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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/06/2025, n. 9631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9631 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, ON LI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 58643 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 21 ottobre 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Tommaso Campanella, Parte_1
n. 41/G presso lo studio dell'Avv. Laila Perciballi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
attrice
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...]
dall'Avv. Manuela Cordova, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Fulcieri
Paulucci de' Calboli, n. 20/E, giusta procura in atti convenuta
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 21 ottobre 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha chiesto di Parte_1
accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento dell di Roma e ritenere CP_1
indebito il pagamento di € 13.214,53 e, per l'effetto, condannare l'Ente alla restituzione del predetto importo, ovvero di quello maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal dì del pagamento, sino all'effettivo soddisfo.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto: di essere legittima proprietaria dell'immobile sito in Roma, via Oslavia n. 37, scala B, int. 8, cod. immobile giusto contratto di trasferimento con patto di futura vendita stipulato P.IVA_1
con l'Ater il 13 giugno 2000; che il 18 giugno 2016 ha comunicato all'Ater di Roma
di voler estinguere il diritto di prelazione gravante sull'alloggio; che, con nota prot.
n. 33305 del 14 marzo 2017, l' indicava il pagamento di € 13.252,49 per CP_1
l'estinzione del diritto di prelazione sull'immobile, oltre al pagamento di € 13.214,53, ex art. 1454 c.c. per oneri e interessi di mora per ritardato pagamento;
che il 31 marzo 2017 l'attrice procedeva al pagamento delle somme richieste;
che la somma di € 13.214,53 non era dovuta, costituendo un indebito arricchimento dell'Ater di
Roma.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., l'attrice ha precisato la domanda, eccependo: l'esercizio abusivo del potere di l'illegittimità dell'iter CP_1
procedimentale; l'illegittimo pagamento dell'importo di euro 13.214,53 anche perchè relativo a crediti prescritti.
Costituitasi in giudizio, l'Ater di Roma chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
La domanda di parte attrice di ripetizione di indebito delle somme pagate perché
non dovute, non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Nel caso di specie, il pagamento della somma di € 13.214,53, oggetto della diffida ex art. 1454 c.c., prot. 33365 del 14 marzo 2017 (v. allegato 3 del fascicolo di parte convenuta) ha, in primo luogo, fonte legale, sia ai sensi dell'art. 17 bis l.r. 12/1999, il quale prevede che “i comuni e gli enti gestori recuperano dagli utilizzatori degli alloggi tutte le somme relative agli oneri accessori, ivi comprese le quote delle spese generali”; nonché ai sensi dell'art 49 bis l.r. 27/2006, il quale dispone che “Negli
immobili in cui alloggi sono ceduti in tutto o in parte in proprietà, l'amministrazione
è tenuta in forma condominiale. Fino al momento della costituzione del
, l'ente gestore continua a svolgere le funzioni di amministrazione CP_2
ordinaria. In tale fase gli assegnatari in proprietà hanno l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione”. In secondo luogo, il pagamento effettuato dall'attrice ha fonte contrattuale nel contratto di compravendita stipulato con l' (v. doc 2 allegato al fascicolo di CP_1
parte convenuta).
Infatti, all'art. 8 del suddetto contratto si legge che “l'amministrazione dello stabile
(…) sarà tenuta dall' , al quale la parte acquirente si impegna a corrispondere CP_3
mensilmente una quota per spese generali di amministrazione afferenti l'alloggio, nella misura che sarà determinata dall stesso e che sono fin da ora accettate CP_3
dalla parte acquirente (…) Saranno comunque sempre ed in ogni caso a carico della parte acquirente le spese sostenute dall' per l'amministrazione ordinaria CP_3
e straordinaria dello stabile (…) per il riscaldamento, ascensori, portierato ove esistente, e pulizia, illuminazione scale e luoghi comuni, acqua, fognature,
sgombero immondizie, manutenzione spazi verdi, nonché tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno l'alloggio, gli accessori e le parti comuni dello
stabile e del complesso edilizio di cui lo stabile fa parte”.
L' eccepita prescrizione della pretesa creditoria di ltre a costituire domanda CP_1
nuova non è ammessa ai sensi dell' art. 2940 c.c. ( non è ammessa la ripetizione di
ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto)
D'altronde, l'avvenuto pagamento a seguito di diffida ex art. 1454 c.c. non fa venire meno l'applicabilità dell'art. 2940 c.c. al caso di specie, avendo la Corte di
Cassazione statuito che “la spontaneità del pagamento del debito prescritto, e la
conseguente impossibilità, ex art 2940 c.c., di ripetizione delle somme versate per tale titolo, debbono ritenersi escluse nel caso di previa costituzione in mora da parte del creditore mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto” (cfr. Cass. n. 3856 del 08/08/1978).
Pertanto, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- condanna l pagamento in favore di di Roma delle spese Parte_1 CP_1
di giudizio che liquida in complessivi € 4.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Roma, 26 giugno 2025
Il Giudice
ON LI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, ON LI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 58643 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 21 ottobre 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Tommaso Campanella, Parte_1
n. 41/G presso lo studio dell'Avv. Laila Perciballi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
attrice
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...]
dall'Avv. Manuela Cordova, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Fulcieri
Paulucci de' Calboli, n. 20/E, giusta procura in atti convenuta
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 21 ottobre 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha chiesto di Parte_1
accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento dell di Roma e ritenere CP_1
indebito il pagamento di € 13.214,53 e, per l'effetto, condannare l'Ente alla restituzione del predetto importo, ovvero di quello maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal dì del pagamento, sino all'effettivo soddisfo.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto: di essere legittima proprietaria dell'immobile sito in Roma, via Oslavia n. 37, scala B, int. 8, cod. immobile giusto contratto di trasferimento con patto di futura vendita stipulato P.IVA_1
con l'Ater il 13 giugno 2000; che il 18 giugno 2016 ha comunicato all'Ater di Roma
di voler estinguere il diritto di prelazione gravante sull'alloggio; che, con nota prot.
n. 33305 del 14 marzo 2017, l' indicava il pagamento di € 13.252,49 per CP_1
l'estinzione del diritto di prelazione sull'immobile, oltre al pagamento di € 13.214,53, ex art. 1454 c.c. per oneri e interessi di mora per ritardato pagamento;
che il 31 marzo 2017 l'attrice procedeva al pagamento delle somme richieste;
che la somma di € 13.214,53 non era dovuta, costituendo un indebito arricchimento dell'Ater di
Roma.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., l'attrice ha precisato la domanda, eccependo: l'esercizio abusivo del potere di l'illegittimità dell'iter CP_1
procedimentale; l'illegittimo pagamento dell'importo di euro 13.214,53 anche perchè relativo a crediti prescritti.
Costituitasi in giudizio, l'Ater di Roma chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
La domanda di parte attrice di ripetizione di indebito delle somme pagate perché
non dovute, non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Nel caso di specie, il pagamento della somma di € 13.214,53, oggetto della diffida ex art. 1454 c.c., prot. 33365 del 14 marzo 2017 (v. allegato 3 del fascicolo di parte convenuta) ha, in primo luogo, fonte legale, sia ai sensi dell'art. 17 bis l.r. 12/1999, il quale prevede che “i comuni e gli enti gestori recuperano dagli utilizzatori degli alloggi tutte le somme relative agli oneri accessori, ivi comprese le quote delle spese generali”; nonché ai sensi dell'art 49 bis l.r. 27/2006, il quale dispone che “Negli
immobili in cui alloggi sono ceduti in tutto o in parte in proprietà, l'amministrazione
è tenuta in forma condominiale. Fino al momento della costituzione del
, l'ente gestore continua a svolgere le funzioni di amministrazione CP_2
ordinaria. In tale fase gli assegnatari in proprietà hanno l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione”. In secondo luogo, il pagamento effettuato dall'attrice ha fonte contrattuale nel contratto di compravendita stipulato con l' (v. doc 2 allegato al fascicolo di CP_1
parte convenuta).
Infatti, all'art. 8 del suddetto contratto si legge che “l'amministrazione dello stabile
(…) sarà tenuta dall' , al quale la parte acquirente si impegna a corrispondere CP_3
mensilmente una quota per spese generali di amministrazione afferenti l'alloggio, nella misura che sarà determinata dall stesso e che sono fin da ora accettate CP_3
dalla parte acquirente (…) Saranno comunque sempre ed in ogni caso a carico della parte acquirente le spese sostenute dall' per l'amministrazione ordinaria CP_3
e straordinaria dello stabile (…) per il riscaldamento, ascensori, portierato ove esistente, e pulizia, illuminazione scale e luoghi comuni, acqua, fognature,
sgombero immondizie, manutenzione spazi verdi, nonché tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno l'alloggio, gli accessori e le parti comuni dello
stabile e del complesso edilizio di cui lo stabile fa parte”.
L' eccepita prescrizione della pretesa creditoria di ltre a costituire domanda CP_1
nuova non è ammessa ai sensi dell' art. 2940 c.c. ( non è ammessa la ripetizione di
ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto)
D'altronde, l'avvenuto pagamento a seguito di diffida ex art. 1454 c.c. non fa venire meno l'applicabilità dell'art. 2940 c.c. al caso di specie, avendo la Corte di
Cassazione statuito che “la spontaneità del pagamento del debito prescritto, e la
conseguente impossibilità, ex art 2940 c.c., di ripetizione delle somme versate per tale titolo, debbono ritenersi escluse nel caso di previa costituzione in mora da parte del creditore mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto” (cfr. Cass. n. 3856 del 08/08/1978).
Pertanto, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- condanna l pagamento in favore di di Roma delle spese Parte_1 CP_1
di giudizio che liquida in complessivi € 4.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Roma, 26 giugno 2025
Il Giudice
ON LI