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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2971/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Co.an. Di Starvaggi Cono E Ricorrente_2 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate-Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033731082000 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033731082000 TARI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
CO.AN. di Starvaggi Cono e Ricorrente_2 s.n.c. ricorre avverso la cartella di pagamento cartella di pagamento n. 29520230033731082000 per l'anno 2006-2007, notificata da ATO 1 ME in data 16.1.2024.
Il ricorrente lamenta la nullità della cartella per difetto di notifica degli atti ad essa presupposti, eccepisce la prescrizione del credito ed ulteriori profili di illegittimità della cartella impugnata.
Il primo motivo è fondato ed assorbente di ogni altro.
In linea di principio, la cartella di pagamento è atto che deve necessariamente trovare fondamento in un precedente atto, il cd. atto prodromico (che riveste la natura di atto di accertamento). In proposito vale il principio generale secondo il quale “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, …. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass., S.U. n. 16412/2007).
Nella fattispecie l'ente impositore, Ato 1 Me spa, è rimasto contumace e non ha, dunque, offerto prova della esistenza degli atti prodromici alla cartella impugnata.
Tale prova non è stata data neppure da ADER, sebbene costituita.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna il resistente Resistente_1 1 spa, in liquidazione, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
dichiara irripetibili le spese nei confronti di ADER. Così deciso in Messina il 12.01.2026 Il presidente estensore Antonino Fichera
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2971/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Co.an. Di Starvaggi Cono E Ricorrente_2 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate-Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033731082000 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033731082000 TARI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
CO.AN. di Starvaggi Cono e Ricorrente_2 s.n.c. ricorre avverso la cartella di pagamento cartella di pagamento n. 29520230033731082000 per l'anno 2006-2007, notificata da ATO 1 ME in data 16.1.2024.
Il ricorrente lamenta la nullità della cartella per difetto di notifica degli atti ad essa presupposti, eccepisce la prescrizione del credito ed ulteriori profili di illegittimità della cartella impugnata.
Il primo motivo è fondato ed assorbente di ogni altro.
In linea di principio, la cartella di pagamento è atto che deve necessariamente trovare fondamento in un precedente atto, il cd. atto prodromico (che riveste la natura di atto di accertamento). In proposito vale il principio generale secondo il quale “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, …. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass., S.U. n. 16412/2007).
Nella fattispecie l'ente impositore, Ato 1 Me spa, è rimasto contumace e non ha, dunque, offerto prova della esistenza degli atti prodromici alla cartella impugnata.
Tale prova non è stata data neppure da ADER, sebbene costituita.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna il resistente Resistente_1 1 spa, in liquidazione, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
dichiara irripetibili le spese nei confronti di ADER. Così deciso in Messina il 12.01.2026 Il presidente estensore Antonino Fichera