Decreto cautelare 17 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Sentenza 20 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 10/11/2022, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2022
N. 01139/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2022, proposto da
Spinel Caffe' S.r.l. e DI.AL.Vending S.a.s. di Dionisi Salvatore, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Francesco Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D'Aosta, n. 19;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi, n. 16;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
CONFIDA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D'Aosta, n. 19;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione del Consiglio Comunale di Lecce n. 64 del 24/06/2022, pubblicata sull'Albo Pretorio per gg. quindici a partire dal 04/07/2022, nella parte in cui tra gli atti facenti parte del Documento Strategico del Commercio approva il Regolamento per la vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici (Allegato F), e segnatamente degli artt. 1 commi 1, 4, 7, 8 ed art. 2, commi 2, 3, 6, 7, nonché dell'art.14, comma 3, del Regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande (Allegato C) e di ogni altra disposizione pregiudizievole ed ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di CONFIDA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to F. Baldasssarre, avv.to L. Astuto e avv.to A. Mastrolia;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, si ravvisa la presenza di entrambi i presupposti di legge ( fumus boni iuris e periculum in mora ) per la concessione della sospensione dell’efficacia del provvedimento comunale impugnato ed in particolare del Regolamento per la vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici (Allegato F del Documento Strategico del Commercio) nella sola parte in cui prevede, all’art. 2, comma 6, lett. c), la prescrizione relativa alla “ installazione di meccanismi di presidio dell’accesso al locale allo scopo di evitare la presenza all’interno di più di un utente per volta. Ciò potrà avvenire attraverso l’installazione di meccanismi automatizzati di accesso al locale ovvero attraverso la regolazione degli accessi effettuata a mezzo presidio fisico da parte di operatore dipendente dell’azienda ”, in ragione della omessa valutazione (nella fase istruttoria e nella motivazione) da parte del Comune di Lecce dell’allegata circostanza “ che, già durante la pandemia, queste aziende si sono dotate di appositi sistemi di monitoraggio “attivo”, composto da una telecamera digitale, una regia presidiata 24h su 24h, un sistema per la video registrazione, un altoparlante/microfono per interfono ed un tasto per la chiamata di emergenza, da poter delegare in tutto o in parte ad una società di vigilanza ” e della idoneità o meno dei suddetti sistemi di monitoraggio “attivo” a conseguire gli (asseriti) obiettivi di interesse generale posti alla base delle disposizioni regolamentari impugnate, nonché in ragione della mancata valutazione della sostenibilità economica per le imprese del settore della prescrizione in questione e anche tenuto conto della mancata considerazione della esigua presenza nel centro storico degli esercizi di distribuzione automatica (rispetto agli altri esercizi del settore food ).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie parzialmente, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, l’istanza cautelare di parte ricorrente e, per l’effetto, sospende, in parte qua (limitatamente all’art. 2, comma 6, lett. c), l’efficacia del gravato Regolamento per la vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici (Allegato F del Documento Strategico del Commercio).
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15/02/2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO