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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 31/05/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4004 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARELLI Parte_1 C.F._1
MILENA LE
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MARELLI Parte_2 C.F._2
MILENA LE
ATTRICI
contro
(C.F. ), con il NTroparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SAITTA SEBASTIANO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROMANINI BARBARA CP_2 C.F._3
e dell'avv. SPITALERI SALVATORE
CONVENUTI con l'intervento di
C.F. ) con l'avv. DI PIAZZA MICHELE CP_3 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per le attrici:
“COdannarsi e , in via tra loro solidale, a NTroparte_1 CP_2 pagare a favore delle attrici la somma di € 40.000, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi. Spese di CTU, CTP e compensi rifusi”
Per NTroparte_1
1 “In rito in via preliminare: accertarsi e dichiararsi la nullità ex art. 164, IV co. cpc dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza della causa petendi e del petitum come esposto in narrativa al presente atto;
Nel merito in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle su estese eccezioni in rito, accertarsi, per i motivi espressi in narrativa, la totale carenza di responsabilità della relativamente ai fatti esposti NTroparte_1
dalle attrici e, per l'effetto, rigettarsi tutte le domande risarcitorie attoree perché infondate in fatto ed in diritto ed indimostrate sia in punto di an sia in punto di quantum;
In ogni caso: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, ridurre le pretese attoree a quanto risulterà di giustizia, dichiarare la in CP_4
persona del legale rappresentante pro tempore, l'arch. e la in persona del CP_2 CP_3
legale rappresentante p.t., tenuti a garantire e mallevare, anche in solido tra loro la
[...]
contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande NTroparte_1
attoree e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4
l'arch. e la in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne la CP_2 CP_3
di tutti gli importi a cui dovesse essere condannata a NTroparte_1
versare alle attrici, anche riconoscendo l'eventuale diritto della NTroparte_1
ad agire in regresso verso la in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] CP_4
l'arch. e la in persona dellegale rappresentante p.t. per quanto fosse in CP_2 CP_3
ogni caso tenuta a corrispondere alle attrici e per i fatti di cui è causa;
In ogni caso, con vittorie di spese e competenze del presente giudizio.”
Per OL ON:
“In rito, in via preliminare, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, IV comma, c.p.c. per indeterminatezza della causa petendi e del petitum;
Nel merito, rigettarsi ogni avversaria domanda, con rifusione delle spese di lite gravate di accessori.
CO rifusione delle spese legali, gravate di accessori. Spese rifuse anche di CTU e CTP.”
Per CP_3
“In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità ex art. 164, comma 4 c.p.c. dell'atto di citazione notificato dalle sig.re EL e per assoluta indeterminatezza della causa petendi Parte_2
e del petitum e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva svolta da
[...]
nei confronti di NTroparte_1 CP_3
2 in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda svolta da CP_1
nei confronti di per intervenuta decadenza dalla
[...] NTroparte_1 CP_3 garanzia per vizi dell'opera ex art. 1667, comma 2 c.c. e, per l'effetto, rigettare la richiesta di manleva formulata nei confronti di quest'ultima; nel merito, in via principale: respingere la domanda proposta nei confronti in quanto CP_3
infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, dichiarando che nulla è dovuto dalla stessa in favore di e/o delle attrici;
NTroparte_1
in ogni caso: con condanna al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre alla maggiorazione del 15%, oltre IVA e CNAP, anche ai sensi dell'art 1917 c.c.”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
EL e hanno convenuto in giudizio Parte_2 NTroparte_1
(d'ora in poi: HS), e l'architetto al fine di ottenere il
[...] CP_4 CP_2
risarcimento di tutti i danni patiti quali proprietarie dell'edificio “COdominio Verde”, sito in
GN AD, in conseguenza dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio limitrofo
(eseguiti in appalto da su commissione di HS), in parte in natura (restituzione in pristino CP_4 stato dell'edificio) ed in parte versando complessivi € 40.000,00.
CO NT e l'arch. resistono, contestando l'an e il quantum della pretesa attorea.
Hs chiama in causa per essere tenuta indenne delle eventuali conseguenze CP_3
negative, e comunque esercita il regresso nei confronti della stessa e di tutte le altre parti convenute in caso di condanna.
La terza chiamata resiste, affermando la sua assoluta estraneità ai fatti di causa.
Le attrici e hanno raggiunto medio tempore un accordo;
la seconda – senza opposizione CP_4
ad opera delle altre parti – è stata estromessa dal giudizio all'udienza del 4 dicembre 2023.
Acquisiti i documenti prodotti, assunte le prove ammesse, disposta CTU, non accolta una proposta conciliativa giudiziale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio
2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le attrici sono comproprietarie dell'edificio sito in GN AD (UD), Viale Italia n. 6, denominato “COdominio Verde”.
3 HS, proprietaria del terreno limitrofo, ha appaltato l'esecuzione di opere di ristrutturazione ed ampliamento del proprio edificio ivi eretto, posto a distanza di circa dieci metri dal primo.
I lavori sono consistiti nella demolizione totale del volume preesistente, nello scavo di una nuova fondazione e nella ricostruzione di un volume diverso e maggiore.
ha assunto l'appalto principale;
l'arch. è stato nominato direttore dei lavori CP_4 CP_2
e l'ing. è stato nominato progettista delle strutture e direttore dei relativi lavori. Persona_1
Vista la vicinanza fra gli edifici e la particolare natura geologica del terreno in situ, e poiché il progetto prevedeva uno scavo profondo per la realizzazione di volumi interrati, si è reso necessario progettare e installare preventivamente anche un sistema di difesa dello scavo contro eventuali smottamenti.
Il progettista strutturale di questa specifica e distinta opera (soggetto diverso dall'ing. ha Per_1
scelto e progettato, all'uopo, un sistema di palancole da 12 metri, infisse tutt'intorno allo scavo (cfr. NT CO doc. 3A ; la sua realizzazione è stata appaltata da a all'inizio di gennaio 2018. CP_3
Nel periodo fra il 10 e il 16 gennaio 2018 ha fatto realizzare a una CP_3 CP_6
campagna di monitoraggio delle vibrazioni subite dai muri esterni di due fabbricati adiacenti, determinate dall'infissione delle palancole (doc. 8 ON).
Il 17 gennaio 2018 l'attrice avvocato, in proprio ed in rappresentanza dell'altra Parte_1
condòmina, acquisita notizia di quel tipo di sistema di protezione dello scavo sul fondo vicino posto in essere, visto il parere negativo espresso su tale scelta da parte del proprio tecnico (doc. 14 attrici),
NT ha diffidato l'arch. e l'ing. dal proseguire in simile attività e chiesto un CP_7 Per_1
immediato incontro (doc. 4 attrici).
NT Il 25 gennaio 2018 si è tenuto l'incontro richiesto fra l'arch. l'ing. e, per le attrici, Per_1
l'arch. l'arch. e l'ing. . Per_2 Per_3 Per_4
In tale occasione, l'ing. ha riassunto i lavori fin lì eseguiti ed esposto i dati delle relazioni Per_1
geologica e penetrometrica preventivamente acquisite;
si è poi convenuto che i tecnici di HS avrebbero trasmesso a quelli delle attrici gli elaborati necessari a rendere completa ed esaustiva la valutazione.
Il relativo verbale conclude: Non sono stati sollevati ulteriori dubbi o perplessità sulla prosecuzione dei lavori. Al termine dell'incontro l'arch. l'arch. e l'ing. Per_2 Per_3
si sono recati nell'area di cantiere per un sopralluogo sullo stato dei lavori. Per_4
4 NT Detto verbale è stato steso dall'arch. e trasmesso in pari data, tramite posta elettronica ordinaria, all'ing. , all'arch. , all'arch. e all'indirizzo PEC dell'avv. Per_4 Per_3 Per_2
NT (doc. 14 . Parte_1
I testi e hanno riferito che, in quel sopralluogo, essi hanno verificato che Per_3 Per_4
alcune opere d'installazione delle palancole erano state realizzate in modo difforme dal progetto originario (questioni di puro dettaglio) e che invece altre all'uopo progettate (tra cui il sistema per evitare eventuali deformazioni eccessive delle palancole stesse) non erano state realizzate
(questione più rilevante).
Il teste ha riferito che: Tes_1
- prima dell'infissione delle palancole e della realizzazione degli scavi più profondi CP_4
(avvenuti verso marzo-aprile), aveva installato dei vetrini sui muri degli edifici circostanti per verificare che gli stessi non si spezzassero a causa di vibrazioni nel corso degli scavi;
- ha installato sismografi molto sensibili, continuamente monitorati, per verificare se CP_3
ci fossero movimenti o cedimenti delle palancole installate;
- di tali sistemi si è parlato in generale durante l'incontro in questione.
I tecnici delle attrici (testi e hanno quindi chiesto agli interlocutori di Per_3 Per_2
realizzare e trasmettere loro:
- nuovi calcoli strutturali e nuovi disegni, a giustificazione della diversa installazione delle palancole rispetto al progetto originario;
- documenti a riprova dell'esistenza effettiva di sistemi di misurazione precisa di eventuali movimenti e vibrazioni dell'edificio attoreo;
- i risultati di tali misurazioni.
I testi , , e hanno riferito di aver raggiunto un pieno accordo Per_4 Per_3 Per_2 Per_1
tra loro, in tale occasione, sulla necessità che tali elementi venissero trasmessi ai tecnici attorei.
Il 30 gennaio 2018 l'arch. e l'ing. hanno riferito all'avv. Per_3 Per_4 Parte_1 sull'attività svolta, giudicandola al momento positiva, ferma restando la necessità di valutare ogni documentazione integrativa, già richiesta alla controparte (doc. 12 attrici).
L'ing. , su incarico di ha steso in data 22 febbraio 2018 una nuova relazione Per_5 CP_3 di calcolo strutturale per verificare l'idoneità del sistema di palancole progettato a reggere le spinte
(docc. 7 e 18 ON).
5 Il 27 febbraio 2018, l'arch. e l'ing. hanno riferito all'avv. Per_3 Per_4 Parte_1
circa la possibilità di istituire un autonomo sistema di monitoraggio di eventuali movimenti di ribaltamento dell'edificio attoreo verso lo scavo vicino, e di cedimenti differenziali fra un estremo e l'altro del fronte di fabbrica;
il tutto tramite (doc. 13 attrici). NTroparte_8
NT Il 7 marzo 2018, l'arch. per l'arch. ha trasmesso, tramite posta elettronica ordinaria, Tes_1 all'ing. , all'arch. , all'arch. e all'indirizzo PEC dell'avv. (con Per_4 Per_3 Per_2 Parte_1
NT scontato esito negativo) la planimetria delle prove penetrometriche (doc. 15 .
Il giorno 8 marzo 2018, l'arch. ha trasmesso, tramite posta elettronica ordinaria, all'ing. Tes_1
, all'arch. , all'arch. e all'indirizzo PEC dell'avv. la citata Per_4 Per_3 Per_2 Parte_1
relazione sul monitoraggio svolto nel periodo 10-16 gennaio (ovvero la campagna di monitoraggio delle vibrazioni che l'infissione delle palancole hanno indotto sui muri esterni di due fabbricati NT NT adiacenti, doc. 8 già citato) – cfr. docc. 9 e 16
I testi e hanno dichiarato: Per_4 Per_3
- di non aver ricevuto nulla di quanto promesso nell'incontro di gennaio fino ad aprile 2018, allorché hanno ricevuto la nuova relazione di calcolo strutturale del palancolato (citati docc. 7 e 18 NT ;
- di non aver ricevuto comunque nulla con riguardo ai sistemi di ulteriore monitoraggio di eventuali cedimenti e relativi risultati.
Il 12 aprile 2018 l'avv. anche in rappresentanza dell'altra condòmina, ha Parte_1
NT denunciato ad arch. e ing. una frattura del marciapiede del proprio CP_7 Per_1
edificio (da 4 mm a 15-25 mm per un fronte di circa 25 m) attribuita ai lavori di scavo in corso nel terreno adiacente, con nuova richiesta di fermare i lavori fino a totale accertamento delle cause
(doc. 6 attrici).
In pari data, le attrici hanno ricevuto un preventivo per l'installazione di un sistema di monitoraggio statico e dinamico del proprio edificio da parte di NTroparte_9
(doc. 15 attrici) così organizzato:
€ 7.200 + Iva per installazione, configurazione e 6 mesi di monitoraggio statico;
€ 3.200 + Iva per installazione, configurazione e 6 mesi di monitoraggio dinamico;
€ 2.800 + Iva per sondaggi;
€ 4.200 + Iva per installazione, configurazione e 6 mesi di monitoraggio piezometrico.
6 NT Il 13 aprile 2018 l'arch. ha risposto alla diffida dell'avv. affermando che l'evento Parte_1
segnalato non era dovuto ai lavori di scavo ma a banali assestamenti del terreno, e che il NT monitoraggio quotidiano del movimento delle palancole non mostrava problemi (doc. 17 .
Il 16 aprile 2018 le attrici hanno accettato il preventivo di per i servizi di NTroparte_8
autonomo monitoraggio, con inizio delle relative attività di installazione del sistema (doc. 16.9 attrici).
Il 17 aprile 2018 l'avv. anche in rappresentanza dell'altra condòmina, ha Parte_1
NT NT contestato ad arch. e ing. le rassicuranti posizioni espresse dall'arch. CP_7 Per_1
ha lamentato di continuare a non conoscere alcunché circa il monitoraggio delle deformazioni delle palancole e circa i sistemi escogitati per contrastare le citate deformazioni, ribadendo la diffida a proseguire nei lavori (doc. 7 attrici).
NT Il giorno 18 aprile l'arch. ha risposto alla missiva precedente annunciando che gli scavi erano terminati già il 25 marzo 2018, che il monitoraggio quotidiano delle palancole procedeva senza allarmi e che la frattura manifestatasi sul marciapiede attoreo non si era approfondita.
Allegava cronoprogramma dei lavori aggiornato e la nuova relazione di calcolo del palancolato fatta NT eseguire da (già citati docc. 7 e 18 già trasmessa efficacemente ai soli consulenti CP_3
delle attrici).
Il 24 aprile 2018 l'avv. per sé ed in rappresentanza dell'altra condòmina, ha Parte_1
NT chiesto urgentemente ad arch. e ing. di riparare la crepa, perché era CP_7 Per_1 imminente l'arrivo dei primi inquilini della stagione (doc. 8 attrici).
Il 2 maggio 2018 l'avv. anche in rappresentanza dell'altra condòmina, ha Parte_1
NT lamentato nuovamente ad arch. e ing. la trasmissione solo parziale dei CP_7 Per_1
documenti promessi, riguardanti la possibilità di emersione di pericoli per la statica dell'edificio, chiedendo un nuovo incontro (doc. 9 attrici).
Il 10 maggio 2018 l'avv. anche in rappresentanza dell'altra condòmina, ha Parte_1
inviato alle controparti l'elenco dei documenti che i propri tecnici avrebbero voluto visionare durante l'incontro del 12 maggio successivo, tra cui: a) notizia del sistema specifico di monitoraggio applicato ai movimenti della palancolata;
b) l'esito dei monitoraggi eseguiti (doc. 10 attrici).
NT Il 10 maggio 208 l'arch. ha risposto a tale richiesta confermando che ogni richiesta sarebbe NT stata esaudita nell'incontro stabilito fra i tecnici delle parti (doc. 19 .
7 Nel corso di quel'incontro l'ing. ha nuovamente promesso l'invio delle misurazioni Per_1
periodiche di controllo della stabilità delle palancole, che i tecnici attorei hanno espressamente precisato come riferiti a strumenti e metodi di misurazione usati, frequenza di misurazione e risultati finali.
Il teste ha confermato di non aver ricevuto in seguito mai nulla di simile, mentre il teste Per_3
NT ha riferito solo di aver trasmesso o all'arch. o a suoi collaboratori i resoconti delle Per_1
misurazioni eseguite.
Il 25 giugno 2018 risultano terminati l'installazione e il collaudo del sistema monitoraggio autonomo, ordinato dalle attrici (doc. 16.13 attrici).
NT Il 28 novembre 2018 l'arch. ha trasmesso alle attrici ed ai suoi tecnici la planimetria delle palancole, copia di alcune pagine del giornale di cantiere ed una relazione dell'ing. di pari Per_1
data che attestava l'assenza di deformazioni delle palancole durante i lavori, superiori a 2-3 mm NT (doc. 20 .
***
Le attrici lamentano di aver subito due diverse tipologie di danno:
- lesioni all'integrità del proprio immobile;
- spese di consulenza ed assistenza, nonché di monitoraggio tecnico, in relazione al rischio di smottamento dello scavo nel terreno adiacente e conseguente possibilità di crollo del proprio edificio.
CO NT Questa seconda tipologia, fatta valere dalle attrici solo contro e arch. è espressamente fondata sul fatto che, nonostante le interlocuzioni e gli accordi espliciti raggiunti fra i tecnici di tutte
CO le parti, e direttore dei lavori non hanno operato fattivamente per dimostrare che la soluzione CO tecnica individuata per eseguire e proteggere lo scavo sul terreno di era priva di rischi anche potenziali per l'edificio attoreo;
ciò a maggior ragione allorché si è manifestata la crepa lungo il fronte del marciapiede.
Le attrici ricostruiscono la fattispecie in chiave di responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043,
2050, 2051 c.c.
Come noto, il giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica proposta dalle parti, perché deve individuare autonomamente la norma applicabile ai fatti costitutivi della domanda, beninteso senza apportarvi alcun mutamento.
8 Ebbene, appare chiaro che la fattispecie, per come esposta, va inquadrata nell'ipotesi di responsabilità da “contatto sociale”.
La responsabilità di natura extracontrattuale, infatti, disciplina i soli casi in cui tra il soggetto danneggiante e quello danneggiato non esiste alcun rapporto, se non un generico dovere di neminem laedere.
La situazione verificatasi nella fattispecie era ben diversa. Benché non intercorresse alcun vincolo contrattuale fra le attrici e le altre parti, esse non erano del tutto estranee le une alle altre.
CO e le attrici, in rapporto di stretto vicinato, non possono essere trattate come due reciproche NT CO sconosciute;
l'arch. ancorché incaricato da ed in rapporto contrattuale solo con questa, era comunque coinvolto in prima persona nella tenuta e nella gestione dei rapporti con le attrici.
Del resto il proprietario di un immobile, proprio perché è in astratto obbligato a risarcire i danni arrecati a terzi per effetto di sua rovina ex art. 2053 c.c., è tenuto - a maggior ragione - a collaborare coi vicini in modo trasparente e fattivo per dimostrare che i lavori intrapresi sul proprio fondo non producono alcun rischio in tal senso, nemmeno sub specie di crolli o lesioni dell'edificio altrui.
Non per niente l'ordinamento mette a disposizione le azioni nunciatorie, per consentire anche una tutela urgente in caso di pericolo di danno grave ed immediato derivante dall'edificio vicino;
se così è, non si può negare che - a monte - il proprietario di una cosa è obbligato a evitare danni all'integrità degli edifici vicini e, in ultima analisi, a trasferire al vicino ogni informazione idonea a far comprendere che l'attività trasformativa del proprio bene non avrà nessun impatto sui diritti altrui.
Tale obbligo, chiaramente di protezione verso terzi pur al di fuori di un rapporto contrattuale con essi, è notoriamente sottoposto al regime della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., che dunque va più pertinentemente applicato alla fattispecie.
***
L'esposizione di cui sopra mostra che l'eccezione di nullità della citazione ex art. 164, comma quarto, c.c. è completamente infondata e defatigatoria: non è assolutamente incerta la cosa oggetto della domanda, né è del tutto mancante l'esposizione dei fatti costituenti ragione della domanda avanzata.
***
Ciò premesso quanto alla ricostruzione giuridica, i fatti sopra riportati mostrano che nella vicenda in esame HS, come proprietaria dell'edificio e del fondo in fase di trasformazione radicale,
9 NT e l'arch. come direttore generale dei lavori ed incaricato di tenere i rapporti anche con le vicine, non hanno fatto in modo (direttamente o tramite propri incaricati) che le attrici ricevessero fin dall'inizio di febbraio 2018:
- nuovi calcoli strutturali e nuovi disegni, a giustificazione della realizzazione della palancolata in modo difforme da quanto originariamente progettato;
- documenti sull'effettiva installazione di sistemi di misurazione precisa di eventuali movimenti e vibrazioni dell'edificio attoreo;
- i risultati delle misurazioni fin lì condotte.
Si tratta di notizie e documenti che non solo - ragionevolmente - qualunque proprietario vorrebbe avere quando l'edificio frontistante, e prossimo, viene completamente demolito e ricostruito approfondendo lo scavo di fondazione, onde fugare qualsiasi dubbio su eventuali rischi, ma di cui era anche stata apertamente e più volte promessa la spedizione a tecnici attorei.
Ebbene, se si scorre la cronologia sopra riportata, è agevole verificare che i documenti trasmessi dopo l'incontro fra i tecnici di gennaio 2018 non erano pertinenti (prove penetrometriche;
risultati di una campagna di monitoraggio svolta per alcuni giorni nella fase di infissione delle palancole a inizio gennaio), mentre quelli necessari e promessi non sono mai stati trasmessi. Il tutto nonostante le ulteriori richieste e precisazioni inviate dalle attrici e le conseguenti (ma alla fin fine inutili) rassicurazioni fatte dai tecnici di HS in occasione dell'incontro di maggio.
L'indempimento del citato obbligo di informazione completa e trasparente è palese, ma risulta ancora più evidente allorché si consideri che medio tempore si era verificata una lesione al marciapiede dell'edificio attoreo, e che ciò rendeva ancora più stringente il dovere di collaborare con le attrici per chiarire l'inesistenza di ogni possibile rischio.
NT L'arch. ha replicato all'ennesima richiesta di informazioni, giuntagli a seguito della constatazione della citata lesione, che non vi era nulla da temere circa la statica dell'edificio attoreo e che le cause del problema erano estranee ad eventuali cedimenti dello scavo. Il punto in questa causa, però, non è stabilire se tale affermazione fosse corretta o meno, quanto piuttosto ribadire che
CO NT e l'arch. - in quel momento - avrebbero dovuto tutelare la sfera delle attrici condividendo pienamente con esse tutte le informazioni in proprio possesso, idonee ad escludere la fondatezza di qualsiasi preoccupazione da parte loro. Ciò ad esempio dimostrando l'esistenza di monitoraggi continui di eventuali deformazioni delle palancole e l'assenza in concreto di segnali di simili deformazioni nel corso della compagna di monitoraggio organizzata ed in corso. Solo in tale modo
10 essi avrebbero soddisfatto il proprio obbligo ed eliminato ogni più che ragionevole preoccupazione insorta nella controparte.
Per concludere, nemmeno nel novembre successivo gli elementi richiesti sono stati trasmessi, in quanto sostituiti da una scarna relazione/certificazione dell'ing. di pari epoca, attestante che Per_1
nessun movimento anomalo si era mai verificato nel periodo decorso, e da alcune fotocopie di un giornale di cantiere.
***
La violazione in questione obbliga al risarcimento del danno, che secondo le attrici consiste nelle spese sostenute per pagare sia i compensi dei propri consulenti, incaricati di seguire l'intera gestione del cantiere avversario, sia il fonitore del servizio di monitoraggio.
Sulla base della tabella riepilogativa allegata alla CTU (all. 3 e pag. 38 relazione), si tratta di:
- € 25.910,36 per spese legate all'attività di monitoraggio;
- € 1.599,06 per spese di assistenza edile a detta attività;
- € 1.316,7 per spese di assistenza impiantistica.
- € 35.794,10 per compensi all'arch. Per_2
- € 10.886,3 per compensi all'arch. . Per_3
Secondo il CTU, la limitata distanza tra i due fabbricati, l'estensione e la profondità dello scavo
(oltre una decina di metri), l'impiego di palancole in acciaio (di elevata resistenza, ma di rigidezza minore rispetto a setti di contenimento in calcestruzzo armato) sono tutti elementi che giustificano pienamente l'esecuzione di un monitoraggio continuo come quello fatto apprestare dalle attrici.
Il relativo costo, anche per le assistenze edile ed impiantistica, appare congruo, anche alla luce della durata e degli altri elementi disponibili.
Sotto questo profilo a poco rileva che gli incaricati di HS avessero o meno eseguito anch'essi un monitoraggio e con quali risutati, perché quello che conta in questo giudizio è il fatto che il relativo risultato (ove effettivamente conseguito) non è stato condiviso con le attrici ed i loro tecnici, contrariamente all'obbligo insorto da “contatto sociale” e comunque ribadito nei vari incontri svoltisi, inducendo così le attrici ad attivarsi autonomamente.
11 CO Peraltro, come rileva correttamente il CTU, il monitoraggio organizzato dai tecnici di era limitato alla proprietà della cliente e al relativo cantiere, mentre sarebbe stato certamente opportuno estenderlo anche agli edifici vicini, lacuna cui hanno correttamente supplito le attrici.
Quanto alla durata del monitoraggio istituito dalle attrici, il CTU rileva correttamente che, a seguito dell'esecuzione di uno scavo rilevante con una palancolata di sostegno, della successiva costruzione di un fabbricato con piano interrato e del ritombamento dello spazio tra palancole e nuovi muri (con materiale inerte di riporto), si generano conseguenti deformazioni nel terreno fino al raggiungimento di una nuova condizione di equilibrio. Tale processo può durare molti mesi
(talvolta qualche anno), con una fase iniziale più intensa tendente a ridursi negli effetti con l'avanzare del tempo. Il fenomeno merita particolare attenzione nei casi di terreni e stratigrafie
“sensibili”, con presenza d'acqua emunta nella fase di cantiere per tenere asciutta l'area di lavoro, generando in tal modo un flusso che può indurre trascinamento delle parti fini del terreno di sedime con possibili cedimenti. Nemmeno la realizzazione di sondaggi geologici puntuali e rassicuranti può dare la sicurezza che tale fenomeno non si verificherà, perché non offre una conoscenza completa della stratigrafia e della composizione del terreno.
Pertanto, pur essendo opportuno che un monitoraggio venga avviato prima dell'inizio dell'attività di cantiere, l'esecuzione di controlli strumentali anche dopo la prima fase di scavo va ritenuta comunque utile per verificare eventuali effetti a breve, medio e lungo termine sul fabbricato vicino.
Quanto ai compensi pagati ai professionisti, si deve concordare col CTU sul fatto che l'importo congruo per analizzare ed eseguire la campagna di monitoraggio è pari ad € 4.000 oltre accessori, ma si deve anche ricordare che le attrici hanno fatto ricorso ai loro tecnici anche prima ed a prescindere da tale campagna, e ciò per l'analisi del sistema dei lavori avviati da HS, per il contatto con i tecnici avversari e il sopralluogo di gennaio 2018, per la verifica dei successivi documenti, per i successivi incontri e le conseguenti verifiche. In tale quadro, appare conguro riconoscere a tale titolo un ristoro complessivo pari ad € 12.000, compresi accessori, per tale voce.
COsiderato che le attrici hanno espressamente limitato la loro richiesta ad € 40.000 (pag. 11 citazione), al di là della formula aperta (ma chiaramente di mero stile) utilizzata nelle conclusioni, ne deriva che il danno va liquidato nella misura richiesta.
E' discusso che in causa sia stata raggiunta l'effettiva prova dell'avvenuto esborso per compensare tali spese da parte delle attrici.
12 La tesi va respinta in quanto:
- ogni spesa per compensi professionali è corroborata da fattura, che si può ragionevolemente presumere nessun professionista emetta senza contestuale incasso del corrispettivo (attesa la facoltà concessa dalle leggi fiscali di emettere il documento solo in tale momento);
- per ogni fattura dimessa è stato comunque allegato il conseguente ordine di bonifico bancario;
- ciò fonda una presunzione di avvenuta esecuzione del relativo ordine da parte della banca
CO destinataria;
la giuriprudenza invocata in contrario da (Cass. n° 8046/23) non è pertinente, perché riguarda il modo in cui si deve provare l'estinzione dell'obbligazione nei rapporti fra debitore e creditore (con l'onere gravante in pieno sul primo), non la prova di un fatto storico diverso, consistente nella perdita di ricchezza da parte del danneggiato per causa del comportamento di terzi (su cui vedasi, più pertinentemente, Cass. n° 17670/24);
Tes_
- i testi , , incaricati della predetta assistenza e consulenza, hanno Per_3 Per_2
dichiarato di essere stati regolarmente pagati dalle attrici, senza alcuna eccezione di sorta ad opera delle parti;
- l'eccezione di nullità della testimonianza del teste è infondata, perché i limiti alla Tes_3
prova per testi di pagamenti (art. 2726 c.c.) sono gli stessi fissati per i contratti, perché l'art. 2721
c.c. consente appunto al giudice di derogare all'irrisorio limite di valore ivi stabilito e perché non ricorrono altre norme di divieto a tale prova.
***
Il danno patito a questo titolo va dunque liquidato in misura di € 40.000.
A tale importo, trattandosi di debito di valore, va aggiunta la rivalutazione monetaria per sopperire alla perdita di valore della moneta nel frattempo verificatasi, in misura pari all'indice
ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) dal 1.11.2021 (data media degli esborsi) fino alla pubblicazione della sentenza.
Vanno poi aggiunti gli interessi compensativi, in misura pari a quella legale via via vigente dalla medesima data, applicata all'importo di € 40.000 via via rivalutato come sopra fino alla pubblicazione della sentenza.
Sull'importo complessivo non sono dovuti gli interessi moratori, in difetto di specifica domanda attorea, in tal caso necessaria.
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13 CO riguardo all'altra tipologia di danno oggetto di causa (all'integrità dell'immobile), va precisato che all'udienza del 4.12.2023 le attrici hanno rinunciato ad attribuire alle odierne controparti il pregiudizio subìto dalla porta esterna e dal rivestimento laterale dell'edificio.
Rimane dunque in discussione solamente il pregiudizio legato alla fessurazione della pavimentazione esterna, che alla stessa udienza le attrici hanno definitivamente rinunciato ad attribuire anche a della stessa questione continuano dunque a dover rispondere in questa CP_4
causa solo le odierne controparti.
Le fotografie in atti (docc. da 46.1 a 46.11 attrici) mostrano che il danno lamentato consiste nell'apertura, in alcuni punti piuttosto pronunciata, di tratti di fuga tra i cubetti di porfido del marciapiede esterno, dalla rampa fino all'area piana retrostante, aprendosi nella parte terminale tra la pavimentazione in porfido e il cordolo in cemento di delimitazione verso l'area con grigliato in masselli di cemento autobloccanti.
Simile situazione era stata verificata anche nel verbale di constatazione del 22.5.2022 (doc. 17 attrici) che, benché non sottoscritto da tutte le odierne parti, è indiscutibilmente un forte indice di veridicità della situazione rappresentata dalle predette immagini.
Il CTU ha rilevato che “le aperture rilevabili nelle foto sono state chiuse con sigillatura in malta cementizia, ma sono tuttora visibili, presentando alcune microfessure tra malta e cubetti ed alcune irregolarità superficiali con diversità di colore rispetto alle sigillature diffuse preesistenti. La parte terminale, compresa tra il bordo della pavimentazione in porfido e il cordolo in cemento che delimita l'area in masselli autobloccanti, presenta una pronunciata irregolarità superficiale con conformazione a scaglie. Nel complesso l'apertura che era stata sigillata e che presenta finitura diversa e meno regolare rispetto alle superfici circostanti ha uno sviluppo lineare di circa 34 metri.
Si precisa che tale situazione, attribuibile a un'esecuzione poco curata del ripristino, non comporta conseguenze funzionali, essendo mantenuta la planarità della pavimentazione e non essendovi ostacoli al transito e all'utilizzo, ma unicamente un effetto estetico di disuniformità.
La presenza di alcune microfessure introduce peraltro il rischio della formazione di ghiaccio all'interno con conseguente disgregazione della malta di sigillatura e progressivo incremento delle aperture.
La lesione originaria rappresentata nelle foto in atti non sussiste più nella sua integrità, ma è oggi ridotta a: irregolarità delle nuove sigillature eseguite;
differenza rispetto alle fughe preesistenti;
tratti che presentano oggi qualche distacco e microfessura.
14 Come correttaente chiarito dal CTU, tali aspetti non integrano un mero danno estetico, ma incidono anche sulla funzionalità della porzione danneggiata. La lesione, pacificamente causata dai CO NT lavori ordinati e fatti eseguire da con la direzione lavori dell'arch. non è dunque oggi definitivamente riparata, ed il relativo costo per ripristinare perfettamente la situazione anteriore è quantificato dal CTU (senza discussioni sul quantum) in € 2.196 Iva inclusa. Importo che va tenuto fermo ed a cui, trattandosi di debito di valore, va aggiunta la rivalutazione monetaria per sopperire alla perdita di valore della moneta nel frattempo verificatasi, in misura pari all'indice ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) dal 12.4.2018 (dì del fatto) fino alla pubblicazione della sentenza.
Vanno poi aggiunti gli interessi compensativi, in misura pari a quella legale via via vigente dalla medesima data, applicata all'importo in questione via via rivalutato come sopra fino alla pubblicazione della sentenza.
Sull'importo complessivo non sono dovuti gli interessi moratori, in difetto di specifica domanda attorea, in tal caso necessaria.
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L'esito complessivo dell'istruttoria mostra che è esente da qualsiasi responsabilità in CP_3
ordine ai pregiudizi lamentati dalle attrici, sicché ogni pretesa nei suoi confronti va respinta.
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NT HS chiede condannarsi l'arch. a tenerla del tutto indenne da ogni responsabilità, anche sotto il profilo del regresso fra coobbligati.
CO Nel caso specifico, poiché è sempre stata la prima destinataria delle denunzie/diffide inviate dalle attrici da gennaio a giugno 2018 con riguardo all'andamento dei lavori, non c'è ragione di discostarsi dalla regola della pari corresponsabilità fra i convenuti (nei rapporti interni) per i danni cagionati alle attrici;
va dunque affermato il diritto di HS, qualora compulsata per il pagamento dell'intero debito, di ottenere la rifusione della metà dell'esborso da parte del coobbligato solidale NT arch.
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Le spese seguono la soccombenza in ogni rapporto processuale, e si liquidano in dispositivo
(valore pari al quantum accordato;
aumento per la difesa di più attrici e di contro più CP_3
parti; compresi gli onorari per CTP attoreo – Cass. n° 26729/24), salve le precisazioni che seguono.
15 CO NT Visto l'accoglimento solo parziale della domanda di regresso formulata da verso l'arch. le spese in detto rapporto vanno compensate per la metà e per il resto seguono la soccombenza del secondo.
Quanto a la sua chiamata in causa ad opera di HS è avvenuta allo scopo di essere CP_3
manlevata in caso di condanna, anche sotto forma di regresso.
Si tratta evidentemente di chiamata in causa per accertare la (cor)responsabilità del terzo circa i fatti in discussione, nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario ex art. 2055 c.c.; non invece di chiamata in vera e propria garanzia.
In tal caso si deve ritenere che la domanda attorea si sia estesa automaticamente anche nei confronti di (Cass. n° 516/20). CP_3
CO Vi è dunque soccombenza integrale da parte della chiamante mentre ricorrono evidenti ragioni di compensazione integrale con riguardo alle attrici, che comunque mai hanno formalizzato alcuna richiesta nei confronti della terza.
NT L'arch. da parte sua, non ha formulato nei confronti della terza chiamata alcuna domanda, sicché fra dette parti non si è istituito alcun rapporto processuale.
NT Le spese di CTU vanno definitivamente addossate alle sole parti convenute HS ed arch. con obbligo di rifusione alle controparti che le hanno o le avranno anticipate in tutto o in parte;
nei
NT rapporti interni fra HS e arch. tali spese andranno regolate al 50%.
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Non vi sono motivi per applicare l'art. 96 terzo comma c.p.c., in quanto il rifiuto dei convenuti di accettare la proposta conciliativa giudiziale non è immotivato, legato com'era alla difficoltà di coinvolgere efficacemente un ulteriore possibile corresponsabile, purtroppo non coinvolto tempestivamente in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) condanna e , in solido tra loro, a NTroparte_1 CP_2 risarcire il danno cagionato alle attrici, che liquida in € 42.196 oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
16 b) determina nel 50% la misura del regresso spettante ad NTroparte_1
nei confronti di , in caso di effettivo risarcimento di danni e spese a favore delle
[...] CP_2
attrici;
c) condanna di conseguenza a rifondere ad CP_2 CP_1 NTroparte_1
la metà di quanto quest'ultima avrà pagato alle attrici in dipendenza della presente sentenza;
[...]
d) rigetta ogni domanda rivolta nei confronti di CP_3
e) condanna e , in solido tra loro, a NTroparte_1 CP_2 rifondere alle attrici le spese di lite, che liquida in € 15.000 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese vive per € 7.111,04, oltre ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge;
f) compensa per metà le spese nel rapporto fra e NTroparte_1
; CP_2
g) condanna a rifondere ad le residue CP_2 NTroparte_1 spese, che liquida in € 3.000 per compensi, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge;
h) condanna a rifondere a la spese di NTroparte_1 CP_3
lite, che liquida in € 15.000 per compensi, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge;
i) compensa per intero le spese nel rapporto fra attrici e CP_3
l) addossa definitivamente a e le spese NTroparte_1 CP_2
di CTU, con obbligo di rifusione alle controparti che le hanno o le avranno anticipate in tutto o in parte;
m) stabilisce, nei rapporti interni fra e , NTroparte_1 CP_2
che le spese di cui al punto precedente andranno regolate al 50%.
Udine, 31.5.2025
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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