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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/10/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3402/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/7/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MICHELA Parte_1 C.F._1
FE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale G. Carducci n. 139, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato VERUSCA Parte_2 C.F._2
NE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Empoli (FI), Viale G. Puccini n. 1, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lucca di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Lucca;
- Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza, con obbligo reciproco di comunicazione.
2) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e Per_1 stabile residenza anagrafica presso la madre in Lucca – San Cassiano a Vico – Via dei Marzi n. 73.
1 Ex art. 337 ter C.C., la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. 3) Stante la tenera età della figlia minore, che al momento della sottoscrizione del presente ricorso ha compiuto quattro anni e mezzo, ed in considerazione che ad oggi non ha ancora effettuato Per_1 pernotti con il padre, i ricorrenti – in ordine alla frequentazione padre-figlia – hanno raggiunto un accordo secondo il quale i tempi di permanenza della minore si svolgeranno secondo il criterio della gradualità prevedendo un incremento della frequentazione padre-figlia, nonché dei pernotti di presso il padre, e ciò al fine garantire alla bambina una crescita serena ed equilibrata che Per_1 tenga conto delle abitudini di vita e del quotidiano vissuto sino ad oggi dalla stessa. Pertanto, in virtù di quanto concordato tra i genitori, i tempi di permanenza della figlia con il padre saranno i seguenti: a) Dalla data di sottoscrizione del ricorso e sino al mese di ottobre 2025: - prima settimana: la figlia minore si intratterrà con il padre il martedì dalle ore 16 alle ore 21, nonché il fine settimana dalle ore 9 del sabato alle ore 21 della domenica;
seconda settimana: la figlia minore si intratterrà con il padre il martedì ed il venerdì dalle ore 16 alle ore 21. b) Dal mese di novembre 2025 e sino al mese di giugno 2026: - prima settimana: la figlia minore si intratterrà con il padre il martedì dalle ore 16 alle ore 21, nonché il fine settimana dalle ore 9 del sabato alle ore 21 della domenica;
seconda settimana: la figlia minore si intratterrà con il padre il martedì dalle ore 16 alle ore 21, nonché il venerdì dalle ore 16 alle ore 9 del sabato. c) Dal mese di luglio 2026 e sino al mese di novembre 2026: - prima settimana: la figlia minore si intratterrà con il padre il martedì dalle ore 16 alle ore 21, nonché il fine settimana dalle ore 9 del sabato alle ore 21 della domenica;
seconda settimana: la figlia minore si intratterrà con il padre il martedì dalle ore 16 sino al mattino successivo, nonché il venerdì dalle ore 16 alle ore 9 del sabato. d) Dal mese di dicembre 2026 e sino al mese di novembre 2027: - prima settimana: la figlia minore si intratterrà con il padre il martedì dalle ore 16 al mattino successivo, nonché il fine settimana dalle ore 9 del sabato alle ore 21 della domenica;
seconda settimana: la minore si intratterrà con il padre il martedì dalle ore 16 sino al mattino successivo, nonché il venerdì dalle ore 16 alle ore 9 del sabato. e) Dal mese di dicembre 2027 e sino al mese di novembre 2028: - prima settimana: la figlia minore si intratterrà con il padre il fine settimana dalle ore 16 del venerdì sino alle ore 21 della domenica;
seconda settimana: la bambina si intratterrà con il padre il martedì dalle ore 16 sino al mattino successivo, nonché il giovedì dalle ore 16 sino al mattino successivo. f) Dal mese di dicembre 2028: prima settimana: la figlia minore si intratterrà con il padre il fine settimana dalle ore 16 del venerdì sino al lunedì mattina al rientro a scuola;
seconda settimana: la bambina si intratterrà con il padre il martedì dalle ore 16 sino al mattino successivo, nonché il giovedì dalle ore 16 sino al mattino successivo. g) Il IG si impegna ed obbliga sin da ora, qualora fosse impossibilitato per Parte_2 ragioni di lavoro e/o ludiche a rispettare i predetti tempi di permanenza, sia nell'intrattenimento con la figlia infrasettimanale che durante i fine settimana, a non lasciare l'accudimento della minore a terze persone, baby-sitter, familiari e/o conviventi, bensì a consentire che in tali circostanze sia la madre ad occuparsi della minore. h) Per i giorni della Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, ultimo dell'anno e primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta, nonché per le ulteriori principali festività verrà seguito il criterio dell'alternanza.
2 i) Per le vacanze estive, e sempre in considerazione della tenera età della figlia minore, le parti concordano quanto segue: durante l'estate 2025 e l'estate 2026 la figlia trascorrerà con il padre due distinti periodi ciascuno di quattro giorni (comprensivi di tre notti); durante l'estate 2027 e 2028 la figlia trascorrerà con il padre due settimane non consecutive mentre dall'estate 2029 la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane, consecutive e non. I genitori si comunicheranno reciprocamente il periodo di vacanza con la figlia entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. I genitori si impegnano ed obbligano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente il luogo di destinazione ove sarà condotta la figlia in vacanza, il periodo di durata della vacanza e un recapito di emergenza. I genitori, durante il periodo di vacanza, si impegnano altresì a consentire i contatti giornalieri (uno al mattino e l'altro la sera) della figlia con l'altro genitore. j) I genitori concordano che la figlia minore trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno della festa del papà; concordano altresì che la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni. In ordine, invece, al giorno del compleanno della figlia minore i ricorrenti si impegnano a consentire l'accesso all'altro genitore e ad organizzare un'unica festa di compleanno per la figlia stessa. k) I genitori concordano che in caso di malattia della minore durante la permanenza presso il padre, soprattutto quando si presentino stati febbrili, la stessa sia condotta presso la casa materna, con possibilità per il padre di farle visita e/o di recuperare i giorni perduti previo accordo tra le parti. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nel rispetto delle esigenze della figlia minore, nonché degli impegni di lavoro di ciascuno di essi. 4) La casa familiare sita in Lucca – San Cassiano a Vico – Via dei Marzi n. 73 di proprietà del padre della ricorrente, IG , rimane nella disponibilità della IGa . Parte_3 Parte_1
5) Il IG , a decorrere dal mese di giugno 2025, si impegna ed obbliga a Parte_2 corrispondere alla IGa entro e non oltre il giorno 5, a mezzo bonifico bancario, la Parte_1 somma mensile di Euro 350,00.= (Euro trecentocinquanta/zero) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore . Tale somma sarà rivalutata in base alla variazione degli Per_1 indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di giugno di ogni anno. Il IG
[...]
si impegna ed obbliga altresì ad accollarsi per intero la retta della mensa scolastica per i Pt_2 mesi di aprile, maggio e giugno 2025 mentre dal mese di settembre 2025 tale importo sarà corrisposto in via esclusiva dalla IGa . Parte_1
6) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo alla figlia sarà percepito per intero dalla Per_1
IGa . Parte_1
7) I genitori corrisponderanno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative alla figlia minore da intendersi quelle di cui al protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola/pre- scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione
3 r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI: 8) Il IG si riconosce debitore della IGa della somma di Euro Parte_2 Parte_1
4.000,00.= alla stessa dovuta a titolo di arretrati sul contributo al mantenimento della figlia minore per i mesi da aprile 2024 a maggio 2025. Il IG si impegna ed obbliga a Parte_2 corrispondere, a mezzo bonifico bancario, tale somma con le seguenti modalità: quanto ad Euro 2.000,00.= alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
quanto ad Euro 1.000,00.= alla data di deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione per la fase della separazione personale;
quanto ad Euro 1.000,00.= alla data di pronuncia della sentenza di omologa della separazione.
9) Il IG dichiara di aver già ritirato tutti i propri effetti personali dalla casa Parte_2 familiare e di dover prelevare una bicicletta mountain bike marca Canyon, una vela da parapendio e vari articoli di abbigliamento e materiale per la bicicletta;
effetti tutti che il IG Parte_2 si impegna ed obbliga a ritirare entro e non oltre il 15 agosto 2025.
10) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento.
11) I beni mobili e gli arredi della casa familiare restano in proprietà esclusiva alla IGa
[...]
. Pt_1
12) I ricorrenti si impegnano ed obbligano ad evitare che la figlia minore abbia contatti con eventuali
4 partners per almeno un anno dall'inizio della relazione. I ricorrenti si impegnano altresì, prima dell'inserimento del partner nella vita della minore, ad intraprendere, qualora sia reputato necessario dai genitori, un percorso di supporto pedagogico/psicologico, con un terapeuta individuato di comune accordo al fine di facilitare la figlia a superare i disagi che eventualmente potrebbero sorgere a causa del nuovo assetto familiare. 13) I ricorrenti, si rilasciano fin d'ora il consenso al rilascio di valido documento per l'espatrio, anche per la figlia, impegnandosi a cooperare per il pronto espletamento degli incombenti a ciò necessari».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 27/4/2019, dal quale è nata la figlia Per_1
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni
5 congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 27/4/2019, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 5, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2019, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/7/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MICHELA Parte_1 C.F._1
FE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale G. Carducci n. 139, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato VERUSCA Parte_2 C.F._2
NE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Empoli (FI), Viale G. Puccini n. 1, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lucca di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Lucca;
- Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza, con obbligo reciproco di comunicazione.
2) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e Per_1 stabile residenza anagrafica presso la madre in Lucca – San Cassiano a Vico – Via dei Marzi n. 73.
1 Ex art. 337 ter C.C., la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. 3) Stante la tenera età della figlia minore, che al momento della sottoscrizione del presente ricorso ha compiuto quattro anni e mezzo, ed in considerazione che ad oggi non ha ancora effettuato Per_1 pernotti con il padre, i ricorrenti – in ordine alla frequentazione padre-figlia – hanno raggiunto un accordo secondo il quale i tempi di permanenza della minore si svolgeranno secondo il criterio della gradualità prevedendo un incremento della frequentazione padre-figlia, nonché dei pernotti di presso il padre, e ciò al fine garantire alla bambina una crescita serena ed equilibrata che Per_1 tenga conto delle abitudini di vita e del quotidiano vissuto sino ad oggi dalla stessa. Pertanto, in virtù di quanto concordato tra i genitori, i tempi di permanenza della figlia con il padre saranno i seguenti: a) Dalla data di sottoscrizione del ricorso e sino al mese di ottobre 2025: - prima settimana: la figlia minore si intratterrà con il padre il martedì dalle ore 16 alle ore 21, nonché il fine settimana dalle ore 9 del sabato alle ore 21 della domenica;
seconda settimana: la figlia minore si intratterrà con il padre il martedì ed il venerdì dalle ore 16 alle ore 21. b) Dal mese di novembre 2025 e sino al mese di giugno 2026: - prima settimana: la figlia minore si intratterrà con il padre il martedì dalle ore 16 alle ore 21, nonché il fine settimana dalle ore 9 del sabato alle ore 21 della domenica;
seconda settimana: la figlia minore si intratterrà con il padre il martedì dalle ore 16 alle ore 21, nonché il venerdì dalle ore 16 alle ore 9 del sabato. c) Dal mese di luglio 2026 e sino al mese di novembre 2026: - prima settimana: la figlia minore si intratterrà con il padre il martedì dalle ore 16 alle ore 21, nonché il fine settimana dalle ore 9 del sabato alle ore 21 della domenica;
seconda settimana: la figlia minore si intratterrà con il padre il martedì dalle ore 16 sino al mattino successivo, nonché il venerdì dalle ore 16 alle ore 9 del sabato. d) Dal mese di dicembre 2026 e sino al mese di novembre 2027: - prima settimana: la figlia minore si intratterrà con il padre il martedì dalle ore 16 al mattino successivo, nonché il fine settimana dalle ore 9 del sabato alle ore 21 della domenica;
seconda settimana: la minore si intratterrà con il padre il martedì dalle ore 16 sino al mattino successivo, nonché il venerdì dalle ore 16 alle ore 9 del sabato. e) Dal mese di dicembre 2027 e sino al mese di novembre 2028: - prima settimana: la figlia minore si intratterrà con il padre il fine settimana dalle ore 16 del venerdì sino alle ore 21 della domenica;
seconda settimana: la bambina si intratterrà con il padre il martedì dalle ore 16 sino al mattino successivo, nonché il giovedì dalle ore 16 sino al mattino successivo. f) Dal mese di dicembre 2028: prima settimana: la figlia minore si intratterrà con il padre il fine settimana dalle ore 16 del venerdì sino al lunedì mattina al rientro a scuola;
seconda settimana: la bambina si intratterrà con il padre il martedì dalle ore 16 sino al mattino successivo, nonché il giovedì dalle ore 16 sino al mattino successivo. g) Il IG si impegna ed obbliga sin da ora, qualora fosse impossibilitato per Parte_2 ragioni di lavoro e/o ludiche a rispettare i predetti tempi di permanenza, sia nell'intrattenimento con la figlia infrasettimanale che durante i fine settimana, a non lasciare l'accudimento della minore a terze persone, baby-sitter, familiari e/o conviventi, bensì a consentire che in tali circostanze sia la madre ad occuparsi della minore. h) Per i giorni della Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, ultimo dell'anno e primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta, nonché per le ulteriori principali festività verrà seguito il criterio dell'alternanza.
2 i) Per le vacanze estive, e sempre in considerazione della tenera età della figlia minore, le parti concordano quanto segue: durante l'estate 2025 e l'estate 2026 la figlia trascorrerà con il padre due distinti periodi ciascuno di quattro giorni (comprensivi di tre notti); durante l'estate 2027 e 2028 la figlia trascorrerà con il padre due settimane non consecutive mentre dall'estate 2029 la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane, consecutive e non. I genitori si comunicheranno reciprocamente il periodo di vacanza con la figlia entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. I genitori si impegnano ed obbligano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente il luogo di destinazione ove sarà condotta la figlia in vacanza, il periodo di durata della vacanza e un recapito di emergenza. I genitori, durante il periodo di vacanza, si impegnano altresì a consentire i contatti giornalieri (uno al mattino e l'altro la sera) della figlia con l'altro genitore. j) I genitori concordano che la figlia minore trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno della festa del papà; concordano altresì che la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni. In ordine, invece, al giorno del compleanno della figlia minore i ricorrenti si impegnano a consentire l'accesso all'altro genitore e ad organizzare un'unica festa di compleanno per la figlia stessa. k) I genitori concordano che in caso di malattia della minore durante la permanenza presso il padre, soprattutto quando si presentino stati febbrili, la stessa sia condotta presso la casa materna, con possibilità per il padre di farle visita e/o di recuperare i giorni perduti previo accordo tra le parti. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nel rispetto delle esigenze della figlia minore, nonché degli impegni di lavoro di ciascuno di essi. 4) La casa familiare sita in Lucca – San Cassiano a Vico – Via dei Marzi n. 73 di proprietà del padre della ricorrente, IG , rimane nella disponibilità della IGa . Parte_3 Parte_1
5) Il IG , a decorrere dal mese di giugno 2025, si impegna ed obbliga a Parte_2 corrispondere alla IGa entro e non oltre il giorno 5, a mezzo bonifico bancario, la Parte_1 somma mensile di Euro 350,00.= (Euro trecentocinquanta/zero) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore . Tale somma sarà rivalutata in base alla variazione degli Per_1 indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di giugno di ogni anno. Il IG
[...]
si impegna ed obbliga altresì ad accollarsi per intero la retta della mensa scolastica per i Pt_2 mesi di aprile, maggio e giugno 2025 mentre dal mese di settembre 2025 tale importo sarà corrisposto in via esclusiva dalla IGa . Parte_1
6) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo alla figlia sarà percepito per intero dalla Per_1
IGa . Parte_1
7) I genitori corrisponderanno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative alla figlia minore da intendersi quelle di cui al protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola/pre- scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione
3 r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI: 8) Il IG si riconosce debitore della IGa della somma di Euro Parte_2 Parte_1
4.000,00.= alla stessa dovuta a titolo di arretrati sul contributo al mantenimento della figlia minore per i mesi da aprile 2024 a maggio 2025. Il IG si impegna ed obbliga a Parte_2 corrispondere, a mezzo bonifico bancario, tale somma con le seguenti modalità: quanto ad Euro 2.000,00.= alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
quanto ad Euro 1.000,00.= alla data di deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione per la fase della separazione personale;
quanto ad Euro 1.000,00.= alla data di pronuncia della sentenza di omologa della separazione.
9) Il IG dichiara di aver già ritirato tutti i propri effetti personali dalla casa Parte_2 familiare e di dover prelevare una bicicletta mountain bike marca Canyon, una vela da parapendio e vari articoli di abbigliamento e materiale per la bicicletta;
effetti tutti che il IG Parte_2 si impegna ed obbliga a ritirare entro e non oltre il 15 agosto 2025.
10) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento.
11) I beni mobili e gli arredi della casa familiare restano in proprietà esclusiva alla IGa
[...]
. Pt_1
12) I ricorrenti si impegnano ed obbligano ad evitare che la figlia minore abbia contatti con eventuali
4 partners per almeno un anno dall'inizio della relazione. I ricorrenti si impegnano altresì, prima dell'inserimento del partner nella vita della minore, ad intraprendere, qualora sia reputato necessario dai genitori, un percorso di supporto pedagogico/psicologico, con un terapeuta individuato di comune accordo al fine di facilitare la figlia a superare i disagi che eventualmente potrebbero sorgere a causa del nuovo assetto familiare. 13) I ricorrenti, si rilasciano fin d'ora il consenso al rilascio di valido documento per l'espatrio, anche per la figlia, impegnandosi a cooperare per il pronto espletamento degli incombenti a ciò necessari».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 27/4/2019, dal quale è nata la figlia Per_1
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni
5 congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 27/4/2019, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 5, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2019, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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