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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/05/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in sede di appello da:
, nato a [...], il [...], cod. fisc. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato in forza di procura ex art. 77 c.p.c. del 4.9.2020 da , P.IVA , con Parte_2 P.IVA_1
sede in Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Fiorio,
Marco Gagliardi ed Antonio Seminara in forza di procura alle liti in data 21.3.2023 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 24
- Parte appellante - contro
, con sede in Torino, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
procuratore speciale dott. (procura atto del 23.4.2014, rep. rep. 23.151 e Controparte_2
racc. 19.860 notaio di Torino), rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti Per_1
del 23.5.2022 dall'avv. Miriam Bosurgi (quale componente dello Studio legale Controparte_3
la quale, in forza dei poteri così conferitile, nomina quale ulteriore difensore di
[...] [...]
l'avv. Luigi Nuzzo presso il cui studio in Torino, Via Campana n. 23, è Controparte_1
elettivamente domiciliata, -Parte appellata –
Udienza ex art. 352 cpc 11.2.2025 Conclusioni delle parti
Per parte appellante:
“… piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, in riforma dell'impugnata
Ordinanza del Tribunale di Torino ed in accoglimento dell'appello spiegato dal sig. , Parte_1
previo accertamento della nullità dell'accordo prodotto sub. doc. 10 dall'appellata: 1) dichiarare la nullità di ogni pattuizione inserita nel contratto oggetto di causa (contratto di cessione del quinto dello stipendio n. 121417) che preveda la corresponsione di interessi, commissioni, spese e costi vari usurari per i motivi indicati in atti;
2) accertata e dichiarata la nullità di cui alla domanda che precede, dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi l'appellata alla restituzione degli interessi, commissioni e spese e di ogni altro onere per la concessione del credito, già corrisposti dall'appellante o trattenuti dall'appellata, nella misura di € 12.552,01 o nella diversa misura da accertarsi nel corso del giudizio oltre interessi di legge, anche ai sensi dell'art. 1284, quarto comma,
c.c., e rivalutazione monetaria;
3) accertarsi e dichiararsi comunque, per le motivazioni di cui al presente atto, anche eventualmente in via alternativa alle domande sub 1) e 2), la responsabilità precontrattuale e contrattuale dell'appellata per i danni subiti dall'appellante e conseguenti alla sottoscrizione della polizza assicurativa oggetto di causa;
4) accertati i comportamenti illeciti posti in essere dall'appellata per le motivazioni di cui al presente atto, condannarla al risarcimento dei danni morali da quantificarsi in via equitativa;
5) condannarsi l'appellata al rimborso delle spese di assistenza tecnica sostenute dal ricorrente in misura pari ad € 1.220,00 o a quell'altro importo da determinare nel corso del giudizio. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, sia di primo
(in riforma dell'Ordinanza impugnata) sia di secondo grado, oltre addizionale 15%, CPA ed IVA, da distrarsi in favore dei difensori.”
Per parte appellata:
“ Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'appello: per tutti i motivi di cui alla comparsa di risposta in appello dell'esponente nonché per le difese ed eccezioni tutte di cui Controparte_1
agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritte e riproposte, anche ex art. 346
c.p.c.; premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
rigettata ogni avversa domanda, deduzione, eccezione ed istanza anche istruttoria;
previa occorrendo rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in atti dall'esponente; a) rigettare l'avverso appello ed ogni avversa domanda per tutte le difese ed eccezioni anche di transazione, prescrizione e decadenza svolte in atti;
condannare il sig.
e/o la per quanto di rispettiva ragione, a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...] le spese ed i compensi per la difesa in giudizio, oltre IVA (non deducibile per la Controparte_1
Banca), CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge.”
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis cpc del 27.9.2022 (preceduto dall'obbligatorio tentativo di mediazione chiuso con esito negativo), , a mezzo della procuratrice società in persona Parte_1 Parte_2
del suo legale rappresentante, aveva domandato al Tribunale di Torino che venisse accertata l'usurarietà del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 4.5.2009 fra il signor e la convenuta . Pt_1 Controparte_1
Il ricorrente aveva allegato infatti che il tasso applicato al mutuo, all'esito di una consulenza di parte che aveva prodotto unitamente ad altri documenti attestanti la titolarità ad agire di Conserf, era risultato il superamento del tasso soglia del periodo di riferimento.
Aveva concluso domandando la condanna della alla restituzione di quanto corrisposto CP_1
per interessi e spese, anche con accertamento, in alternativa, dei comportamenti illeciti della in termini di “… responsabilità precontrattuale e contrattuale … per i danni subiti dal CP_1
ricorrente e conseguenti alla sottoscrizione della polizza assicurativa oggetto di causa … “con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
Si era costituita in giudizio ed aveva formulato alcune eccezioni Controparte_1
preliminari: aveva contestato la conformità all'originale della procura sostanziale con data
24.5.2022, sottoscritta da rilevando come la medesima contestazione era stata fatta Parte_1
per identica procura avente data differente (13.4.2021) nel corso di precedente procedimento di mediazione. In particolare aveva eccepito che la sottoscrizione non poteva essere CP_1
autografa in considerazione del fatto che il mandante autorizzava ad utilizzare la sua “firma Pt_2
digitalizzata” che altro non era che una scansione di immagine di “ignota provenienza e prive di valore legale”.
Oltre a ciò, aveva ulteriormente dedotto di voler disconoscere l'autografia di detta CP_1
sottoscrizione che, a suo avviso, era oggettivamente differente da altre, sicuramente autografe, contenute nel contratto di finanziamento e negli allegati ad esso.
Nel merito, la convenuta osservava che la domanda era infondata posto che fra e Pt_1 CP_1
era intervenuta una transazione, con l'intervento di altra associazione, con la conseguenza che nulla poteva più pretendere il come discendente dal rapporto dedotto. Pt_1
La resistente aveva infine eccepito la prescrizione del diritto di ripetizione dei versamenti effettuati e l'infondatezza delle allegazioni in materia di usura e di ripetizione di tutti gli oneri versati in esecuzione del contratto oggetto di causa, prendendo specifica posizione, per contestarne le conclusioni, anche sulla perizia di parte versata in atti a sostegno della affermata usurarietà del finanziamento.
Nessuna attività istruttoria è stata svolta e con l'ordinanza in data 23.2.2023 il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda di ritenendo operante la transazione del 27.12.2016, in Parte_1
assenza di domande o eccezioni in ordine ad una eventuale nullità di essa ex art. 1972, 2° comma
CC.
Ritenuto superfluo l'ulteriore esame delle questioni prospettate, il primo giudice ha anche condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che ha liquidate.
L'appello
Con atto di citazione notificato il 24.3.2023, sempre nella sua qualità di procuratrice di Pt_2
ha impugnato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino su RG 17674/2022 ed ha dedotto Pt_1
l'erroneità della decisione laddove il primo giudice ha ritenuto applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 1972 CC “… in luogo dei principi generali in tema di nullità e, in via subordinata, dell'art. 1972, primo comma …” in quanto la transazione cui ci si riferisce è una transazione conservativa e non novativa “… alla quale trova direttamente applicazione la nullità del titolo originario, la quale si trasmette all'accordo transattivo …” con la conseguenza che il Tribunale avrebbe anche potuto, e dovuto, rilevarne d'ufficio la nullità.
Con le evidenti conseguenze in ordine alla domanda del ricorrente.
Fra l'altro, parte appellante allega la mancata verbalizzazione della discussione avvenuta all'udienza di trattazione proprio in merito alla natura ed ai vizi della scrittura transattiva.
Costituendosi anche nel presente grado, contesta la fondatezza del motivo di gravame, CP_1
stigmatizza il fatto che controparte afferma di aver eccepito la nullità della transazione in assenza di alcuna traccia di tale dichiarazione agli atti rammentando che la verbalizzazione era avvenuta ad opera del giudice e che, di conseguenza, le risultanze del verbale godono di fede privilegiata.
In ogni caso, anche richiamando un precedente della Corte (sentenza n. 989/2022), parte appellata ritiene che il Tribunale abbia correttamente ricostruito, sulla base di accertamenti in fatto “… non oggetto di rituale impugnazione …”, l'esatta fattispecie che ha ricondotto al secondo comma dell'art. 1972 CC applicando il principio, consolidato, della giurisprudenza di legittimità in base al quale ″l'art. 1972 distingue tra transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullità della prima, anche se le parti abbiano trattato di tale nullità
(comma 1), e l'annullabilità, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità, della seconda (comma 2)″ (Cass. civile, sez. I, 11/11/2016, n. 23064). Pertanto il rimedio in astratto esperibile avrebbe potuto essere, nella comunque non verificata ipotesi evocata dal Tribunale di
Torino, quello dell'azione o eccezione di annullamento ex art. 1972, secondo comma c.c., rimedio non azionato dall'appellante”.
Richiamato quindi l'art. 346 cpc, conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese anche del presente grado.
Motivi della decisione
E' oggetto di gravame, con valore assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni formulate dalla convenuta la questione relativa all'efficacia della transazione sottoscritta tra le parti in CP_1
data 27.12.2016 con la quale ha accettato “… a completa tacitazione di ogni sua Parte_1
pretesa …” la somma di € 1.899,02 rinunciando espressamente “… a proporre e/o riproporre qualsiasi azione nei confronti di in ordine ad ogni questione comunque collegata sia alla CP_1
vertenza in questione sia al contratto emarginato …”.
Il Tribunale, dando atto della mancata proposizione di domande o eccezioni di annullamento di detta transazione ex art. 1972 – 2° comma – CC, ha ritenuta operante la transazione e rigettato la domanda proposta dal ricorrente il quale, con il gravame, denuncia l'errore nel quale Pt_1
sarebbe incorso il primo giudice, non senza aver allegato che l'eccezione asseritamente non formulata sarebbe stata invece sollevata, ma non verbalizzata, in occasione della prima (ed unica) udienza di trattazione.
Ritiene la Corte che in presenza di una verbalizzazione (udienza dell'8.2.2023) che nulla attesta in merito ad eccezioni od altro che, provenendo dal ricorrente, diano contezza della effettiva proposizione dell'eccezione di annullabilità della transazione ex art. 1972 – 2° comma – CC (e ciò in assenza di querela di falso, strumento idoneo ad eventualmente mettere in discussione quanto oggetto di verbalizzazione da parte del primo giudice), è necessario verificare se la fattispecie dedotta sia riconducibile all'ipotesi di cui al primo comma del medesimo art. 1972 CC che, diversamente dal suo secondo comma, imporrebbe una rilevazione d'ufficio della nullità della transazione.
A tal fine deve essere richiamato il consolidato orientamento del giudice di legittimità in forza del quale “… ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 2°, l'illiceità del contratto consegue soltanto all'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti …” con la conseguenza che “… la dichiarazione di nullità della transazione presuppone un'indagine, da compiersi in relazione all'intero contenuto del contratto sottostante, volta a stabilire se l'assetto d'interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere anche se la nullità abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo, e la correlata conservazione del precedente assetto negoziale …” ( Cassazione n. 8776/2012 e
23064/2016 ex multis).
L'invalidità di singole clausole contrattuali, per contro, e sempre che tale invalidità non sia idonea ad evidenziare l'illiceità della causa o del motivo comune, è invece destinata a tradursi nella nullità dell'intero contratto soltanto ove se ne accerti l'essenzialità rispetto all'assetto d'interessi programmato dalle parti, e comporta non già la nullità, ma l'annullabilità della transazione (Cass., I^ sez.
8.2.2016 n. 2413).
Parte appellante afferma, intanto, la natura “conservativa”, e non “novativa”, della transazione e fa discendere da essa, sul presupposto della illiceità dell'intero contratto di finanziamento per l'usurarietà della pattuizione degli interessi, anche la nullità dell'accordo sottoscritto il 27.12.2016.
Ritiene la Corte che, a prescindere dalla qualificazione circa la natura “conservativa” o “novativa” della transazione, il titolo a base della transazione di cui si discute non sia illecito e non sia integralmente nullo ma, al più, in caso di accertata usurarietà della clausola regolatrice degli interessi, debba essere colpita dalla sanzione la sola clausola viziata permanendo, in mancanza di altri e differenti vizi, l'accordo stipulato con eliminazione, appunto, della detta clausola.
Da ciò consegue che la nullità del titolo sul quale la transazione di cui si discute è, al più, solo parziale perché riferibile alla sola clausola regolatrice degli interessi. Si configura dunque la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 1972 CC ma della transazione, come osservato dal primo giudice, non è stato richiesto.
In conclusione, l'assenza di domanda o eccezione difensiva formulata dal ricorrente, odierno appellante, impone il rigetto della sua domanda e la conferma dell'ordinanza impugnata.
In ragione di quanto sopra, risultano assorbite le ulteriori questioni sottoposte alla Corte.
Le spese processuali
Le spese processuali del grado, in applicazione del principio della soccombenza e non sussistendo motivi di compensazione neppure parziale, si pongono a carico dell'appellante . Parte_1
La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente
(DM 2014 n. 55 e smi), ai valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta, del valore effettivo e della difficoltà della controversia. Si riconoscono pertanto, € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 956,000 per la fase decisionale, e così per l'importo complessivo di € 1.984,00 oltre il rimborso forfetario nella misura del 15%, l'IVA e CPA come per legge ed il rimborso degli esborsi documentati.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato dall'appellante ex art.13
DPR n.115/2002, considerata l'infondatezza dell'appello.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Sezione 1^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza in data 23.2.2023 su RG 17674/2022 del Tribunale di Torino, Parte_1
ogni contraria istanza disattesa: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
conferma l'ordinanza impugnata;
condanna a rimborsare a parte appellata, le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio che liquida, € 1.984,00 oltre il rimborso forfetario nella misura del 15%,
l'IVA e CPA come per legge ed il rimborso degli esborsi documentati.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR
n.115/2002 a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 12 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Gabriella Ratti