Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/1999, n. 1631
CASS
Sentenza 25 febbraio 1999

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Nel sistema di elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia adottato dalla legge 81/93 (secondo il cui art. 5 la proclamazione degli eletti avviene a conclusione delle operazioni di scrutinio da parte del presidente dell'ufficio elettorale centrale) continua a trovare applicazione, quanto alla materia della ineleggibilità e delle incompatibilità, la precedente normativa di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154 (incentrata sulla delibera di convalida del consiglio comunale), sicché le cause di incompatibilità (a differenza di quelle di ineleggibilità) possono essere rimosse nei modi e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 legge 154/81 citata, e, quindi, successivamente agli scrutini ed alla pubblicazione dei risultati della tornata elettorale, fino alla data della prima seduta del Consiglio comunale. Ne consegue la inammissibilità del ricorso proposto avverso la nomina a sindaco del soggetto eletto a tale carica antecedentemente alla delibera consiliare di convalida dell'elezione.

In tema di ineleggibilità alla carica di Sindaco, il D.Lgs. 502/92, non intervenendo in alcun modo sulla disciplina normativa della ineleggibilità e delle incompatibilità, non ha abrogato, neppure tacitamente, l'art. 2 n. 8 della legge 154/81 (secondo cui i dipendenti delle U.S.L. ed i coordinatori non sono eleggibili nel Comune il cui territorio coincide con quello dell'unità sanitaria), con la conseguenza che, a seguito della specificazione del concetto di "coordinatori" (art. 3 e 4 comma nono legge 502/92 citata), oggi identificati nelle figure dei direttori generali, amministrativi e sanitari, tutti questi soggetti devono tuttora ritenersi destinatari della sanzione della ineleggibilità, che va, invece, esclusa (legge 4 aprile 1991, n. 111) con riferimento alla (diversa) categoria dei dipendenti U.S.L. che facciano parte degli uffici di direzione (per effetto della devoluzione, in via temporanea, dei poteri di gestione delle dette unità agli amministratori straordinari).

Il dirigente amministrativo di un presidio ospedaliero costituito in azienda ospedaliera è ineleggibile, ex art. 3, comma nono D.Lgs. 502/92, alla carica di Sindaco, atteso che, ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 4 stessa legge, gli ospedali sono, "ratione materiae", del tutto parificati alle ASL, ed atteso, ancora, che, secondo l'interpretazione data alla norma succitata dalla Corte costituzionale (sentenza 20 febbraio 1997, n.44), devono ritenersi estese anche alla carica di sindaco le cause di incompatibilità previste per i consiglieri comunali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/1999, n. 1631
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1631
    Data del deposito : 25 febbraio 1999

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