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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 454/2024
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 1952 del 18.06.2024 Oggetto: maggiorazione sociale e spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella de Giorgi Consigliere ha emesso la presente
ha pronunciat o l a present e
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a pr evi denzi al e / assi st enzi al e ,
i n gr ado di appel l o,
tra
, rappresent ata e di fesa dagli Avv.ti Luca P utignano e Parte_1
Lili a Luci a P et rachi
Appell ant e e
, in CP_1 Controparte_2 persona del s uo P residente pro -tempore, rappresent ato e difeso dagli Avv.ti Isabell a P. Basil e, S alvatore Graziuso, R iccardo S alvo
Appell ato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.06.2022 dinanzi al Tribunale di Lecce Parte_1 premesso di essere non coniugata, titolare di pensione di categoria VO da giugno 2006 e di possedere i necessari requisiti reddituali, aveva dedotto che tale prestazione era stata riconosciuta dall' solo a partire dalla domanda amministrativa del 4.11.2019; aveva chiesto la condanna CP_2 dell' a corrispondere la maggiorazione sociale, prevista per i soggetti dell'età pari o superiore CP_1
a 65 anni dall'art.38 commi 1-6 l.n. 448/2001, a decorrere dal compimento dell'età richiesta, ossia da giugno 2011.
L' aveva eccepito l'infondatezza del ricorso, di cui aveva chiesto il rigetto. CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo necessaria la domanda amministrativa ai fini del riconoscimento e della decorrenza della maggiorazione. Ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 1865,00 in favore dell' . CP_1
Con ricorso in appello ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui il Tribunale aveva indicato la decorrenza del diritto alla maggiorazione nella data di presentazione dell'istanza amministrativa. Aveva sostenuto che, invece, nella sussistenza degli altri presupposti contributivi, il suo diritto era sorto anticipatamente, al compimento del 65° anno di età, non essendo subordinato alla presentazione dell'istanza. L'appellante ha quindi chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, che fosse riconosciuta in suo favore la maggiorazione sociale da giugno 2011. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la condanna alle spese, emessa nonostante la presentazione della dichiarazione prevista dall'art.152 disp. Att. C.p.c. ai fini dell'esonero dalla condanna in caso di soccombenza.
L' è rimasto contumace. Controparte_3
All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo.
***********
L'appello risulta fondato solo sul secondo motivo.
Con riferimento al primo motivo questa Corte aderisce al condivisibile principio espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.9561/2021 in un caso avente ad oggetto la maggiorazione ex art. 38 L.n.448/2001 sull'assegno sociale, principio che può applicarsi, per identità di ratio, anche alla maggiorazione sociale su altra pensione, e che qui si richiama anche ai fini della redazione della motivazione secondo i criteri indicati dall'art.118 disp.att. c.p.c. La Cassazione ha infatti precisato che “14. le prescritte condizioni reddituali fissate per il diritto alla maggiorazione portano già ad escludere la natura accessoria ed automatica della maggiorazione e, dunque, della maturazione del diritto alla maggiorazione al solo maturare del requisito anagrafico, al pari della prestazione assistenziale sostitutiva alla quale accede, a prescindere dalla domanda dell'assistito;
15. neanche si rinvengono fonti normative che possano fondare l'affermata automaticità della maggiorazione giacchè la necessità della domanda amministrativa risulta ribadita dalla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, fin dall'incipit dell'articolo: "Con effetto dal 1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori...è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di Lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che..." ed è riaffermata nel comma 6: "La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonchè da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell territorialmente competente"; CP_1 16. chiude, inoltre, il richiamato compendio normativo, la prescrizione, enunciata nel comma 10, della "decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda", con l'espressa qualificazione del credito in esame come non cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile;
17. si tratta, del resto, di disposizioni normative in continuità con la già prescritta decorrenza, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, enunciata nella L. n. 140 del 1985, art. 1, in riferimento alla maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, sostituita dalle richiamate disposizioni della L. n. 544 del 1988, art. 1 e non soggette a loro volta a modifiche, per la parte che qui rileva, nei numerosi interventi legislativi successivi finalizzati all'ampliamento degli aventi diritto alle maggiorazioni sociali;
18. in definitiva, la maggiorazione dell'assegno sociale non opera automaticamente al compimento dei requisisti anagrafici, essendo necessario che l'interessato presenti domanda per la maggiorazione che avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima, come reso palese dalla chiara lettura del dettato normativo”.
Ne consegue che la pretesa fatta valere con l'atto di appello, diretta ad ottenere la maggiorazione a decorrere dalla data di compimento dell'età prevista, non può trovare accoglimento.
L'appello sulle spese è invece fondato.
Il primo giudice ha ritenuto la dichiarazione resa dalla ricorrente inesistente o inidonea
(“…in difetto di utile dichiarazione ex art.152…”) ai fini dell'esonero delle spese processuali ex art.152 disp. att. C.p.c.
Tuttavia la dichiarazione era presente già in primo grado ed era rispondente ai requisiti minimi ritenuti all'uopo necessari da Cass.n.24303/2016.
Pertanto la sentenza va parzialmente riformata sul capo delle spese, le quali devono essere dichiarate irripetibili.
Tenuto conto della soccombenza parziale dell'appellante in secondo grado, le spese del presente giudizio sono compensate per metà; la metà residua, pari ad € 481,00 in base al valore della questione dedotta, grava sull' , soccombente sul capo riformato;
con distrazione in favore CP_1 dei procuratori dell'appellante che ne hanno fatto richiesta ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 28.06.2024 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 18.06.2024 n.1952 del Tribunale di Lecce così provvede: CP_1
Accoglie l'appello parzialmente e, per l'effetto, dichiara irripetibili le spese del primo grado;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
compensa le spese del secondo grado nella misura della metà del totale e condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, della residua metà delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 481,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Luca Putignano e Lilia Lucia Petrachi.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 15.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 1952 del 18.06.2024 Oggetto: maggiorazione sociale e spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella de Giorgi Consigliere ha emesso la presente
ha pronunciat o l a present e
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a pr evi denzi al e / assi st enzi al e ,
i n gr ado di appel l o,
tra
, rappresent ata e di fesa dagli Avv.ti Luca P utignano e Parte_1
Lili a Luci a P et rachi
Appell ant e e
, in CP_1 Controparte_2 persona del s uo P residente pro -tempore, rappresent ato e difeso dagli Avv.ti Isabell a P. Basil e, S alvatore Graziuso, R iccardo S alvo
Appell ato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.06.2022 dinanzi al Tribunale di Lecce Parte_1 premesso di essere non coniugata, titolare di pensione di categoria VO da giugno 2006 e di possedere i necessari requisiti reddituali, aveva dedotto che tale prestazione era stata riconosciuta dall' solo a partire dalla domanda amministrativa del 4.11.2019; aveva chiesto la condanna CP_2 dell' a corrispondere la maggiorazione sociale, prevista per i soggetti dell'età pari o superiore CP_1
a 65 anni dall'art.38 commi 1-6 l.n. 448/2001, a decorrere dal compimento dell'età richiesta, ossia da giugno 2011.
L' aveva eccepito l'infondatezza del ricorso, di cui aveva chiesto il rigetto. CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo necessaria la domanda amministrativa ai fini del riconoscimento e della decorrenza della maggiorazione. Ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 1865,00 in favore dell' . CP_1
Con ricorso in appello ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui il Tribunale aveva indicato la decorrenza del diritto alla maggiorazione nella data di presentazione dell'istanza amministrativa. Aveva sostenuto che, invece, nella sussistenza degli altri presupposti contributivi, il suo diritto era sorto anticipatamente, al compimento del 65° anno di età, non essendo subordinato alla presentazione dell'istanza. L'appellante ha quindi chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, che fosse riconosciuta in suo favore la maggiorazione sociale da giugno 2011. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la condanna alle spese, emessa nonostante la presentazione della dichiarazione prevista dall'art.152 disp. Att. C.p.c. ai fini dell'esonero dalla condanna in caso di soccombenza.
L' è rimasto contumace. Controparte_3
All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo.
***********
L'appello risulta fondato solo sul secondo motivo.
Con riferimento al primo motivo questa Corte aderisce al condivisibile principio espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.9561/2021 in un caso avente ad oggetto la maggiorazione ex art. 38 L.n.448/2001 sull'assegno sociale, principio che può applicarsi, per identità di ratio, anche alla maggiorazione sociale su altra pensione, e che qui si richiama anche ai fini della redazione della motivazione secondo i criteri indicati dall'art.118 disp.att. c.p.c. La Cassazione ha infatti precisato che “14. le prescritte condizioni reddituali fissate per il diritto alla maggiorazione portano già ad escludere la natura accessoria ed automatica della maggiorazione e, dunque, della maturazione del diritto alla maggiorazione al solo maturare del requisito anagrafico, al pari della prestazione assistenziale sostitutiva alla quale accede, a prescindere dalla domanda dell'assistito;
15. neanche si rinvengono fonti normative che possano fondare l'affermata automaticità della maggiorazione giacchè la necessità della domanda amministrativa risulta ribadita dalla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, fin dall'incipit dell'articolo: "Con effetto dal 1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori...è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di Lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che..." ed è riaffermata nel comma 6: "La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonchè da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell territorialmente competente"; CP_1 16. chiude, inoltre, il richiamato compendio normativo, la prescrizione, enunciata nel comma 10, della "decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda", con l'espressa qualificazione del credito in esame come non cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile;
17. si tratta, del resto, di disposizioni normative in continuità con la già prescritta decorrenza, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, enunciata nella L. n. 140 del 1985, art. 1, in riferimento alla maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, sostituita dalle richiamate disposizioni della L. n. 544 del 1988, art. 1 e non soggette a loro volta a modifiche, per la parte che qui rileva, nei numerosi interventi legislativi successivi finalizzati all'ampliamento degli aventi diritto alle maggiorazioni sociali;
18. in definitiva, la maggiorazione dell'assegno sociale non opera automaticamente al compimento dei requisisti anagrafici, essendo necessario che l'interessato presenti domanda per la maggiorazione che avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima, come reso palese dalla chiara lettura del dettato normativo”.
Ne consegue che la pretesa fatta valere con l'atto di appello, diretta ad ottenere la maggiorazione a decorrere dalla data di compimento dell'età prevista, non può trovare accoglimento.
L'appello sulle spese è invece fondato.
Il primo giudice ha ritenuto la dichiarazione resa dalla ricorrente inesistente o inidonea
(“…in difetto di utile dichiarazione ex art.152…”) ai fini dell'esonero delle spese processuali ex art.152 disp. att. C.p.c.
Tuttavia la dichiarazione era presente già in primo grado ed era rispondente ai requisiti minimi ritenuti all'uopo necessari da Cass.n.24303/2016.
Pertanto la sentenza va parzialmente riformata sul capo delle spese, le quali devono essere dichiarate irripetibili.
Tenuto conto della soccombenza parziale dell'appellante in secondo grado, le spese del presente giudizio sono compensate per metà; la metà residua, pari ad € 481,00 in base al valore della questione dedotta, grava sull' , soccombente sul capo riformato;
con distrazione in favore CP_1 dei procuratori dell'appellante che ne hanno fatto richiesta ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 28.06.2024 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 18.06.2024 n.1952 del Tribunale di Lecce così provvede: CP_1
Accoglie l'appello parzialmente e, per l'effetto, dichiara irripetibili le spese del primo grado;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
compensa le spese del secondo grado nella misura della metà del totale e condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, della residua metà delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 481,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Luca Putignano e Lilia Lucia Petrachi.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 15.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi