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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/07/2025, n. 19754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19754 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15149/2020 R.G. proposto da: ST NN deceduta, e per lei gli eredi ON IG e ON IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA IG LILIO 109, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO GUIDA, rappresentati e difesi dall'avvocato EMANUELE CATANIA, -ricorrenti- contro AG IN DI, rappresentato e difeso dall'avvocato ACHILLE BUONFIGLI, -controricorrente e ricorrente incidentale- Civile Sent. Sez. 2 Num. 19754 Anno 2025 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: PICARO VINCENZO Data pubblicazione: 17/07/2025 2 di 21 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n.299/2019 depositata il 4.3.2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8.7.2025 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del marzo 1986 GO IA conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di AS EN, NO BI ID, per sentirlo condannare, previa immediata sospensione degli interventi di sopraelevazione dallo stesso eseguiti sull’immobile sito in San NE del Tronto, località Porto D'AS, alla via Turati n. 28, a lei appartenente per i piani inferiori al lastrico solare oltre che quanto al circostante giardino, al pagamento dell'indennità di sopraelevazione ex art. 1127 cod. civ., con i relativi interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti. Con successivo atto di citazione dell'aprile 1987 GO IA conveniva lo stesso NO BI ID, chiedendo la condanna dello stesso al ripristino delle distanze legali delle vedute a prospetto e delle finestre-balconi realizzate sulla porzione di immobile sopraelevata rispetto all'adiacente giardino di proprietà dell’attrice, nonché alla riduzione della volumetria della sopraelevazione entro i limiti di legge e, in subordine, al pagamento di una indennità pari al maggior volume realizzato utilizzando una porzione del giardino dell'attrice, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti, con accessori di legge. Costituitosi, il NO contestava tutte le domande spiegate da parte attrice, chiedendone il rigetto. Riuniti i giudizi, con la sentenza parziale n. 540/2004, il Tribunale di AS EN dichiarava l’obbligo di NO BI ID di corrispondere all’attrice l'indennità di sopraelevazione di cui all'art. 1127 cod. civ., e lo condannava al risarcimento dei danni prodotti con i lavori di sopraelevazione, quantificati equitativamente in 3 di 21 €10.000,00 per i danni all’aspetto architettonico dell’edificio ed in €10.000,00 per la realizzazione di vedute e balconi in violazione delle distanze legali rispetto al giardino della GO. Rimessa la causa sul ruolo per quantificare, oltre l’indennità di sopraelevazione, anche eventuali danni derivanti dalla maggiore volumetria realizzata dal convenuto usufruendo dell'indice di edificabilità del giardino di proprietà esclusiva dell'attrice, il giudizio veniva definito con la sentenza definitiva n. 481/2014, con la quale il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice e per l'effetto condannava NO BI ID al risarcimento dei danni in favore di GO IA per perdita della volumetria connessa alla proprietà del giardino della GO, quantificati in €67.609,30. Avverso queste sentenze, proponeva appello principale il NO, al quale resisteva la GO spiegando peraltro appello incidentale per vedersi riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi sull'indennità di sopraelevazione ed il rimborso delle spese della CTP di primo grado. Con la sentenza non definitiva n. 1149/2016 del 4.10.2016 la Corte d'Appello di NC respingeva i motivi n. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'appello principale del NO, ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale della GO, riconosceva la spettanza sull'indennità di sopraelevazione e sugli eventuali danni da risarcire a causa della sopraelevazione del NO, della rivalutazione monetaria fino alla pronuncia della sentenza e degli interessi legali sulle somme così risultanti dalla sentenza definitiva al saldo, e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la rideterminazione dell'indennità di sopraelevazione e per la quantificazione degli eventuali danni per la perdita della volumetria edificabile connessa alla proprietà esclusiva del giardino della GO. 4 di 21 Espletata quindi la CTU dall'ing. LL e depositata dalla GO l'ulteriore CTP espletata, con la documentazione di spesa relativa, con la sentenza definitiva n. 299/2019 del 9.1/4.3.2019, la Corte d'Appello di NC accoglieva parzialmente l’appello principale rideterminando l’indennità di sopraelevazione dovuta da NO BI ID ad GO IA in € 70.505,26, con gli accessori regolati come già stabilito nella sentenza non definitiva, rigettando invece la domanda di risarcimento danni proposta da GO IA per la perdita dell'edificabilità del giardino attribuita alla sopraelevazione del lastrico solare della controparte, e compensava per metà le spese processuali del doppio grado, condannando il NO a rifondere alla controparte la residua metà ed alla rifusione delle spese della CTP di primo grado, pari ad € 5.010,60. Avverso queste sentenze, GO IA ha proposto ricorso a questa Corte, affidandosi a quattro motivi. NO BI ID ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a sei motivi. In data 22.9.2022, hanno notificato la comparsa di intervento i successori a titolo universale di GO IA, ON UC e ON LU. La Procura generale ha concluso per l’accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso principale e per la reiezione degli altri motivi fatti valere dalle parti. ON UC e LU hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE Per evidenti ragioni di priorità logica va esaminato prioritariamente il ricorso incidentale di NO BI IL. 1A) Col primo motivo del ricorso incidentale, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma c.p.c., il NO prospetta la violazione degli artt. 1127, 769, 1362, 1365 e 1366 сod. civ. nella misura in cui la sentenza non definitiva non avrebbe 5 di 21 correttamente valutato la volontà del donante suo dante causa, inequivocabilmente votata alla rinuncia a qualsiasi pretesa indennitaria per future soprelevazioni. Il primo motivo del ricorso incidentale, inteso ad ottenere il diniego del diritto di GO IA, e dei suoi eredi, all'indennità di sopraelevazione ex art. 1127 cod. civ., riconosciuto dalla sentenza definitiva impugnata per l'importo di € 70.505,26 oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice FOI generale dal 20.10.1986 alla data di pubblicazione di tale sentenza (4.3.2019), é inammissibile. La sentenza definitiva impugnata, sul presupposto dell'accertata proprietà del lastrico solare in capo a NO BI ID e della proprietà esclusiva del fabbricato sottostante e del giardino in capo ad GO IA, ha riconosciuto a quest'ultima l'indennità di sopraelevazione seguendo i principi dettati dalla sentenza n. 16794 del 30.7.2007 delle sezioni unite di questa Corte, evidenziando che la rinuncia a tale indennità poteva provenire solo dal soggetto che ad essa avrebbe avuto diritto e non da altri soggetti, che nell'atto di donazione del lastrico solare fatto da GO NC a favore del figlio GO LO, dante causa del NO, non vi era stata alcuna rinuncia espressa a tale indennità da parte di GO NC, non desumibile dalla clausola di stile ivi utilizzata (richiamo agli “annessi, connessi, usi, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive, con diritto di usufruire della scala che conduce al lastrico, accessioni, pertinenze, adiacenze, come si possiede e si ha diritto di possedere, nello stato di fatto e di diritto attuali, nulla escluso ed eccettuato”), riferita a situazioni giuridiche già in essere al momento della donazione, e che la mancata rinuncia di GO NC all'indennità di sopraelevazione era compatibile con la volontà di liberalità del donante, ben potendo quest'ultimo perseguire quell'intento, pur mantenendo il diritto di percepire l'indennità derivante dall'eventuale futuro utilizzo del lastrico solare 6 di 21 per la sopraelevazione. A tale pur plausibile interpretazione, il ricorrente incidentale contrappone una propria autonoma interpretazione dell'atto di donazione, che valorizzando il fatto, che GO NC prima di procedere alla donazione al figlio LO del lastrico solare si fosse procurato la proprietà esclusiva dello stesso (prima in comproprietà con la moglie) ed avesse già presentato al Comune di San NE del Tronto una domanda di sopraelevazione, ritenga già implicitamente ricompresa nella donazione del lastrico solare, la rinuncia all'indennità di sopraelevazione. Il ricorrente incidentale non chiarisce sotto quale profilo l'impugnata sentenza avrebbe violato gli articoli 1127 cod. civ. sull'indennità di sopraelevazione e 769 cod. civ. sulla donazione, e non individua specificamente le ragioni per le quali l'impugnata sentenza avrebbe violato gli articoli 1362, 1365 e 1366 cod. civ. sull'interpretazione del contratto, limitandosi a sostenere la sua alternativa interpretazione nel senso che nella donazione del lastrico solare di GO NC al figlio GO UD ed a sua moglie Di IE IU vi sarebbe stata un'implicita rinuncia all'indennità di sopraelevazione. E' quindi sufficiente rammentare, che l'interpretazione del contratto, concretandosi in una operazione di accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico, si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, per cui il ricorrente, al fine di fare valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è tenuto altresì a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, o se lo stesso li abbia applicati sulla base di considerazioni illogiche o insufficienti, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione 7 di 21 del ricorrente a quella accolta dalla sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni (Cass. 13.11.2024 n.29331; Cass. ord.
9.4.2021 n. 9461; Cass. 28.11.2017 n.28319; Cass. ord. 15.11.2017 n. 27136). 2A) Col secondo motivo del ricorso incidentale, articolato in riferimento ai numeri 3) e 5) dell’art. 360, primo comma c.p.c., il NO prospetta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al vincolo pertinenziale tra edificio e terreno circostante, nonché la violazione dell’art. 817 cod. civ.. Il secondo motivo del ricorso accidentale attiene all'esclusione del rapporto pertinenziale tra il giardino ed il lastrico solare del NO, che la sentenza non definitiva impugnata ha motivato, sostenendo che la circostanza che i coniugi GO NC e PA TI, che avevano acquistato il terreno, lo avevano recintato e vi avevano costruito la loro casa, poteva consentire di configurare un rapporto pertinenziale del terreno rispetto al fabbricato da loro edificato, ma non rispetto al lastrico solare che solo in seguito e da parte del NO, soggetto diverso dagli autori della recinzione, sarebbe stato sopraelevato, in quanto solo per il fabbricato già edificato dai coniugi Agostino-PA, autori della recinzione, il bene contiguo del giardino era in grado, già prima dell’acquisto del lastrico solare del NO, di assicurare un'oggettiva utilità di servizio. Tale motivo é inammissibile, in quanto la motivazione insufficiente e contraddittoria non é più censurabile dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., non si attribuisce alla sentenza impugnata un'erronea nozione di pertinenza in relazione alla previsione dell'art. 817 cod. civ., né si individua un fatto storico principale, o secondario, decisivo, oggetto di discussione tra le parti, che non sia stato considerato, e ci si limita a contrapporre un'autonoma valutazione delle risultanze istruttorie volta ad 8 di 21 ottenere un diverso giudizio di fatto sulla sussistenza dell'indicato vincolo di pertinenzialità, con conseguente applicabilità della giurisprudenza di questa Corte, già richiamata nell'esaminare il motivo precedente. 3A) Col terzo motivo del ricorso incidentale, articolato in riferimento ai nn. 3) e 5) dell’art. 360, primo comma c.p.c., il NO si duole di una pretesa difformità rispetto al principio di diritto sulla irretroattività dell’illecito che sarebbe stato espresso dal giudice di primo grado nella sentenza parziale rispetto alle vedute, con violazione dell’art. 2043 cod. civ.. Il terzo motivo del ricorso incidentale riguarda l'avvenuta conferma, da parte della sentenza non definitiva impugnata, della condanna del NO al risarcimento in favore di GO IA, e quindi dei suoi eredi, dei danni provocati per l'apertura di vedute e balconi della parte sopraelevata sul giardino di proprietà esclusiva della GO, in violazione delle distanze legali per le vedute e balconi, quantificati equitativamente in € 10.000,00, ed al risarcimento dei danni per il pregiudizio arrecato con la sopraelevazione all'aspetto architettonico dell'edificio ex art. 1127 comma 3° cod. civ. (per la parte anteriore alla sopraelevazione in mattoni rossi e per quella sopraelevata in intonaco bianco), quantificati equitativamente in € 10.000,00, posto che il risarcimento danni per la perdita della capacità edificatoria del giardino é stato invece escluso dalla sentenza definitiva della Corte d'Appello di NC n.299/2019. 5A) Il quinto motivo del ricorso incidentale formulato in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) e 5) c.p.c., alla violazione dell'art. 1226 cod. civ. ed alla motivazione mancante, insufficiente e contraddittoria, attiene alla quantificazione equitativa in €10.000,00 dei danni derivanti ad GO IA, e quindi ai suoi eredi, dall'apertura illecita di vedute e balconi nella sopraelevazione 9 di 21 compiuta dal NO in violazione delle distanze legali dal giardino di proprietà esclusiva di GO IA. La sentenza non definitiva della Corte d'Appello, pur riconoscendo il lamentato difetto assoluto di motivazione sul punto della sentenza di primo grado, sarebbe incorsa nel medesimo errore, avendo confermato, ritenendolo congruo, l'importo della condanna, utilizzando un criterio equitativo non analitico e tenendo conto che non essendo stata disposta la reintegrazione in forma specifica, l'incidenza delle vedute illecite sulla proprietà di GO IA era destinata a protrarsi indefinitamente nel tempo, in tal modo incorrendo nel vizio di omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione, e nella violazione dell'art. 1226 cod. civ., che consente quando sia impossibile, o estremamente difficile provare il danno nel suo esatto ammontare, di ricorrere alla liquidazione equitativa dando conto dell'iter logico-argomentativo e dei criteri seguiti per consentire il controllo giudiziale, ma evitando le liquidazioni meramente arbitrarie. Il terzo ed il quinto motivo del ricorso incidentale, possono essere esaminati congiuntamente per la parte in cui si riferiscono all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni per le vedute ed i balconi realizzati in violazione delle distanze legali dal giardino della GO. Ribadito quanto già esposto sull'incensurabilità della motivazione insufficiente, o contraddittoria, i motivi sono fondati nella parte in cui si lamenta, che sia stata fornita una motivazione meramente apparente in violazione dell'art. 1226 cod. civ.. Può infatti condividersi che il danno derivante dall'imposizione di servitù di veduta e balconi illeciti per violazione delle distanze legali implichi normalmente una diminuzione di valore dell'immobile gravato (in tal senso l'impugnata sentenza ha citato Cass. 15.10.2001 n. 12511 e Cass. 24.2.2000 n. 2095, e più recentemente nello stesso senso pur escludendo che si tratti di 10 di 21 danno in re ipsa Cass. ord. 20.6.2023 n. 17694; Cass. ord. 1.3.2023 n. 6137; Cass. 31.8.2018 n. 21501; Cass. 16.12.2010 n.25475), che assume una particolare consistenza quando, come nella specie, non sia stata ordinata la reintegrazione in forma specifica, ma solo la tutela risarcitoria, e che tale diminuzione non possa essere agevolmente provata nel suo preciso ammontare, giustificandosi quindi il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., ma la sola motivazione fornita dall'impugnata sentenza non definitiva, attinente alla mera considerazione della mancata reintegrazione in forma specifica, senza alcun riferimento al numero ed all'ubicazione delle vedute e dei balconi della sopraelevazione, alla consistenza della violazione delle distanze legali ed al valore del fabbricato sottostante la sopraelevazione e del giardino già di GO IA, e quindi senza alcuna indicazione del criterio seguito per quantificare il danno in questione nella non certo simbolica cifra di € 10.000,00, fa sì che la motivazione resa sia meramente apparente, e che la liquidazione compiuta sia del tutto arbitraria e disancorata da qualsivoglia parametro reale e quindi non assoggettabile al necessario controllo di logicità e correttezza. Infatti, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, nel caso di ricorso ad un criterio equitativo, il giudice del merito deve comunque indicare gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum, esplicitando i criteri di valutazione equitativa che, se pure rimessi alla sua prudente valutazione discrezionale, devono consentire una quantificazione del danno che sia adeguata e proporzionata, in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato. In tale prospettiva, si e', infatti, sottolineato come la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, 11 di 21 sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato in motivazione, a rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. In ogni caso, quindi, è necessario che il giudicante indichi i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum, al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo (Cass. ord. 23.6.2023 n. 18108; Cass. 1.12.2021 n.37819; Cass. 31.1.2018 n. 2327 ed in motivazione Cass. 13.9.2018 n. 22272). Quanto alla motivazione apparente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sussiste, - come nel caso di specie per l'intervenuta condanna al risarcimento danni per la realizzazione di vedute e balconi in violazione delle distanze legali-, allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga un'effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum (vedi in tal senso Cass. ord. 28.1.2025 n. 1986; Cass. n.9105/2017; Cass. sez. un. n. 22232/2016). E' stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. sez. un. n. 22232/2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi 12 di 21 senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017). Per le restanti censure del terzo motivo del ricorso incidentale, il NO si duole che l'impugnata sentenza non definitiva abbia ritenuto sussistente, a suo carico, l'illecito extracontrattuale relativo alla lesione dell'aspetto architettonico, in difetto degli elementi soggettivi del dolo e della colpa, con la motivazione che gli atti concessori rilasciati in suo favore per la sopraelevazione dal Comune di San NE del Tronto sulla base della L.R. Marche n. 31/1979, poi dichiarata incostituzionale dalla sentenza n.6/2013 della Corte Costituzionale, attenevano all'aspetto pubblico urbanistico-edilizio, e non al rapporto coi terzi, come GO IA. Sotto questo profilo il motivo é infondato, sia per il lamentato vizio di omessa motivazione, che per la violazione dell'art. 2043 cod. civ., in quanto la sentenza di secondo grado, confermando la sussistenza delle violazioni dell'aspetto architettonico dell'edificio ex art. 1127 comma 3° cod. civ., accertate in primo grado, ha già individuato, attraverso la funzione selettiva di tale norma, la condotta colposa imputata al NO, che ha posto in essere la sopraelevazione illecita, ed ha poi escluso che il rilascio delle concessioni edilizie per la sopraelevazione da parte del Comune di San NE del Tronto, avvenuto ovviamente facendo salvi i diritti dei terzi, possa avere legittimato la lesione dei diritti di GO IA, derivanti dall'osservanza delle norme sull'aspetto architettonico dell'edificio sopraelevato, norme queste non toccate dalla L.R. Marche n.31/1979, poi dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 6/2013 della Corte Costituzionale. 4A) Col quarto motivo il ricorrente incidentale lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. la conferma, da parte della sentenza non definitiva impugnata, della sua condanna al 13 di 21 risarcimento dei danni provocati ad GO IA con l'apertura delle vedute e dei balconi nella sopraelevazione, che egli aveva contestato in appello, sostenendo che il giardino sarebbe stato in comproprietà e non in proprietà esclusiva di GO IA, e che non si sarebbe tenuto conto dei balconi preesistenti alla sua sopraelevazione, e deduce che la motivazione addotta sarebbe insufficiente e contraddittoria. Il motivo deve ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimento nei termini sopra indicati del terzo e del quinto motivo del ricorso incidentale. 6A) Col sesto motivo del ricorso incidentale, articolato in riferimento ai nn. 3) e 5) dell’art. 360, primo comma c.p.c., il NO lamenta il duplice vizio di violazione dell’art. 1127 cod. civ. e di insufficiente motivazione sul danno al decoro architettonico. Il sesto motivo del ricorso incidentale attiene alla conferma, da parte della sentenza non definitiva impugnata, della condanna del NO al risarcimento del danno per lesione dell'aspetto architettonico del fabbricato, provocato con la sopraelevazione, in relazione alla previsione dell'art. 1127 comma 3° cod. civ., nella misura equitativamente liquidata di € 10.000,00, ed é inammissibile. A parte la consueta non consentita censura della motivazione insufficiente, o contraddittoria, non si individua nel motivo alcuna specifica violazione del disposto dell'art. 1127 cod. civ., e si vorrebbe ottenere, richiamando la giurisprudenza di questa Corte relativa alla lesione del decoro architettonico, una rivalutazione nel merito delle risultanze istruttorie allo scopo di addivenire ad un diverso giudizio sulla lesione dell'aspetto architettonico, che l'impugnata sentenza, richiamando opportunamente l'art. 1127 comma 3° cod. civ., ha invece distinto dal decoro architettonico, che viene in rilievo ex art. 1120 comma 2° cod. civ. per le innovazioni, richiamando l'orientamento di questa Corte (Cass. 14 di 21 5.3.2013 n. 10048; Cass. 22.1.2004 n. 1025, ribadito di recente da Cass. ord. 23.7.2020 n. 15675), che considera l'aspetto architettonico come la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell'edificio, e che in caso di adozione di uno stile diverso nella sopraelevazione comporta normalmente un mutamento peggiorativo dell'aspetto architettonico complessivo percepibile da qualunque osservatore. L'impugnata sentenza, applicando correttamente la nozione di aspetto architettonico dell'art. 1127 comma 3° cod. civ., e non quella di decoro architettonico, che pone l'accento sulla disarmonia rispetto all'originaria fisionomia ed alle linee impresse dal progettista, ha ritenuto, sulla base della CTU espletata e delle foto acquisite, che la realizzazione del fabbricato originario, con muratura listata costituita da mattoni a vista di colore rosso ferrovia, ed invece della sopraelevazione, con intonaco civile di colore bianco, sia stata sufficiente a provare la lesione peggiorativa dell'aspetto architettonico determinata dalla sopraelevazione, incidente negativamente sul valore della preesistente proprietà immobiliare di GO IA, ed ha confermato la valutazione equitativa di tale danno in €10.000,00 in rapporto al presumibile valore di mercato della proprietà immobiliare di GO IA, censita in catasto alla categoria A/3, e tale motivazione di merito, congruamente argomentata e non censurata per violazione dell'art. 1226 cod. civ., si sottrae al sindacato di questa Corte (vedi in tal senso Cass. ord. 23.7.2020 n. 15675). Occorre ora passare all'esame del ricorso principale. 1) Col primo motivo, articolato in riferimento al n. 5) dell’art. 360, primo comma c.p.c., la ricorrente principale sostiene l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione derivante dall’omesso esame di fatti decisivi dedotti in giudizio dalla ricorrente e discussi tra le parti sia 15 di 21 nel corso delle operazioni di c.t.u. sia nei susseguenti atti processuali, non avendo la Corte d’Appello di NC preso in considerazione il fatto per cui la cubatura di cui disponeva la GO in relazione al giardino di sua esclusiva proprietà, pur non essendo sufficiente ad uno sfruttamento diretto, avrebbe potuto essere oggetto di cessione a terzi, consentendo di ampliare la capacità edificatoria di fondo limitrofo. Il primo motivo del ricorso principale, é inammissibile per la parte in cui si lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza definitiva n.481/2014 della Corte d'Appello di NC, non essendo tali vizi più censurabili dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.. Venendo al dedotto vizio di omessa motivazione per non avere la sentenza definitiva impugnata esaminato il fatto che il volume di edificabilità residua del giardino, di proprietà esclusiva di GO IA, potesse essere ceduto onerosamente a terzi (cessione di cubatura) per incrementare diritti edificatori di fondi limitrofi, va premesso che il vizio é esaminabile nel merito e non é inammissibile per “doppia conforme” ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c.. La domanda di risarcimento danni per la perdita della volumetria edificabile connessa alla proprietà del giardino di GO IA, infatti, accolta in primo grado, é stata rigettata nel giudizio di secondo grado, perché pur riconoscendosi sul piano soggettivo la condotta illecita di NO BI ID per avere ottenuto la concessione edilizia relativa alla sopraelevazione (due piani adibiti ad ambulatorio ed un sottotetto poi condonato per uso ufficio) dichiarando falsamente di essere proprietario non del solo lastrico solare, ma anche dall'appartamento al piano terra ed al seminterrato e del giardino, in realtà di proprietà di GO IA, é stata negata in appello la sussistenza di un nesso causale tra la perdita di volumetria in astratto edificabile in relazione al 16 di 21 giardino (mq 225,32) e la condotta del NO. Si é infatti evidenziato, che il NO ha ottenuto le concessioni edilizie per la sopraelevazione n. 305 del 28.9.2013 e n. 26 del 21.2.1985 dal Comune di San NE del Tronto, sulla base della L.R. Marche n. 31 del 1979 (poi dichiarata incostituzionale dalla sentenza n.6/2013 della Corte Costituzionale), che ai proprietari di immobili ad un solo piano palesemente incompleti, consentiva di sopraelevare senza osservare i limiti di volumetria e distanze del PRG, prescindendo dalla reale residua potenzialità edificatoria del fondo, per cui la determinazione della superficie realizzabile in sopraelevazione non é avvenuta sfruttando la residua edificabilità del giardino, e che nel contempo, prescindendo dall'applicazione della citata legge regionale, il giardino di GO IA, secondo la CTU espletata, non avrebbe avuto alcuna effettiva possibilità di sfruttamento diretto della volumetria inutilizzata ad esso connessa (mq 225,32) per la necessità di rispettare nelle eventuali nuove costruzioni le distanze da costruzioni e dalle strade prescritte dal PRG, e che non era stata fornita prova dalla GO dell'effettiva e concreta possibilità di cessione remunerata a terzi di quella cubatura, essendosi la GO limitata a contrapporre alla CTU, l'astratta possibilità di sfruttamento della cubatura, senza indicare elementi tali da fare ritenere concretamente praticabile la cessione di cubatura a terzi ai fini dello sfruttamento edificatorio del giardino (vedi pagine 18 e 19 della sentenza definitiva impugnata). La censura della ricorrente principale sotto questo profilo é inammissibile, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che, come sopra riportato, non ha affatto ignorato il fatto che in astratto la cubatura connessa alla proprietà del giardino potesse essere ceduta a terzi, e non indica se e quando la GO avesse fornito prova degli elementi indispensabili per ritenere effettivamente praticabile la cessione a terzi da parte sua della volumetria connessa alla proprietà del 17 di 21 giardino, sulla base dei limiti volumetrici e delle distanze imposte dal PRG (é stata prodotta la sola planimetria urbanistica omogenea come allegato 27 alla CTP, ma occorreva la prova della volontà di asservimento manifestata da GO IA al Comune di San NE del Tronto, la presentazione del progetto di un cessionario della volumetria in questione proprietario di un fondo edificabile, che anche se non confinante direttamente, fosse posto in zona urbanistica omogenea con la stessa destinazione, ed un provvedimento discrezionale e non vincolato costituito dal permesso di costruire a favore del cessionario di volumetria del Comune di San NE del Tronto), limitandosi a richiedere che il relativo onere probatorio, a lei facente carico, fosse addossato sul CTU attraverso l'acquisizione di chiarimenti esplorativi. 2) Col secondo motivo di ricorso principale, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma c.p.c., la GO prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, Legge della Regione Marche n. 31/1979 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali), dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2013. Il secondo motivo del ricorso principale é infondato, in quanto l'impugnata sentenza non ha fatto applicazione dell'art. 1 comma 2 della L.R. Marche n.31/1979, dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 6/2013 della Corte Costituzionale, essendosi limitata a considerare il fatto, allegato dalla stessa GO IA, che a NO BI ID erano state rilasciate dal Comune di San NE del Tronto le concessioni edilizie già citate, per la sopraelevazione del fabbricato di San NE del Tronto, località Porto d'AS, via Turati n. 28, sulla base dell'art. 1 comma 2 della L.R. Marche n.31/1979, senza corresponsione dell'indennità di sopraelevazione ex art. 1127 cod. civ. ad GO IA, proprietaria esclusiva del fabbricato sottostante il lastrico solare del 18 di 21 NO e del giardino, e ad escludere che il NO, rendendo false dichiarazioni sulla sua proprietà degli immobili, in realtà della GO, per conseguire le concessioni edilizie, avesse nel contempo provocato ex art. 2043 cod. civ. un danno ingiusto alla GO, facendole perdere la concreta utilizzabilità della volumetria residua, di pertinenza del giardino di proprietà esclusiva della stessa. Tale concreta utilizzabilità é stata determinata sulla base delle volumetrie e delle distanze legali del PRG del Comune di San NE del Tronto, e non sulla base dell'art. 1 comma 2 della L.R. Marche n. 31/1979 nel frattempo dichiarato incostituzionale. Nel caso in esame le concessioni edilizie per la sopraelevazione n. 305 del 28.9.2013 e n. 26 del 21.2.1985 del Comune di San NE del Tronto, che sono state rilasciate al NO in forza dell'art. 1 comma 2 della L.R. Marche n. 31/1979, che ha consentito l'edificazione a distanza di tre metri dal confine derogando le distanze altrimenti previste dal PRG e dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, e la concessione edilizia in sanatoria n. 906 del 28.11.1997 (relativa al mutamento di destinazione ad uso ufficio del sottotetto), non sono state fatte oggetto di contestazione, e neppure é stata contestata la distanza legale dal confine della sopraelevazione, e l'effettiva utilizzabilità della volumetria connessa alla proprietà del giardino di GO IA, che sarebbe andata persa a causa della sopraelevazione compiuta dal NO sulla base di inveritieri titoli di proprietà dell'immobile sottostante il lastrico solare ed il giardino della GO, é stata correttamente valutata dal CTU, e dalla sentenza definitiva impugnata, sulla base dei limiti volumetrici e di distanza legale del PRG del Comune di San NE del Tronto, e non sulla base dei più favorevoli parametri temporaneamente introdotti dall'art. 1 comma 2 della L.R. Marche n. 31/1979, che é stato dichiarato incostituzionale ben dopo il rilascio delle concessioni e l'ultimazione della sopraelevazione. 19 di 21 Ne deriva che é inconferente il richiamo della parte ricorrente principale all'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2013, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 comma 2 della L.R. Marche n. 31/1979 per avere invaso una materia normativa (distanze ex art. 9 del DM n. 1444/1968) riservata alla competenza statale e derogabile dalle normative locali solo nell'ipotesi dell'ultimo comma di quell'articolo (“nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”), richiamo compiuto dalla sentenza n. 24177/2019 di questa Corte, in quanto nella fattispecie in quella sede esaminata si faceva questione giudizialmente della violazione della distanza legale di tre metri dal confine, che l'art. 1 comma 2 della L.R. Marche n.31/1979 aveva stabilito, in deroga all'art. 9 del D.M. n.144/1968, per cui la questione del diritto di sopraelevare in violazione di tali ultime distanze non era ancora esaurita. Nel caso qui in esame, invece, non viene in rilievo l'applicabilità, o meno della distanza dal confine per le sopraelevazioni più favorevole rispetto al D.M. n.1444/1968, introdotta dall'art. 1 comma 2 della L.R. Marche n.31/1979, dato che i titoli edilizi posti a base della sopraelevazione sono divenuti definitivi e la sopraelevazione é stata ultimata dal NO prima della dichiarazione d'incostituzionalità della norma regionale di maggior favore, e dato che la GO non ha chiesto di accertare che la sopraelevazione della controparte non poteva essere eseguita perché non rispettosa delle più severe distanze dal confine previste dal PRG e dal D.M. n.1444/1968, e posto che la concreta utilizzabilità della volumetria connessa al giardino, asseritamente andata persa a causa della sopraelevazione del NO, é stata valutata in rapporto ai limiti volumetrici e di distanza legale del PRG, e non del non più applicabile art. 1 comma 2 della L.R. Marche n.31/1979. 20 di 21 3) e 4) Col terzo e quarto motivo del ricorso principale, articolati in riferimento ai nn. 4) e 3) dell’art. 360, primo comma c.p.c., la GO prospetta la nullità della sentenza definitiva impugnata, o del procedimento per omessa pronuncia della Corte distrettuale sulla domanda attorea volta ad ottenere il rimborso da parte del soccombente NO, sia pure nella misura percentuale del 50% riconosciuta nella sentenza impugnata, delle spese di CTP sostenute dalla GO nel corso del giudizio di secondo grado, nonché la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, esaminabili congiuntamente perché entrambi inerenti alla mancata condanna, nella sentenza definitiva impugnata, del prevalentemente soccombente, NO BI ID, al rimborso in favore di GO IA (e quindi dei suoi eredi attuali ricorrenti subentrati, ON UC e ON LU) della metà delle spese della CTP dell'ing. UC ON espletata in secondo grado, ammontanti per l'intero ad € 1.649,44, sia per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.), sia per violazione del principio della soccombenza (artt. 91 e 92 c.p.c.), devono ritenersi logicamente assorbiti per l'accoglimento parziale del ricorso incidentale, che imporrà al giudice di rinvio di regolare le spese processuali, comprese quelle di CTP, in base all'esito finale della lite.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il quinto motivo, e per quanto di ragione il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbiti il quarto motivo del ricorso incidentale ed il terzo e quarto motivo del ricorso principale, respinti gli altri motivi dei ricorsi, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d'Appello di NC in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8.7.2025
9.4.2021 n. 9461; Cass. 28.11.2017 n.28319; Cass. ord. 15.11.2017 n. 27136). 2A) Col secondo motivo del ricorso incidentale, articolato in riferimento ai numeri 3) e 5) dell’art. 360, primo comma c.p.c., il NO prospetta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al vincolo pertinenziale tra edificio e terreno circostante, nonché la violazione dell’art. 817 cod. civ.. Il secondo motivo del ricorso accidentale attiene all'esclusione del rapporto pertinenziale tra il giardino ed il lastrico solare del NO, che la sentenza non definitiva impugnata ha motivato, sostenendo che la circostanza che i coniugi GO NC e PA TI, che avevano acquistato il terreno, lo avevano recintato e vi avevano costruito la loro casa, poteva consentire di configurare un rapporto pertinenziale del terreno rispetto al fabbricato da loro edificato, ma non rispetto al lastrico solare che solo in seguito e da parte del NO, soggetto diverso dagli autori della recinzione, sarebbe stato sopraelevato, in quanto solo per il fabbricato già edificato dai coniugi Agostino-PA, autori della recinzione, il bene contiguo del giardino era in grado, già prima dell’acquisto del lastrico solare del NO, di assicurare un'oggettiva utilità di servizio. Tale motivo é inammissibile, in quanto la motivazione insufficiente e contraddittoria non é più censurabile dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., non si attribuisce alla sentenza impugnata un'erronea nozione di pertinenza in relazione alla previsione dell'art. 817 cod. civ., né si individua un fatto storico principale, o secondario, decisivo, oggetto di discussione tra le parti, che non sia stato considerato, e ci si limita a contrapporre un'autonoma valutazione delle risultanze istruttorie volta ad 8 di 21 ottenere un diverso giudizio di fatto sulla sussistenza dell'indicato vincolo di pertinenzialità, con conseguente applicabilità della giurisprudenza di questa Corte, già richiamata nell'esaminare il motivo precedente. 3A) Col terzo motivo del ricorso incidentale, articolato in riferimento ai nn. 3) e 5) dell’art. 360, primo comma c.p.c., il NO si duole di una pretesa difformità rispetto al principio di diritto sulla irretroattività dell’illecito che sarebbe stato espresso dal giudice di primo grado nella sentenza parziale rispetto alle vedute, con violazione dell’art. 2043 cod. civ.. Il terzo motivo del ricorso incidentale riguarda l'avvenuta conferma, da parte della sentenza non definitiva impugnata, della condanna del NO al risarcimento in favore di GO IA, e quindi dei suoi eredi, dei danni provocati per l'apertura di vedute e balconi della parte sopraelevata sul giardino di proprietà esclusiva della GO, in violazione delle distanze legali per le vedute e balconi, quantificati equitativamente in € 10.000,00, ed al risarcimento dei danni per il pregiudizio arrecato con la sopraelevazione all'aspetto architettonico dell'edificio ex art. 1127 comma 3° cod. civ. (per la parte anteriore alla sopraelevazione in mattoni rossi e per quella sopraelevata in intonaco bianco), quantificati equitativamente in € 10.000,00, posto che il risarcimento danni per la perdita della capacità edificatoria del giardino é stato invece escluso dalla sentenza definitiva della Corte d'Appello di NC n.299/2019. 5A) Il quinto motivo del ricorso incidentale formulato in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) e 5) c.p.c., alla violazione dell'art. 1226 cod. civ. ed alla motivazione mancante, insufficiente e contraddittoria, attiene alla quantificazione equitativa in €10.000,00 dei danni derivanti ad GO IA, e quindi ai suoi eredi, dall'apertura illecita di vedute e balconi nella sopraelevazione 9 di 21 compiuta dal NO in violazione delle distanze legali dal giardino di proprietà esclusiva di GO IA. La sentenza non definitiva della Corte d'Appello, pur riconoscendo il lamentato difetto assoluto di motivazione sul punto della sentenza di primo grado, sarebbe incorsa nel medesimo errore, avendo confermato, ritenendolo congruo, l'importo della condanna, utilizzando un criterio equitativo non analitico e tenendo conto che non essendo stata disposta la reintegrazione in forma specifica, l'incidenza delle vedute illecite sulla proprietà di GO IA era destinata a protrarsi indefinitamente nel tempo, in tal modo incorrendo nel vizio di omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione, e nella violazione dell'art. 1226 cod. civ., che consente quando sia impossibile, o estremamente difficile provare il danno nel suo esatto ammontare, di ricorrere alla liquidazione equitativa dando conto dell'iter logico-argomentativo e dei criteri seguiti per consentire il controllo giudiziale, ma evitando le liquidazioni meramente arbitrarie. Il terzo ed il quinto motivo del ricorso incidentale, possono essere esaminati congiuntamente per la parte in cui si riferiscono all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni per le vedute ed i balconi realizzati in violazione delle distanze legali dal giardino della GO. Ribadito quanto già esposto sull'incensurabilità della motivazione insufficiente, o contraddittoria, i motivi sono fondati nella parte in cui si lamenta, che sia stata fornita una motivazione meramente apparente in violazione dell'art. 1226 cod. civ.. Può infatti condividersi che il danno derivante dall'imposizione di servitù di veduta e balconi illeciti per violazione delle distanze legali implichi normalmente una diminuzione di valore dell'immobile gravato (in tal senso l'impugnata sentenza ha citato Cass. 15.10.2001 n. 12511 e Cass. 24.2.2000 n. 2095, e più recentemente nello stesso senso pur escludendo che si tratti di 10 di 21 danno in re ipsa Cass. ord. 20.6.2023 n. 17694; Cass. ord. 1.3.2023 n. 6137; Cass. 31.8.2018 n. 21501; Cass. 16.12.2010 n.25475), che assume una particolare consistenza quando, come nella specie, non sia stata ordinata la reintegrazione in forma specifica, ma solo la tutela risarcitoria, e che tale diminuzione non possa essere agevolmente provata nel suo preciso ammontare, giustificandosi quindi il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., ma la sola motivazione fornita dall'impugnata sentenza non definitiva, attinente alla mera considerazione della mancata reintegrazione in forma specifica, senza alcun riferimento al numero ed all'ubicazione delle vedute e dei balconi della sopraelevazione, alla consistenza della violazione delle distanze legali ed al valore del fabbricato sottostante la sopraelevazione e del giardino già di GO IA, e quindi senza alcuna indicazione del criterio seguito per quantificare il danno in questione nella non certo simbolica cifra di € 10.000,00, fa sì che la motivazione resa sia meramente apparente, e che la liquidazione compiuta sia del tutto arbitraria e disancorata da qualsivoglia parametro reale e quindi non assoggettabile al necessario controllo di logicità e correttezza. Infatti, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, nel caso di ricorso ad un criterio equitativo, il giudice del merito deve comunque indicare gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum, esplicitando i criteri di valutazione equitativa che, se pure rimessi alla sua prudente valutazione discrezionale, devono consentire una quantificazione del danno che sia adeguata e proporzionata, in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato. In tale prospettiva, si e', infatti, sottolineato come la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, 11 di 21 sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato in motivazione, a rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. In ogni caso, quindi, è necessario che il giudicante indichi i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum, al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo (Cass. ord. 23.6.2023 n. 18108; Cass. 1.12.2021 n.37819; Cass. 31.1.2018 n. 2327 ed in motivazione Cass. 13.9.2018 n. 22272). Quanto alla motivazione apparente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sussiste, - come nel caso di specie per l'intervenuta condanna al risarcimento danni per la realizzazione di vedute e balconi in violazione delle distanze legali-, allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga un'effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum (vedi in tal senso Cass. ord. 28.1.2025 n. 1986; Cass. n.9105/2017; Cass. sez. un. n. 22232/2016). E' stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. sez. un. n. 22232/2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi 12 di 21 senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017). Per le restanti censure del terzo motivo del ricorso incidentale, il NO si duole che l'impugnata sentenza non definitiva abbia ritenuto sussistente, a suo carico, l'illecito extracontrattuale relativo alla lesione dell'aspetto architettonico, in difetto degli elementi soggettivi del dolo e della colpa, con la motivazione che gli atti concessori rilasciati in suo favore per la sopraelevazione dal Comune di San NE del Tronto sulla base della L.R. Marche n. 31/1979, poi dichiarata incostituzionale dalla sentenza n.6/2013 della Corte Costituzionale, attenevano all'aspetto pubblico urbanistico-edilizio, e non al rapporto coi terzi, come GO IA. Sotto questo profilo il motivo é infondato, sia per il lamentato vizio di omessa motivazione, che per la violazione dell'art. 2043 cod. civ., in quanto la sentenza di secondo grado, confermando la sussistenza delle violazioni dell'aspetto architettonico dell'edificio ex art. 1127 comma 3° cod. civ., accertate in primo grado, ha già individuato, attraverso la funzione selettiva di tale norma, la condotta colposa imputata al NO, che ha posto in essere la sopraelevazione illecita, ed ha poi escluso che il rilascio delle concessioni edilizie per la sopraelevazione da parte del Comune di San NE del Tronto, avvenuto ovviamente facendo salvi i diritti dei terzi, possa avere legittimato la lesione dei diritti di GO IA, derivanti dall'osservanza delle norme sull'aspetto architettonico dell'edificio sopraelevato, norme queste non toccate dalla L.R. Marche n.31/1979, poi dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 6/2013 della Corte Costituzionale. 4A) Col quarto motivo il ricorrente incidentale lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. la conferma, da parte della sentenza non definitiva impugnata, della sua condanna al 13 di 21 risarcimento dei danni provocati ad GO IA con l'apertura delle vedute e dei balconi nella sopraelevazione, che egli aveva contestato in appello, sostenendo che il giardino sarebbe stato in comproprietà e non in proprietà esclusiva di GO IA, e che non si sarebbe tenuto conto dei balconi preesistenti alla sua sopraelevazione, e deduce che la motivazione addotta sarebbe insufficiente e contraddittoria. Il motivo deve ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimento nei termini sopra indicati del terzo e del quinto motivo del ricorso incidentale. 6A) Col sesto motivo del ricorso incidentale, articolato in riferimento ai nn. 3) e 5) dell’art. 360, primo comma c.p.c., il NO lamenta il duplice vizio di violazione dell’art. 1127 cod. civ. e di insufficiente motivazione sul danno al decoro architettonico. Il sesto motivo del ricorso incidentale attiene alla conferma, da parte della sentenza non definitiva impugnata, della condanna del NO al risarcimento del danno per lesione dell'aspetto architettonico del fabbricato, provocato con la sopraelevazione, in relazione alla previsione dell'art. 1127 comma 3° cod. civ., nella misura equitativamente liquidata di € 10.000,00, ed é inammissibile. A parte la consueta non consentita censura della motivazione insufficiente, o contraddittoria, non si individua nel motivo alcuna specifica violazione del disposto dell'art. 1127 cod. civ., e si vorrebbe ottenere, richiamando la giurisprudenza di questa Corte relativa alla lesione del decoro architettonico, una rivalutazione nel merito delle risultanze istruttorie allo scopo di addivenire ad un diverso giudizio sulla lesione dell'aspetto architettonico, che l'impugnata sentenza, richiamando opportunamente l'art. 1127 comma 3° cod. civ., ha invece distinto dal decoro architettonico, che viene in rilievo ex art. 1120 comma 2° cod. civ. per le innovazioni, richiamando l'orientamento di questa Corte (Cass. 14 di 21 5.3.2013 n. 10048; Cass. 22.1.2004 n. 1025, ribadito di recente da Cass. ord. 23.7.2020 n. 15675), che considera l'aspetto architettonico come la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell'edificio, e che in caso di adozione di uno stile diverso nella sopraelevazione comporta normalmente un mutamento peggiorativo dell'aspetto architettonico complessivo percepibile da qualunque osservatore. L'impugnata sentenza, applicando correttamente la nozione di aspetto architettonico dell'art. 1127 comma 3° cod. civ., e non quella di decoro architettonico, che pone l'accento sulla disarmonia rispetto all'originaria fisionomia ed alle linee impresse dal progettista, ha ritenuto, sulla base della CTU espletata e delle foto acquisite, che la realizzazione del fabbricato originario, con muratura listata costituita da mattoni a vista di colore rosso ferrovia, ed invece della sopraelevazione, con intonaco civile di colore bianco, sia stata sufficiente a provare la lesione peggiorativa dell'aspetto architettonico determinata dalla sopraelevazione, incidente negativamente sul valore della preesistente proprietà immobiliare di GO IA, ed ha confermato la valutazione equitativa di tale danno in €10.000,00 in rapporto al presumibile valore di mercato della proprietà immobiliare di GO IA, censita in catasto alla categoria A/3, e tale motivazione di merito, congruamente argomentata e non censurata per violazione dell'art. 1226 cod. civ., si sottrae al sindacato di questa Corte (vedi in tal senso Cass. ord. 23.7.2020 n. 15675). Occorre ora passare all'esame del ricorso principale. 1) Col primo motivo, articolato in riferimento al n. 5) dell’art. 360, primo comma c.p.c., la ricorrente principale sostiene l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione derivante dall’omesso esame di fatti decisivi dedotti in giudizio dalla ricorrente e discussi tra le parti sia 15 di 21 nel corso delle operazioni di c.t.u. sia nei susseguenti atti processuali, non avendo la Corte d’Appello di NC preso in considerazione il fatto per cui la cubatura di cui disponeva la GO in relazione al giardino di sua esclusiva proprietà, pur non essendo sufficiente ad uno sfruttamento diretto, avrebbe potuto essere oggetto di cessione a terzi, consentendo di ampliare la capacità edificatoria di fondo limitrofo. Il primo motivo del ricorso principale, é inammissibile per la parte in cui si lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza definitiva n.481/2014 della Corte d'Appello di NC, non essendo tali vizi più censurabili dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.. Venendo al dedotto vizio di omessa motivazione per non avere la sentenza definitiva impugnata esaminato il fatto che il volume di edificabilità residua del giardino, di proprietà esclusiva di GO IA, potesse essere ceduto onerosamente a terzi (cessione di cubatura) per incrementare diritti edificatori di fondi limitrofi, va premesso che il vizio é esaminabile nel merito e non é inammissibile per “doppia conforme” ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c.. La domanda di risarcimento danni per la perdita della volumetria edificabile connessa alla proprietà del giardino di GO IA, infatti, accolta in primo grado, é stata rigettata nel giudizio di secondo grado, perché pur riconoscendosi sul piano soggettivo la condotta illecita di NO BI ID per avere ottenuto la concessione edilizia relativa alla sopraelevazione (due piani adibiti ad ambulatorio ed un sottotetto poi condonato per uso ufficio) dichiarando falsamente di essere proprietario non del solo lastrico solare, ma anche dall'appartamento al piano terra ed al seminterrato e del giardino, in realtà di proprietà di GO IA, é stata negata in appello la sussistenza di un nesso causale tra la perdita di volumetria in astratto edificabile in relazione al 16 di 21 giardino (mq 225,32) e la condotta del NO. Si é infatti evidenziato, che il NO ha ottenuto le concessioni edilizie per la sopraelevazione n. 305 del 28.9.2013 e n. 26 del 21.2.1985 dal Comune di San NE del Tronto, sulla base della L.R. Marche n. 31 del 1979 (poi dichiarata incostituzionale dalla sentenza n.6/2013 della Corte Costituzionale), che ai proprietari di immobili ad un solo piano palesemente incompleti, consentiva di sopraelevare senza osservare i limiti di volumetria e distanze del PRG, prescindendo dalla reale residua potenzialità edificatoria del fondo, per cui la determinazione della superficie realizzabile in sopraelevazione non é avvenuta sfruttando la residua edificabilità del giardino, e che nel contempo, prescindendo dall'applicazione della citata legge regionale, il giardino di GO IA, secondo la CTU espletata, non avrebbe avuto alcuna effettiva possibilità di sfruttamento diretto della volumetria inutilizzata ad esso connessa (mq 225,32) per la necessità di rispettare nelle eventuali nuove costruzioni le distanze da costruzioni e dalle strade prescritte dal PRG, e che non era stata fornita prova dalla GO dell'effettiva e concreta possibilità di cessione remunerata a terzi di quella cubatura, essendosi la GO limitata a contrapporre alla CTU, l'astratta possibilità di sfruttamento della cubatura, senza indicare elementi tali da fare ritenere concretamente praticabile la cessione di cubatura a terzi ai fini dello sfruttamento edificatorio del giardino (vedi pagine 18 e 19 della sentenza definitiva impugnata). La censura della ricorrente principale sotto questo profilo é inammissibile, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che, come sopra riportato, non ha affatto ignorato il fatto che in astratto la cubatura connessa alla proprietà del giardino potesse essere ceduta a terzi, e non indica se e quando la GO avesse fornito prova degli elementi indispensabili per ritenere effettivamente praticabile la cessione a terzi da parte sua della volumetria connessa alla proprietà del 17 di 21 giardino, sulla base dei limiti volumetrici e delle distanze imposte dal PRG (é stata prodotta la sola planimetria urbanistica omogenea come allegato 27 alla CTP, ma occorreva la prova della volontà di asservimento manifestata da GO IA al Comune di San NE del Tronto, la presentazione del progetto di un cessionario della volumetria in questione proprietario di un fondo edificabile, che anche se non confinante direttamente, fosse posto in zona urbanistica omogenea con la stessa destinazione, ed un provvedimento discrezionale e non vincolato costituito dal permesso di costruire a favore del cessionario di volumetria del Comune di San NE del Tronto), limitandosi a richiedere che il relativo onere probatorio, a lei facente carico, fosse addossato sul CTU attraverso l'acquisizione di chiarimenti esplorativi. 2) Col secondo motivo di ricorso principale, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma c.p.c., la GO prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, Legge della Regione Marche n. 31/1979 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali), dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2013. Il secondo motivo del ricorso principale é infondato, in quanto l'impugnata sentenza non ha fatto applicazione dell'art. 1 comma 2 della L.R. Marche n.31/1979, dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 6/2013 della Corte Costituzionale, essendosi limitata a considerare il fatto, allegato dalla stessa GO IA, che a NO BI ID erano state rilasciate dal Comune di San NE del Tronto le concessioni edilizie già citate, per la sopraelevazione del fabbricato di San NE del Tronto, località Porto d'AS, via Turati n. 28, sulla base dell'art. 1 comma 2 della L.R. Marche n.31/1979, senza corresponsione dell'indennità di sopraelevazione ex art. 1127 cod. civ. ad GO IA, proprietaria esclusiva del fabbricato sottostante il lastrico solare del 18 di 21 NO e del giardino, e ad escludere che il NO, rendendo false dichiarazioni sulla sua proprietà degli immobili, in realtà della GO, per conseguire le concessioni edilizie, avesse nel contempo provocato ex art. 2043 cod. civ. un danno ingiusto alla GO, facendole perdere la concreta utilizzabilità della volumetria residua, di pertinenza del giardino di proprietà esclusiva della stessa. Tale concreta utilizzabilità é stata determinata sulla base delle volumetrie e delle distanze legali del PRG del Comune di San NE del Tronto, e non sulla base dell'art. 1 comma 2 della L.R. Marche n. 31/1979 nel frattempo dichiarato incostituzionale. Nel caso in esame le concessioni edilizie per la sopraelevazione n. 305 del 28.9.2013 e n. 26 del 21.2.1985 del Comune di San NE del Tronto, che sono state rilasciate al NO in forza dell'art. 1 comma 2 della L.R. Marche n. 31/1979, che ha consentito l'edificazione a distanza di tre metri dal confine derogando le distanze altrimenti previste dal PRG e dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, e la concessione edilizia in sanatoria n. 906 del 28.11.1997 (relativa al mutamento di destinazione ad uso ufficio del sottotetto), non sono state fatte oggetto di contestazione, e neppure é stata contestata la distanza legale dal confine della sopraelevazione, e l'effettiva utilizzabilità della volumetria connessa alla proprietà del giardino di GO IA, che sarebbe andata persa a causa della sopraelevazione compiuta dal NO sulla base di inveritieri titoli di proprietà dell'immobile sottostante il lastrico solare ed il giardino della GO, é stata correttamente valutata dal CTU, e dalla sentenza definitiva impugnata, sulla base dei limiti volumetrici e di distanza legale del PRG del Comune di San NE del Tronto, e non sulla base dei più favorevoli parametri temporaneamente introdotti dall'art. 1 comma 2 della L.R. Marche n. 31/1979, che é stato dichiarato incostituzionale ben dopo il rilascio delle concessioni e l'ultimazione della sopraelevazione. 19 di 21 Ne deriva che é inconferente il richiamo della parte ricorrente principale all'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2013, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 comma 2 della L.R. Marche n. 31/1979 per avere invaso una materia normativa (distanze ex art. 9 del DM n. 1444/1968) riservata alla competenza statale e derogabile dalle normative locali solo nell'ipotesi dell'ultimo comma di quell'articolo (“nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”), richiamo compiuto dalla sentenza n. 24177/2019 di questa Corte, in quanto nella fattispecie in quella sede esaminata si faceva questione giudizialmente della violazione della distanza legale di tre metri dal confine, che l'art. 1 comma 2 della L.R. Marche n.31/1979 aveva stabilito, in deroga all'art. 9 del D.M. n.144/1968, per cui la questione del diritto di sopraelevare in violazione di tali ultime distanze non era ancora esaurita. Nel caso qui in esame, invece, non viene in rilievo l'applicabilità, o meno della distanza dal confine per le sopraelevazioni più favorevole rispetto al D.M. n.1444/1968, introdotta dall'art. 1 comma 2 della L.R. Marche n.31/1979, dato che i titoli edilizi posti a base della sopraelevazione sono divenuti definitivi e la sopraelevazione é stata ultimata dal NO prima della dichiarazione d'incostituzionalità della norma regionale di maggior favore, e dato che la GO non ha chiesto di accertare che la sopraelevazione della controparte non poteva essere eseguita perché non rispettosa delle più severe distanze dal confine previste dal PRG e dal D.M. n.1444/1968, e posto che la concreta utilizzabilità della volumetria connessa al giardino, asseritamente andata persa a causa della sopraelevazione del NO, é stata valutata in rapporto ai limiti volumetrici e di distanza legale del PRG, e non del non più applicabile art. 1 comma 2 della L.R. Marche n.31/1979. 20 di 21 3) e 4) Col terzo e quarto motivo del ricorso principale, articolati in riferimento ai nn. 4) e 3) dell’art. 360, primo comma c.p.c., la GO prospetta la nullità della sentenza definitiva impugnata, o del procedimento per omessa pronuncia della Corte distrettuale sulla domanda attorea volta ad ottenere il rimborso da parte del soccombente NO, sia pure nella misura percentuale del 50% riconosciuta nella sentenza impugnata, delle spese di CTP sostenute dalla GO nel corso del giudizio di secondo grado, nonché la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, esaminabili congiuntamente perché entrambi inerenti alla mancata condanna, nella sentenza definitiva impugnata, del prevalentemente soccombente, NO BI ID, al rimborso in favore di GO IA (e quindi dei suoi eredi attuali ricorrenti subentrati, ON UC e ON LU) della metà delle spese della CTP dell'ing. UC ON espletata in secondo grado, ammontanti per l'intero ad € 1.649,44, sia per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.), sia per violazione del principio della soccombenza (artt. 91 e 92 c.p.c.), devono ritenersi logicamente assorbiti per l'accoglimento parziale del ricorso incidentale, che imporrà al giudice di rinvio di regolare le spese processuali, comprese quelle di CTP, in base all'esito finale della lite.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il quinto motivo, e per quanto di ragione il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbiti il quarto motivo del ricorso incidentale ed il terzo e quarto motivo del ricorso principale, respinti gli altri motivi dei ricorsi, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d'Appello di NC in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8.7.2025