Articolo 5 della Legge 28 novembre 2005, n. 246
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16 dicembre 2005
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13 luglio 2006
Art. 5. (Delega al Governo per la semplificazione degli Adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attivita' produttive) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ((il 31 dicembre 2007)) , uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all' articolo 117, secondo comma, della Costituzione , vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualita' di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:
1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attivita' d'impresa, ivi incluse le attivita' di certificazione, e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attivita' degli sportelli unici;
2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento delle capacita' produttive del sistema nazionale;
3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attivita' d'impresa, secondo i criteri di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni;
4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi; b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.
2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , e dell' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 , al fine di:
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attivita' di impresa; b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attivita' d'impresa; c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attivita' d'impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali; d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attivita' delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane; e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di cui all' articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229 , nonche' a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale; f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operativita' degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , nonche' l'estensione e lo sviluppo dell'operativita' degli stessi, favorendo:
1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalita', nonche' il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;
2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attivita' d'impresa, sia a fini di promozione territoriale;
3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici;
4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.
3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, meccanismi di premialita' regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all' articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 .
4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalita' e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 13 luglio 2006
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