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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 20/01/2026, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 774/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6317/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490084059 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13034/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Nessuno si è costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata, presso il Suo studio in Indirizzo_1, presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112490084059 per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti
Ta.ri e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente Tefa per gli anni dal 01/10/2020 al 31/12/2023, per un importo complessivo di euro 6.758,00 (di cui 3.194,70 per sanzioni). L'atto notificato in data 07.01.2025 riguardava l'immobile sito in Indirizzo_2 identificato al catasto urbano TI AT . L'odierna ricorrente presentava in data 10.01.2025 istanza di annullamento in autotutela essendo l'atto impugnato viziato per la superficie calcolata ed allegando documentazione a sostegno di quanto sostenuto. Non riceveva alcuna risposta.
Nel ricorso si eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per errore materiare dell'Ente nel calcolo degli importi dovuti e la indeterminatezza delle sanzioni irrogate. Parte ricorretnte chiedeva l'annullamento dell'atto e, in sub-ordine, la rideterminazione delle somme dovute come da effettiva superficie tassabile con vittoria di spese da distrarsi al difensore dichiatarosi antistatario.
Parte ricorrente presentava memorie con le quali si chiedeva la cessazione della materia del contendere in quanto l'atto era stato annullato parzialmente dall'Ente emittente – Roma Capitale. Parte ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese di giudizio.
Roma Capitale non si costituiva.
Il giorno 11 dicembre 2025 si discuteva la causa 6317-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I. rileva che Roma Capitale in data 30 giugno 2025, comunicava, l'annullamento parziale della cartella di pagamento con le seguenti motivazioni: “la violazione riscontrata è riferita solo ad una porzione dell'immobile accertato più precisamente alla cantna cat. Catastale C/2 int. 8 di mq 6,15. Pertanto si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importe dovuti a titolo di tributo, sanzioni ed interessi”. Parte ricorrente a seguito di tale annullamento parziale chiedeva la cessazione della materia del contendere. Vista la richiesta di parte ricorrente e stante la contumacia di Roma Capitale si dichiara cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio ed essendo ascrivibile alla condotta di Roma Capitale l'istaurazione del contenzioso condanna la stessa al pagamento delle spese di giudizio come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.I. dichiara estinto il giudizio e per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale alla refusione delle spese che si liquidano in euro 500,00 omnia in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratasi antistatario.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6317/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490084059 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13034/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Nessuno si è costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata, presso il Suo studio in Indirizzo_1, presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112490084059 per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti
Ta.ri e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente Tefa per gli anni dal 01/10/2020 al 31/12/2023, per un importo complessivo di euro 6.758,00 (di cui 3.194,70 per sanzioni). L'atto notificato in data 07.01.2025 riguardava l'immobile sito in Indirizzo_2 identificato al catasto urbano TI AT . L'odierna ricorrente presentava in data 10.01.2025 istanza di annullamento in autotutela essendo l'atto impugnato viziato per la superficie calcolata ed allegando documentazione a sostegno di quanto sostenuto. Non riceveva alcuna risposta.
Nel ricorso si eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per errore materiare dell'Ente nel calcolo degli importi dovuti e la indeterminatezza delle sanzioni irrogate. Parte ricorretnte chiedeva l'annullamento dell'atto e, in sub-ordine, la rideterminazione delle somme dovute come da effettiva superficie tassabile con vittoria di spese da distrarsi al difensore dichiatarosi antistatario.
Parte ricorrente presentava memorie con le quali si chiedeva la cessazione della materia del contendere in quanto l'atto era stato annullato parzialmente dall'Ente emittente – Roma Capitale. Parte ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese di giudizio.
Roma Capitale non si costituiva.
Il giorno 11 dicembre 2025 si discuteva la causa 6317-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I. rileva che Roma Capitale in data 30 giugno 2025, comunicava, l'annullamento parziale della cartella di pagamento con le seguenti motivazioni: “la violazione riscontrata è riferita solo ad una porzione dell'immobile accertato più precisamente alla cantna cat. Catastale C/2 int. 8 di mq 6,15. Pertanto si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importe dovuti a titolo di tributo, sanzioni ed interessi”. Parte ricorrente a seguito di tale annullamento parziale chiedeva la cessazione della materia del contendere. Vista la richiesta di parte ricorrente e stante la contumacia di Roma Capitale si dichiara cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio ed essendo ascrivibile alla condotta di Roma Capitale l'istaurazione del contenzioso condanna la stessa al pagamento delle spese di giudizio come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.I. dichiara estinto il giudizio e per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale alla refusione delle spese che si liquidano in euro 500,00 omnia in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratasi antistatario.