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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/04/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4383/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4383/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PRUDENTE BIASE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE FERROVIA 71045 ORTA NOVApresso il difensore avv. PRUDENTE BIASE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_2 difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
N. R.G. 4383/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia in persona dei signori Magistrati
dott. ON Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, iscritta al n. Rg. 4383/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Biase Parte_1 C.F._1
Prudente, giusta procura in atti, con il quale elettivamente domiciliata in Orta Nova (FG) al Viale
Ferrovia, n. 79
RICORRENTE contro
(C.F. ), non costituito Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 26/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 Con ricorso depositato in data 06.09.2023, , chiedendo pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha esposto: di aver contratto matrimonio concordatario con in Cerignola in data 20.08.1987 (Atto n. 180, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno Controparte_1
Per_ 1987); che dall'unione coniugale sono nati i figli ON (nato il [...]) e (nata il
30.11.1988), entrambi coniugati e con un proprio nucleo familiare;
che, con sentenza n. 2591/2018 pubblicata in data 16.10.2018, il Tribunale di Foggia ha dichiarato la separazione tra i coniugi e, da quel momento, non c'è stata riconciliazione;
che ormai è venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale.
Nelle conclusioni, oltre alla pronuncia di divorzio, ha chiesto disporsi in suo favore un assegno divorzile dell'importo di euro 300,00.
All'udienza del giorno 06.12.2023 il Giudice, rilevato che la notifica era stata effettuata presso l'indirizzo di residenza del resistente, risultato sconosciuto, ha rinviato all'udienza cartolare del
24.04.2024, al fine del rinnovo della notifica.
Con ordinanza riservata del 24.05.2024 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente e rinviato all'udienza del 26.02.2025 per la rimessione in decisione.
Dopo tale udienza, precisate le conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio e al PM, il quale ha espresso parere favorevole.
******
1. Sulla contumacia di parte resistente.
Il ricorso, il decreto e l'ordinanza di rinnovazione della notifica sono stati regolarmente notificati ex art. 143 c.p.c. all'ultima residenza nota del resistente, essendo state compiute le relative formalità. Il resistente, anche se ha avuto conoscenza del presente procedimento, non ha inteso costituirsi.
Pertanto, va ribadita la sua contumacia.
2. Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti, i coniugi si sono separati in forza di sentenza del Tribunale di Foggia
pagina 3 di 7 n. 2591/2018 pubblicata in data 16.10.2018 (RG n. 812/2015), passata in giudicato e, fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte ricorrente, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, le risultanze anagrafiche, la contumacia del resistente e, dunque, il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
3. Sull'assegno divorzile.
Venendo alle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio, la ricorrente chiede prevedersi in suo favore un assegno divorzile mensile di euro 300,00, quale importo già previsto in sede di separazione a titolo di mantenimento.
Al riguardo, deve premettersi che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni e alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 6641 del 09/05/2002).
Con specifico riferimento all'art. 5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, si evidenzia che in esso è contenuto il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo
“quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”;
è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 11504 del 10/05/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del pagina 4 di 7 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo
a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova. Con successiva pronuncia n.
n. 18287 del 11/07/2018 la Corte di Cassazione, nell'evidenziare che all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, ha precisato nuovamente che detta disposizione di legge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. La Suprema Corte ha inoltre precisato che tale giudizio dovrà essere espresso “alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono, in definitiva, nella durata del matrimonio, nelle potenzialità reddituali future e nell'età dell'avente diritto. Secondo i Giudici di legittimità, il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni pagina 5 di 7 comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico- patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale: pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare. Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza, quindi, i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di tale decisione, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare.
In sostanza, l'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa: le Sezioni Unite ne hanno, quindi, valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Pertanto, in concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni economico reddituali delle parti
(comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato il matrimonio e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Nel caso di specie, va dato atto che la ricorrente si è limitata genericamente a chiedere un assegno divorzile per sé, senza allegare alcun elemento volto ad apprezzare la sussistenza dei presupposti per la previsione dello stesso.
Infatti, innanzitutto, non ha dimostrato la situazione economica e reddituale dell'ex marito e, di conseguenza, lo squilibrio che giustificherebbe la previsione di un assegno divorzile.
Inoltre, non ha fornito alcuna prova che, nel periodo di vita in comune, abbia dovuto sacrificare le proprie ambizioni lavorative e professionali (rinunciando a più remunerate e/o gratificanti occasioni di pagina 6 di 7 lavoro) al fine di consentire gli incrementi di reddito dello stesso, ovvero che abbia, rinunciando alle proprie ambizioni professionali, contribuito alla formazione del patrimonio familiare o del coniuge.
Pertanto, in assenza di presupposti, la domanda formulata da va rigettata. Parte_1
4. Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, sussistono ragioni oggettive per ritenere che restino a carico della ricorrente, alla luce della soccombenza in punto di assegno divorzile e della mancata opposizione del resistente, non costituitosi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Cerignola (FG) in data 20.08.1987 (Atto n. 180, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1987) tra
, nato a [...] in data [...] e , Controparte_1 Parte_1
nata Cerignola in data 05.08.1963;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
08/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. ON Buccaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4383/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PRUDENTE BIASE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE FERROVIA 71045 ORTA NOVApresso il difensore avv. PRUDENTE BIASE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_2 difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
N. R.G. 4383/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia in persona dei signori Magistrati
dott. ON Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, iscritta al n. Rg. 4383/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Biase Parte_1 C.F._1
Prudente, giusta procura in atti, con il quale elettivamente domiciliata in Orta Nova (FG) al Viale
Ferrovia, n. 79
RICORRENTE contro
(C.F. ), non costituito Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 26/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 Con ricorso depositato in data 06.09.2023, , chiedendo pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha esposto: di aver contratto matrimonio concordatario con in Cerignola in data 20.08.1987 (Atto n. 180, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno Controparte_1
Per_ 1987); che dall'unione coniugale sono nati i figli ON (nato il [...]) e (nata il
30.11.1988), entrambi coniugati e con un proprio nucleo familiare;
che, con sentenza n. 2591/2018 pubblicata in data 16.10.2018, il Tribunale di Foggia ha dichiarato la separazione tra i coniugi e, da quel momento, non c'è stata riconciliazione;
che ormai è venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale.
Nelle conclusioni, oltre alla pronuncia di divorzio, ha chiesto disporsi in suo favore un assegno divorzile dell'importo di euro 300,00.
All'udienza del giorno 06.12.2023 il Giudice, rilevato che la notifica era stata effettuata presso l'indirizzo di residenza del resistente, risultato sconosciuto, ha rinviato all'udienza cartolare del
24.04.2024, al fine del rinnovo della notifica.
Con ordinanza riservata del 24.05.2024 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente e rinviato all'udienza del 26.02.2025 per la rimessione in decisione.
Dopo tale udienza, precisate le conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio e al PM, il quale ha espresso parere favorevole.
******
1. Sulla contumacia di parte resistente.
Il ricorso, il decreto e l'ordinanza di rinnovazione della notifica sono stati regolarmente notificati ex art. 143 c.p.c. all'ultima residenza nota del resistente, essendo state compiute le relative formalità. Il resistente, anche se ha avuto conoscenza del presente procedimento, non ha inteso costituirsi.
Pertanto, va ribadita la sua contumacia.
2. Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti, i coniugi si sono separati in forza di sentenza del Tribunale di Foggia
pagina 3 di 7 n. 2591/2018 pubblicata in data 16.10.2018 (RG n. 812/2015), passata in giudicato e, fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte ricorrente, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, le risultanze anagrafiche, la contumacia del resistente e, dunque, il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
3. Sull'assegno divorzile.
Venendo alle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio, la ricorrente chiede prevedersi in suo favore un assegno divorzile mensile di euro 300,00, quale importo già previsto in sede di separazione a titolo di mantenimento.
Al riguardo, deve premettersi che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni e alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 6641 del 09/05/2002).
Con specifico riferimento all'art. 5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, si evidenzia che in esso è contenuto il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo
“quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”;
è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 11504 del 10/05/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del pagina 4 di 7 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo
a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova. Con successiva pronuncia n.
n. 18287 del 11/07/2018 la Corte di Cassazione, nell'evidenziare che all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, ha precisato nuovamente che detta disposizione di legge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. La Suprema Corte ha inoltre precisato che tale giudizio dovrà essere espresso “alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono, in definitiva, nella durata del matrimonio, nelle potenzialità reddituali future e nell'età dell'avente diritto. Secondo i Giudici di legittimità, il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni pagina 5 di 7 comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico- patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale: pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare. Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza, quindi, i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di tale decisione, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare.
In sostanza, l'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa: le Sezioni Unite ne hanno, quindi, valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Pertanto, in concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni economico reddituali delle parti
(comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato il matrimonio e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Nel caso di specie, va dato atto che la ricorrente si è limitata genericamente a chiedere un assegno divorzile per sé, senza allegare alcun elemento volto ad apprezzare la sussistenza dei presupposti per la previsione dello stesso.
Infatti, innanzitutto, non ha dimostrato la situazione economica e reddituale dell'ex marito e, di conseguenza, lo squilibrio che giustificherebbe la previsione di un assegno divorzile.
Inoltre, non ha fornito alcuna prova che, nel periodo di vita in comune, abbia dovuto sacrificare le proprie ambizioni lavorative e professionali (rinunciando a più remunerate e/o gratificanti occasioni di pagina 6 di 7 lavoro) al fine di consentire gli incrementi di reddito dello stesso, ovvero che abbia, rinunciando alle proprie ambizioni professionali, contribuito alla formazione del patrimonio familiare o del coniuge.
Pertanto, in assenza di presupposti, la domanda formulata da va rigettata. Parte_1
4. Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, sussistono ragioni oggettive per ritenere che restino a carico della ricorrente, alla luce della soccombenza in punto di assegno divorzile e della mancata opposizione del resistente, non costituitosi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Cerignola (FG) in data 20.08.1987 (Atto n. 180, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1987) tra
, nato a [...] in data [...] e , Controparte_1 Parte_1
nata Cerignola in data 05.08.1963;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
08/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. ON Buccaro
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