Sentenza 25 febbraio 1999
Massime • 3
Nel sistema di elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia adottato dalla legge 81/93 (secondo il cui art. 5 la proclamazione degli eletti avviene a conclusione delle operazioni di scrutinio da parte del presidente dell'ufficio elettorale centrale) continua a trovare applicazione, quanto alla materia della ineleggibilità e delle incompatibilità, la precedente normativa di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154 (incentrata sulla delibera di convalida del consiglio comunale), sicché le cause di incompatibilità (a differenza di quelle di ineleggibilità) possono essere rimosse nei modi e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 legge 154/81 citata, e, quindi, successivamente agli scrutini ed alla pubblicazione dei risultati della tornata elettorale, fino alla data della prima seduta del Consiglio comunale. Ne consegue la inammissibilità del ricorso proposto avverso la nomina a sindaco del soggetto eletto a tale carica antecedentemente alla delibera consiliare di convalida dell'elezione.
In tema di ineleggibilità alla carica di Sindaco, il D.Lgs. 502/92, non intervenendo in alcun modo sulla disciplina normativa della ineleggibilità e delle incompatibilità, non ha abrogato, neppure tacitamente, l'art. 2 n. 8 della legge 154/81 (secondo cui i dipendenti delle U.S.L. ed i coordinatori non sono eleggibili nel Comune il cui territorio coincide con quello dell'unità sanitaria), con la conseguenza che, a seguito della specificazione del concetto di "coordinatori" (art. 3 e 4 comma nono legge 502/92 citata), oggi identificati nelle figure dei direttori generali, amministrativi e sanitari, tutti questi soggetti devono tuttora ritenersi destinatari della sanzione della ineleggibilità, che va, invece, esclusa (legge 4 aprile 1991, n. 111) con riferimento alla (diversa) categoria dei dipendenti U.S.L. che facciano parte degli uffici di direzione (per effetto della devoluzione, in via temporanea, dei poteri di gestione delle dette unità agli amministratori straordinari).
Il dirigente amministrativo di un presidio ospedaliero costituito in azienda ospedaliera è ineleggibile, ex art. 3, comma nono D.Lgs. 502/92, alla carica di Sindaco, atteso che, ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 4 stessa legge, gli ospedali sono, "ratione materiae", del tutto parificati alle ASL, ed atteso, ancora, che, secondo l'interpretazione data alla norma succitata dalla Corte costituzionale (sentenza 20 febbraio 1997, n.44), devono ritenersi estese anche alla carica di sindaco le cause di incompatibilità previste per i consiglieri comunali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/1999, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - rel. Presidente -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. MA ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. GI SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IB MA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA APOLLODORO 26, presso l'avvocato CECCHI, rappresentato e difeso dagli avvocati CESIDIO GUALTIERI, GIOVANNI MARGIOTTA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RN AO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO MESSICO 7, presso l'avvocato AO TESAURO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MA ANZISI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
TI LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso l'avvocato CARLO RIENZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PEZZOPANE PIERLUIGI, PUTATURO WALTER, SAPORITO GUGLIELMO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
DI VI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso l'avvocato CARLO RIENZI, rappresentato e difeso dall'avvocato PUTATURO WALTER, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA, COMUNE DI ROCCARASO,
RN IO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 10084/98 proposto da:
RN IO, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IB MA, TI LO, DI VI GI, RN AO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 480/97 della Corte d'Appello de L'AQUILA, depositata il 29/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/01/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Gualtieri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, Di IL, l'Avvocato Putaturo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi per il resistente, IN, gli Avvocati Rienzi, Saporito e Putaturo, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il resistente, TI Paolo, l'Avvocato Anzisi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
l'inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con quattro separati ricorsi del 5.5, 20.5, 21.5 e 4.6.1997 alcuni cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sulmona hanno proposto ricorso avverso la nomina a Sindaco di MA OR, eletto in data 27.4.1997, ma ritenuto ineleggibile perché direttore amministrativo della ASL 1 di Avezzano-Sulmona, nonché dirigente amministrativo della costituenda azienda ospedaliera di Castel di Sangro, ai sensi dell'art. 3 co. 9 del d. lgs. 502 del 1992 e dell'art. 4 co. 1 dello stesso d. lgs. che estende l'ineleggibilità anche agli organi delle aziende ospedaliere.
Costituitosi il sindaco ha eccepito l'inammissibilità del primo ricorso perché antecedente alla delibera consiliare di convalida dell'elezione n. 20, avvenuta il 17 maggio 1997 ed il rigetto degli altri ricorsi perché infondati.
Con sentenza del 3 luglio 1997, l'adito Tribunale di Sulmona ha dichiarato inammissibile il primo ricorso proposto da TI IO, mentre ha rigettato tutti gli altri, ritenendoli infondati. Su gravame dei soccombenti, la Corte d'Appello de L'Aquila con sentenza del 29.11.1997 ha confermato l'inammissibilità del primo ricorso proposto da TI IO, respingendone il gravame, mentre invece ha accolto gli altri tre ricorsi ed ha, in conseguenza, dichiarato ineleggibile MA OR alla carica di sindaco del comune di Roccaraso, compensando le spese.
Secondo i giudici del merito, il OR non era eleggibile a Sindaco di Roccaraso, in quanto Dirigente amministrativo del Presidio ospedaliero di Castel di Sangro, come tale espressamente equiparato al dirigente della ASL., in base al d. lgs. 502 del 1992. Inoltre, già prima delle elezioni, era in atto la trasformazione del predetto ospedale in Azienda ospedaliera.
Avverso quest'ultima decisione notificata all'interessato il 17.12.1997, il sindaco, dichiarato ineleggibile, ha proposto ricorso per cassazione con atto del 5.1.1998 non notificato a IO TI.
All'udienza del 13.5.1998 la causa è stata rinviata disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo. A tanto provvedeva il ricorrente con atto notificato il 4.6.1998 e l'intimato si è costituito con controricorso incidentale. Il ricorrente principale ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale autonomamente proposti avverso la stessa decisione.
1. Il ricorso incidentale va esaminato avendo carattere pregiudiziale. Con esso si censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal cittadino elettore prima della deliberazione del consiglio comunale, avverso l'elezione a sindaco di Roccaraso di MA OR dirigente amministrativo del presidio ospedaliero di Castel di Sangro nel cui ambito territoriale si trova il comune predetto.
La censura non merita accoglimento, non potendosi ritenere ammissibile l'impugnazione dell'avvenuta elezione prima della delibera di convalida del consiglio comunale, ma dopo la proclamazione avvenuta ai sensi dell'art. 5, comma 8, L. 81/1993. In proposito questa Corte ha già avuto modo di rilevare che nel sistema di elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, adottato dalla l. 25 marzo 1993 n. 81, in cui la proclamazione degli eletti a tali cariche avviene a conclusione delle operazioni di scrutinio da parte del presidente dell'ufficio elettorale centrale, continua a trovare applicazione la precedente normativa, incentrata sulla delibera di convalida del consiglio comunale, sia per le cause di ineleggibilità che di incompatibilità.
Infatti, nel silenzio della nuova legge trova tuttora applicazione il principio secondo cui le cause di incompatibilità, a differenza di quelle di ineleggibilità, possono essere rimosse nei modi e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 l. 23 aprile 1981 n. 154 e quindi successivamente agli scrutini ed alla pubblicazione dei risultati della tornata elettorale. In particolare con riguardo alla causa di incompatibilità per lite pendente con il comune, prevista dall'art.3 n. 4 l. 154 del 1981, il momento ultimativo per la sua rimozione,
mediante la rinuncia al giudizio deve intendersi, anche nella nuova disciplina della elezione diretta del sindaco, quello della prima seduta del consiglio comunale indetta a norma dell'art. 1, comma 2 bis, l. n. 81 del 1993 (Cass., 13.9.1996 n. 8271).
Più in generale le sezioni unite (Cass., 13.5.1996 n. 4470) hanno ritenuto che la giurisdizione del giudice ordinario, nelle controversie inerenti alla eleggibilità alla carica di sindaco ed a quella di consigliere comunale, ancorché proposte attraverso l'impugnazione della deliberazione di convalida dell'elezione, deve essere dichiarata nonostante l'entrata in vigore della l. n. 142 del 1990, che ha mutato la procedura per la proclamazione degli eletti,
ma non ha inciso sui criteri di riparto della giurisdizione, e della l. n. 81 del 1993, che ha introdotto l'elezione diretta del sindaco, trattandosi di controversie sempre vertenti su diritti soggettivi e permanendo le ragioni che giustificano le cause d'ineleggibilità a sindaco di cui all'art. 6 d.p.r. n. 570 del 1960, tuttora vigente (art. 34 l. n. 81 del 1993).
2. Ancora in via pregiudiziale va esaminata l'ammissibilità del ricorso OR, in quanto come si eccepisce nel controricorso IN il decreto di fissazione dell'udienza non è stato notificato dal ricorrente ma dalla cancelleria.
L'eccezione non è fondata. Infatti questa Corte ha già avuto modo di rilevare come, nel sistema di elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, adottato dalla l. 25 marzo 1993 n. 81, il contenzioso elettorale è tuttora regolato dalle disposizioni di cui all'art. 82, 3^ comma, d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, modificato dalla l. 23 dicembre 1966 n. 1147, secondo le quali il ricorso va notificato alle controparti, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, dopo il suo deposito presso la cancelleria del giudice adito. Siffatte regole, tuttavia, non si applicano al giudizio di cassazione, nel quale, pertanto, la comunicazione di tale decreto deve essere effettuata dalla cancelleria, a norma dell'art.377 c.p.c. (Cass., 27.3.1993 n. 3719). In definitiva, in tema di contenzioso elettorale amministrativo, il decreto di fissazione dell'udienza, nel procedimento di cassazione, non deve essere notificato insieme con il ricorso, ma solamente comunicato a norma dell'art. 377 c.p.c. (Cass., 22.4.1983 n. 2778).
3. Con il proposto ricorso si censura l'impugnata sentenza con una doglianza articolata su tre motivi, tutti tendenti a dimostrare l'inesistenza di un rapporto che leghi la struttura sanitaria in questione di cui OR era dirigente, col bacino di utenza che include l'elettorato del comune di cui vuole essere sindaco, in modo da evitare la concentrazione di poteri differenti in capo allo stesso soggetto che da un lato, quale dirigente amministrativo, predispone il bilancio dell'azienda ospedaliera e dall'altro controlla il bilancio di previsione e di esercizio quale sindaco di uno dei comuni territorialmente legati alla struttura sanitaria. In particolare con la prima censura si afferma che la decisione impugnata avrebbe utilizzato un meccanismo analogico, non applicabile proprio per l'eccezionalità delle norme relative all'ineleggibilità. Ma la censura non ha pregio perché la decisione impugnata è fondata su un'applicazione diretta e non analogica della normativa voluta dal legislatore del 1992 con il d. lgs. 30/12/92 n.502. Il dirigente amministrativo di un presidio ospedaliero è ineleggibile ai sensi dell'art. 3 e 4 co. 9 d.lgs. tenuto conto che gli ospedali sono parificati alle ASL dall'ultima parte del comma 1 art.
4. Infatti non si tratta di applicare per analogia ai sindaci le cause d'incompatibilità previste per i dirigenti, ma d'interpretare ragionevolmente le norme che stabiliscono le cause di incompatibilità con particolare riguardo alla ratio dell'incompatibilità stessa. Questa tipologia interpretativa non è ignota a questa Corte che già in altra occasione, facendo perno sulle finalità delle disposizioni sull'ineleggibilità ha ritenuto gli amministratori di società per azioni con capitale maggioritario del comune non eleggibili alla carica di consigliere del comune stesso, in applicazione della normativa che, sebbene faccia espressa menzione dei soli legali rappresentanti e dirigenti delle dette società, trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, rivestendo, presso queste ultime, cariche implicanti l'esercizio di poteri organizzativi e gestori, sono nella condizione di alterare la par condicio dei candidati alla carica di cui trattasi (Cass., sez. I, 27.10.1993, n. 10701). Inoltre siffatta interpretazione ha avuto il conforto dei giudici delle leggi secondo i quali è infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 3 l. 23 aprile 1981 n. 154 e 9 bis d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, nella parte in cui non prevederebbero la estensione alla carica di sindaco delle cause di incompatibilità (nella specie, lite pendente con il comune) previste per quella di consigliere comunale e della conseguente pronuncia di decadenza, in riferimento all'art. 97 Cost.. La corte costituzione ha infatti accolto l'interpretazione secondo cui le cause di incompatibilità, stabilite per i consiglieri comunali, valgono oggi anche per i sindaci eletti direttamente, in quanto tuttora componenti dei consigli e come tali compartecipi a pieno titolo delle relative funzioni (Corte Cost., 20.2.1997, n. 44). In questa ottica vanno letti il co. 9 dell'art. 3 secondo cui il direttore generale, i direttori amministrativi e i direttori sanitari non sono eleggibili. A questi soggetti non possono non equipararsi per il disposto dell'art. 4 ultima parte gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera dotati degli stessi organi e quindi delle stesse incompatibilità delle ASL.
In conclusione non si tratta di interpretazione analogica, ma di diretta applicazione dell'esplicita normativa già ricordata. Con la seconda censura si sostiene che la sentenza impugnata non ha tenuto conto che il OR, pur ricoprendo una posizione di vertice all'interno del presidio ospedaliero di Castel di Sangro avrebbe avuto una contabilità separata ed autonoma evitando ogni interferenza con la carica di sindaco.
Anche questa critica non coglie nel segno perché ai sensi del co. 9 d.lgs. n. 502 del 1992 il dirigente amministrativo dei presidi ospedalieri non ancora costituiti in azienda, "concorre al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale" con un potere economico e decisionale coordinato con quello del direttore generale dalla ASL.. Da ciò consegue che non può escludersi ne' la captatio benevolentiae ne' il metus publicae potestatis che il legislatore ha inteso scongiurare con le norme sull'ineleggibilità. Ad ulteriore riprova il co. 14 dell'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992 indica tra i compiti del sindaco l'esame del bilancio di esercizio e di previsione, le possibilità di rimettere osservazioni alla regione, il compito di vigilare ed intervenire anche con proposte nei confronti del direttore generale.
Con il terzo e ultimo motivo si censura l'impugnata sentenza sostenendo la tacita abrogazione dell'art. 2 n. 8 della legge n. 154 del 1981, secondo cui i dipendenti delle ASL. ed i coordinatori non sono eleggibili per il Comune il cui territorio coincide con quello dell'unità sanitaria.
La tesi dell'abrogazione già disattesa dalla Corte di appello va rigettata. Infatti il d.lgs. n. 502 del 1992 non interviene in alcun modo sulla disciplina normativa della ineleggibilità ed incompatibilità. Il d.lgs., diretto al riordino della disciplina in materia sanitaria non offre alcun appiglio per una nuova ed autonoma disciplina che sotto il profilo elettorale possa considerarsi abrogazione tacita di quella precedente. Per effetto del riordino previsto si sono create nuove figure d'ineleggibilità, senza per questo pervenire all'abrogazione della normativa preesistente. L'integrazione comporta l'esplicazione del concetto di coordinatori, oggi identificati nelle figure dei direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari. In tali sensi va intesa la giurisprudenza di questa Corte, in tema di elezioni amministrative Comunali, che se ha escluso l'ineleggibilità dei dipendenti delle usl, che facciano parte degli uffici di direzione, ai sensi dell'art 2 n. 8 l. 23 aprile 1981 n. 154, a seguito del d.l. 6 febbraio 1991 n. 35, convertito in l. 4 aprile 1991 n. 111, con il quale, sia pure in via temporanea, i poteri di gestione di dette unità sono stati devoluti agli amministratori straordinari e quindi sottratti agli indicati uffici, a maggior ragione ha ribadito l'ineleggibilità degli amministratori (Cass., sez. I, 18.5.1994, n. 4888) Alla stregua delle esposte considerazioni va respinto il ricorso e confermata la sentenza impugnata con la conseguente dichiarazione d'ineleggibilità di OR MA alla carica di sindaco del comune di Roccaraso.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione, il 8 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999