Accoglimento
Sentenza 3 settembre 2025
Decreto collegiale 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/09/2025, n. 7186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7186 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07186/2025REG.PROV.COLL.
N. 07785/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7785 del 2024, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
di -OMISSIS-., non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4755/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025, la Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso di primo grado il ricorrente, cittadino indiano, ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli prot. n. 55501 del 12 febbraio 2024 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore.
Per la migliore comprensione della vicenda è opportuno ricostruire gli elementi di fatto:
- la sig.ra -OMISSIS-, in qualità di datore di lavoro, in data 27 gennaio 2022 ha inoltrato allo S.U.I. della Prefettura di Napoli l’istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore del ricorrente;
- con nota del 4 agosto 2022, prot. -OMISSIS-, lo S.U.I. ha rilasciato in favore del ricorrente il nulla osta in esecuzione dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 (secondo cui il nulla osta viene rilasciato entro il termine previsto dalla legge anche senza la previa acquisizione delle informazioni relative agli eventuali elementi ostativi di cui agli artt. 24 e 28 del d.lgs. n. 286/1998; tale disposizione prevede però che, in caso di sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi ivi indicati, viene disposta la revoca del nulla osta e del visto di ingresso); tale nota è stata trasmessa anche alla rappresentanza consolare competente e al datore di lavoro;
- il ricorrente ha quindi ottenuto il rilascio del visto di ingresso sul territorio nazionale; è entrato sul territorio nazionale e ha provveduto, con nota del 27 febbraio 2023, prot. n. 73413, a richiedere un appuntamento presso lo S.U.I. per la sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- poiché lo S.U.I. non aveva ancora fissato la convocazione, il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio, conclusosi con la sentenza del TAR Campania n. 5454 del 6 ottobre 2023, che ha ordinato all’Amministrazione di provvedere alla convocazione delle parti entro trenta giorni;
- con nota del 23 ottobre 2023, prot. n. -OMISSIS-, il lavoratore ed il datore di lavoro sono stati convocati davanti allo stesso S.U.I. per il giorno il 31 ottobre 2024, ore 11, con invito a presentare i documenti mancanti ivi indicati, per poter procedere alla stipulazione del contratto di soggiorno;
- il datore di lavoro non si è presentato; non è stata prodotta neppure l’asseverazione prevista dall’art. 44 del d.l. n. 73/2022 ed il certificato di idoneità alloggiativa;
- lo S.U.I. con nota del 6 novembre 2023, n. -OMISSIS-, ha trasmesso al ricorrente la comunicazione dell’avvio del procedimento diretto alla revoca del nulla osta già rilasciato, preannunciando la revoca di tale atto in assenza di osservazioni e/o memorie difensive idonee;
- il ricorrente ha trasmesso in data 15 novembre 2023 la dichiarazione di ospitalità e la richiesta del certificato di idoneità alloggiativa precisando che l’ulteriore documentazione era in possesso del datore di lavoro;
- lo S.U.I. ha quindi adottato il provvedimento oggetto di impugnazione in primo grado disponendo la revoca del nulla osta.
2. - Con la sentenza impugnata il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistente la “ lesione delle indefettibili guarentigie procedimentali del ricorrente, con la omessa valutazione delle deduzioni da questi ritualmente introdotte nel procedimento in data 15 novembre 2023 ”, non essendo stata concessa la possibilità al richiedente di chiarire le circostanze relative alla documentazione contestata, con la dimostrazione della esistenza di idonei requisiti alloggiativi, e alla riferibilità al datore di lavoro della restante documentazione.
Il giudice di primo grado ha quindi ritenuto fondata la censura relativa alla omessa valutazione della sussistenza delle condizioni per l’adozione del provvedimento di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione; il TAR ha attribuito rilievo all’intervallo di tempo trascorso tra l’ingresso in Italia del cittadino straniero (agosto 2022) e la data di convocazione dinanzi allo SUI, ottenuta a seguito della proposizione dell’azione avverso il silenzio, circostanza che avrebbe comportato l’assenza del datore di lavoro; quanto alla mancanza dell’asseverazione di cui al d.l. n. 73/2022, si sarebbe trattato di carenza imputabile all’assenza del datore di lavoro, a sua volta riconducibile alla condotta inerte della P.A..
2.1 - Il TAR ha quindi ritenuto che, in considerazione delle suddette circostanze, e tenuto conto che non sarebbe stato mai contestata l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del ricorrente in primo grado.
3. - Avverso tale decisione il Ministero dell’Interno ha proposto appello contestando in fatto i presupposti sui quali si fonda la decisione del giudice di primo grado (colpevole inerzia tenuta dalla P.A.) e denunciando l’erronea applicazione delle norme di legge che regolano la fattispecie in esame, chiedendo la riforma della decisione appellata ed il rigetto del ricorso di primo grado.
3.1 - Con memoria in data 1° novembre 2024 il ricorrente in primo grado si è costituito in giudizio contestando le doglianze dedotte nell’atto di appello chiedendo la conferma della sentenza appellata.
3.2 - Con atto del 15 novembre 2024 quest’ultimo ha formulato un’istanza istruttoria che è stata soddisfatta dall’Amministrazione mediante l’esibizione degli atti richiesti in sede di accesso (cfr. produzione documentale del 20 novembre 2024 dello stesso appellato).
3.3 - Infine, con decreto n. 240/2024, l’appellante è stato ammesso, in via provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato.
4. - All’udienza pubblica del 19 giugno 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
5. - L’appello è fondato e va, pertanto, accolto.
6. - Preliminarmente, va rilevato che l’istanza istruttoria depositata dall’appellato in data 15 novembre 2024 deve ritenersi ormai superata, avendo egli stesso depositato in atti la documentazione che l’Amministrazione gli ha rilasciato in copia in accoglimento della sua istanza di accesso, la cui mancata evasione costituiva la causa dell’istanza istruttoria in questione.
7. - Nel merito l’appello dell’Amministrazione è fondato in quanto le conclusioni del primo giudice, secondo cui lo SUI, a seguito della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno (e indipendentemente dalle ragioni della stessa), avrebbe dovuto rilasciare all’odierno appellato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, non sono in linea con la più recente giurisprudenza di questa Sezione, la quale, anche in tema di applicazione dell’articolo 42 del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, è nel senso che l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non anche al caso in cui – come nella presente fattispecie - sebbene per motivi estranei alla volontà dell’appellante, non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l’istante e il datore di lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2025, n. 4679; id., 11 aprile 2025, n. 3158; id., 24 marzo 2025, n. 2403).
7.1 - Né è possibile sostenere, come ha fatto il T.A.R., che nella specie sia stata l’Amministrazione stessa con il proprio ritardo nel procedere alla convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno a dar causa alla mancata instaurazione del rapporto di lavoro: al contrario, come sottolineato dalla parte appellante, a norma del comma 8 del citato articolo 42 del d.l. n. 73/2022 la stipula del contratto di lavoro è ben possibile anche subito dopo il rilascio del nulla osta, e prima della convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma nel caso di specie non risulta che l’originario ricorrente e la propria datrice di lavoro si siano avvalsi di tale facoltà (l’appellato non ha documentato null’altro che la cancellazione della società dal registro delle imprese e il cambiamento di indirizzo PEC della datrice di lavoro).
Pertanto, dal momento che fin dal giorno dopo il rilascio del nulla osta sarebbe stato già possibile avviare il rapporto di lavoro (e, in tale ipotesi, pacificamente in caso di successiva interruzione dello stesso si sarebbe potuto, o dovuto, far luogo a rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione), finisce per essere del tutto irrilevante la questione – su cui pure insiste l’odierna appellante – del carattere giustificato o meno dei tempi impiegati dall’Amministrazione per concludere il procedimento.
7.2 - Infine, con riguardo alla violazione delle garanzie partecipative di cui all’articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella quale pure il T.A.R. ha colto un vizio idoneo a inficiare il provvedimento impugnato in prime cure, stante il carattere vincolato dello stesso per le ragioni suindicate deve ritenersi operante la causa di esclusione dell’annullabilità di cui all’articolo 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che per i provvedimenti vincolati non è applicabile alla stessa l’ultimo periodo del citato comma, introdotto dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è riferito al solo secondo periodo del medesimo comma.
8. - In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.
Nondimeno sussistono i presupposti per la conferma dell’ammissione al patrocinio dello Stato già disposto anticipatamente dalla competente commissione.
9. - Sussistono altresì i presupposti per la compensazione delle spese relative al doppio grado di giudizio in considerazione della particolarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Ammette l’appellante in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO