Articolo 1 della Legge 5 luglio 1965, n. 890
Articolo 2
Versione
14 agosto 1965
Art. 1.
E' autorizzata a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.), con sede in Milano, per gli esercizi finanziari dal 1965 al 1969, la concessione di contributi nelle seguenti misure:
lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1965;
lire 60 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1969.
Entrata in vigore il 14 agosto 1965