TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2160/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2160/2025 R.G.
TRA
n. ad ORTA DI ATELLA (CE) il 19/12/1947 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
DEL PRETE MARIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, DE BENEDICTIS ITALA, CATALANO DAVIDE, FUMO NICOLA E VERRENGIA IDA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.-Con ricorso depositato in data 14/02/2025, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80, che non ha avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da “ipertono muscolare interessante emisoma dx di tipo extrapiramidale in trattamento con madopar;
cerebropatia depressiva con deterioramento cognitivo moderato (mmse 25/30); diabete mellito tipo ii in trattamento con ipoglicemizzanti orali;
esiti di pregresso intervento di ernia inguinale;
deficit sfinterico da ipertofia prostatica benigna;
cardiopatia iertensiva ” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti utili alla fruizione della prestazione invocata.
Il CTU ha analizzato tutte le infermità sofferte dall'istante e, con riguardo ai requisiti richiesti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ha espresso le seguenti considerazioni medico- legali: “Il Nostro giudizio medico-legale, costituitosi dopo attenta valutazione di quanto evidenziato nel corso di questi lavori, ci ha portato a dover necessariamente ritenere che nel caso di specie non sussistano i presupposti per il riconoscimento d'una disabilità assoluta in quanto trattasi di soggetto con lieve deterioramento cognitivo in comorbidità con disturbi dell'apparato cardiovascolare e dell'emuntorio renale correlati alla M. diabetica. Sulla scorta di quanto accertato, il ricorrente fa
2 obiettivare difficoltà delle performances psico-dinamiche di entità moderata più che motorie. A tal proposito si evidenzia che la certificazione del 18.07.2024 (ASL Caserta. Relazione Medico Legale.
Visita Geriatrica) presenta contenuti nettamente contraddittori nella descrizione del quadro clinico del paziente. Infatti mentre nella prima parte della certificazione si legge “Vigile, orientato nel tempo
e nello spazio. Iniziale deficit di attenzione e concentrazione verosimilmente legato a disturbo depressivo. MMSE 25/30. Poi lo specialista conclude …Causa lo stato depressivo il paziente necessita di supervisione nelle attività quotidiane… Orbene un MMSE con punteggio pari a 25/30 è considerato borderline (da 26 a 30 è indice di normalità cognitiva). Affinché si abbia una grave compromissione delle abilità cognitive dovrebbe aversi un punteggio uguale o inferiore a 18. Inoltre dalla certificazione del 22.08.2024 (ASL Caserta – D.S. 12. Visita Neurologica Medico Legale) si registra: “Motivo Accesso: Già in follow-up neuropsichiatrico per disturbo di tipo psicotico e deterioramento cognitivo in attuale terapia psicofarmacologica. Diabete mellito di tipo 2 non insulino dipendente. Referto: Osservazione neurologica: Cerebropatia degenerativa in paz affetto da psicosi cronica con grave deterioramento cognitivo. Deficit sfinterico. In attuale assistenza sanitaria continua Orbene si evidenzia innanzitutto che il ricorrente il 22.08.2024 è stato visitato in ambulatorio medico e non in visita domiciliare;
che all'accesso espletato pochi mesi prima, sempre in accesso ambulatoriale presso la sede di Caserta, il paziente pervenne autonomamente CP_1 facendo registrare : “… discrete condizioni generali, vigile, collaborante e sufficientemente orientato nei parametri T/S. Mutacico. Lieve rallentamento ideomotorio …” ma non solo nella suddetta certificazione del 22.08.2024 lo specialista parla di deficit sfinterico non precisando che trattasi di fenomenologia correlata all'ipertrofia prostatica e non a disturbo del SNC e conclude affermando genericamente che il paziente risulta in assistenza sanitaria continua sebbene in atti non esista alcuna attestazione di assistenza continua o d'altro tipo ADI. Ciò premesso il nostro giudizio medico- legale, costituitosi dopo attenta valutazione di quanto evidenziato nel corso di questi lavori, Ci ha portato a dover necessariamente ritenere che le menomazioni registrate nel caso di specie non siano di entità tale da minarne irreversibilmente le capacità autonomiche del periziato, ciò che si osserva nel caso di specie rappresenta un quadro di deterioramento cognitivo che per qualità ed entità è definibile, allo stato, medio-grave, ma non grave.”
Contrariamente a quanto dedotto dall'istante, il consulente ha motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo.
Le argomentazioni del consulente risultano, pertanto, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive in ordine alla valutazione della necessità di assistenza e, pertanto, sono dal medesimo integralmente
3 recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della spettanza richiesta.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Con riguardo, poi, alle doglianze formulate in relazione alle valutazioni operate dal CTU in sede di accesso peritale, deve osservarsi che si tratta di argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Sul punto, tuttavia, si ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal CTU nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Ed infatti, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità.
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Infine, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
4 Deve, altresì, rilevarsi che parte ricorrente con le note di trattazione ha depositato documentazione medica successiva (certificato neurologico del 17.3.2025) ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle proprie condizioni di salute e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di accesso peritale.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. dichiara concluso il procedimento di ATP n. 10969/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2. rigetta il ricorso;
3. dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 13/06/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
5 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2160/2025 R.G.
TRA
n. ad ORTA DI ATELLA (CE) il 19/12/1947 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
DEL PRETE MARIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, DE BENEDICTIS ITALA, CATALANO DAVIDE, FUMO NICOLA E VERRENGIA IDA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.-Con ricorso depositato in data 14/02/2025, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80, che non ha avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da “ipertono muscolare interessante emisoma dx di tipo extrapiramidale in trattamento con madopar;
cerebropatia depressiva con deterioramento cognitivo moderato (mmse 25/30); diabete mellito tipo ii in trattamento con ipoglicemizzanti orali;
esiti di pregresso intervento di ernia inguinale;
deficit sfinterico da ipertofia prostatica benigna;
cardiopatia iertensiva ” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti utili alla fruizione della prestazione invocata.
Il CTU ha analizzato tutte le infermità sofferte dall'istante e, con riguardo ai requisiti richiesti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ha espresso le seguenti considerazioni medico- legali: “Il Nostro giudizio medico-legale, costituitosi dopo attenta valutazione di quanto evidenziato nel corso di questi lavori, ci ha portato a dover necessariamente ritenere che nel caso di specie non sussistano i presupposti per il riconoscimento d'una disabilità assoluta in quanto trattasi di soggetto con lieve deterioramento cognitivo in comorbidità con disturbi dell'apparato cardiovascolare e dell'emuntorio renale correlati alla M. diabetica. Sulla scorta di quanto accertato, il ricorrente fa
2 obiettivare difficoltà delle performances psico-dinamiche di entità moderata più che motorie. A tal proposito si evidenzia che la certificazione del 18.07.2024 (ASL Caserta. Relazione Medico Legale.
Visita Geriatrica) presenta contenuti nettamente contraddittori nella descrizione del quadro clinico del paziente. Infatti mentre nella prima parte della certificazione si legge “Vigile, orientato nel tempo
e nello spazio. Iniziale deficit di attenzione e concentrazione verosimilmente legato a disturbo depressivo. MMSE 25/30. Poi lo specialista conclude …Causa lo stato depressivo il paziente necessita di supervisione nelle attività quotidiane… Orbene un MMSE con punteggio pari a 25/30 è considerato borderline (da 26 a 30 è indice di normalità cognitiva). Affinché si abbia una grave compromissione delle abilità cognitive dovrebbe aversi un punteggio uguale o inferiore a 18. Inoltre dalla certificazione del 22.08.2024 (ASL Caserta – D.S. 12. Visita Neurologica Medico Legale) si registra: “Motivo Accesso: Già in follow-up neuropsichiatrico per disturbo di tipo psicotico e deterioramento cognitivo in attuale terapia psicofarmacologica. Diabete mellito di tipo 2 non insulino dipendente. Referto: Osservazione neurologica: Cerebropatia degenerativa in paz affetto da psicosi cronica con grave deterioramento cognitivo. Deficit sfinterico. In attuale assistenza sanitaria continua Orbene si evidenzia innanzitutto che il ricorrente il 22.08.2024 è stato visitato in ambulatorio medico e non in visita domiciliare;
che all'accesso espletato pochi mesi prima, sempre in accesso ambulatoriale presso la sede di Caserta, il paziente pervenne autonomamente CP_1 facendo registrare : “… discrete condizioni generali, vigile, collaborante e sufficientemente orientato nei parametri T/S. Mutacico. Lieve rallentamento ideomotorio …” ma non solo nella suddetta certificazione del 22.08.2024 lo specialista parla di deficit sfinterico non precisando che trattasi di fenomenologia correlata all'ipertrofia prostatica e non a disturbo del SNC e conclude affermando genericamente che il paziente risulta in assistenza sanitaria continua sebbene in atti non esista alcuna attestazione di assistenza continua o d'altro tipo ADI. Ciò premesso il nostro giudizio medico- legale, costituitosi dopo attenta valutazione di quanto evidenziato nel corso di questi lavori, Ci ha portato a dover necessariamente ritenere che le menomazioni registrate nel caso di specie non siano di entità tale da minarne irreversibilmente le capacità autonomiche del periziato, ciò che si osserva nel caso di specie rappresenta un quadro di deterioramento cognitivo che per qualità ed entità è definibile, allo stato, medio-grave, ma non grave.”
Contrariamente a quanto dedotto dall'istante, il consulente ha motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo.
Le argomentazioni del consulente risultano, pertanto, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive in ordine alla valutazione della necessità di assistenza e, pertanto, sono dal medesimo integralmente
3 recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della spettanza richiesta.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Con riguardo, poi, alle doglianze formulate in relazione alle valutazioni operate dal CTU in sede di accesso peritale, deve osservarsi che si tratta di argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Sul punto, tuttavia, si ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal CTU nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Ed infatti, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità.
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Infine, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
4 Deve, altresì, rilevarsi che parte ricorrente con le note di trattazione ha depositato documentazione medica successiva (certificato neurologico del 17.3.2025) ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle proprie condizioni di salute e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di accesso peritale.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. dichiara concluso il procedimento di ATP n. 10969/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2. rigetta il ricorso;
3. dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 13/06/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
5 6