Sentenza 3 gennaio 1984
Massime • 2
La disposizione dell'art. 15 del C.C.n.L. 21 aprile 1970 per i dipendenti dell'ENEL, oltre ad enunciare i criteri generali di assegnazione dei lavoratori ai vari gruppi e categorie in relazione alle mansioni, ha individuato direttamente - con riferimento alla sola funzione svolta o anche all'entità quantitativa di determinati parametri obbiettivi - le qualifiche più tipiche, indicandole con elencazione esemplificativa, che fa salve le eccezioni meglio evidenziabili in Sede applicativa. Consegue che, mentre l'inquadramento di mansioni non rientranti nelle qualifiche esemplificativamente elencate deve essere eseguito sulla base del paradigma proprio di queste ultime, le posizioni lavorative direttamente classificate dalla norma contrattuale non possono inquadrarsi che nelle categorie da questa individuate, salvo l'accertamento (ai fini di un diverso e superiore inquadramento) che le mansioni svolte comportino in concreto attività lavorative eccezionalmente eccedenti - per l'importanza particolare della loro ampiezza e natura o per le dimensioni dell'unità cui è addetto il lavoratore, considerata con riferimento all'ambito nazionale della struttura organizzativa dell'ente - quelle generalmente richieste per l'inquadramento nelle categorie esemplificativamente indicate in astratto dalla disposizione contrattuale, restando irrilevante, ai fini della configurabilità dell'eccezione anzidetta, il superiore inquadramento attribuito ad altro lavoratore con mansioni analoghe. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito che, sulla base dell'accertata natura operaia delle mansioni svolte dal lavoratore, avente la qualifica di addetto al turno di impianto di trasformazione ed inquadrato nella cat. B/1, ne aveva disatteso la richiesta di inquadramento nella cat. B/s, riservata ai soli impiegati di concetto di livello più elevato). ( V 6768/82, mass n 424401).*
Il giudice del merito, nel controllare l'esattezza o meno della qualifica attribuita al lavoratore, non può sostituire il proprio giudizio a quello operato dalle parti in Sede di contrattazione collettiva. Pertanto, la circostanza che l'art. 15 del C.C.n.L. 21 aprile 1970 per i dipendenti dell'ENEL, elencando le mansioni comportanti l'inquadramento nella cat. B/1, stabilisca tale inquadramento soltanto per il conduttore di unità di centrale termica addetto a gruppo di potenza unitaria superiore a 100 mw o di potenza pari o superiore a 70 mw e con pressione di 100 atmosfere e, considerando esemplificativa detta elencazione, preveda eccezioni in Sede applicativa, non consente al giudice di sostituire una propria valutazione a quella degli organi (direzioni territoriali dell'ENEL e segreteria delle organizzazioni sindacali) cui per contratto compete di costituire le anzidette eccezioni, dovendo lo stesso giudice limitarsi a controllare l'osservanza, da parte di tali organi, dei criteri dettati dallo stesso contratto per l'individuazione di qualifiche e mansioni in Sede territoriale. ( Conf 2314/82, mass n 420194).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/01/1984, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 1984 |
Testo completo
La disposizione dell'art. 15 del C.C.n.L. 21 aprile 1970 per i dipendenti dell'ENEL, oltre ad enunciare i criteri generali di assegnazione dei lavoratori ai vari gruppi e categorie in relazione alle mansioni, ha individuato direttamente - con riferimento alla sola funzione svolta o anche all'entità quantitativa di determinati parametri obbiettivi - le qualifiche più tipiche, indicandole con elencazione esemplificativa, che fa salve le eccezioni meglio evidenziabili in Sede applicativa. Consegue che, mentre l'inquadramento di mansioni non rientranti nelle qualifiche esemplificativamente elencate deve essere eseguito sulla base del paradigma proprio di queste ultime, le posizioni lavorative direttamente classificate dalla norma contrattuale non possono inquadrarsi che nelle categorie da questa individuate, salvo l'accertamento (ai fini di un diverso e superiore inquadramento) che le mansioni svolte comportino in concreto attività lavorative eccezionalmente eccedenti - per l'importanza particolare della loro ampiezza e natura o per le dimensioni dell'unità cui è addetto il lavoratore, considerata con riferimento all'ambito nazionale della struttura organizzativa dell'ente - quelle generalmente richieste per l'inquadramento nelle categorie esemplificativamente indicate in astratto dalla disposizione contrattuale, restando irrilevante, ai fini della configurabilità dell'eccezione anzidetta, il superiore inquadramento attribuito ad altro lavoratore con mansioni analoghe. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito che, sulla base dell'accertata natura operaia delle mansioni svolte dal lavoratore, avente la qualifica di addetto al turno di impianto di trasformazione ed inquadrato nella cat. B/1, ne aveva disatteso la richiesta di inquadramento nella cat. B/s, riservata ai soli impiegati di concetto di livello più elevato). ( V 6768/82, mass n 424401).*