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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/11/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2389/2021 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2389/2021 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA) alla via Plinio n. Parte_1
69, presso lo studio dell'avvocato Carmela Nappo, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
, residente in [...] Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità Controparte_2 di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Carducci n. 18 presso lo studio dell'avvocato Giorgia Galli, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, come da atto per Notar
[...]
- n. rep. 186905. Persona_1
CONVENUTA
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 25-9-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 1. Con atto di citazione notificato in data 28-4-2021 (ex art. 3 bis legge 53/1994) e il
15-5-2021 (ex art. 138 c.p.c.), evocava in giudizio, rispettivamente, Parte_1
nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_2
Strada e al fine di sentirli condannare in solido, ai sensi dell'art. 283 lett. Controparte_1
b) d.lgs. n. 209/2005 e 2054 comma 1 c.c., al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 24-1-2018, verso le ore
19,30, in Torre del GR (NA) alla via Roma, altezza Vicoletto Ascione.
A tal fine, deduceva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, l'istante si trovava a piedi ed attraversava detta strada dal marciapiede lato mare a quello lato monte;
si accingeva all'attraversamento dopo che un motoveicolo si era fermato per concederle il passo equando aveva quasi terminato l'attraversamento, veniva investita dal motoveicolo Piaggio Liberty targato X7N52V che procedendo a velocità sostenuta in direzione Napoli, non si avvedeva della sua presenza, investendola;
l'impatto avveniva tra la parte anteriore del motoveicolo e il lato destro dell'attrice che, a causa dell'investimento subito, rovinava al suolo;
sul posto interveniva la Polizia Municipale di Torre del GR che redigeva rapporto, al momento del sinistro, il motoveicolo era sprovvisto di copertura assicurativa, come si evinceva anche dalla comunicazione Consap e dal rapporto della
Polizia Municipale;
a seguito del sinistro, l'attrice riportava lesioni personali per le quali veniva trasportata mediante ambulanza presso il Presidio Ospedaliero di Boscotrecase, dove, a seguito di esami strumentali, le veniva diagnosticato “Frattura del malleolo esterno chiusa, la frattura del III distale malleolo peroneale a destra” con prescrizione di ricovero presso il reparto di Ortopedia per il trattamento del caso;
veniva poi sottoposta ad intervento chirurgico, a cui erano susseguiti ulteriori controlli specialistici e terapie di riabilitazione;
con raccomandate a/r del 22-2-2019 n. 153549204132 e del 25-2-2019 n.
153549203860, del 25-6-2019 n. 153549199228, 24-12-19 n. 19000054821207 costituiva formalmente in mora quale impresa designata e territorialmente Controparte_2 competente per la regione Campania al risarcimento dei danni posti a carico del FGVS, nonché intimando loro di risarcire i danni subiti in occasione del sinistro per CP_3 cui è causa;
con raccomandata del 19-2-19 n. 153549203871, aveva costituito in mora il proprietario del motoveicolo investitore, intimandogli il risarcimento e di comunicare l'assicurazione che ricopriva per la RCA il motoveicolo al momento del sinistro;
con raccomandata n. 154202592797 del 4-2-2020, n. 154202592786 del 4-2-2020, n.
pag. 2 154202592775 del 4-2-2020, data la sopravvenuta osteomielite cronica, costituiva nuovamente in mora FGVS, e , Controparte_2 CP_3 CP_1 CP_1 formulando altresì invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, senza sortire esito positivo.
Instaurato il contraddittorio, l'impresa assicuratrice contestava la domanda in rito e nel merito.
In particolare, eccepiva la improponibilità della domanda, la nullità dell'atto introduttivo per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti e, contestando l'an e il quantum, l'infondatezza nel merito della domanda.
Precisava che nella denegata ipotesi in cui fosse risultata provata la circostanza della scopertura assicurativa del veicolo tg. X7N52V alla data del sinistro e, contestualmente, accolta la domanda risarcitoria formulata dalla controparte nei confronti del F.G.V.S., si riservava di spiegare azione di rivalsa, ai sensi dell'art. 292 del d.lgs. n. 209/2005, nei confronti di per tutti gli importi dovuti in favore dell'attore, maggiorati di Controparte_1 interessi e spese.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la declaratoria di improcedibilità ed improponibilità della domanda nonché la nullità dell'atto di citazione;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda;
in via subordinata, la dichiarazione della corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro e conseguentemente ridurre l'entità del risarcimento in virtù dell'accertato concorso ex art. 1227 c.c..
Il convenuto , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1 costituiva rimanendo contumace.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
pag. 3 In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti.
3. In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 d.lgs.
209/2005, documentazione esibita dall'attrice circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzione in mora mediante racc. a.r. ricevute il 25-2-
2019, il 25-6-2029 e il 4-2-2020 dalla società assicuratrice contenuta nel fascicolo di parte), non lascia dubbi di sorta.
L'attrice nel richiedere il risarcimento con le suindicate costituzioni in mora ha osservato parzialmente le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato.
Le descritte costituzioni in mora sono parzialmente incomplete, mancando in esse la dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, e l'allegazione della documentazione medica relativa alle lesioni patite e della certificazione attestante l'avvenuta guarigione con postumi da valutare.
Tuttavia, deve sottolinearsi che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di richiedere entro trenta giorni al danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi”); nel caso in esame non è allegata alcuna richiesta di integrazione riguardante elementi normativamente previsti e non presenti nella richiesta di risarcimento.
4. Priva di pregio è anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva.
La convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e passiva, osservando che l'attrice non aveva fornito alcuna prova in proposito.
Precisato che la questione posta dalla convenuta ha ad oggetto la titolarità attiva e passiva (sostanziale), e quindi la fondatezza nel merito della domanda e non la pag. 4 legittimazione processuale attiva e passiva - che deve essere valutata in base alla prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio: cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2951 del 16-2-2016 – l'eccezione risulta del tutto infondata.
Invero, l'azione è stata proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti, assumendo di aver subito lesioni personali a seguito delle lesioni subite, quale pedone, a causa dell'investimento subito dal motoveicolo di proprietà di che era Controparte_1 sprovvisto di copertura assicurativa, e ciò è sufficiente per ritenere le parti legittimate attivamente e passivamente.
Per quanto concerne la titolarità sostanziale passiva delle parti convenute, si osserva che può ritenersi provato che , alla data dell'evento, fosse proprietario del Controparte_1 motoveicolo investitore, sulla scorta dell'estratto della motorizzazione civile di Napoli del
25-6-2020, dal quale emerge che aveva acquistato il veicolo il 19-2-2026, e dal contenuto del rapporto della Polizia Municipale di Torre del GR del 24-1-2018, redatto in occasione del sinistro per cui è causa, attestante che questi era alla guida del motociclo, di cui era proprietario.
Quanto alla mancanza di copertura assicurativa del motoveicolo, che consente la proposizione della domanda nei confronti del , Controparte_4 costituito presso la CONSAP, l'accertamento effettuato dalla Polizia Municipale, risultante nel menzionato rapporto, nonché le concordi dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
(che riferiva che il conducente del Motoveicolo dichiarava di non vere l'assicurazione), appaiono sufficienti per ritenere provata anche tale circostanza.
5. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e del riscontro fornito dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti, può ritenersi accertata la verificazione dell'evento secondo le modalità dedotte in citazione.
In particolare, i testi escussi, (cognata dell'attrice) e Testimone_1 Testimone_2
(amica dell'attrice) hanno confermato i fatti dedotti in citazione.
Costoro, invero, hanno concordemente dichiarato che verso la fine del mese di gennaio del 2018, verso le ore 19.15-19.30, in Torre del GR alla via Roma, all'altezza del
Vicoletto Ascione, , si trovava a piedi, ed attraversava la detta strada con il Parte_1 coniuge, dal marciapiede lato mare al marciapiede lato monte, dopo che un motoveicolo si pag. 5 era fermato per concederle il passo;
quando aveva quasi completato l'attraversamento, era stata investita da un motoveicolo Piaggio Liberty di colore celeste, con a bordo due ragazzi, che sopraggiungeva in Via Roma, procedendo con direzione Napoli e, in conseguenza dell'investimento, l'attrice rovinava al suolo.
Hanno aggiunto che l'impatto era avvenuto tra la parte anteriore del motoveicolo e il lato destro dell'attrice; sul luogo era intervenuta la Polizia Municipale di Torre del GR e la danneggiata, che lamentava forti dolori alla gamba destra e al piede destro, fu trasportata in ospedale mediante ambulanza;
i testi, inoltre, precisavano che le strisce pedonali erano distanti rispetto al luogo del sinistro ma che l'attrice aveva attraversato insieme al marito perché altro scooter si era fermato per consentire l'attraversamento pedonale.
Alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., il Tribunale ritiene che non sussistano dubbi sull'attendibilità dei testi - in ragione della precisione delle circostanze riferite, della dovizia di particolari descritti e della concordanza delle loro dichiarazioni -, i quali hanno superato il vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese sui fatti di causa.
Conferma dei fatti descritti è emersa dall'esito negativo dell'interrogatorio formale (art. 232 c.p.c.) deferito al convenuto (la cui ordinanza di ammissione, unitamente ai capi di prova ammessi, è stata notificata il 2-5-2022) e dal contenuto del verbale di pronto soccorso n. 2018/2054 del 24-1-2018, del P.O. di Boscotrecase, da cui risulta che l'attrice veniva condotta al pronto soccorso tramite ambulanza (ore 20.05) e che aveva dichiarato, quale causa dell'evento dannoso, “incidente in strada” avvenuto alle 19.20 in Torre del
GR alla via Roma, con responsabilità di terzi.
Inoltre, conferma delle descritte emergenze è fornita: dalle lettere di costituzione in mora prima elencate;
dal contenuto della documentazione medica di parte attrice;
dal contenuto della c.t.u., da cui emerge che il medico ha ritenuto sussistere il nesso causale tra le lesioni subite dal danneggiato e l'evento descritto;
dal contenuto della relazione di incidente redatta dalla Polizia Municipale di Torre del GR il 24-1-2018 alle ore 19.30.
6. Quanto alla responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa, giova osservare, in diritto, che l'investimento di un pedone da parte di un'automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli.
pag. 6 Deve trovare applicazione, pertanto - in relazione ad una simile ipotesi - la regola di giudizio di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c., in virtù della quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti al fine di prevenire il rischio di un investimento;
il conducente, difatti, ha l'obbligo di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. Oltretutto, va evidenziato che, in caso di investimento del pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054, primo comma, c.c. è esclusa solo allorquando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr. Cass. civ. sez. III, 25-9-2014 n. 20307;
Cass. civ., sez. III, 3-5-2011 n. 9683; Cass. civ. sez. IV, 12-6-2007 n. 34111).
Sebbene, dunque, in caso di investimento la responsabilità risarcitoria venga posta a carico dell'automobilista in modo rigoroso in virtù del principio generale sancito dall'art. 140 del codice della strada - secondo cui la circolazione del veicolo non deve mai costituire intralcio o pericolo per l'incolumità delle persone - tuttavia tale presunzione viene meno laddove l'investitore ovvero la compagnia assicuratrice provi il concorso di colpa o la responsabilità esclusiva dell'investito nella causazione del sinistro, ex artt. 2056 e 1227 c.c.
Quindi, ai sensi dell'art. 2054, primo comma, c.c., il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo e può
“liberarsi” da responsabilità se dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, dunque, se ne dimostra l'imprevedibilità ed inevitabilità. È vero, tuttavia, che, anche ove non sia riuscito a fornire tale prova, può avere incidenza sulla sua responsabilità il concorso colposo del danneggiato (tra le tante, Cass. civ., 24024/2014; Cass. civ.,
8663/2017; Cass. civ., 2241/2019).
pag. 7 In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento.
Qualora la situazione di pericolo sia di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo.
Pertanto, l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante: se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone fosse in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno fosse evitabile da parte del conducente.
Il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c., infatti, è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili ed inevitabili del pedone e non, invece, davanti a comportamenti meramente colposi (Cass. civ., sez. III, 28-2-2020, n. 5627; cf. anche: Cass. civ., ordinanza 28-1-
2019, n. 2241; Cass. civ., ordinanza, 13-7- 2023, n. 20137).
Ciò evidenziato, deve affermarsi che, nella specie, non è emerso che il conducente del motoveicolo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, né che il sinistro fosse inevitabile;
al contrario, dalle risultanze testimoniali e dalle ulteriori emergenze istruttorie,
è chiaramente emersa una condotta gravemente imprudente e negligente del conducente del motoveicolo, che nonostante la prevedibilità ed evitabilità, sopraggiungendo su Via
Roma in direzione Napoli in condizioni metereologiche non avverse (non pioveva) tenuto conto altresì della presenza di un altro motoveicolo che si era fermato per consentire all'attrice di attraversare, e avendo quindi avuto la possibilità di vedere con congruo anticipo la sua presenza, l'ha investita mentre stava attraversando la strada ed era giunta quasi a terminare l'attraversamento.
Non si ritiene che sia stata raggiunta la prova dell'allegato comportamento colposo del pedone, costituito dall'avventatezza dell'attraversamento della strada – che non avrebbe escluso la possibilità di prevenire l'evento -, nulla avendo riferito in proposito il conducente ai verbalizzanti dopo l'evento.
pag. 8 Va, poi, sottolineato che dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che le strisce pedonali erano distanti dal luogo dell'evento e che un veicolo si era fermato per consentire l'attraversamento, per cui deve escludersi che la condotta del pedone sia censurabile per non aver utilizzato le stesse.
L'art. 190, comma 2, c.d.s., invero, stabilisce che “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri”.
La descritta condotta del pedone, in centro abitato e in condizioni di normale visibilità, in sostanza, non configura una condotta imprevista ed imprudente considerato anche che il tratto stradale interessato dal sinistro era rettilineo, per come emerge dalla istruttoria espletata.
Il comportamento del pedone non può considerarsi imprevedibile, tanto più che il conducente di un veicolo è tenuto a comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (art. 140 comma 1 c.d.s.).
Va poi considerato che, ai sensi dell'art. 141 c.d.s.: “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, mentre al secondo comma sancisce che” il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”; ancora al quarto comma aggiunge che
“il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza ...”.
pag. 9 Inoltre, l'art. 191, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) prevede che “Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”.
Deve, pertanto, affermarsi che il sinistro sia stato causato per esclusiva colpa del conducente del veicolo del convenuto.
7. Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur e, quindi, passando alla liquidazione del danno patito da , questo tribunale aderisce all'indirizzo Parte_1 statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale
(art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). Con riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt.
138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
7.1. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di
Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. Civ. sentenza n.
25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale
è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972
– 26973 – 26974 -26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
3) “categoria pag. 10 unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è
pag. 11 confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria".
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018;
pag. 12 cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.”).
Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le
Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2024.
7.2. Nel caso di specie, dalla documentazione medica prodotta e dalla espletata consulenza medico-legale espletata (redatta dal dott.ssa depositata il 27-3- Persona_2
2025), è risultato che la danneggiata ha subito, a seguito del sinistro, come emerge dal verbale di pronto soccorso n. 2018/2054 del 24-1-2018 del P.O. di Boscotrecase, “frattura del malleolo esterno, chiusa;
guaribile in gg 30 s.c. Note e prescrizioni presi accordi telefonici con l'ortopedico di turno mi consigliava ricovero per il trattamento del caso…”; venivano effettuati in data 24-1-2018 su richiesta del Pronto Soccorso presso l'U.O.C di
Radiologia, esami Rx caviglia destra con evidenza di: “Frattura spiroide bimalleolare” e Rx
Torace: “Regolare ampiezza dei campi polmonari. Non focalità infiltrative pleuro- parenchimali. Accentuazione del disegno polmonare. Ombra cardiovascolare nei limiti. Seni costali liberi”.
Seguiva ricovero dal 24-1-2018 al 1-2-2018 presso l'Unità Operativa di
[...]
del Presidio Ospedaliero di Boscotrecase, ove in data 29-1-2018 l'attrice CP_5 veniva sottoposta, in “anestesia subaracnoidea” (cfr. copia cartella clinica agli atti), ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placche e viti;
susseguirono ulteriori controlli ortopedici e apposite terapie;
ultimo controllo ortopedico in data 30-5-2019 presso U.O.C. Area Vesuviana P.O. di Boscotrecase evidenziava: “Ferita guarita. Guarita con postumi da valutare in sede medico-legale”.
L'ausiliario ha evidenziato, con argomentazioni condivise dal tribunale, che vi è compatibilità tra le lesioni riportate dall'istante e la dinamica del sinistro dedotta in citazione e che “A seguito di accurato accertamento medico-legale consistito nell'attento e scrupoloso studio della copiosa documentazione sanitaria agli atti (copia verbale di Pronto
Soccorso, copia cartella clinica, certificazioni specialistiche, esami strumentali eseguiti: esami radiografici, Tac, RMN, Scintigrafia), accurato esame clinico con visita medica ed esame obiettivo generale e locale, cioè dei distretti interessati dal trauma, si ritiene che la periziata a seguito dell'incidente di cui è causa ed in rapporto causale con lo stesso pag. 13 (investimento, mentre, quale pedone, attraversava la strada, da parte di motoveicolo che procedeva a velocità sostenuta e non si fermana per concederle la precedenza)” - (cfr. pagina 15 della c.t.u.).
Tanto esposto, è risultato accertato quanto segue:
A) a seguito del sinistro, il danneggiato ha riportato: “frattura del III distale di tibia destra e del malleolo peroneale a destra, trattata chirurgicamente con riduzione ed osteosintesi con placche e viti successivamente rimosse”.
B) sussiste il nesso causale tra il sinistro e gli esiti accertati;
C) la invalidità temporanea totale è stata di giorni 47;
D) la invalidità temporanea relativa è stata al 75% di giorni 40;
E) la invalidità temporanea relativa è stata al 50% di giorni 80;
F) la invalidità temporanea relativa è stata al 25% di giorni 173;
G) residuano postumi permanenti del 16-17 %.
Ha aggiunto che “Si ritiene che il soggetto sia stato in grado di percepire gli effetti della malattia sul fare quotidiano perché le è stato impedito di caricare sull'arto operato fino al giorno 8.03.2018, quando le veniva consentita la deambulazione con bastoni canadesi. Si ritiene altresì che il grado di sofferenza fisica conseguito alla lesione riportata sia stato medio, tenuto conto che la paziente ha dovuto subire un primo intervento chirurgico, effettuato in anestesia subaracnoidea per riduzione della frattura ed osteosintesi con placche e viti in data 29.01.2018 ed un secondo intervento chirurgico, sempre in anestesia subaracnoidea (come si legge dal diario clinico della copia cartella clinica N° 2018/623 e
N°2018/5350 agli atti), occorso in data 19.09.2018 di rimozione dei mezzi di sintesi, intervento resosi necessario per deiscenza della ferita e intolleranza agli stessi mezzi di sintesi”. (cfr. pagina 16 della ctu)
Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
Il c.d. danno biologico subito dall'attrice (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi pag. 14 rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle di Milano aggiornate al 2024, riconoscendo al danneggiato:
➢ la somma di euro 18.428,75 a titolo di invalidità temporanea, di cui euro 5.405,00 per
I.T.T. (giorni 47 per euro 115,00); la somma di euro 3.450,00 per I.T.P. al 75 %
(giorni 40 per euro 86,35 pari al 75% di euro 115,00); la somma di euro 4.600,00 per
I.T.P. al 50 % (giorni 80 per euro 57,50 pari al 50% di euro 115,00); la somma di euro
4.973,75 per I.T.P. al 25 % (giorni 173 per euro 28,75, pari al 25% di euro 115,00);
➢ la somma di euro 41.425,00 a titolo di invalidità permanente riconosciuta nella misura del 16,50 %.
7.2. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Suprema
Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione).
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa,
e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-
2023).
pag. 15 Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023).
Ciò evidenziato, tale danno può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia e della gravità delle lesioni riportate e delle cure e terapie affrontate, nonché delle sofferenze psicologiche presuntivamente patite in termini di “dolore”.
Deve essere, pertanto, riconosciuta l'ulteriore somma di euro 13.500,00.
pag. 16 7.3. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-
2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del
4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova,
e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del
18-11-2014).
Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la predetta allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
7.4. In ordine al danno patrimoniale, a titolo di danno emergente, vanno, altresì, riconosciute le spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u., quantificate in euro 2.185,53, aggiornate in attuali euro 2.589,85.
Alcuna somma può, invece, essere riconosciuta in riferimento alla lamentata perdita di capacità di lavoro specifica in relazione alla attività di collaboratrice domestica svolta dall'attrice.
Secondo la giurisprudenza, nei casi in cui una rilevante percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice pag. 17 può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi;
la liquidazione di detto danno può avvenire appunto attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Cass. civ., n. 25634/2013; sulla stessa linea, fra tante, cfr. Cass. civ., n. 20003/2014; Cass. civ., n. 15737/2018;
Cass. civ., ordinanza n. 19922/2023; Cass. civ., ordinanza n. 25910/2023). Parimenti, è stato precisato che per il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, non essendo danno in re ipsa, va allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure, appunto, anche a mezzo di presunzioni semplici) dall'attore-danneggiato (cfr. la già citata Cass. civ., n.
26641/2023, Cass. civ., n. 19922/2023, Cass. civ., n.15301/2008 e Cass. civ., n.
3961/1999), e posto in luce che il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica va generalmente ricondotto nell'ambito non del danno biologico, bensì del danno patrimoniale
(cfr. in particolare Cass. civ., n. 17464/2007 e Cass. civ., n. 1879/2011), e che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo a causa del fatto dannoso (v. Cass. civ., n. 9444/2010 e Cass. civ., n.17397/2007; Cass. civ., 25156/2025).
Sebbene i testi escussi abbiano affermato che l'attrice non ha potuto lavorare più come domestica dopo il sinistro, tali dichiarazioni appaiono valutazioni non bastevoli a sorreggere la richiesta.
Invero, le lesioni subite e i postumi permanenti, per caratteristiche e tipologia, non risulta che abbiano inciso sulla capacità di lavoro specifica in esame e, del resto, l'ausiliario ha espressamente escluso che in relazione al tipo di postumi subiti dalla danneggiata possano rendersi necessari terapie e/o presidi protesici, né che possa necessitare dell'ausilio di terzi, né che i postumi abbiano rilevante incidenza sulle attività quotidiane del soggetto o sulla vita di relazione, aggiungendo che la “sofferenza menomazione correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale permanente possa considerarsi di grado lieve (cfr. pag. 17 della c.t.u.).
pag. 18 7.5. Pertanto, tenuto conto delle varie voci di danno riconosciute, alla danneggiata va riconosciuta la somma di euro 75.943,60.
Oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 8.392,09 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co.
I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995,
n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
8. Per tutto quanto sopra, i convenuti, e nella Controparte_1 Controparte_2 qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, devono essere condannati al pagamento, in solido, in favore dell'attrice , della complessiva Parte_1 somma di euro 84.335,69, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo.
9. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano d'ufficio, in difetto del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n.
147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa (scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro
260.000,00: fase studio, euro 2.552,00; fase introduttiva, euro 1.628,00; fase istruttoria: euro 5.670,00; fase decisoria, euro 4.243,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e in persona del legale Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
B) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di impresa designata dal Fondo
pag. 19 di Garanzia Vittime della Strada, in solido, al pagamento in favore di Parte_1 della complessiva somma di euro 84.335,69, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1
c.c. dalla data odierna sino al saldo;
C) condanna e in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
, che liquida in euro 786,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compenso Pt_1 professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione anche in favore dell'avvocato Carmela Nappo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
D) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di impresa Controparte_2 designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in solido.
Torre Annunziata, 20 novembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 20
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2389/2021 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA) alla via Plinio n. Parte_1
69, presso lo studio dell'avvocato Carmela Nappo, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
, residente in [...] Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità Controparte_2 di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Carducci n. 18 presso lo studio dell'avvocato Giorgia Galli, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, come da atto per Notar
[...]
- n. rep. 186905. Persona_1
CONVENUTA
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 25-9-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 1. Con atto di citazione notificato in data 28-4-2021 (ex art. 3 bis legge 53/1994) e il
15-5-2021 (ex art. 138 c.p.c.), evocava in giudizio, rispettivamente, Parte_1
nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_2
Strada e al fine di sentirli condannare in solido, ai sensi dell'art. 283 lett. Controparte_1
b) d.lgs. n. 209/2005 e 2054 comma 1 c.c., al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 24-1-2018, verso le ore
19,30, in Torre del GR (NA) alla via Roma, altezza Vicoletto Ascione.
A tal fine, deduceva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, l'istante si trovava a piedi ed attraversava detta strada dal marciapiede lato mare a quello lato monte;
si accingeva all'attraversamento dopo che un motoveicolo si era fermato per concederle il passo equando aveva quasi terminato l'attraversamento, veniva investita dal motoveicolo Piaggio Liberty targato X7N52V che procedendo a velocità sostenuta in direzione Napoli, non si avvedeva della sua presenza, investendola;
l'impatto avveniva tra la parte anteriore del motoveicolo e il lato destro dell'attrice che, a causa dell'investimento subito, rovinava al suolo;
sul posto interveniva la Polizia Municipale di Torre del GR che redigeva rapporto, al momento del sinistro, il motoveicolo era sprovvisto di copertura assicurativa, come si evinceva anche dalla comunicazione Consap e dal rapporto della
Polizia Municipale;
a seguito del sinistro, l'attrice riportava lesioni personali per le quali veniva trasportata mediante ambulanza presso il Presidio Ospedaliero di Boscotrecase, dove, a seguito di esami strumentali, le veniva diagnosticato “Frattura del malleolo esterno chiusa, la frattura del III distale malleolo peroneale a destra” con prescrizione di ricovero presso il reparto di Ortopedia per il trattamento del caso;
veniva poi sottoposta ad intervento chirurgico, a cui erano susseguiti ulteriori controlli specialistici e terapie di riabilitazione;
con raccomandate a/r del 22-2-2019 n. 153549204132 e del 25-2-2019 n.
153549203860, del 25-6-2019 n. 153549199228, 24-12-19 n. 19000054821207 costituiva formalmente in mora quale impresa designata e territorialmente Controparte_2 competente per la regione Campania al risarcimento dei danni posti a carico del FGVS, nonché intimando loro di risarcire i danni subiti in occasione del sinistro per CP_3 cui è causa;
con raccomandata del 19-2-19 n. 153549203871, aveva costituito in mora il proprietario del motoveicolo investitore, intimandogli il risarcimento e di comunicare l'assicurazione che ricopriva per la RCA il motoveicolo al momento del sinistro;
con raccomandata n. 154202592797 del 4-2-2020, n. 154202592786 del 4-2-2020, n.
pag. 2 154202592775 del 4-2-2020, data la sopravvenuta osteomielite cronica, costituiva nuovamente in mora FGVS, e , Controparte_2 CP_3 CP_1 CP_1 formulando altresì invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, senza sortire esito positivo.
Instaurato il contraddittorio, l'impresa assicuratrice contestava la domanda in rito e nel merito.
In particolare, eccepiva la improponibilità della domanda, la nullità dell'atto introduttivo per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti e, contestando l'an e il quantum, l'infondatezza nel merito della domanda.
Precisava che nella denegata ipotesi in cui fosse risultata provata la circostanza della scopertura assicurativa del veicolo tg. X7N52V alla data del sinistro e, contestualmente, accolta la domanda risarcitoria formulata dalla controparte nei confronti del F.G.V.S., si riservava di spiegare azione di rivalsa, ai sensi dell'art. 292 del d.lgs. n. 209/2005, nei confronti di per tutti gli importi dovuti in favore dell'attore, maggiorati di Controparte_1 interessi e spese.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la declaratoria di improcedibilità ed improponibilità della domanda nonché la nullità dell'atto di citazione;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda;
in via subordinata, la dichiarazione della corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro e conseguentemente ridurre l'entità del risarcimento in virtù dell'accertato concorso ex art. 1227 c.c..
Il convenuto , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1 costituiva rimanendo contumace.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
pag. 3 In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti.
3. In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 d.lgs.
209/2005, documentazione esibita dall'attrice circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzione in mora mediante racc. a.r. ricevute il 25-2-
2019, il 25-6-2029 e il 4-2-2020 dalla società assicuratrice contenuta nel fascicolo di parte), non lascia dubbi di sorta.
L'attrice nel richiedere il risarcimento con le suindicate costituzioni in mora ha osservato parzialmente le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato.
Le descritte costituzioni in mora sono parzialmente incomplete, mancando in esse la dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, e l'allegazione della documentazione medica relativa alle lesioni patite e della certificazione attestante l'avvenuta guarigione con postumi da valutare.
Tuttavia, deve sottolinearsi che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di richiedere entro trenta giorni al danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi”); nel caso in esame non è allegata alcuna richiesta di integrazione riguardante elementi normativamente previsti e non presenti nella richiesta di risarcimento.
4. Priva di pregio è anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva.
La convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e passiva, osservando che l'attrice non aveva fornito alcuna prova in proposito.
Precisato che la questione posta dalla convenuta ha ad oggetto la titolarità attiva e passiva (sostanziale), e quindi la fondatezza nel merito della domanda e non la pag. 4 legittimazione processuale attiva e passiva - che deve essere valutata in base alla prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio: cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2951 del 16-2-2016 – l'eccezione risulta del tutto infondata.
Invero, l'azione è stata proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti, assumendo di aver subito lesioni personali a seguito delle lesioni subite, quale pedone, a causa dell'investimento subito dal motoveicolo di proprietà di che era Controparte_1 sprovvisto di copertura assicurativa, e ciò è sufficiente per ritenere le parti legittimate attivamente e passivamente.
Per quanto concerne la titolarità sostanziale passiva delle parti convenute, si osserva che può ritenersi provato che , alla data dell'evento, fosse proprietario del Controparte_1 motoveicolo investitore, sulla scorta dell'estratto della motorizzazione civile di Napoli del
25-6-2020, dal quale emerge che aveva acquistato il veicolo il 19-2-2026, e dal contenuto del rapporto della Polizia Municipale di Torre del GR del 24-1-2018, redatto in occasione del sinistro per cui è causa, attestante che questi era alla guida del motociclo, di cui era proprietario.
Quanto alla mancanza di copertura assicurativa del motoveicolo, che consente la proposizione della domanda nei confronti del , Controparte_4 costituito presso la CONSAP, l'accertamento effettuato dalla Polizia Municipale, risultante nel menzionato rapporto, nonché le concordi dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
(che riferiva che il conducente del Motoveicolo dichiarava di non vere l'assicurazione), appaiono sufficienti per ritenere provata anche tale circostanza.
5. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e del riscontro fornito dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti, può ritenersi accertata la verificazione dell'evento secondo le modalità dedotte in citazione.
In particolare, i testi escussi, (cognata dell'attrice) e Testimone_1 Testimone_2
(amica dell'attrice) hanno confermato i fatti dedotti in citazione.
Costoro, invero, hanno concordemente dichiarato che verso la fine del mese di gennaio del 2018, verso le ore 19.15-19.30, in Torre del GR alla via Roma, all'altezza del
Vicoletto Ascione, , si trovava a piedi, ed attraversava la detta strada con il Parte_1 coniuge, dal marciapiede lato mare al marciapiede lato monte, dopo che un motoveicolo si pag. 5 era fermato per concederle il passo;
quando aveva quasi completato l'attraversamento, era stata investita da un motoveicolo Piaggio Liberty di colore celeste, con a bordo due ragazzi, che sopraggiungeva in Via Roma, procedendo con direzione Napoli e, in conseguenza dell'investimento, l'attrice rovinava al suolo.
Hanno aggiunto che l'impatto era avvenuto tra la parte anteriore del motoveicolo e il lato destro dell'attrice; sul luogo era intervenuta la Polizia Municipale di Torre del GR e la danneggiata, che lamentava forti dolori alla gamba destra e al piede destro, fu trasportata in ospedale mediante ambulanza;
i testi, inoltre, precisavano che le strisce pedonali erano distanti rispetto al luogo del sinistro ma che l'attrice aveva attraversato insieme al marito perché altro scooter si era fermato per consentire l'attraversamento pedonale.
Alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., il Tribunale ritiene che non sussistano dubbi sull'attendibilità dei testi - in ragione della precisione delle circostanze riferite, della dovizia di particolari descritti e della concordanza delle loro dichiarazioni -, i quali hanno superato il vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese sui fatti di causa.
Conferma dei fatti descritti è emersa dall'esito negativo dell'interrogatorio formale (art. 232 c.p.c.) deferito al convenuto (la cui ordinanza di ammissione, unitamente ai capi di prova ammessi, è stata notificata il 2-5-2022) e dal contenuto del verbale di pronto soccorso n. 2018/2054 del 24-1-2018, del P.O. di Boscotrecase, da cui risulta che l'attrice veniva condotta al pronto soccorso tramite ambulanza (ore 20.05) e che aveva dichiarato, quale causa dell'evento dannoso, “incidente in strada” avvenuto alle 19.20 in Torre del
GR alla via Roma, con responsabilità di terzi.
Inoltre, conferma delle descritte emergenze è fornita: dalle lettere di costituzione in mora prima elencate;
dal contenuto della documentazione medica di parte attrice;
dal contenuto della c.t.u., da cui emerge che il medico ha ritenuto sussistere il nesso causale tra le lesioni subite dal danneggiato e l'evento descritto;
dal contenuto della relazione di incidente redatta dalla Polizia Municipale di Torre del GR il 24-1-2018 alle ore 19.30.
6. Quanto alla responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa, giova osservare, in diritto, che l'investimento di un pedone da parte di un'automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli.
pag. 6 Deve trovare applicazione, pertanto - in relazione ad una simile ipotesi - la regola di giudizio di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c., in virtù della quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti al fine di prevenire il rischio di un investimento;
il conducente, difatti, ha l'obbligo di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. Oltretutto, va evidenziato che, in caso di investimento del pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054, primo comma, c.c. è esclusa solo allorquando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr. Cass. civ. sez. III, 25-9-2014 n. 20307;
Cass. civ., sez. III, 3-5-2011 n. 9683; Cass. civ. sez. IV, 12-6-2007 n. 34111).
Sebbene, dunque, in caso di investimento la responsabilità risarcitoria venga posta a carico dell'automobilista in modo rigoroso in virtù del principio generale sancito dall'art. 140 del codice della strada - secondo cui la circolazione del veicolo non deve mai costituire intralcio o pericolo per l'incolumità delle persone - tuttavia tale presunzione viene meno laddove l'investitore ovvero la compagnia assicuratrice provi il concorso di colpa o la responsabilità esclusiva dell'investito nella causazione del sinistro, ex artt. 2056 e 1227 c.c.
Quindi, ai sensi dell'art. 2054, primo comma, c.c., il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo e può
“liberarsi” da responsabilità se dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, dunque, se ne dimostra l'imprevedibilità ed inevitabilità. È vero, tuttavia, che, anche ove non sia riuscito a fornire tale prova, può avere incidenza sulla sua responsabilità il concorso colposo del danneggiato (tra le tante, Cass. civ., 24024/2014; Cass. civ.,
8663/2017; Cass. civ., 2241/2019).
pag. 7 In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento.
Qualora la situazione di pericolo sia di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo.
Pertanto, l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante: se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone fosse in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno fosse evitabile da parte del conducente.
Il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c., infatti, è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili ed inevitabili del pedone e non, invece, davanti a comportamenti meramente colposi (Cass. civ., sez. III, 28-2-2020, n. 5627; cf. anche: Cass. civ., ordinanza 28-1-
2019, n. 2241; Cass. civ., ordinanza, 13-7- 2023, n. 20137).
Ciò evidenziato, deve affermarsi che, nella specie, non è emerso che il conducente del motoveicolo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, né che il sinistro fosse inevitabile;
al contrario, dalle risultanze testimoniali e dalle ulteriori emergenze istruttorie,
è chiaramente emersa una condotta gravemente imprudente e negligente del conducente del motoveicolo, che nonostante la prevedibilità ed evitabilità, sopraggiungendo su Via
Roma in direzione Napoli in condizioni metereologiche non avverse (non pioveva) tenuto conto altresì della presenza di un altro motoveicolo che si era fermato per consentire all'attrice di attraversare, e avendo quindi avuto la possibilità di vedere con congruo anticipo la sua presenza, l'ha investita mentre stava attraversando la strada ed era giunta quasi a terminare l'attraversamento.
Non si ritiene che sia stata raggiunta la prova dell'allegato comportamento colposo del pedone, costituito dall'avventatezza dell'attraversamento della strada – che non avrebbe escluso la possibilità di prevenire l'evento -, nulla avendo riferito in proposito il conducente ai verbalizzanti dopo l'evento.
pag. 8 Va, poi, sottolineato che dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che le strisce pedonali erano distanti dal luogo dell'evento e che un veicolo si era fermato per consentire l'attraversamento, per cui deve escludersi che la condotta del pedone sia censurabile per non aver utilizzato le stesse.
L'art. 190, comma 2, c.d.s., invero, stabilisce che “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri”.
La descritta condotta del pedone, in centro abitato e in condizioni di normale visibilità, in sostanza, non configura una condotta imprevista ed imprudente considerato anche che il tratto stradale interessato dal sinistro era rettilineo, per come emerge dalla istruttoria espletata.
Il comportamento del pedone non può considerarsi imprevedibile, tanto più che il conducente di un veicolo è tenuto a comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (art. 140 comma 1 c.d.s.).
Va poi considerato che, ai sensi dell'art. 141 c.d.s.: “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, mentre al secondo comma sancisce che” il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”; ancora al quarto comma aggiunge che
“il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza ...”.
pag. 9 Inoltre, l'art. 191, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) prevede che “Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”.
Deve, pertanto, affermarsi che il sinistro sia stato causato per esclusiva colpa del conducente del veicolo del convenuto.
7. Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur e, quindi, passando alla liquidazione del danno patito da , questo tribunale aderisce all'indirizzo Parte_1 statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale
(art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). Con riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt.
138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
7.1. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di
Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. Civ. sentenza n.
25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale
è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972
– 26973 – 26974 -26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
3) “categoria pag. 10 unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è
pag. 11 confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria".
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018;
pag. 12 cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.”).
Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le
Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2024.
7.2. Nel caso di specie, dalla documentazione medica prodotta e dalla espletata consulenza medico-legale espletata (redatta dal dott.ssa depositata il 27-3- Persona_2
2025), è risultato che la danneggiata ha subito, a seguito del sinistro, come emerge dal verbale di pronto soccorso n. 2018/2054 del 24-1-2018 del P.O. di Boscotrecase, “frattura del malleolo esterno, chiusa;
guaribile in gg 30 s.c. Note e prescrizioni presi accordi telefonici con l'ortopedico di turno mi consigliava ricovero per il trattamento del caso…”; venivano effettuati in data 24-1-2018 su richiesta del Pronto Soccorso presso l'U.O.C di
Radiologia, esami Rx caviglia destra con evidenza di: “Frattura spiroide bimalleolare” e Rx
Torace: “Regolare ampiezza dei campi polmonari. Non focalità infiltrative pleuro- parenchimali. Accentuazione del disegno polmonare. Ombra cardiovascolare nei limiti. Seni costali liberi”.
Seguiva ricovero dal 24-1-2018 al 1-2-2018 presso l'Unità Operativa di
[...]
del Presidio Ospedaliero di Boscotrecase, ove in data 29-1-2018 l'attrice CP_5 veniva sottoposta, in “anestesia subaracnoidea” (cfr. copia cartella clinica agli atti), ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placche e viti;
susseguirono ulteriori controlli ortopedici e apposite terapie;
ultimo controllo ortopedico in data 30-5-2019 presso U.O.C. Area Vesuviana P.O. di Boscotrecase evidenziava: “Ferita guarita. Guarita con postumi da valutare in sede medico-legale”.
L'ausiliario ha evidenziato, con argomentazioni condivise dal tribunale, che vi è compatibilità tra le lesioni riportate dall'istante e la dinamica del sinistro dedotta in citazione e che “A seguito di accurato accertamento medico-legale consistito nell'attento e scrupoloso studio della copiosa documentazione sanitaria agli atti (copia verbale di Pronto
Soccorso, copia cartella clinica, certificazioni specialistiche, esami strumentali eseguiti: esami radiografici, Tac, RMN, Scintigrafia), accurato esame clinico con visita medica ed esame obiettivo generale e locale, cioè dei distretti interessati dal trauma, si ritiene che la periziata a seguito dell'incidente di cui è causa ed in rapporto causale con lo stesso pag. 13 (investimento, mentre, quale pedone, attraversava la strada, da parte di motoveicolo che procedeva a velocità sostenuta e non si fermana per concederle la precedenza)” - (cfr. pagina 15 della c.t.u.).
Tanto esposto, è risultato accertato quanto segue:
A) a seguito del sinistro, il danneggiato ha riportato: “frattura del III distale di tibia destra e del malleolo peroneale a destra, trattata chirurgicamente con riduzione ed osteosintesi con placche e viti successivamente rimosse”.
B) sussiste il nesso causale tra il sinistro e gli esiti accertati;
C) la invalidità temporanea totale è stata di giorni 47;
D) la invalidità temporanea relativa è stata al 75% di giorni 40;
E) la invalidità temporanea relativa è stata al 50% di giorni 80;
F) la invalidità temporanea relativa è stata al 25% di giorni 173;
G) residuano postumi permanenti del 16-17 %.
Ha aggiunto che “Si ritiene che il soggetto sia stato in grado di percepire gli effetti della malattia sul fare quotidiano perché le è stato impedito di caricare sull'arto operato fino al giorno 8.03.2018, quando le veniva consentita la deambulazione con bastoni canadesi. Si ritiene altresì che il grado di sofferenza fisica conseguito alla lesione riportata sia stato medio, tenuto conto che la paziente ha dovuto subire un primo intervento chirurgico, effettuato in anestesia subaracnoidea per riduzione della frattura ed osteosintesi con placche e viti in data 29.01.2018 ed un secondo intervento chirurgico, sempre in anestesia subaracnoidea (come si legge dal diario clinico della copia cartella clinica N° 2018/623 e
N°2018/5350 agli atti), occorso in data 19.09.2018 di rimozione dei mezzi di sintesi, intervento resosi necessario per deiscenza della ferita e intolleranza agli stessi mezzi di sintesi”. (cfr. pagina 16 della ctu)
Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
Il c.d. danno biologico subito dall'attrice (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi pag. 14 rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle di Milano aggiornate al 2024, riconoscendo al danneggiato:
➢ la somma di euro 18.428,75 a titolo di invalidità temporanea, di cui euro 5.405,00 per
I.T.T. (giorni 47 per euro 115,00); la somma di euro 3.450,00 per I.T.P. al 75 %
(giorni 40 per euro 86,35 pari al 75% di euro 115,00); la somma di euro 4.600,00 per
I.T.P. al 50 % (giorni 80 per euro 57,50 pari al 50% di euro 115,00); la somma di euro
4.973,75 per I.T.P. al 25 % (giorni 173 per euro 28,75, pari al 25% di euro 115,00);
➢ la somma di euro 41.425,00 a titolo di invalidità permanente riconosciuta nella misura del 16,50 %.
7.2. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Suprema
Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione).
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa,
e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-
2023).
pag. 15 Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023).
Ciò evidenziato, tale danno può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia e della gravità delle lesioni riportate e delle cure e terapie affrontate, nonché delle sofferenze psicologiche presuntivamente patite in termini di “dolore”.
Deve essere, pertanto, riconosciuta l'ulteriore somma di euro 13.500,00.
pag. 16 7.3. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-
2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del
4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova,
e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del
18-11-2014).
Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la predetta allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
7.4. In ordine al danno patrimoniale, a titolo di danno emergente, vanno, altresì, riconosciute le spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u., quantificate in euro 2.185,53, aggiornate in attuali euro 2.589,85.
Alcuna somma può, invece, essere riconosciuta in riferimento alla lamentata perdita di capacità di lavoro specifica in relazione alla attività di collaboratrice domestica svolta dall'attrice.
Secondo la giurisprudenza, nei casi in cui una rilevante percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice pag. 17 può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi;
la liquidazione di detto danno può avvenire appunto attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Cass. civ., n. 25634/2013; sulla stessa linea, fra tante, cfr. Cass. civ., n. 20003/2014; Cass. civ., n. 15737/2018;
Cass. civ., ordinanza n. 19922/2023; Cass. civ., ordinanza n. 25910/2023). Parimenti, è stato precisato che per il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, non essendo danno in re ipsa, va allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure, appunto, anche a mezzo di presunzioni semplici) dall'attore-danneggiato (cfr. la già citata Cass. civ., n.
26641/2023, Cass. civ., n. 19922/2023, Cass. civ., n.15301/2008 e Cass. civ., n.
3961/1999), e posto in luce che il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica va generalmente ricondotto nell'ambito non del danno biologico, bensì del danno patrimoniale
(cfr. in particolare Cass. civ., n. 17464/2007 e Cass. civ., n. 1879/2011), e che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo a causa del fatto dannoso (v. Cass. civ., n. 9444/2010 e Cass. civ., n.17397/2007; Cass. civ., 25156/2025).
Sebbene i testi escussi abbiano affermato che l'attrice non ha potuto lavorare più come domestica dopo il sinistro, tali dichiarazioni appaiono valutazioni non bastevoli a sorreggere la richiesta.
Invero, le lesioni subite e i postumi permanenti, per caratteristiche e tipologia, non risulta che abbiano inciso sulla capacità di lavoro specifica in esame e, del resto, l'ausiliario ha espressamente escluso che in relazione al tipo di postumi subiti dalla danneggiata possano rendersi necessari terapie e/o presidi protesici, né che possa necessitare dell'ausilio di terzi, né che i postumi abbiano rilevante incidenza sulle attività quotidiane del soggetto o sulla vita di relazione, aggiungendo che la “sofferenza menomazione correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale permanente possa considerarsi di grado lieve (cfr. pag. 17 della c.t.u.).
pag. 18 7.5. Pertanto, tenuto conto delle varie voci di danno riconosciute, alla danneggiata va riconosciuta la somma di euro 75.943,60.
Oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 8.392,09 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co.
I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995,
n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
8. Per tutto quanto sopra, i convenuti, e nella Controparte_1 Controparte_2 qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, devono essere condannati al pagamento, in solido, in favore dell'attrice , della complessiva Parte_1 somma di euro 84.335,69, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo.
9. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano d'ufficio, in difetto del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n.
147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa (scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro
260.000,00: fase studio, euro 2.552,00; fase introduttiva, euro 1.628,00; fase istruttoria: euro 5.670,00; fase decisoria, euro 4.243,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e in persona del legale Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
B) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di impresa designata dal Fondo
pag. 19 di Garanzia Vittime della Strada, in solido, al pagamento in favore di Parte_1 della complessiva somma di euro 84.335,69, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1
c.c. dalla data odierna sino al saldo;
C) condanna e in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
, che liquida in euro 786,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compenso Pt_1 professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione anche in favore dell'avvocato Carmela Nappo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
D) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di impresa Controparte_2 designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in solido.
Torre Annunziata, 20 novembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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