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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 30/05/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 518/2025 V.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il Parte_1
29/7/1956 (C.F. ), con l'avvocato TOSTI FILOMENA C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), con l'avvocato IANNUCCI SILVIA WLADIMIRA C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale sottoscritto dai predetti coniugi il 7/3/2025 ed iscritto a ruolo il 18/3/2025, contenente le condizioni della separazione;
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale;
considerato il parere favorevole espresso dal P.M. in sede;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno altresì chiesto la pronuncia di divorzio;
rilevato che con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 la Corte di
Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di
Treviso relativo all'ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis 51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta
e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e che, pertanto, la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso;
tenuto conto che le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva;
letti gli art. 473-bis.49 e 473-bis. 51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 18/3/2025 da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi Pt_1
e , coniugati il 27/10/1996 in ROCCA
[...] CP_1
IMPERIALE, alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso per separazione consensuale del 7/3/2025, iscritto a ruolo il 18/3/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di ROCCA
IMPERIALE di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, Parte II, serie A, numero 28;
3) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza. In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 28/5/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco