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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15044/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15044/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRESE Parte_1 C.F._1
FILOMENA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CALABRESE
FILOMENA
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La pare ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ricorre ex art.337 bis e ss. c.c. (Rossano, 14.5.1980) nei confronti di Parte_1 CP_1
(Crotone 28.7.1974) per una regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli e la determinazione di un assegno di mantenimento per i loro figli.
Si premette che le parti, che hanno avuto una relazione sentimentale ed una convivenza more uxorio
(dal 2001 al 2012) hanno 2 figli: (20 anni, nato [...]) e (nata [...] – oggi Per_1 Per_2
17 anni). Dal ricorso 14.11.2023
La madre vive con i figli. La sostiene che i genitori avevano accordo scritto col quale era Pt_1 stabilito un assegno di mantenimento per i figli di €.200 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie.
Aggiunge che da agosto 2020 il padre non versa più nulla.
Oggi chiede: l'affido condiviso di , con collocazione con la madre, stabilire un calendario di Per_2 visite padre/LI, un assegno di mantenimento di €.600 tot. (€.300 x 2) per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, con il 100% dell'assegno unico alla madre ed autorizzazione al rilascio passaporto. pagina 1 di 6 Il convenuto non si è costituito nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto del giudice di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti: notifica a mezzo del servizio postale perfezionata per compiuta giacenza.
Sostanzialmente la ha poi ribadito le sue posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del Pt_1 giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.). All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, la parte attrice – sentita personalmente, in assenza di contraddittorio stante la contumacia del convenuti - ribadiva sostanzialmente le sue posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nel suo di costituzione in giudizio.
All'udienza 7.5.2024 la ricorrente ha dichiarato:
<Non ho notizie del convenuto da almeno un anno e mezzo. Abbiamo convissuto per 10 anni. La convivenza ed i miei sentimenti sono venuti meno a causa delle modalità aggressive del convenuto: mi riferisco ad una aggressività di natura verbale. Non potevo, a causa della sua gelosia, andare a mangiare una pizza o a bere un caffè con le mie amiche. I miei sentimenti erano finiti da tempo. Lui è sempre stato un “padre padrone”. Il AP vede solo la LI, circa una volta al mese. Il padre invece non vede più per decisione di quest'ultimo. Il padre non cerca mai il figlio e non è mai stato Per_1 un padre presente. Il padre non contribuisce al mantenimento dei figli da almeno 3 anni e mezzo. Il Sig. lavora in una azienda di impianti di allarme. Io vivo con i miei figli in una casa in Parte_2 locazione, per la quale pago €.550,00 al mese. Io lavoro come colf presso dei sacerdoti e percepisco
€.
1.200 al mese (già inclusa una percentuale di TFR) per 13 mensilità. Non ho altre entrate e non sono proprietaria di altri beni, né ho in essere finanziamenti o investimenti.>>
Il tentativo di conciliazione non poteva essere neppure esperito vista l'assenza dell' . CP_1
Con ordinanza riservata 27.5.2024 il Giudice assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti dell'art.473-bis. 22 c.p.c. del seguente tenore:
- dispone l'affidamento condiviso della LI minore ad entrambi i genitori;
le decisioni di Per_2 maggiore interesse per la LI saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la LI presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
- dispone la sua collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la LI liberamente previo accordo con la madre (tenendo conto delle esigenze della LI in considerazione anche della sua età) e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal sabato (all'uscita dalla scuola) alla domenica sera quando la dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 21.30 (dopo cena); nelle settimane in cui la terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 21.30 (dopo cena), in mancanza di accordo il mercoledì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con la LI) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 21.30 (dopo cena), in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì;
pagina 2 di 6 per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di giugno precedente;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma mensile complessiva di €.400,00 Per_1 Per_2 (quattrocento = €.200 x 2) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Avvalendosi dei propri poteri d'ufficio, in presenza di prole minorenne (ex ar.t473-bis. 2 c.p.c.), non essendosi costituito il convenuto, erano disposti accertamenti sui redditi dello stesso. Si procedeva anche all'ascolto della LI minore . Per_2
Le sue dichiarazioni rese all'udienza 13.11.2024
<Ho 17 anni. Penso di essere qui per mia madre e mio padre. Vivo con la mamma. Sento AP al telefono quasi tutti i giorni, magari dal vivo un po' meno. Quando ci organizziamo, direttamente io e AP, ci vediamo. Domenica AP mi ha accompagnato al concento di L'ho visto la settimana Per_3 scorsa che è venuto a pranzo a casa nostra. Quest'estate l'ho visto poco. Queste vacanze natalizie dovevamo andare giù dai nonni paterni, se riusciamo. Frequento il terzo superiore di un istituto di indirizzo economico. Con AP ho un buon rapporto. Tempo fa uscivamo di più io e lui. Mi piacerebbe vederlo di più, ma non ci sono poi tante opportunità di uscita. Non facciamo acquisti insieme. Adesso ci vediamo molto di meno rispetto a circa un anno fa. Anche con il fatto che AP lavora di più. Mi ha detto che lavora tanto. Non vado a casa di AP. Mi ha detto che posso prendere un autobus per andare da lui, ma io studio e se poi lui non è a casa, non avrebbe senso andare lì.>>
ADR. <Non penso di averne bisogno (in merito alla nomina di un Curatore speciale).>>
Alla stessa udienza, la dichiarava, in merito ad eventuali fatti nuovi verificatisi nelle more del Pt_1 giudizio, affermava:
<Da giugno 2024 il padre mi ha dato 500 euro al mese. Ci siamo sentiti e ci siamo visti. Aveva chiamato al telefono. Io gli ho ribadito del procedimento e dell'udienza di oggi. Per_2 Il padre ha visto domenica sera, perché l'ha accompagnata ad un concerto. Si sentono Per_2 telefonicamente.
La settimana scorsa il padre ha chiamato piangendo perché non stava bene e in Per_2 quell'occasione è salito a casa da noi e ha pranzato con noi. Era un po' di tempo che padre e LI non si vedevano. D'estate è stata sempre con me. Per_2
Di solito non escono insieme, padre e LI. Gli ho chiesto il rimborso delle spese straordinarie, ad esempio quelle dei libri, delle lezioni private e delle scarpe, ma lui non me le paga. Mi dice che non ha soldi per pagarmi le straordinarie.
Io non posso sostenere tutte le spese sola. Per esempio, questo mese devo comprare gli occhiali a
e lui lo sa.>> Per_2
Infine, all'udienza del 5.12.2024 - acquisita la documentazione reddituale di – la CP_1 procuratrice della ricorrente concludeva insistendo nelle proprie domande già articolate ed esposte in ricorso introduttivo.
L'affido della sola LI minore, in assenza di elementi che dimostrino la contrarietà agli interessi del minore, deve seguire la regola generale del c.d. affido condiviso (ex art.337 quater c.c.).
pagina 3 di 6 La collocazione sarà presso l'abitazione della madre, secondo una situazione di fatto già esistente, avendo la minore nella casa familiare il proprio habitat domestico (centro di affetti, di interessi e consuetudini di vita).
Le visite tra padre e LI, che avvengono già senza un preciso calendario, ma rimesse alla loro volontà, devono tener conto che la ragazza ha ormai compiuto 17 anni: diventerà maggiorenne a novembre di quest'anno 2025. Si prevede, pertanto, un calendario “libero” da concordarsi direttamente tra padre e LI. Gli aspetti economici: l'assegno di mantenimento per i figli Si premette che anche il primogenito, (oggi 20 anni), per quanto maggiorenne non è ancora Per_1 indipendente economicamente: egli, peraltro, non ha praticamente rapporti con il padre, che non vede e non frequenta.
Non essendosi costituito in giudizio, non si avevano, inizialmente (ed al momento della pronuncia dell'ordinanza 27.5.2024) elementi specifici relativi ad un eventuale reddito prodotto dal padre. Ad ogni modo, il soggetto era in età adulta, non risultava che fosse affetto da patologie che gli impedivano lo svolgimento di attività lavorativa o che versasse in una qualche specifica condizione personale tale da limitare le sue capacità lavorativa, per cui era stato già ritenuto soggetto del tutto capace di produrre reddito, così da poter adempiere ai propri obblighi verso i figli minori o, comunque, non autosufficienti dal punto di vista economico. Oltretutto durante la convivenza egli lavorava, come dichiarato dalla ricorrente che evidentemente, avendo convissuto era a conoscenza della circostanza.
Oggi si hanno ulteriori elementi concreti relativi al reddito prodotto dal convenuto. Sono in atti, infatti, acquisite, dichiarazioni reddituali di (lavoratore subordinato con contratto a tempo CP_1 indeterminato). CU 2022 = al mese netti circa €.
1.670 CU 2023 = al mese netti circa €.
2.000 CU 2024 = al mese netti circa €.2.000.
Certo, non si conosce se egli abbia o meno spese abitative.
Redditi ricorrente
CU 2021 = lavoro subordinato a tempo indeterminato (per gg.365) retto netto complessivo circa
€.
9.000 CU 2022 = lavoro subordinato a tempo determinato (gg.25) retto netto complessivo circa €.470 CU 2022 = lavoro subordinato a tempo indeterminato (gg.246) retto netto complessivo circa €.
6.500 CU 2022 = Previdenza Coopera tot. redditi €.
3.500 CU 2023 = Fondo pensione cooperativa, tot. reddito circa €.
1.480 Vive in locazione (doc. n.9 contratto con canone di €.500 mensili). È ammessa al patrocinio a spese dello Stato. All'udienza ha dichiarato redditi maggiori:
“Io lavoro come colf presso dei sacerdoti e percepisco €.
1.200 al mese (già inclusa una percentuale di TFR) per 13 mensilità.”
Riguardo all'assegno per il mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non indipendenti economicamente a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età dei figli della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore (il padre non ha, praticamente, rapporti e frequentazione con ). Per_1
pagina 4 di 6 Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in €.600,00 mensili (€.300 per ciascun figlio); esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese.
Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico è percepito dai genitori al 50% per legge in caso di affido condiviso, per cui il tribunale non può modificare tale determinazione in assenza di consenso di entrambi;
certamente tale percezione viene considerata ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento per la prole. Non ci sono elementi che depongano in senso contrario all'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la LI minore. La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo (a favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato), segue la soccombenza. Seppure il convenuto, non costituendosi, non si è opposto alla domanda avversaria, la ricorrente è stata costretta ad adire il tribunale.
La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale;
scaglione: indeterminabile - complessità bassa;
valore medio per le prime due fasi, minimo per la terza (istruttoria/trattazione) – stante anche la contumacia del convenuto;
non c'è stata reale attività per la fase decisoria.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso della LI minore ad entrambi i genitori;
le decisioni di Per_2 maggiore interesse per la LI saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la LI presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
- dispone la sua collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la LI liberamente previo accordo con la stessa LI, considerata la sua età, da prendere di volta in volta;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma mensile complessiva di €.600,00 Per_1 Per_2 (seicento = €.300 x 2) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese pagina 5 di 6 per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Autorizza il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la LI minore.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, che si liquidano in complessivi €.3.808,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 31.1.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15044/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRESE Parte_1 C.F._1
FILOMENA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CALABRESE
FILOMENA
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La pare ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ricorre ex art.337 bis e ss. c.c. (Rossano, 14.5.1980) nei confronti di Parte_1 CP_1
(Crotone 28.7.1974) per una regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli e la determinazione di un assegno di mantenimento per i loro figli.
Si premette che le parti, che hanno avuto una relazione sentimentale ed una convivenza more uxorio
(dal 2001 al 2012) hanno 2 figli: (20 anni, nato [...]) e (nata [...] – oggi Per_1 Per_2
17 anni). Dal ricorso 14.11.2023
La madre vive con i figli. La sostiene che i genitori avevano accordo scritto col quale era Pt_1 stabilito un assegno di mantenimento per i figli di €.200 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie.
Aggiunge che da agosto 2020 il padre non versa più nulla.
Oggi chiede: l'affido condiviso di , con collocazione con la madre, stabilire un calendario di Per_2 visite padre/LI, un assegno di mantenimento di €.600 tot. (€.300 x 2) per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, con il 100% dell'assegno unico alla madre ed autorizzazione al rilascio passaporto. pagina 1 di 6 Il convenuto non si è costituito nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto del giudice di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti: notifica a mezzo del servizio postale perfezionata per compiuta giacenza.
Sostanzialmente la ha poi ribadito le sue posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del Pt_1 giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.). All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, la parte attrice – sentita personalmente, in assenza di contraddittorio stante la contumacia del convenuti - ribadiva sostanzialmente le sue posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nel suo di costituzione in giudizio.
All'udienza 7.5.2024 la ricorrente ha dichiarato:
<Non ho notizie del convenuto da almeno un anno e mezzo. Abbiamo convissuto per 10 anni. La convivenza ed i miei sentimenti sono venuti meno a causa delle modalità aggressive del convenuto: mi riferisco ad una aggressività di natura verbale. Non potevo, a causa della sua gelosia, andare a mangiare una pizza o a bere un caffè con le mie amiche. I miei sentimenti erano finiti da tempo. Lui è sempre stato un “padre padrone”. Il AP vede solo la LI, circa una volta al mese. Il padre invece non vede più per decisione di quest'ultimo. Il padre non cerca mai il figlio e non è mai stato Per_1 un padre presente. Il padre non contribuisce al mantenimento dei figli da almeno 3 anni e mezzo. Il Sig. lavora in una azienda di impianti di allarme. Io vivo con i miei figli in una casa in Parte_2 locazione, per la quale pago €.550,00 al mese. Io lavoro come colf presso dei sacerdoti e percepisco
€.
1.200 al mese (già inclusa una percentuale di TFR) per 13 mensilità. Non ho altre entrate e non sono proprietaria di altri beni, né ho in essere finanziamenti o investimenti.>>
Il tentativo di conciliazione non poteva essere neppure esperito vista l'assenza dell' . CP_1
Con ordinanza riservata 27.5.2024 il Giudice assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti dell'art.473-bis. 22 c.p.c. del seguente tenore:
- dispone l'affidamento condiviso della LI minore ad entrambi i genitori;
le decisioni di Per_2 maggiore interesse per la LI saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la LI presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
- dispone la sua collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la LI liberamente previo accordo con la madre (tenendo conto delle esigenze della LI in considerazione anche della sua età) e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal sabato (all'uscita dalla scuola) alla domenica sera quando la dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 21.30 (dopo cena); nelle settimane in cui la terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 21.30 (dopo cena), in mancanza di accordo il mercoledì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con la LI) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 21.30 (dopo cena), in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì;
pagina 2 di 6 per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di giugno precedente;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma mensile complessiva di €.400,00 Per_1 Per_2 (quattrocento = €.200 x 2) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Avvalendosi dei propri poteri d'ufficio, in presenza di prole minorenne (ex ar.t473-bis. 2 c.p.c.), non essendosi costituito il convenuto, erano disposti accertamenti sui redditi dello stesso. Si procedeva anche all'ascolto della LI minore . Per_2
Le sue dichiarazioni rese all'udienza 13.11.2024
<Ho 17 anni. Penso di essere qui per mia madre e mio padre. Vivo con la mamma. Sento AP al telefono quasi tutti i giorni, magari dal vivo un po' meno. Quando ci organizziamo, direttamente io e AP, ci vediamo. Domenica AP mi ha accompagnato al concento di L'ho visto la settimana Per_3 scorsa che è venuto a pranzo a casa nostra. Quest'estate l'ho visto poco. Queste vacanze natalizie dovevamo andare giù dai nonni paterni, se riusciamo. Frequento il terzo superiore di un istituto di indirizzo economico. Con AP ho un buon rapporto. Tempo fa uscivamo di più io e lui. Mi piacerebbe vederlo di più, ma non ci sono poi tante opportunità di uscita. Non facciamo acquisti insieme. Adesso ci vediamo molto di meno rispetto a circa un anno fa. Anche con il fatto che AP lavora di più. Mi ha detto che lavora tanto. Non vado a casa di AP. Mi ha detto che posso prendere un autobus per andare da lui, ma io studio e se poi lui non è a casa, non avrebbe senso andare lì.>>
ADR. <Non penso di averne bisogno (in merito alla nomina di un Curatore speciale).>>
Alla stessa udienza, la dichiarava, in merito ad eventuali fatti nuovi verificatisi nelle more del Pt_1 giudizio, affermava:
<Da giugno 2024 il padre mi ha dato 500 euro al mese. Ci siamo sentiti e ci siamo visti. Aveva chiamato al telefono. Io gli ho ribadito del procedimento e dell'udienza di oggi. Per_2 Il padre ha visto domenica sera, perché l'ha accompagnata ad un concerto. Si sentono Per_2 telefonicamente.
La settimana scorsa il padre ha chiamato piangendo perché non stava bene e in Per_2 quell'occasione è salito a casa da noi e ha pranzato con noi. Era un po' di tempo che padre e LI non si vedevano. D'estate è stata sempre con me. Per_2
Di solito non escono insieme, padre e LI. Gli ho chiesto il rimborso delle spese straordinarie, ad esempio quelle dei libri, delle lezioni private e delle scarpe, ma lui non me le paga. Mi dice che non ha soldi per pagarmi le straordinarie.
Io non posso sostenere tutte le spese sola. Per esempio, questo mese devo comprare gli occhiali a
e lui lo sa.>> Per_2
Infine, all'udienza del 5.12.2024 - acquisita la documentazione reddituale di – la CP_1 procuratrice della ricorrente concludeva insistendo nelle proprie domande già articolate ed esposte in ricorso introduttivo.
L'affido della sola LI minore, in assenza di elementi che dimostrino la contrarietà agli interessi del minore, deve seguire la regola generale del c.d. affido condiviso (ex art.337 quater c.c.).
pagina 3 di 6 La collocazione sarà presso l'abitazione della madre, secondo una situazione di fatto già esistente, avendo la minore nella casa familiare il proprio habitat domestico (centro di affetti, di interessi e consuetudini di vita).
Le visite tra padre e LI, che avvengono già senza un preciso calendario, ma rimesse alla loro volontà, devono tener conto che la ragazza ha ormai compiuto 17 anni: diventerà maggiorenne a novembre di quest'anno 2025. Si prevede, pertanto, un calendario “libero” da concordarsi direttamente tra padre e LI. Gli aspetti economici: l'assegno di mantenimento per i figli Si premette che anche il primogenito, (oggi 20 anni), per quanto maggiorenne non è ancora Per_1 indipendente economicamente: egli, peraltro, non ha praticamente rapporti con il padre, che non vede e non frequenta.
Non essendosi costituito in giudizio, non si avevano, inizialmente (ed al momento della pronuncia dell'ordinanza 27.5.2024) elementi specifici relativi ad un eventuale reddito prodotto dal padre. Ad ogni modo, il soggetto era in età adulta, non risultava che fosse affetto da patologie che gli impedivano lo svolgimento di attività lavorativa o che versasse in una qualche specifica condizione personale tale da limitare le sue capacità lavorativa, per cui era stato già ritenuto soggetto del tutto capace di produrre reddito, così da poter adempiere ai propri obblighi verso i figli minori o, comunque, non autosufficienti dal punto di vista economico. Oltretutto durante la convivenza egli lavorava, come dichiarato dalla ricorrente che evidentemente, avendo convissuto era a conoscenza della circostanza.
Oggi si hanno ulteriori elementi concreti relativi al reddito prodotto dal convenuto. Sono in atti, infatti, acquisite, dichiarazioni reddituali di (lavoratore subordinato con contratto a tempo CP_1 indeterminato). CU 2022 = al mese netti circa €.
1.670 CU 2023 = al mese netti circa €.
2.000 CU 2024 = al mese netti circa €.2.000.
Certo, non si conosce se egli abbia o meno spese abitative.
Redditi ricorrente
CU 2021 = lavoro subordinato a tempo indeterminato (per gg.365) retto netto complessivo circa
€.
9.000 CU 2022 = lavoro subordinato a tempo determinato (gg.25) retto netto complessivo circa €.470 CU 2022 = lavoro subordinato a tempo indeterminato (gg.246) retto netto complessivo circa €.
6.500 CU 2022 = Previdenza Coopera tot. redditi €.
3.500 CU 2023 = Fondo pensione cooperativa, tot. reddito circa €.
1.480 Vive in locazione (doc. n.9 contratto con canone di €.500 mensili). È ammessa al patrocinio a spese dello Stato. All'udienza ha dichiarato redditi maggiori:
“Io lavoro come colf presso dei sacerdoti e percepisco €.
1.200 al mese (già inclusa una percentuale di TFR) per 13 mensilità.”
Riguardo all'assegno per il mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non indipendenti economicamente a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età dei figli della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore (il padre non ha, praticamente, rapporti e frequentazione con ). Per_1
pagina 4 di 6 Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in €.600,00 mensili (€.300 per ciascun figlio); esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese.
Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico è percepito dai genitori al 50% per legge in caso di affido condiviso, per cui il tribunale non può modificare tale determinazione in assenza di consenso di entrambi;
certamente tale percezione viene considerata ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento per la prole. Non ci sono elementi che depongano in senso contrario all'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la LI minore. La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo (a favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato), segue la soccombenza. Seppure il convenuto, non costituendosi, non si è opposto alla domanda avversaria, la ricorrente è stata costretta ad adire il tribunale.
La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale;
scaglione: indeterminabile - complessità bassa;
valore medio per le prime due fasi, minimo per la terza (istruttoria/trattazione) – stante anche la contumacia del convenuto;
non c'è stata reale attività per la fase decisoria.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso della LI minore ad entrambi i genitori;
le decisioni di Per_2 maggiore interesse per la LI saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la LI presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
- dispone la sua collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la LI liberamente previo accordo con la stessa LI, considerata la sua età, da prendere di volta in volta;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma mensile complessiva di €.600,00 Per_1 Per_2 (seicento = €.300 x 2) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese pagina 5 di 6 per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Autorizza il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la LI minore.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, che si liquidano in complessivi €.3.808,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 31.1.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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