art. 19 del D.M., atteso che non vi sono elementi in atti dai quali poter desumere la particolare complessità, importanza o pregio dell'opera prestata.
Né il convenuto risulta aver conseguito un risultato particolarmente vantaggioso, come asserito dall'avv. Dragotto: si è sopra visto, infatti, che nell'atto di divisione stipulato tra tutti gli eredi dinanzi al Notaio le parti hanno espressamente dichiarato che “la quota di fatto a ciascuno attribuita corrisponde alla quota di diritto ad ognuno spettante”, e che nella scrittura provata citata parimenti si afferma che
“le parti concordano che le quote così divise sono uguali, in quanto la parte in denaro eccedente il pagamento delle menzionate spese andrà a coprire la differenza di valore degli immobili attribuiti pro-quota tra i condividenti, riequilibrando le rispettive posizioni”.
E' chiaro, dunque, che non ha ricavato dalle operazioni divisorie di cui CP_1 trattasi nulla di più e nulla di meno di quanto a lui spettante per legge.
Priva di consistenza concreta è poi l'asserzione dell'attore relativa alla circostanza per cui il suo intervento avrebbe impedito l'instaurazione di un procedimento penale in capo al convenuto, atteso che trattasi di affermazione meramente ipotetica, priva di qualunque riscontro probatorio.
Per tutto quanto sinora esposto, la domanda attorea deve essere accolta parzialmente, e deve essere condannato al pagamento, in favore CP_1 dell'avv. Dragotto, per l'attività professionale da lui prestata, della somma di € 4.320,00, oltre interessi ed accessori di legge.
III. Le spese di lite
L'accoglimento solo parziale della domanda (nell'esigua misura di circa 1/6 rispetto a quanto richiesto) giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente la domanda e per l'effetto CONDANNA CP_1 al pagamento, in favore dell'Avv. Nicola Dragotto, della somma di € 4.320,00, oltre interessi ed accessori di legge;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, in data 29 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1486 dell'anno 2023, vertente
TRA
Avv. Nicola Dragotto (C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Napoli, Via V. Mosca n. 41, presso lo studio dell'Avv. Luigi Catapano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ATTORE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Campobasso, al V.le Principe di Piemonte n. 86, presso lo studio dell'Avv. Michele Di Lallo, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti
CONVENUTO
Fatto e Diritto
All'esito della proposizione di un ricorso monitorio da parte dell'avv. Nicola Dragotto il Tribunale di Napoli ha emesso il decreto ingiuntivo n. 7140/2022, mediante il quale ha ingiunto a il pagamento in suo favore della complessiva CP_1 somma di euro 30.299,67, oltre interessi e spese, per l'attività professionale stragiudiziale da lui svolta nell'ambito di una vicenda successoria relativa al CP_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ed il giudizio è CP_1 stato iscritto dinanzi al Tribunale di Napoli, al n. R.G. 27549/2022.
All'esito della dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale di Napoli, l'avv. Dragotto ha tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, con atto di citazione notificato in data 21.09.2023, chiedendo:
- di accertare e dichiarare il suo credito nei confronti di per l'attività CP_1 professionale prestata in suo favore, per € 30.299,67, oltre interessi ed accessori;
- per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 7140/2022 del Tribunale di Napoli.
Ha rappresentato di aver ricevuto, nel mese di giugno del 2020, un incarico professionale da parte di per effettuare attività consultiva ed CP_1
1 assistenziale legale in relazione alle problematiche successorie e divisionali insorte a seguito della morte del di lui germano Persona_1
Ha specificato che, a seguito di numerosi incontri preliminari tra le parti ed i rispettivi legali, si era addivenuti ad un accordo divisionale, comprendente i beni immobili, con un asse del valore di € 436.749,00, da suddividersi in tre quote da € 145.583,00 ciascuna, con successiva sottoscrizione dell'atto notarile.
Ha riferito che era stato altresì sottoscritto un ulteriore accordo tra le parti, avente ad oggetto l'importo di € 300.000,00, presente su un conto corrente cointestato fra i fratelli nonché i beni mobili, tra cui un'autovettura Fiat Panda, in base al CP_1 quale all'odierno convenuto erano stati assegnati i beni mobili tutti, l'autovettura menzionata e la somma di € 240.000,00, mentre la rimanente somma di € 60.000,00 era stata riconosciuta in favore dei nipoti del de cuius, con spese a carico del convenuto fino alla concorrenza di € 70.000,00.
L'attore ha precisato che tutte le suddette complesse attività sono state poste in essere da lui, nell'interesse di che non gli avrebbe corrisposto il CP_1 compenso dovuto.
Ha poi sostenuto che la sua assistenza avrebbe scongiurato un'azione penale a carico del il quale, prima del decesso del germano, aveva distratto la somma CP_1 di € 300,000,00 da un conto corrente cointestato, senza poter fornire prova del fatto che la metà della detta somma fosse di sua pertinenza, configurandosi, così, un'ipotesi di appropriazione indebita.
Ha aggiunto che, grazie all'attività da lui posta in essere, il convenuto sarebbe riuscito a percepire una somma superiore a quella corrispondente al 33,33%, a lui spettante per legge, in quanto su un asse ereditario del valore complessivo di € 736.749,00, egli ha percepito la somma di € 385.583,00 (di cui € 145.583,00 corrispondenti al valore degli immobili a lui assegnati in sede di divisione, ed € 240.000,00 liquidi).
Ha sostenuto la congruità della parcella, da lui redatta sulla quota percepita dal convenuto, applicando una percentuale del 5%, oltre ad un aumento del 30% sul valore dell'affare, relativamente all'attività svolta in due fasi (successione e divisione); ha aggiunto che la parcella è stata ratificata dal parere del COA di Napoli, sulla base della normativa vigente di cui al D.M. 55/2014.
Con comparsa del 09.11.2023 si è costituito in giudizio chiedendo: CP_1
- in via pregiudiziale, ove ritenuto applicabile il rito introdotto dal D. Lgs. n. 149/2022, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione, a cagione dell'intervenuta assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dall'art. 163-bis c.p.c., per l'effetto fissando una nuova udienza nel rispetto di tale termine;
- nel merito, di rigettare la domanda ex adverso proposta, e, in subordine, limitarne il quantum, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, nella formulazione ratione temporis applicabile.
In punto di fatto ha confermato che, pur non essendovi mai stato un formale conferimento dell'incarico in favore dell'Avv. Dragotto, il quale si era proposto di dargli consigli in forza del rapporto di amicizia all'epoca esistente tra loro, il professionista era intervenuto nella vicenda successoria di cui sopra.
2 Ha tuttavia contestato quanto ex adverso sostenuto circa la complessità ed i particolari vantaggi conseguiti, nonché la liquidazione del compenso, per come effettuata dal professionista ed erroneamente avallata dall'ordine di Napoli.
Ha sostenuto che l'attore avrebbe dovuto determinare il proprio compenso mediante le tabelle ministeriali di cui al D.M. n. 55/2014, così come espressamente previsto, per l'attività stragiudiziale, dall'art. 19, e parametrarlo al valore della quota attribuita al cliente, come previsto dall'art. 21.
Ha a tal proposito rappresentato che il valore di tale quota sarebbe pari, in realtà, alla somma di € 193.000,00 (e non a quella di € 380.000,00, come sostenuto dall'avv. Dragotto), calcolata sommando il valore dell'immobile sito in CH (euro 75.000.00) a lui attribuito nell'atto di divisione, e la somma di € 240.000,00, sottraendo la somma di € 70.000,00 per le spese successorie, notarili, condominiali, delle quali egli si era obbligato a farsi carico, e non considerando i terreni siti in Vastogirardi, parimenti a lui attribuiti (il cui valore commerciale non viene espresso, ma che deve presumersi del tutto irrisorio).
Ha poi precisato che la cointestazione del conto corrente comporta una presunzione di contitolarità delle giacenze in quote di pari importo, ragion per cui nell'asse ereditario sarebbe dovuto ricadere solo il 50% delle somme in giacenza, per complessivi € 150.000,00: la quota da lui ricevuta sarebbe pertanto inferiore rispetto a quella di tutti gli altri coeredi, il suo valore attestandosi al di sotto di € 100.000,00, motivo per cui egli non avrebbe ricevuto alcun particolare vantaggio dall'assistenza dell'Avv. Dragotto.
Ha quindi sostenuto che lo scaglione di riferimento da utilizzare per la quantificazione del compenso legale sarebbe quello tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, al lordo dell'ulteriore riduzione da applicarsi, atteso che la vicenda non presentava elementi di difficoltà e complessità, e che alcuna conseguenza penale sarebbe stata a lui evitata, non avendo egli commesso alcun illecito.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 24.02.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti.
Lo scrivente giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
I. Sul rito applicabile al presente giudizio
In via preliminare occorre premettere che al presente giudizio devono essere applicate le norme del codice di procedura civile che disciplinano il processo ordinario di cognizione, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), atteso che trattasi di un giudizio riassunto presso l'intestato Tribunale all'esito di una dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Napoli, in seno al giudizio R.G. n. 27549/2022, instaurato prima della data di entrata in vigore delle nuove norme introdotte dalla Riforma (28.02.2023).
Ebbene, in caso di riassunzione a seguito di una dichiarazione di incompetenza vi è la prosecuzione dell'originario giudizio presso il giudice dichiarato competente - e non un nuovo giudizio - ragion per cui non potranno che continuare ad applicarsi
3 le norme già applicabili al momento dell'instaurazione del giudizio, sebbene dinanzi al giudice incompetente.
Ciò posto, non risulta che l'attore in riassunzione abbia assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge, in quanto la notificazione dell'atto di citazione al convenuto è stata effettuata il 21.09.2023, ed in citazione è stata indicata come data della prima udienza di comparizione quella del 19.01.2024, dunque nel pieno rispetto del termine di novanta giorni liberi previsto dall'art. 163- bis c.p.c. nella versione “ante Riforma”.
L'atto di citazione non può dunque essere dichiarato nullo.
II. Nel merito
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nell'originario giudizio monitorio dinanzi al Tribunale di Napoli dall'avv. Nicola Dragotto, relativo al pagamento dei compensi per l'attività professionale stragiudiziale da lui svolta in relazione alla successione e divisione ereditaria di tale (deceduto in Persona_1 data 18.12.2019), germano di odierno convenuto. CP_1
Occorre precisare infatti che, come ricordato in più occasioni dalla Suprema Corte,
“la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio” (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1121 del 14/01/2022; Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 26/01/2016).
Orbene, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero di altri fatti estintivi, impeditivi, modificativi (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito, mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto le proprie obbligazioni.
Il professionista, dunque, deve dimostrare di aver ricevuto l'incarico, sia attraverso un contratto scritto che attraverso altre prove idonee;
deve dimostrare, altresì, di aver effettivamente svolto le attività previste nell'incarico.
Orbene, in punto di an debeatur, nonostante agli atti non risultino documenti attestanti l'effettivo conferimento dell'incarico in suo favore, deve senza dubbio affermarsi che l'avv. Dragotto ha prestato attività professionale di cui trattasi in favore del convenuto.
Sul punto occorre specificare che, come confermato dal costante orientamento della Suprema Corte sul punto, il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso,
4 postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente, convenuto per il pagamento di detto compenso, ivi inclusa quella verbale, purché idonea a manifestare il c.d. "in idem placitum consensus", ossia il consenso delle parti sullo stesso (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4705/2011; Cass. Civ., sent. n. 1792/2017).
Ciò posto, si rileva che lo stesso convenuto mai ha contestato l'avvenuto conferimento dell'incarico ed il successivo espletamento della prestazione professionale, né ante causam, nè nel corso del presente giudizio, motivo per cui, quale fatto non contestato, esso deve essere ritenuto provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c, a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i “fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
A ciò aggiungasi che l'attore ha prodotto in atti le e-mail da lui scambiate con il legale che rappresentava gli altri coeredi, con il cliente con altri CP_1 professionisti che hanno prestato la loro opera nell'ambito della medesima vicenda successoria: ebbene, dalle stesse si evince che egli ha portato avanti le trattative e coadiuvato il cliente nelle attività che hanno condotto alla stipula della transazione in atti, nonché dell'atto di divisione (parimenti in atti).
Può dirsi dunque provata l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, tra l'avv. Dragotto e nonché effettivamente posta in essere l'attività di CP_1 assistenza legale stragiudiziale, relativamente alla vicenda successoria che ha coinvolto il convenuto.
Ne deriva che l'avv. Dragotto ha diritto alla corresponsione del compenso dovuto, e non risulta dagli atti che ciò sia sinora avvenuto, né il convenuto ha offerto alcuna prova relativamente a fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'avversa pretesa.
***
Quanto all'ulteriore profilo relativo all'entità del compenso spettante si osserva quanto segue.
Nel caso di specie il compenso non è stato fatto oggetto di espressa e specifica pattuizione tra le parti, ragion per cui esso deve essere determinato sulla base di quanto previsto dal D.M. n° 55 del 10.03.2014 (nella versione vigente prima della modifica avvenuta con D.M. del 13.08.2022, n. 147, in quanto l'attività professionale è stata posta in essere dall'attore ed esaurita prima dell'entrata in vigore del detto decreto di aggiornamento), considerato che, ex art. 1 del D.M. cit.,
“il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi (…)”.
Ebbene, risulta dagli atti che l'avv. Dragotto ha incaricato un altro legale, l'avv. Luigi Catapano, di redigere al posto suo la parcella professionale di cui trattasi, e che questi vi ha provveduto, calcolando il compenso a percentuale (5% del valore dell'affare), previsto dall'art. 26 del D.M., sull'asserito valore della quota attribuita al (euro 385.583,00), maggiorandolo poi del 30% ex art. 19 comma 1 del CP_1
D.M., in ragione della particolare complessità, importanza e pregio dell'opera prestata e, soprattutto, del risultato conseguito.
5 Ne è derivato un compenso calcolato (comprensivo di spese generali e CPA) pari ad euro 29.541,20.
I criteri utilizzati dall'attore per calcolare il compenso dovuto non possono tuttavia essere in questa sede condivisi.
Inconferente è innanzi tutto il riferimento, operato dall'attore, all'art. 26 del D.M., in quanto esso disciplina gli incarichi di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, e dispone che solo in questo caso il compenso debba essere calcolato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo, altresì, conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.
Nel caso di specie, tuttavia, l'Avv. Dragotto non ha posto in essere una prestazione professionale avente ad oggetto la gestione amministrativa giudiziaria o convenzionale, ma una prestazione di assistenza legale stragiudiziale.
Di conseguenza, le norme del D.M. n. 55/2014 (nella versione vigente all'epoca dell'espletamento dell'incarico) che devono essere tenute in considerazione nel caso di specie sono le seguenti:
- l'art. 18, per cui “i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare”;
- l'art. 19, per cui “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento”;
- l'art. 21 comma 3, per cui “per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente”.
Occorre poi far riferimento, per il calcolo in concreto del compenso, agli scaglioni di valore previsti nelle tabelle allegate al D.M. per le “PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE”.
Ebbene, onde individuare lo scaglione di riferimento, è in primo luogo necessario verificare, sulla base di quanto emerge dagli atti, il valore della quota attribuita al cliente CP_1
Dall'atto di divisione rep. n. 38407, stipulato in data 26.11.2020 dinanzi al notaio da e dai suoi coeredi, si evince che ha acquistato Per_2 CP_1 CP_1 il Lotto Primo, composto da fabbricati e terreni siti in CH, nonché quote irrisorie di terreni siti in Vastogirardi, che i suoi coeredi hanno acquistato i
[...]
e Terzo, che “l'asse diviso ha un valore di euro 438.000,00 e che ciascun CP_2 un valore di euro 146.000,00”, che i condividenti hanno dichiarato e riconosciuto che “la quota di fatto a ciascuno attribuita corrisponde alla quota di diritto ad ognuno spettante”.
6 Dalla scrittura privata stipulata dal con i suoi coeredi in data 26.10.2020 si CP_1 evince che: vi era un conto corrente, acceso presso la di Campobasso, CP_3 cointestato tra il de cuius e suo fratello sul quale era Persona_1 CP_1 depositata una somma pari ad euro 300.000,00, somma che è stata assegnata per euro 240.000,00 a e per euro 60.000,00 agli altri coeredi;
CP_1 CP_1 si è obbligato a farsi carico di una serie di spese, meglio indicate nella scrittura, fino a concorrenza della somma di euro 70.000,00; anche in questo caso“le parti concordano che le quote così divise sono uguali, in quanto la parte in denaro eccedente il pagamento delle menzionate spese andrà a coprire la differenza di valore degli immobili attribuiti pro-quota tra i condividenti, riequilibrando le rispettive posizioni”; ha acquistato anche una autovettura Fiat Panda. CP_1
Risulta altresì dagli atti (cfr. documentazione bancaria allegata dal convenuto) che il c/c acceso presso la filiale di Campobasso, via Mazzini, era CP_3 effettivamente cointestato tra e Persona_1 CP_1
Si osserva sul punto che, ex art. 1854 c.c., quando un conto corrente è intestato a più persone, con la facoltà di operare separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori solidali per i saldi del conto, senza che venga presa in considerazione la provenienza effettiva dei fondi.
L'art. 1298 comma 2 c.c. stabilisce poi che, nei rapporti interni tra i creditori o debitori solidali, e dunque tra i cointestatari, le parti di ciascuno si presumono uguali, salvo prova contraria.
Tornando al caso di specie, posto che risulta dalla scrittura privata sopra citata l'esistenza, all'epoca dei fatti, di una somma di euro 300.000,00 sul citato c/c cointestato tra il convenuto ed il de cuius, e considerato che alcuna prova è stata fornita circa la titolarità, in capo ad uno dei due cointestatari, di una quota maggiore, opera la presunzione di pari consistenza delle due quote, con la conseguenza per cui deve ritenersi rientrante nell'asse ereditario la minor somma di euro 150.000,00.
Dunque, al quale è stata “assegnata” in sede transattiva la somma di CP_1 euro 240.000,00, in realtà ha acquistato per via ereditaria solo la minor somma di euro 90.000,00, in quanto la restante somma di euro 150.000,00 gli spettava già di diritto, in virtù della cointestazione del conto.
Se poi si considera che, come si evince dalla scrittura privata sopra citata, egli si è contestualmente accollato una serie di spese, fino a concorrenza della somma di euro 70.000,00, ne risulta che la somma di denaro in concreto da lui acquistata per via ereditaria è pari ad euro 20.000,00.
A tale somma deve essere aggiunta quella corrispondente al valore del “Lotto 1”, acquistato mediante atto di divisione, come visto pari ad euro 146.000,00.
Nulla le parti hanno dedotto né provato circa il valore dell'automobile “Fiat Panda”, pure acquistata dal ragion per cui di tale bene non si potrà tenere conto nel CP_1 calcolo.
In definitiva, per tutto quanto sinora esposto, sulla base di quanto emerge dalla documentazione in atti nel presente giudizio, il valore della quota attribuita a CP_1
è pari ad euro 166.000,00.
[...]
7 Deve essere dunque applicato lo scaglione di valore delle citate tabelle allegate al D.M. “da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00”, per cui il compenso dovuto è pari ad euro 4.320,00, oltre accessori di legge.
Non vi è ragione, infatti, per applicare la richiesta percentuale di aumento del 30%, ex art. 19 del D.M., atteso che non vi sono elementi in atti dai quali poter desumere la particolare complessità, importanza o pregio dell'opera prestata.
Né il convenuto risulta aver conseguito un risultato particolarmente vantaggioso, come asserito dall'avv. Dragotto: si è sopra visto, infatti, che nell'atto di divisione stipulato tra tutti gli eredi dinanzi al Notaio le parti hanno espressamente dichiarato che “la quota di fatto a ciascuno attribuita corrisponde alla quota di diritto ad ognuno spettante”, e che nella scrittura provata citata parimenti si afferma che
“le parti concordano che le quote così divise sono uguali, in quanto la parte in denaro eccedente il pagamento delle menzionate spese andrà a coprire la differenza di valore degli immobili attribuiti pro-quota tra i condividenti, riequilibrando le rispettive posizioni”.
E' chiaro, dunque, che non ha ricavato dalle operazioni divisorie di cui CP_1 trattasi nulla di più e nulla di meno di quanto a lui spettante per legge.
Priva di consistenza concreta è poi l'asserzione dell'attore relativa alla circostanza per cui il suo intervento avrebbe impedito l'instaurazione di un procedimento penale in capo al convenuto, atteso che trattasi di affermazione meramente ipotetica, priva di qualunque riscontro probatorio.
Per tutto quanto sinora esposto, la domanda attorea deve essere accolta parzialmente, e deve essere condannato al pagamento, in favore CP_1 dell'avv. Dragotto, per l'attività professionale da lui prestata, della somma di € 4.320,00, oltre interessi ed accessori di legge.
III. Le spese di lite
L'accoglimento solo parziale della domanda (nell'esigua misura di circa 1/6 rispetto a quanto richiesto) giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente la domanda e per l'effetto CONDANNA CP_1 al pagamento, in favore dell'Avv. Nicola Dragotto, della somma di € 4.320,00, oltre interessi ed accessori di legge;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, in data 29 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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